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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 11019/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11019/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 617/2026* * * CC 18/03/2026* * R G N 3374/2026* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/12/2025 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott* * * che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza in data 12 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli ha respinto l appellocautelare proposto dal ricorrente avverso l ordinanza del Tribunale collegiale di Avellino del17/07/2025 con la quale è stata rigettata l istanza di revoca o sostituzione delle misurecautelari dell obbligo di dimora in * comune di residenza e del divieto diavvicinamento alla persona offesa cui era sottoposto * * * in relazione aidelitti di violenza sessuale aggravata ed atti persecutori ritenendo che permanessero leesigenze di cautela sociale2 Avverso l indicata ordinanza * * * a mezzo del difensore di fiduciaavvocato * L * propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi2 1 Con un primo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett b ed e codproc pen nullità dell ordinanza per omessa motivazione in relazione al combinato dispostodi cui agli artt 274 275 e 125 comma 3 cod proc pen* la difesa che l impugnata ordinanza del Tribunale cautelare non ha vagliatoadeguatamente delle sostanziali differenze rispetto all originario quadro cautelare inparticolare a la circostanza che fosse stata la stessa persona offesa in data 07/03/2025 aspostarsi unitamente alla sua famiglia da * BN a * AV portandosipresso il locale dove il ricorrente aveva organizzato un evento benchè non inseriti nella listadegli invitati b il contegno misurato e responsabile tenuto dal ricorrente in quellacircostanza unitamente all assenza di ulteriori episodi problematici o trasgressivi benchèsottoposto a misura dal 04/03/2024Aggiunge la difesa che il Tribunale non ha valutato che la residua esigenza di tuteladella persona offesa poteva essere garantita mediante il permanere del divieto diavvicinamento alla stessa con applicazione del braccialetto elettronico revocando l obbligodi dimora nel comune di residenza stante la difficoltà di trovare lavoro in un paesino cosìpiccolo che limitava il giovane nella ricerca di un occupazione lavorativa in violazione deicriteri di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati ex art 274 cod procpen e del criterio di proporzionalità ex art 275 cod proc pen che devono sussistere almomento di applicazione della misura ma che devono anche permanere con conseguenterevoca della misura cautelare al venir meno di uno dei due presupposti applicativi di attualitàe di concretezza del pericolo di recidiva2 2 Con un secondo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett b ed ecod proc pen nullità dell ordinanza per vizio di motivazione in relazione all art 274 codproc pen* la difesa che il Tribunale cautelare non ha vagliato in modo sereno edequidistante la questione attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274cod proc pen affermando apoditticamente che quanto dedotto dalla difesa noncomportasse un mutamento di fatto su cui la decisione cautelare era fondata senza dareuna convincente ed esaustiva risposta alle deduzioni di parte circa la insussistenza delleesigenze cautelari2 3 Con un terzo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett e cod procpen nullità dell ordinanza per vizio di motivazione in relazione all art 292 comma 2 lett ccod proc pen* la difesa che l ordinanza impugnata non contenendo l esposizione dei gravi econcreti elementi indiziari in ordine all esistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274cod proc pen viola la disposizione di cui all art 292 comma 2 lett c cod proc pen cheimpone che l ordinanza contenga l esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degliindizi che giustificano in concreto la misura disposta con l indicazione degli elementi di fattoda cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanzaAggiunge la difesa che l organo procedente ritenendo la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza di cui all art 273 cod proc pen ha posto detti indizi a fondamento deipresupposti di cui all art 274 cod proc pen finendo con il ritenere che la sussistenza deiprimi integrasse anche in modo automatico la sussistenza dei gravi indizi relativamenteall esigenza cautelareCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato1 Occorre preliminarmente delimitare l ambito entro il quale deve essere effettuato ilgiudizio da parte del giudice di appello avverso l ordinanza di rigetto della richiesta di revocadi misura cautelare personaleÈ principio ormai consolidato quello secondo cui la decisione del giudice investito delgravame avverso l ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misuracautelare è vincolata oltre che dall effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazioneanche dalla natura del provvedimento impugnato del tutto autonomo rispetto a quelloimpositivo della misura stessa con la conseguenza che il Tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo dovendosilimitare al controllo che l ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamentemotivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti preesistenti o sopravvenuti idonei amodificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenzecautelari ciò in ragione dell effetto devolutivo dell impugnazione e della natura autonoma delprovvedimento impugnato tra le altre Sez 6 n 45826 del 27/10/2021 D * Rv282292 Sez 2 n 18130 del 13/04/2016 * Rv 266676La sua cognizione quindi non può superare i confini tracciati dai motivi anche dallanatura del provvedimento impugnato che è del tutto autonomo rispetto all ordinanzagenetica non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dìapplicabilità della misura ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazionidi legge ed adeguatamente motivato in relazione all eventuale allegazione di fatti nuovifermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di suaapplicabilità Sez 2 n 1134 del 22/02/1995 * Rv 2018632 Tanto premesso il Tribunale cautelare dopo aver richiamato l ordinanza delTribunale dibattimentale che ha rigettato l istanza difensiva ritenendo persistenti leesigenze cautelari ed i presidi coercitivi in esecuzione in ragione della pluralità delleallarmanti condotte contestate all imputato e confermate in dibattimento dalla personaoffesa ha escluso che le deduzioni difensive potessero incidere sulla complessivasituazione inerente ai presupposti della cautelaI giudici dell appello cautelare hanno così affermato che il rispetto delle prescrizionicautelari non è necessariamente sintomo di resipiscenza potendo in caso contrario seguireinasprimenti del regime cautelare allo stesso modo il decorso del tempo rileva solo in fasedi applicazione della misura ai sensi dell art 292 comma 2 lett c cod proc pen ovvero aifini dei termini di durata delle misure cautelariEd anche gli ulteriori elementi costituiti dalla nuova relazione sentimentale delricorrente e dalla condotta tenuta dalla persona offesa in data 07/03/2025 non erano idoneia scalfire il giudizio di gravità indiziaria ed anzi il legame morboso che legava la personaoffesa all imputato rendeva ineludibile il ricorso ai presidi in esecuzione dovendosi preveniree scongiurare tra i due ogni possibile contatto che potesse dare luogo a situazionipericolose3 * all esame dei motivi di ricorso da trattare congiuntamente perché connessideve rilevarsi che l ordinanza impugnata non presta il fianco a censure di irragionevolezza edi omessa motivazione sicchè le doglianze sono manifestamente infondateSi tratta infatti di argomentazioni giuridicamente corrette e prive di cedimenti logici omanifeste contraddizioni avendo il Tribunale illustrato un quadro cautelare particolarmentesolido dando conto sulla base della gravità dei fatti del contesto nel quale sono avvenutidella