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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 46608/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari cui all'art. 385 cod. pen.; in Cosenza il 19 novembre 2017.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen. nella parte in cui, rigettando il relativo motivo di gravame, la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza del Tribunale di Cosenza ovvero la mancata traduzione o relativa autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per recarsi in udienza del ricorrente, escludendo il legittimo impedimento dell'imputato e così impedendo a [OSCURATO:PERSONA] di essere presente all'udienza.

La difesa osserva che il 12 gennaio 2018 l'imputato era agli arresti domiciliari nell'ambito di altro procedimento relativo proprio alla vicenda che aveva visto il ricorrente rendersi autore dell'evasione, misura cautelare che veniva modificata, quanto a luogo di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica "il Delfino" di [OSCURATO:PERSONA].

Nonostante la tempestiva e documentata eccezione formulata in occasione delle distinte udienze del 12 gennaio e 30 aprile 2018, il Giudice aveva ritenuto che detta situazione non costituisse legittimo impedimento, valutazione confermata dalla Corte di appello ,che ha erroneamente osservato come costituisse onere dell'imputato richiedere l'autorizzazione al giudice competente.

2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. nella parte in cui non è stato ritenuto sussistente lo stato di necessità nella condotta del ricorrente che, anche per attenuare la crisi di astinenza da sostanza stupefacente, ha dovuto allontanarsi dall'abitazione per acquistare delle sigarette con cui attenuare la dipendenza da nicotina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Risulta incontestata in sentenza la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle due udienze celebratesi il 12 gennaio 2018 e 30 aprile 2018 presso il Tribunale di Cosenza, fosse agli arresti domiciliari e che il difensore avesse fatto rilevare la circostanza al giudice di primo grado che invece, ritenendo necessario che l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per assistere all'udienza dovesse essere richiesta dallo stesso imputato, ha rigettato entrambe le richieste di rinvio procedendo nello svolgimento dell'udienza che interessava la richiesta delle prove e, successivamente, l'escussione del teste di polizia giudiziaria.Deve farsi rinvio al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza (nella specie, udienza dibattimentale di primo grado), integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, Ferri, Rv. 280139); orientamento, quello espresso, che, a fronte di contrastanti indirizzi sul punto, risulta aver prevalso all'esito della decisione di questa Corte in data 30 settembre 2021, nel suo massimo consesso (non ancora note, allo stato, le motivazioni) allorché ha statuito che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione".

È stato, pertanto, ribadito il principio già in passato espresso dalle Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600, secondo cui la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, nonché dalle Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247837, che avevano rilevato che nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata la presenza dell'imputato, salvo rinuncia, in virtù di quanto disposto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., tanto che spetta al giudice del merito, senza che sussista la necessità di sollecitazione da parte dell'imputato, disporre il rinvio, anche d'ufficio, dell'udienza nel caso in cui l'imputato non si presenti o comunque emerga che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

Principio di diritto in ordine alla sussistenza del legittimo impedimento dell'imputato in stato di restrizione domiciliare che ha, pertanto, superato il precedente, seppur maggioritario, indirizzo giurisprudenziale che onerava l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa di formulare tempestiva richiesta al giudice competente, ritenendo insussistente un obbligo di disporne la traduzione in capo all'autorità giudiziaria procedente.Alla fondatezza della dedotta questione processuale, assorbente del secondo motivo in ordine alla prospettata causa di necessità, consegue l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cosenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.

Così deciso il 01/12/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari cui all'art. 385 cod. pen.; in Cosenza il 19 novembre 2017. 2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen. nella parte in cui, rigettando il relativo motivo di gravame, la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto legittimo il mancato rinvio dell'udienza del Tribunale di Cosenza ovvero la mancata traduzione o relativa autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per recarsi in udienza del ricorrente, escludendo il legittimo impedimento dell'imputato e così impedendo a [OSCURATO:PERSONA] di essere presente all'udienza. La difesa osserva che il 12 gennaio 2018 l'imputato era agli arresti domiciliari nell'ambito di altro procedimento relativo proprio alla vicenda che aveva visto il ricorrente rendersi autore dell'evasione, misura cautelare che veniva modificata, quanto a luogo di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica "il Delfino" di [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante la tempestiva e documentata eccezione formulata in occasione delle distinte udienze del 12 gennaio e 30 aprile 2018, il Giudice aveva ritenuto che detta situazione non costituisse legittimo impedimento, valutazione confermata dalla Corte di appello ,che ha erroneamente osservato come costituisse onere dell'imputato richiedere l'autorizzazione al giudice competente. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. nella parte in cui non è stato ritenuto sussistente lo stato di necessità nella condotta del ricorrente che, anche per attenuare la crisi di astinenza da sostanza stupefacente, ha dovuto allontanarsi dall'abitazione per acquistare delle sigarette con cui attenuare la dipendenza da nicotina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Risulta incontestata in sentenza la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle due udienze celebratesi il 12 gennaio 2018 e 30 aprile 2018 presso il Tribunale di Cosenza, fosse agli arresti domiciliari e che il difensore avesse fatto rilevare la circostanza al giudice di primo grado che invece, ritenendo necessario che l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per assistere all'udienza dovesse essere richiesta dallo stesso imputato, ha rigettato entrambe le richieste di rinvio procedendo nello svolgimento dell'udienza che interessava la richiesta delle prove e, successivamente, l'escussione del teste di polizia giudiziaria.Deve farsi rinvio al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza (nella specie, udienza dibattimentale di primo grado), integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, Ferri, Rv. 280139); orientamento, quello espresso, che, a fronte di contrastanti indirizzi sul punto, risulta aver prevalso all'esito della decisione di questa Corte in data 30 settembre 2021, nel suo massimo consesso (non ancora note, allo stato, le motivazioni) allorché ha statuito che "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione". È stato, pertanto, ribadito il principio già in passato espresso dalle Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600, secondo cui la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, nonché dalle Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247837, che avevano rilevato che nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata la presenza dell'imputato, salvo rinuncia, in virtù di quanto disposto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., tanto che spetta al giudice del merito, senza che sussista la necessità di sollecitazione da parte dell'imputato, disporre il rinvio, anche d'ufficio, dell'udienza nel caso in cui l'imputato non si presenti o comunque emerga che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Principio di diritto in ordine alla sussistenza del legittimo impedimento dell'imputato in stato di restrizione domiciliare che ha, pertanto, superato il precedente, seppur maggioritario, indirizzo giurisprudenziale che onerava l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa di formulare tempestiva richiesta al giudice competente, ritenendo insussistente un obbligo di disporne la traduzione in capo all'autorità giudiziaria procedente.Alla fondatezza della dedotta questione processuale, assorbente del secondo motivo in ordine alla prospettata causa di necessità, consegue l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cosenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. Così deciso il 01/12/2021.
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