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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31251/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39560/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] jlario Pagani ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Como, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, ha rideterminato la pena inflitta ed ha rigettato nel resto; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, non formulando la dovuta, specifica critica ad una delle argomentazioni del Giudice dell'esecuzione, vale a dire quella fondata sulla natura estemporanea del reato e sulla rispondenza del medesimo alla necessità di reperire mezzi di sussistenza più che risorse per proseguire l'attività imprenditoriale.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39560/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] jlario Pagani ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Como, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, ha rideterminato la pena inflitta ed ha rigettato nel resto; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, non formulando la dovuta, specifica critica ad una delle argomentazioni del Giudice dell'esecuzione, vale a dire quella fondata sulla natura estemporanea del reato e sulla rispondenza del medesimo alla necessità di reperire mezzi di sussistenza più che risorse per proseguire l'attività imprenditoriale. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 202