personalità dei soggetti coinvolti e di altri elementi ritenuti significativi del pericolo direiterazione e della inadeguatezza di misure gradate attraverso un percorso argomentativodel tutto lineare e conforme alla giurisprudenza di questa Corte3 1 Invero per quanto attiene alla verifica dell esistenza di elementi indicativi di unconcreto pericolo di reiterazione del reato si è avuto modo di rilevare a seguito degliinterventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015 n 47 l art 2 lett a della leggesuddetta ha disposto che all art 274 lett c cod proc pen dopo la parola «concreto» sianoinserite le parole «e attuale» che Sez 3 n 37087 del 19/5/2015 * Rv 264688l attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l indagatocommetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale con la conseguenza che non èpiù sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità – che questi torni adelinquere qualora se ne presenti l occasione ma è anche necessario anzitutto prevederenegli stessi termini di certezza o di alta probabilità che gli si presenti effettivamenteun occasione per compiere ulteriori delitti v anche Sez 6 n 21350 del 11/5/2016 *Rv 266958 Sez 6 n 24476 del 4/5/2016 * Rv 266999Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di unaspecifica occasione per delinquere ma una valutazione prognostica fondata su elementiconcreti idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che lamisura cautelare è chiamata a realizzare Sez 2 n 5054 del 24/11/2020 dep 2021Barletta Rv 280566 Sez 1 n 14840 del 22/1/2020 * Rv 279122 Sez 3 n 34154del 24/4/2018 * Rv 273674 Sez 5 n 33004 del 3/5/2017 * Rv 271216Sez 2 n 11511 del 14/12/2016 dep 2017 * Rv 269684 dovendosi quindi escluderein presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo invece essereaffermato qualora all esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fattosulla personalità del soggetto e sul contesto socio ambientale in cui egli verrà a trovarsi ovenon sottoposto a misure appaia probabile anche se non imminente la commissione diulteriori reati senza la previsione di specifiche occasioni di recidivanza con la conseguenzache il requisito dell attualità del pericolo può sussistere anche quando l indagato nondisponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta Sez 2 n 2474 del 08/11/2024dep 2025 * Sez 3 n 47644 del 05/12/2024 * Sez 3 n 9041 del 15/02/2022* Rv 282891 Sez 5 n 12869 del 20/01/2022 * Rv 282991 Sez 5 n11250 del 19/11/2018 dep 2019 * Rv 277242Si è peraltro specificato in alcuni casi che il requisito dell attualità del pericolo direiterazione del reato introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25 n 47 nel testodell art 274 lett c cod proc pen costituiva già prima della entrata in vigore della legge inquestione un presupposto implicito per l adozione della misura cautelare in quantonecessariamente insito in quello della concretezza del pericolo Sez 6 n 24779 del10/5/2016 * Rv 267830 cit Sez 6 n 9894 del 16/2/2016 C Rv 266421 Sez 3 n12477 del 18/12/2015 dep 2016 * Rv 266485Il requisito dell attualità del pericolo di reiterazione del reato dunque presuppone lariconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati chepuò però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamentetenuta della personalità dell indagato del contesto entro il quale i fatti si sono svolti nonchésu altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiestoche resta necessariamente tale3 2 Nel caso in esame come condivisibilmente affermato dal Tribunale cautelare maanche dal Tribunale dibattimentale i cui provvedimenti sono strettamente collegati e inrapporto di reciproca complementarità Sez U n 7 del 17/04/1996 * Rv 205257valendo il principio anche per la revoca o la sostituzione delle misure Sez 5 n 29377 del17/06/2025 * non mass non sono stati dedotti elementi concreti da cui desumereun mutamento del complessivo quadro relativo alle esigenze cautelari come illustrate nellaordinanza del 28/11/2024 con la quale sono state applicate le misure prescrittive in esseredopo un primo periodo di arresti domiciliari misura sulla quale si era anche pronunciataquesta Corte con sentenza n 38509 dell 11/07/2024 rigettando il ricorso del *Non rileva in tal senso infatti il dedotto rispetto delle prescrizioni cautelari e l assenzadi segnalazioni da parte della P G di condotte controindicate dovendo ricordarsi inproposito l insegnamento di questa Corte secondo cui l attenuazione delle esigenze cautelarinon può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnatodalla corretta osservanza dei relativi obblighi i quali costituiscono parte doverosa del nucleoessenziale della misura che si chiede di rimodulare Sez 5 n 45843 del 14/06/2018 D Rv274133 Sez 5 n 39792 del 29/5/2017 * Rv 271119 Sez 4 n 39531 del17/10/2006 De * * Rv 235391 più di recente tra le non massimate Sez 6 n43424 del 27/09/2024 * anche perché ad eventuali violazioni delle prescrizionipotrebbe conseguire un aggravamento del presidio cautelare ai sensi dell art 276 cod procpenNé rileva il tempo trascorso dalla commissione del reato ovvero il tempo trascorso dalmomento nel quale la condotta è stata posta in essere poiché esso assume in generalerilievo nella sola fase di applicazione della misura * la fase di applicazione quindiil tempo trascorso tra i fatti contestati e l applicazione della misura non può più venire inrilievo Sez 2 n 46368 del 14/09/2016 * Rv 268567 essendo pacifico che sullequestioni e sugli elementi originariamente valutati dal giudice per applicare la misura siforma il c d giudicato cautelare Sez 5 n 47078 del 19/06/2019 * Rv 277543Pertanto nella successiva fase – che è quella in cui si verte nella vicenda in esame – l art299 cod proc pen non richiede analoga valutazione ai fini della revoca o della sostituzionedella misura rispetto alle quali l unico tempo che può assumere rilievo è quello trascorsodall applicazione o dall esecuzione della misura in poi Sez 2 n 47120 del 04/11/2021* Rv 282590 essendo qualificabile in presenza di ulteriori elementi come fattosopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l attenuazione delle originarieesigenze cautelari Sez 2 n 12807 del 19/02/2020 * Rv 278999 la cui rilevanza ècomunque motivatamente esclusa dai giudici cautelariNé rileva la condotta tenuta dalla persona offesa nell occasione in cui costei si èspontaneamente avvicinata al ricorrente accedendo all evento organizzato da quest ultimoavendo il Tribunale cautelare non illogicamente ritenuto che tale circostanza rende ancorapiù intensa la necessità del mantenimento dei presidi contenitivi in essereNé infine rileva la difficoltà che le prescrizioni comportano per lo svolgimento di unamomento che in disparte la circostanza che la deduzione difensiva è priva di concretezza lemisure cautelari prescrittive sono proprio finalizzate a consentire lo svolgimento di un attivitàlavorativa in costanza di misura tanto che l art 282 cod proc pen stabilisce al secondocomma che «il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell attivitàlavorativa e del luogo di abitazione dell imputato» mentre l art 283 cod proc penstabilisce al quarto comma che «il giudice può anche con separato provvedimentoprescrivere all imputato di non allontanarsi dall abitazione in alcune ore del giorno senzapregiudizio per le normali esigenze di lavoro» ed al quinto comma che «nel determinare ilimiti territoriali delle prescrizioni il giudice considera per quanto è possibile le esigenze dialloggio di lavoro e di assistenza dell imputato»4 Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate non può quindi checoncludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso da ciò conseguendo l onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della *delle ammende equitativamente fissata in tremila euro esercitando la facoltà introdottadall art 1 comma 64 l n 103 del 2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall art 616 cod proc pen in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragionidell inammissibilità stessa come sopra indicateCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11019/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 617/2026* * * CC 18/03/2026* * R G N 3374/2026* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/12/2025 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott* * * che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza in data 12 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli ha respinto l appellocautelare proposto dal ricorrente avverso l ordinanza del Tribunale collegiale di Avellino del17/07/2025 con la quale è stata rigettata l istanza di revoca o sostituzione delle misurecautelari dell obbligo di dimora in * comune di residenza e del divieto diavvicinamento alla persona offesa cui era sottoposto * * * in relazione aidelitti di violenza sessuale aggravata ed atti persecutori ritenendo che permanessero leesigenze di cautela sociale2 Avverso l indicata ordinanza * * * a mezzo del difensore di fiduciaavvocato * L * propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi2 1 Con un primo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett b ed e codproc pen nullità dell ordinanza per omessa motivazione in relazione al combinato dispostodi cui agli artt 274 275 e 125 comma 3 cod proc pen* la difesa che l impugnata ordinanza del Tribunale cautelare non ha vagliatoadeguatamente delle sostanziali differenze rispetto all originario quadro cautelare inparticolare a la circostanza che fosse stata la stessa persona offesa in data 07/03/2025 aspostarsi unitamente alla sua famiglia da * BN a * AV portandosipresso il locale dove il ricorrente aveva organizzato un evento benchè non inseriti nella listadegli invitati b il contegno misurato e responsabile tenuto dal ricorrente in quellacircostanza unitamente all assenza di ulteriori episodi problematici o trasgressivi benchèsottoposto a misura dal 04/03/2024Aggiunge la difesa che il Tribunale non ha valutato che la residua esigenza di tuteladella persona offesa poteva essere garantita mediante il permanere del divieto diavvicinamento alla stessa con applicazione del braccialetto elettronico revocando l obbligodi dimora nel comune di residenza stante la difficoltà di trovare lavoro in un paesino cosìpiccolo che limitava il giovane nella ricerca di un occupazione lavorativa in violazione deicriteri di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati ex art 274 cod procpen e del criterio di proporzionalità ex art 275 cod proc pen che devono sussistere almomento di applicazione della misura ma che devono anche permanere con conseguenterevoca della misura cautelare al venir meno di uno dei due presupposti applicativi di attualitàe di concretezza del pericolo di recidiva2 2 Con un secondo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett b ed ecod proc pen nullità dell ordinanza per vizio di motivazione in relazione all art 274 codproc pen* la difesa che il Tribunale cautelare non ha vagliato in modo sereno edequidistante la questione attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274cod proc pen affermando apoditticamente che quanto dedotto dalla difesa noncomportasse un mutamento di fatto su cui la decisione cautelare era fondata senza dareuna convincente ed esaustiva risposta alle deduzioni di parte circa la insussistenza delleesigenze cautelari2 3 Con un terzo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett e cod procpen nullità dell ordinanza per vizio di motivazione in relazione all art 292 comma 2 lett ccod proc pen* la difesa che l ordinanza impugnata non contenendo l esposizione dei gravi econcreti elementi indiziari in ordine all esistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274cod proc pen viola la disposizione di cui all art 292 comma 2 lett c cod proc pen cheimpone che l ordinanza contenga l esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degliindizi che giustificano in concreto la misura disposta con l indicazione degli elementi di fattoda cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanzaAggiunge la difesa che l organo procedente ritenendo la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza di cui all art 273 cod proc pen ha posto detti indizi a fondamento deipresupposti di cui all art 274 cod proc pen finendo con il ritenere che la sussistenza deiprimi integrasse anche in modo automatico la sussistenza dei gravi indizi relativamenteall esigenza cautelareCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato1 Occorre preliminarmente delimitare l ambito entro il quale deve essere effettuato ilgiudizio da parte del giudice di appello avverso l ordinanza di rigetto della richiesta di revocadi misura cautelare personaleÈ principio ormai consolidato quello secondo cui la decisione del giudice investito delgravame avverso l ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misuracautelare è vincolata oltre che dall effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazioneanche dalla natura del provvedimento impugnato del tutto autonomo rispetto a quelloimpositivo della misura stessa con la conseguenza che il Tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo dovendosilimitare al controllo che l ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamentemotivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti preesistenti o sopravvenuti idonei amodificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenzecautelari ciò in ragione dell effetto devolutivo dell impugnazione e della natura autonoma delprovvedimento impugnato tra le altre Sez 6 n 45826 del 27/10/2021 D * Rv282292 Sez 2 n 18130 del 13/04/2016 * Rv 266676La sua cognizione quindi non può superare i confini tracciati dai motivi anche dallanatura del provvedimento impugnato che è del tutto autonomo rispetto all ordinanzagenetica non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dìapplicabilità della misura ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazionidi legge ed adeguatamente motivato in relazione all eventuale allegazione di fatti nuovifermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di suaapplicabilità Sez 2 n 1134 del 22/02/1995 * Rv 2018632 Tanto premesso il Tribunale cautelare dopo aver richiamato l ordinanza delTribunale dibattimentale che ha rigettato l istanza difensiva ritenendo persistenti leesigenze cautelari ed i presidi coercitivi in esecuzione in ragione della pluralità delleallarmanti condotte contestate all imputato e confermate in dibattimento dalla personaoffesa ha escluso che le deduzioni difensive potessero incidere sulla complessivasituazione inerente ai presupposti della cautelaI giudici dell appello cautelare hanno così affermato che il rispetto delle prescrizionicautelari non è necessariamente sintomo di resipiscenza potendo in caso contrario seguireinasprimenti del regime cautelare allo stesso modo il decorso del tempo rileva solo in fasedi applicazione della misura ai sensi dell art 292 comma 2 lett c cod proc pen ovvero aifini dei termini di durata delle misure cautelariEd anche gli ulteriori elementi costituiti dalla nuova relazione sentimentale delricorrente e dalla condotta tenuta dalla persona offesa in data 07/03/2025 non erano idoneia scalfire il giudizio di gravità indiziaria ed anzi il legame morboso che legava la personaoffesa all imputato rendeva ineludibile il ricorso ai presidi in esecuzione dovendosi preveniree scongiurare tra i due ogni possibile contatto che potesse dare luogo a situazionipericolose3 * all esame dei motivi di ricorso da trattare congiuntamente perché connessideve rilevarsi che l ordinanza impugnata non presta il fianco a censure di irragionevolezza edi omessa motivazione sicchè le doglianze sono manifestamente infondateSi tratta infatti di argomentazioni giuridicamente corrette e prive di cedimenti logici omanifeste contraddizioni avendo il Tribunale illustrato un quadro cautelare particolarmentesolido dando conto sulla base della gravità dei fatti del contesto nel quale sono avvenutidella personalità dei soggetti coinvolti e di altri elementi ritenuti significativi del pericolo direiterazione e della inadeguatezza di misure gradate attraverso un percorso argomentativodel tutto lineare e conforme alla giurisprudenza di questa Corte3 1 Invero per quanto attiene alla verifica dell esistenza di elementi indicativi di unconcreto pericolo di reiterazione del reato si è avuto modo di rilevare a seguito degliinterventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015 n 47 l art 2 lett a della leggesuddetta ha disposto che all art 274 lett c cod proc pen dopo la parola «concreto» sianoinserite le parole «e attuale» che Sez 3 n 37087 del 19/5/2015 * Rv 264688l attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l indagatocommetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale con la conseguenza che non èpiù sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità – che questi torni adelinquere qualora se ne presenti l occasione ma è anche necessario anzitutto prevederenegli stessi termini di certezza o di alta probabilità che gli si presenti effettivamenteun occasione per compiere ulteriori delitti v anche Sez 6 n 21350 del 11/5/2016 *Rv 266958 Sez 6 n 24476 del 4/5/2016 * Rv 266999Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di unaspecifica occasione per delinquere ma una valutazione prognostica fondata su elementiconcreti idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che lamisura cautelare è chiamata a realizzare Sez 2 n 5054 del 24/11/2020 dep 2021Barletta Rv 280566 Sez 1 n 14840 del 22/1/2020 * Rv 279122 Sez 3 n 34154del 24/4/2018 * Rv 273674 Sez 5 n 33004 del 3/5/2017 * Rv 271216Sez 2 n 11511 del 14/12/2016 dep 2017 * Rv 269684 dovendosi quindi escluderein presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo invece essereaffermato qualora all esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fattosulla personalità del soggetto e sul contesto socio ambientale in cui egli verrà a trovarsi ovenon sottoposto a misure appaia probabile anche se non imminente la commissione diulteriori reati senza la previsione di specifiche occasioni di recidivanza con la conseguenzache il requisito dell attualità del pericolo può sussistere anche quando l indagato nondisponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta Sez 2 n 2474 del 08/11/2024dep 2025 * Sez 3 n 47644 del 05/12/2024 * Sez 3 n 9041 del 15/02/2022* Rv 282891 Sez 5 n 12869 del 20/01/2022 * Rv 282991 Sez 5 n11250 del 19/11/2018 dep 2019 * Rv 277242Si è peraltro specificato in alcuni casi che il requisito dell attualità del pericolo direiterazione del reato introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25 n 47 nel testodell art 274 lett c cod proc pen costituiva già prima della entrata in vigore della legge inquestione un presupposto implicito per l adozione della misura cautelare in quantonecessariamente insito in quello della concretezza del pericolo Sez 6 n 24779 del10/5/2016 * Rv 267830 cit Sez 6 n 9894 del 16/2/2016 C Rv 266421 Sez 3 n12477 del 18/12/2015 dep 2016 * Rv 266485Il requisito dell attualità del pericolo di reiterazione del reato dunque presuppone lariconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati chepuò però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamentetenuta della personalità dell indagato del contesto entro il quale i fatti si sono svolti nonchésu altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiestoche resta necessariamente tale3 2 Nel caso in esame come condivisibilmente affermato dal Tribunale cautelare maanche dal Tribunale dibattimentale i cui provvedimenti sono strettamente collegati e inrapporto di reciproca complementarità Sez U n 7 del 17/04/1996 * Rv 205257valendo il principio anche per la revoca o la sostituzione delle misure Sez 5 n 29377 del17/06/2025 * non mass non sono stati dedotti elementi concreti da cui desumereun mutamento del complessivo quadro relativo alle esigenze cautelari come illustrate nellaordinanza del 28/11/2024 con la quale sono state applicate le misure prescrittive in esseredopo un primo periodo di arresti domiciliari misura sulla quale si era anche pronunciataquesta Corte con sentenza n 38509 dell 11/07/2024 rigettando il ricorso del *Non rileva in tal senso infatti il dedotto rispetto delle prescrizioni cautelari e l assenzadi segnalazioni da parte della P G di condotte controindicate dovendo ricordarsi inproposito l insegnamento di questa Corte secondo cui l attenuazione delle esigenze cautelarinon può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnatodalla corretta osservanza dei relativi obblighi i quali costituiscono parte doverosa del nucleoessenziale della misura che si chiede di rimodulare Sez 5 n 45843 del 14/06/2018 D Rv274133 Sez 5 n 39792 del 29/5/2017 * Rv 271119 Sez 4 n 39531 del17/10/2006 De * * Rv 235391 più di recente tra le non massimate Sez 6 n43424 del 27/09/2024 * anche perché ad eventuali violazioni delle prescrizionipotrebbe conseguire un aggravamento del presidio cautelare ai sensi dell art 276 cod procpenNé rileva il tempo trascorso dalla commissione del reato ovvero il tempo trascorso dalmomento nel quale la condotta è stata posta in essere poiché esso assume in generalerilievo nella sola fase di applicazione della misura * la fase di applicazione quindiil tempo trascorso tra i fatti contestati e l applicazione della misura non può più venire inrilievo Sez 2 n 46368 del 14/09/2016 * Rv 268567 essendo pacifico che sullequestioni e sugli elementi originariamente valutati dal giudice per applicare la misura siforma il c d giudicato cautelare Sez 5 n 47078 del 19/06/2019 * Rv 277543Pertanto nella successiva fase – che è quella in cui si verte nella vicenda in esame – l art299 cod proc pen non richiede analoga valutazione ai fini della revoca o della sostituzionedella misura rispetto alle quali l unico tempo che può assumere rilievo è quello trascorsodall applicazione o dall esecuzione della misura in poi Sez 2 n 47120 del 04/11/2021* Rv 282590 essendo qualificabile in presenza di ulteriori elementi come fattosopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l attenuazione delle originarieesigenze cautelari Sez 2 n 12807 del 19/02/2020 * Rv 278999 la cui rilevanza ècomunque motivatamente esclusa dai giudici cautelariNé rileva la condotta tenuta dalla persona offesa nell occasione in cui costei si èspontaneamente avvicinata al ricorrente accedendo all evento organizzato da quest ultimoavendo il Tribunale cautelare non illogicamente ritenuto che tale circostanza rende ancorapiù intensa la necessità del mantenimento dei presidi contenitivi in essereNé infine rileva la difficoltà che le prescrizioni comportano per lo svolgimento di unamomento che in disparte la circostanza che la deduzione difensiva è priva di concretezza lemisure cautelari prescrittive sono proprio finalizzate a consentire lo svolgimento di un attivitàlavorativa in costanza di misura tanto che l art 282 cod proc pen stabilisce al secondocomma che «il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell attivitàlavorativa e del luogo di abitazione dell imputato» mentre l art 283 cod proc penstabilisce al quarto comma che «il giudice può anche con separato provvedimentoprescrivere all imputato di non allontanarsi dall abitazione in alcune ore del giorno senzapregiudizio per le normali esigenze di lavoro» ed al quinto comma che «nel determinare ilimiti territoriali delle prescrizioni il giudice considera per quanto è possibile le esigenze dialloggio di lavoro e di assistenza dell imputato»4 Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate non può quindi checoncludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso da ciò conseguendo l onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della *delle ammende equitativamente fissata in tremila euro esercitando la facoltà introdottadall art 1 comma 64 l n 103 del 2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall art 616 cod proc pen in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragionidell inammissibilità stessa come sopra indicate P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 18/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 18/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11019/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 617/2026* * * CC 18/03/2026* * R G N 3374/2026* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/12/2025 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott* * * che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza in data 12 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli ha respinto l appellocautelare proposto dal ricorrente avverso l ordinanza del Tribunale collegiale di Avellino del17/07/2025 con la quale è stata rigettata l istanza di revoca o sostituzione delle misurecautelari dell obbligo di dimora in * comune di residenza e del divieto diavvicinamento alla persona offesa cui era sottoposto * * * in relazione aidelitti di violenza sessuale aggravata ed atti persecutori ritenendo che permanessero leesigenze di cautela sociale2 Avverso l indicata ordinanza * * * a mezzo del difensore di fiduciaavvocato * L * propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi2 1 Con un primo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett b ed e codproc pen nullità dell ordinanza per omessa motivazione in relazione al combinato dispostodi cui agli artt 274 275 e 125 comma 3 cod proc pen* la difesa che l impugnata ordinanza del Tribunale cautelare non ha vagliatoadeguatamente delle sostanziali differenze rispetto all originario quadro cautelare inparticolare a la circostanza che fosse stata la stessa persona offesa in data 07/03/2025 aspostarsi unitamente alla sua famiglia da * BN a * AV portandosipresso il locale dove il ricorrente aveva organizzato un evento benchè non inseriti nella listadegli invitati b il contegno misurato e responsabile tenuto dal ricorrente in quellacircostanza unitamente all assenza di ulteriori episodi problematici o trasgressivi benchèsottoposto a misura dal 04/03/2024Aggiunge la difesa che il Tribunale non ha valutato che la residua esigenza di tuteladella persona offesa poteva essere garantita mediante il permanere del divieto diavvicinamento alla stessa con applicazione del braccialetto elettronico revocando l obbligodi dimora nel comune di residenza stante la difficoltà di trovare lavoro in un paesino cosìpiccolo che limitava il giovane nella ricerca di un occupazione lavorativa in violazione deicriteri di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati ex art 274 cod procpen e del criterio di proporzionalità ex art 275 cod proc pen che devono sussistere almomento di applicazione della misura ma che devono anche permanere con conseguenterevoca della misura cautelare al venir meno di uno dei due presupposti applicativi di attualitàe di concretezza del pericolo di recidiva2 2 Con un secondo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett b ed ecod proc pen nullità dell ordinanza per vizio di motivazione in relazione all art 274 codproc pen* la difesa che il Tribunale cautelare non ha vagliato in modo sereno edequidistante la questione attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274cod proc pen affermando apoditticamente che quanto dedotto dalla difesa noncomportasse un mutamento di fatto su cui la decisione cautelare era fondata senza dareuna convincente ed esaustiva risposta alle deduzioni di parte circa la insussistenza delleesigenze cautelari2 3 Con un terzo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett e cod procpen nullità dell ordinanza per vizio di motivazione in relazione all art 292 comma 2 lett ccod proc pen* la difesa che l ordinanza impugnata non contenendo l esposizione dei gravi econcreti elementi indiziari in ordine all esistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274cod proc pen viola la disposizione di cui all art 292 comma 2 lett c cod proc pen cheimpone che l ordinanza contenga l esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degliindizi che giustificano in concreto la misura disposta con l indicazione degli elementi di fattoda cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanzaAggiunge la difesa che l organo procedente ritenendo la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza di cui all art 273 cod proc pen ha posto detti indizi a fondamento deipresupposti di cui all art 274 cod proc pen finendo con il ritenere che la sussistenza deiprimi integrasse anche in modo automatico la sussistenza dei gravi indizi relativamenteall esigenza cautelareCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato1 Occorre preliminarmente delimitare l ambito entro il quale deve essere effettuato ilgiudizio da parte del giudice di appello avverso l ordinanza di rigetto della richiesta di revocadi misura cautelare personaleÈ principio ormai consolidato quello secondo cui la decisione del giudice investito delgravame avverso l ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misuracautelare è vincolata oltre che dall effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazioneanche dalla natura del provvedimento impugnato del tutto autonomo rispetto a quelloimpositivo della misura stessa con la conseguenza che il Tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo dovendosilimitare al controllo che l ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamentemotivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti preesistenti o sopravvenuti idonei amodificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenzecautelari ciò in ragione dell effetto devolutivo dell impugnazione e della natura autonoma delprovvedimento impugnato tra le altre Sez 6 n 45826 del 27/10/2021 D * Rv282292 Sez 2 n 18130 del 13/04/2016 * Rv 266676La sua cognizione quindi non può superare i confini tracciati dai motivi anche dallanatura del provvedimento impugnato che è del tutto autonomo rispetto all ordinanzagenetica non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dìapplicabilità della misura ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazionidi legge ed adeguatamente motivato in relazione all eventuale allegazione di fatti nuovifermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di suaapplicabilità Sez 2 n 1134 del 22/02/1995 * Rv 2018632 Tanto premesso il Tribunale cautelare dopo aver richiamato l ordinanza delTribunale dibattimentale che ha rigettato l istanza difensiva ritenendo persistenti leesigenze cautelari ed i presidi coercitivi in esecuzione in ragione della pluralità delleallarmanti condotte contestate all imputato e confermate in dibattimento dalla personaoffesa ha escluso che le deduzioni difensive potessero incidere sulla complessivasituazione inerente ai presupposti della cautelaI giudici dell appello cautelare hanno così affermato che il rispetto delle prescrizionicautelari non è necessariamente sintomo di resipiscenza potendo in caso contrario seguireinasprimenti del regime cautelare allo stesso modo il decorso del tempo rileva solo in fasedi applicazione della misura ai sensi dell art 292 comma 2 lett c cod proc pen ovvero aifini dei termini di durata delle misure cautelariEd anche gli ulteriori elementi costituiti dalla nuova relazione sentimentale delricorrente e dalla condotta tenuta dalla persona offesa in data 07/03/2025 non erano idoneia scalfire il giudizio di gravità indiziaria ed anzi il legame morboso che legava la personaoffesa all imputato rendeva ineludibile il ricorso ai presidi in esecuzione dovendosi preveniree scongiurare tra i due ogni possibile contatto che potesse dare luogo a situazionipericolose3 * all esame dei motivi di ricorso da trattare congiuntamente perché connessideve rilevarsi che l ordinanza impugnata non presta il fianco a censure di irragionevolezza edi omessa motivazione sicchè le doglianze sono manifestamente infondateSi tratta infatti di argomentazioni giuridicamente corrette e prive di cedimenti logici omanifeste contraddizioni avendo il Tribunale illustrato un quadro cautelare particolarmentesolido dando conto sulla base della gravità dei fatti del contesto nel quale sono avvenutidella personalità dei soggetti coinvolti e di altri elementi ritenuti significativi del pericolo direiterazione e della inadeguatezza di misure gradate attraverso un percorso argomentativodel tutto lineare e conforme alla giurisprudenza di questa Corte3 1 Invero per quanto attiene alla verifica dell esistenza di elementi indicativi di unconcreto pericolo di reiterazione del reato si è avuto modo di rilevare a seguito degliinterventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015 n 47 l art 2 lett a della leggesuddetta ha disposto che all art 274 lett c cod proc pen dopo la parola «concreto» sianoinserite le parole «e attuale» che Sez 3 n 37087 del 19/5/2015 * Rv 264688l attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l indagatocommetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale con la conseguenza che non èpiù sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità – che questi torni adelinquere qualora se ne presenti l occasione ma è anche necessario anzitutto prevederenegli stessi termini di certezza o di alta probabilità che gli si presenti effettivamenteun occasione per compiere ulteriori delitti v anche Sez 6 n 21350 del 11/5/2016 *Rv 266958 Sez 6 n 24476 del 4/5/2016 * Rv 266999Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di unaspecifica occasione per delinquere ma una valutazione prognostica fondata su elementiconcreti idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che lamisura cautelare è chiamata a realizzare Sez 2 n 5054 del 24/11/2020 dep 2021Barletta Rv 280566 Sez 1 n 14840 del 22/1/2020 * Rv 279122 Sez 3 n 34154del 24/4/2018 * Rv 273674 Sez 5 n 33004 del 3/5/2017 * Rv 271216Sez 2 n 11511 del 14/12/2016 dep 2017 * Rv 269684 dovendosi quindi escluderein presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo invece essereaffermato qualora all esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fattosulla personalità del soggetto e sul contesto socio ambientale in cui egli verrà a trovarsi ovenon sottoposto a misure appaia probabile anche se non imminente la commissione diulteriori reati senza la previsione di specifiche occasioni di recidivanza con la conseguenzache il requisito dell attualità del pericolo può sussistere anche quando l indagato nondisponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta Sez 2 n 2474 del 08/11/2024dep 2025 * Sez 3 n 47644 del 05/12/2024 * Sez 3 n 9041 del 15/02/2022* Rv 282891 Sez 5 n 12869 del 20/01/2022 * Rv 282991 Sez 5 n11250 del 19/11/2018 dep 2019 * Rv 277242Si è peraltro specificato in alcuni casi che il requisito dell attualità del pericolo direiterazione del reato introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25 n 47 nel testodell art 274 lett c cod proc pen costituiva già prima della entrata in vigore della legge inquestione un presupposto implicito per l adozione della misura cautelare in quantonecessariamente insito in quello della concretezza del pericolo Sez 6 n 24779 del10/5/2016 * Rv 267830 cit Sez 6 n 9894 del 16/2/2016 C Rv 266421 Sez 3 n12477 del 18/12/2015 dep 2016 * Rv 266485Il requisito dell attualità del pericolo di reiterazione del reato dunque presuppone lariconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati chepuò però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamentetenuta della personalità dell indagato del contesto entro il quale i fatti si sono svolti nonchésu altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiestoche resta necessariamente tale3 2 Nel caso in esame come condivisibilmente affermato dal Tribunale cautelare maanche dal Tribunale dibattimentale i cui provvedimenti sono strettamente collegati e inrapporto di reciproca complementarità Sez U n 7 del 17/04/1996 * Rv 205257valendo il principio anche per la revoca o la sostituzione delle misure Sez 5 n 29377 del17/06/2025 * non mass non sono stati dedotti elementi concreti da cui desumereun mutamento del complessivo quadro relativo alle esigenze cautelari come illustrate nellaordinanza del 28/11/2024 con la quale sono state applicate le misure prescrittive in esseredopo un primo periodo di arresti domiciliari misura sulla quale si era anche pronunciataquesta Corte con sentenza n 38509 dell 11/07/2024 rigettando il ricorso del *Non rileva in tal senso infatti il dedotto rispetto delle prescrizioni cautelari e l assenzadi segnalazioni da parte della P G di condotte controindicate dovendo ricordarsi inproposito l insegnamento di questa Corte secondo cui l attenuazione delle esigenze cautelarinon può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnatodalla corretta osservanza dei relativi obblighi i quali costituiscono parte doverosa del nucleoessenziale della misura che si chiede di rimodulare Sez 5 n 45843 del 14/06/2018 D Rv274133 Sez 5 n 39792 del 29/5/2017 * Rv 271119 Sez 4 n 39531 del17/10/2006 De * * Rv 235391 più di recente tra le non massimate Sez 6 n43424 del 27/09/2024 * anche perché ad eventuali violazioni delle prescrizionipotrebbe conseguire un aggravamento del presidio cautelare ai sensi dell art 276 cod procpenNé rileva il tempo trascorso dalla commissione del reato ovvero il tempo trascorso dalmomento nel quale la condotta è stata posta in essere poiché esso assume in generalerilievo nella sola fase di applicazione della misura * la fase di applicazione quindiil tempo trascorso tra i fatti contestati e l applicazione della misura non può più venire inrilievo Sez 2 n 46368 del 14/09/2016 * Rv 268567 essendo pacifico che sullequestioni e sugli elementi originariamente valutati dal giudice per applicare la misura siforma il c d giudicato cautelare Sez 5 n 47078 del 19/06/2019 * Rv 277543Pertanto nella successiva fase – che è quella in cui si verte nella vicenda in esame – l art299 cod proc pen non richiede analoga valutazione ai fini della revoca o della sostituzionedella misura rispetto alle quali l unico tempo che può assumere rilievo è quello trascorsodall applicazione o dall esecuzione della misura in poi Sez 2 n 47120 del 04/11/2021* Rv 282590 essendo qualificabile in presenza di ulteriori elementi come fattosopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l attenuazione delle originarieesigenze cautelari Sez 2 n 12807 del 19/02/2020 * Rv 278999 la cui rilevanza ècomunque motivatamente esclusa dai giudici cautelariNé rileva la condotta tenuta dalla persona offesa nell occasione in cui costei si èspontaneamente avvicinata al ricorrente accedendo all evento organizzato da quest ultimoavendo il Tribunale cautelare non illogicamente ritenuto che tale circostanza rende ancorapiù intensa la necessità del mantenimento dei presidi contenitivi in essereNé infine rileva la difficoltà che le prescrizioni comportano per lo svolgimento di unamomento che in disparte la circostanza che la deduzione difensiva è priva di concretezza lemisure cautelari prescrittive sono proprio finalizzate a consentire lo svolgimento di un attivitàlavorativa in costanza di misura tanto che l art 282 cod proc pen stabilisce al secondocomma che «il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell attivitàlavorativa e del luogo di abitazione dell imputato» mentre l art 283 cod proc penstabilisce al quarto comma che «il giudice può anche con separato provvedimentoprescrivere all imputato di non allontanarsi dall abitazione in alcune ore del giorno senzapregiudizio per le normali esigenze di lavoro» ed al quinto comma che «nel determinare ilimiti territoriali delle prescrizioni il giudice considera per quanto è possibile le esigenze dialloggio di lavoro e di assistenza dell imputato»4 Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate non può quindi checoncludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso da ciò conseguendo l onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della *delle ammende equitativamente fissata in tremila euro esercitando la facoltà introdottadall art 1 comma 64 l n 103 del 2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall art 616 cod proc pen in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragionidell inammissibilità stessa come sopra indicateCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11019/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 617/2026* * * CC 18/03/2026* * R G N 3374/2026* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/12/2025 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott* * * che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza in data 12 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli ha respinto l appellocautelare proposto dal ricorrente avverso l ordinanza del Tribunale collegiale di Avellino del17/07/2025 con la quale è stata rigettata l istanza di revoca o sostituzione delle misurecautelari dell obbligo di dimora in * comune di residenza e del divieto diavvicinamento alla persona offesa cui era sottoposto * * * in relazione aidelitti di violenza sessuale aggravata ed atti persecutori ritenendo che permanessero leesigenze di cautela sociale2 Avverso l indicata ordinanza * * * a mezzo del difensore di fiduciaavvocato * L * propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi2 1 Con un primo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett b ed e codproc pen nullità dell ordinanza per omessa motivazione in relazione al combinato dispostodi cui agli artt 274 275 e 125 comma 3 cod proc pen* la difesa che l impugnata ordinanza del Tribunale cautelare non ha vagliatoadeguatamente delle sostanziali differenze rispetto all originario quadro cautelare inparticolare a la circostanza che fosse stata la stessa persona offesa in data 07/03/2025 aspostarsi unitamente alla sua famiglia da * BN a * AV portandosipresso il locale dove il ricorrente aveva organizzato un evento benchè non inseriti nella listadegli invitati b il contegno misurato e responsabile tenuto dal ricorrente in quellacircostanza unitamente all assenza di ulteriori episodi problematici o trasgressivi benchèsottoposto a misura dal 04/03/2024Aggiunge la difesa che il Tribunale non ha valutato che la residua esigenza di tuteladella persona offesa poteva essere garantita mediante il permanere del divieto diavvicinamento alla stessa con applicazione del braccialetto elettronico revocando l obbligodi dimora nel comune di residenza stante la difficoltà di trovare lavoro in un paesino cosìpiccolo che limitava il giovane nella ricerca di un occupazione lavorativa in violazione deicriteri di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati ex art 274 cod procpen e del criterio di proporzionalità ex art 275 cod proc pen che devono sussistere almomento di applicazione della misura ma che devono anche permanere con conseguenterevoca della misura cautelare al venir meno di uno dei due presupposti applicativi di attualitàe di concretezza del pericolo di recidiva2 2 Con un secondo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett b ed ecod proc pen nullità dell ordinanza per vizio di motivazione in relazione all art 274 codproc pen* la difesa che il Tribunale cautelare non ha vagliato in modo sereno edequidistante la questione attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274cod proc pen affermando apoditticamente che quanto dedotto dalla difesa noncomportasse un mutamento di fatto su cui la decisione cautelare era fondata senza dareuna convincente ed esaustiva risposta alle deduzioni di parte circa la insussistenza delleesigenze cautelari2 3 Con un terzo motivo denuncia ai sensi dell art 606 comma 1 lett e cod procpen nullità dell ordinanza per vizio di motivazione in relazione all art 292 comma 2 lett ccod proc pen* la difesa che l ordinanza impugnata non contenendo l esposizione dei gravi econcreti elementi indiziari in ordine all esistenza delle esigenze cautelari di cui all art 274cod proc pen viola la disposizione di cui all art 292 comma 2 lett c cod proc pen cheimpone che l ordinanza contenga l esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degliindizi che giustificano in concreto la misura disposta con l indicazione degli elementi di fattoda cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanzaAggiunge la difesa che l organo procedente ritenendo la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza di cui all art 273 cod proc pen ha posto detti indizi a fondamento deipresupposti di cui all art 274 cod proc pen finendo con il ritenere che la sussistenza deiprimi integrasse anche in modo automatico la sussistenza dei gravi indizi relativamenteall esigenza cautelareCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato1 Occorre preliminarmente delimitare l ambito entro il quale deve essere effettuato ilgiudizio da parte del giudice di appello avverso l ordinanza di rigetto della richiesta di revocadi misura cautelare personaleÈ principio ormai consolidato quello secondo cui la decisione del giudice investito delgravame avverso l ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misuracautelare è vincolata oltre che dall effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazioneanche dalla natura del provvedimento impugnato del tutto autonomo rispetto a quelloimpositivo della misura stessa con la conseguenza che il Tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo dovendosilimitare al controllo che l ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamentemotivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti preesistenti o sopravvenuti idonei amodificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenzecautelari ciò in ragione dell effetto devolutivo dell impugnazione e della natura autonoma delprovvedimento impugnato tra le altre Sez 6 n 45826 del 27/10/2021 D * Rv282292 Sez 2 n 18130 del 13/04/2016 * Rv 266676La sua cognizione quindi non può superare i confini tracciati dai motivi anche dallanatura del provvedimento impugnato che è del tutto autonomo rispetto all ordinanzagenetica non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dìapplicabilità della misura ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazionidi legge ed adeguatamente motivato in relazione all eventuale allegazione di fatti nuovifermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di suaapplicabilità Sez 2 n 1134 del 22/02/1995 * Rv 2018632 Tanto premesso il Tribunale cautelare dopo aver richiamato l ordinanza delTribunale dibattimentale che ha rigettato l istanza difensiva ritenendo persistenti leesigenze cautelari ed i presidi coercitivi in esecuzione in ragione della pluralità delleallarmanti condotte contestate all imputato e confermate in dibattimento dalla personaoffesa ha escluso che le deduzioni difensive potessero incidere sulla complessivasituazione inerente ai presupposti della cautelaI giudici dell appello cautelare hanno così affermato che il rispetto delle prescrizionicautelari non è necessariamente sintomo di resipiscenza potendo in caso contrario seguireinasprimenti del regime cautelare allo stesso modo il decorso del tempo rileva solo in fasedi applicazione della misura ai sensi dell art 292 comma 2 lett c cod proc pen ovvero aifini dei termini di durata delle misure cautelariEd anche gli ulteriori elementi costituiti dalla nuova relazione sentimentale delricorrente e dalla condotta tenuta dalla persona offesa in data 07/03/2025 non erano idoneia scalfire il giudizio di gravità indiziaria ed anzi il legame morboso che legava la personaoffesa all imputato rendeva ineludibile il ricorso ai presidi in esecuzione dovendosi preveniree scongiurare tra i due ogni possibile contatto che potesse dare luogo a situazionipericolose3 * all esame dei motivi di ricorso da trattare congiuntamente perché connessideve rilevarsi che l ordinanza impugnata non presta il fianco a censure di irragionevolezza edi omessa motivazione sicchè le doglianze sono manifestamente infondateSi tratta infatti di argomentazioni giuridicamente corrette e prive di cedimenti logici omanifeste contraddizioni avendo il Tribunale illustrato un quadro cautelare particolarmentesolido dando conto sulla base della gravità dei fatti del contesto nel quale sono avvenutidella personalità dei soggetti coinvolti e di altri elementi ritenuti significativi del pericolo direiterazione e della inadeguatezza di misure gradate attraverso un percorso argomentativodel tutto lineare e conforme alla giurisprudenza di questa Corte3 1 Invero per quanto attiene alla verifica dell esistenza di elementi indicativi di unconcreto pericolo di reiterazione del reato si è avuto modo di rilevare a seguito degliinterventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015 n 47 l art 2 lett a della leggesuddetta ha disposto che all art 274 lett c cod proc pen dopo la parola «concreto» sianoinserite le parole «e attuale» che Sez 3 n 37087 del 19/5/2015 * Rv 264688l attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l indagatocommetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale con la conseguenza che non èpiù sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità – che questi torni adelinquere qualora se ne presenti l occasione ma è anche necessario anzitutto prevederenegli stessi termini di certezza o di alta probabilità che gli si presenti effettivamenteun occasione per compiere ulteriori delitti v anche Sez 6 n 21350 del 11/5/2016 *Rv 266958 Sez 6 n 24476 del 4/5/2016 * Rv 266999Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di unaspecifica occasione per delinquere ma una valutazione prognostica fondata su elementiconcreti idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che lamisura cautelare è chiamata a realizzare Sez 2 n 5054 del 24/11/2020 dep 2021Barletta Rv 280566 Sez 1 n 14840 del 22/1/2020 * Rv 279122 Sez 3 n 34154del 24/4/2018 * Rv 273674 Sez 5 n 33004 del 3/5/2017 * Rv 271216Sez 2 n 11511 del 14/12/2016 dep 2017 * Rv 269684 dovendosi quindi escluderein presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo invece essereaffermato qualora all esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fattosulla personalità del soggetto e sul contesto socio ambientale in cui egli verrà a trovarsi ovenon sottoposto a misure appaia probabile anche se non imminente la commissione diulteriori reati senza la previsione di specifiche occasioni di recidivanza con la conseguenzache il requisito dell attualità del pericolo può sussistere anche quando l indagato nondisponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta Sez 2 n 2474 del 08/11/2024dep 2025 * Sez 3 n 47644 del 05/12/2024 * Sez 3 n 9041 del 15/02/2022* Rv 282891 Sez 5 n 12869 del 20/01/2022 * Rv 282991 Sez 5 n11250 del 19/11/2018 dep 2019 * Rv 277242Si è peraltro specificato in alcuni casi che il requisito dell attualità del pericolo direiterazione del reato introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25 n 47 nel testodell art 274 lett c cod proc pen costituiva già prima della entrata in vigore della legge inquestione un presupposto implicito per l adozione della misura cautelare in quantonecessariamente insito in quello della concretezza del pericolo Sez 6 n 24779 del10/5/2016 * Rv 267830 cit Sez 6 n 9894 del 16/2/2016 C Rv 266421 Sez 3 n12477 del 18/12/2015 dep 2016 * Rv 266485Il requisito dell attualità del pericolo di reiterazione del reato dunque presuppone lariconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati chepuò però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamentetenuta della personalità dell indagato del contesto entro il quale i fatti si sono svolti nonchésu altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiestoche resta necessariamente tale3 2 Nel caso in esame come condivisibilmente affermato dal Tribunale cautelare maanche dal Tribunale dibattimentale i cui provvedimenti sono strettamente collegati e inrapporto di reciproca complementarità Sez U n 7 del 17/04/1996 * Rv 205257valendo il principio anche per la revoca o la sostituzione delle misure Sez 5 n 29377 del17/06/2025 * non mass non sono stati dedotti elementi concreti da cui desumereun mutamento del complessivo quadro relativo alle esigenze cautelari come illustrate nellaordinanza del 28/11/2024 con la quale sono state applicate le misure prescrittive in esseredopo un primo periodo di arresti domiciliari misura sulla quale si era anche pronunciataquesta Corte con sentenza n 38509 dell 11/07/2024 rigettando il ricorso del *Non rileva in tal senso infatti il dedotto rispetto delle prescrizioni cautelari e l assenzadi segnalazioni da parte della P G di condotte controindicate dovendo ricordarsi inproposito l insegnamento di questa Corte secondo cui l attenuazione delle esigenze cautelarinon può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnatodalla corretta osservanza dei relativi obblighi i quali costituiscono parte doverosa del nucleoessenziale della misura che si chiede di rimodulare Sez 5 n 45843 del 14/06/2018 D Rv274133 Sez 5 n 39792 del 29/5/2017 * Rv 271119 Sez 4 n 39531 del17/10/2006 De * * Rv 235391 più di recente tra le non massimate Sez 6 n43424 del 27/09/2024 * anche perché ad eventuali violazioni delle prescrizionipotrebbe conseguire un aggravamento del presidio cautelare ai sensi dell art 276 cod procpenNé rileva il tempo trascorso dalla commissione del reato ovvero il tempo trascorso dalmomento nel quale la condotta è stata posta in essere poiché esso assume in generalerilievo nella sola fase di applicazione della misura * la fase di applicazione quindiil tempo trascorso tra i fatti contestati e l applicazione della misura non può più venire inrilievo Sez 2 n 46368 del 14/09/2016 * Rv 268567 essendo pacifico che sullequestioni e sugli elementi originariamente valutati dal giudice per applicare la misura siforma il c d giudicato cautelare Sez 5 n 47078 del 19/06/2019 * Rv 277543Pertanto nella successiva fase – che è quella in cui si verte nella vicenda in esame – l art299 cod proc pen non richiede analoga valutazione ai fini della revoca o della sostituzionedella misura rispetto alle quali l unico tempo che può assumere rilievo è quello trascorsodall applicazione o dall esecuzione della misura in poi Sez 2 n 47120 del 04/11/2021* Rv 282590 essendo qualificabile in presenza di ulteriori elementi come fattosopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l attenuazione delle originarieesigenze cautelari Sez 2 n 12807 del 19/02/2020 * Rv 278999 la cui rilevanza ècomunque motivatamente esclusa dai giudici cautelariNé rileva la condotta tenuta dalla persona offesa nell occasione in cui costei si èspontaneamente avvicinata al ricorrente accedendo all evento organizzato da quest ultimoavendo il Tribunale cautelare non illogicamente ritenuto che tale circostanza rende ancorapiù intensa la necessità del mantenimento dei presidi contenitivi in essereNé infine rileva la difficoltà che le prescrizioni comportano per lo svolgimento di unamomento che in disparte la circostanza che la deduzione difensiva è priva di concretezza lemisure cautelari prescrittive sono proprio finalizzate a consentire lo svolgimento di un attivitàlavorativa in costanza di misura tanto che l art 282 cod proc pen stabilisce al secondocomma che «il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell attivitàlavorativa e del luogo di abitazione dell imputato» mentre l art 283 cod proc penstabilisce al quarto comma che «il giudice può anche con separato provvedimentoprescrivere all imputato di non allontanarsi dall abitazione in alcune ore del giorno senzapregiudizio per le normali esigenze di lavoro» ed al quinto comma che «nel determinare ilimiti territoriali delle prescrizioni il giudice considera per quanto è possibile le esigenze dialloggio di lavoro e di assistenza dell imputato»4 Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate non può quindi checoncludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso da ciò conseguendo l onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della *delle ammende equitativamente fissata in tremila euro esercitando la facoltà introdottadall art 1 comma 64 l n 103 del 2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall art 616 cod proc pen in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragionidell inammissibilità stessa come sopra indicate P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 18/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 18/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris