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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 agosto 2026

Cassazione n. 24663/2026

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empore, elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'avvo-cato professor Lorenzo del Federico e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indi-cato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rap-presentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroADER – AGENZIA delle ENTRATE / RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (succe-duta ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in per-Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026sona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domi-cilia.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4112/2020 della Corte d'appello di Roma.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procura-tore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in data 20.5.2024,rigettarsi il ricorso,udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense (nel prosieguo Cassa) adiva il Tribunale di Roma.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), agente dellariscossione, aveva, con riferimento all'àmbito di Napoli, solo parzialmente ri-scosso e riversato ad essa ricorrente i contributi dovuti alla Cassa dagli avvocatiiscritti.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso qualsivoglia attività informativa.Chiedeva ingiungersi ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva sommadi euro 22.869.531,58, oltre accessori, quali contributi previdenziali iscritti neiruoli emessi per gli anni 1996 (suppletivo), 1997 (ordinario e suppletivo), 1998Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026(ordinario e suppletivo), 1999 (ordinario), 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e2008.2.

Con decreto n. 24412/2010 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3.

Con atto notificato in data 28.1.2011 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la Cassa.Deduceva, nel merito, che l'emissione dei ruoli e la loro consegna al conces-sionario costituivano prova della sussistenza del credito.4.

Nel corso del giudizio, limitatamente ai ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999, sopravveniva la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che “all'art.1, co. 527, 528 e 529, prevedeva l'annullamento automatico dei crediti, incartatinei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999, di importo sino ad € 2.000,00 edaltresì il discarico dei ruoli di importo superiore alla predetta soglia non più in-teressati da procedure di riscossione” (così ricorso, pag. 6).Nel corso del giudizio sopravveniva inoltre la legge n. 190/2014 (legge distabilità 2015), che apportava modifiche alla disciplina applicabile ai ruoli con-segnati all'agente della riscossione a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] invocava quindi l'applicazione dello ius superveniens.5.

Con sentenza n. 19521/2015 il Tribunale rigettava l'opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello.Resisteva la Cassa.7.

Con sentenza n. 4112/2020 la Corte d'appello di Roma accoglieva il gra-vame e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivon. 24412/2010.Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/20267.1.

Evidenziava la Corte di Roma, nel segno delle pronunce n. 12229/2019e n. 11972/2020 di questa Corte, che era fondato il motivo di gravame con cuiEquitalia Sud si era doluta della mancata applicazione dei commi 527, 528 e 529dell'art. 1 della legge n. 228/2012, prefiguranti l'annullamento dei ruoli resi ese-cutivi entro il 31.12.1999 (cfr. sentenza d'appello, pagg. 11 – 12).Evidenziava quindi che la pretesa della Cassa era destituita di fondamentocon riferimento agli importi di cui al ruolo suppletivo del 1996, di cui al ruolosuppletivo e principale del 1997, di cui al ruolo suppletivo e principale del 1998e di cui al ruolo principale del 1999 (cfr. sentenza d'appello, pag. 15).Evidenziava per altro verso, la Corte di Roma, che anche per i ruoli successiviall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ruoli in ordine ai quali la Cassa aveva assunto la perdita del dirittoal “discarico” per inesigibilità, doveva reputarsi fondato l'esperito gravame (cfr.sentenza d'appello, pag. 17).Evidenziava invero che in virtù dei commi 682 e ss. dell'art. 1 della legge n.190/2014 – che avevano previsto la proroga dei termini per l'inoltro delle co-municazioni di inesigibilità e l'abrogazione della causa di inesigibilità costituitadalla mancata trasmissione della comunicazione circa lo stato delle procedure direcupero – non erano ancora venuti a scadenza i termini per l'invio delle comu-nicazioni di inesigibilità e quindi non si era determinata alcuna decadenza indanno dell'agente della riscossione (cfr. sentenza d'appello, pag. 17).8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sette mo-tivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione.Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026L'A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)) ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.9.

La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.10.

Con ordinanza interlocutoria dei 3.7/9.8.2023 è stata disposta la tratta-zione in pubblica udienza.Il P.M. ha formulato per iscritto, in data 20.5.2024, le sue conclusioni; hachiesto rigettarsi il ricorso.All'esito della pubblica udienza del 13.6.2024, con ordinanza interlocutoriadei 13.6/6.9.2024, si è chiesto assegnarsi la trattazione del ricorso alla SezioniUnite ai fini della decisione della seguente questione:«Se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], il quadro normativo complessivo, inparticolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, sia com-patibile o meno con l'art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione alparametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguentiprofili: a) la ricorrenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso distortodella funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 dellaCorte Costituzionale (ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo inter-vento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico,pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti fi-nalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossionemediante ruolo, risale al 1999); b) l'incidenza, nella ponderazione dei motiviNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni dinatura finanziaria (Cfr.

Corte Cost. n. 145/2022), sia della necessità di bilancia-mento dell'interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica dellaCassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dell'e-levato numero di debitori, dell'accumularsi negli anni delle poste in riscossionetramite ruoli e dell'ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiaratiinesigibili o a rischio di inesigibilità; c) il continuo e prolungato susseguirsi neglianni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i“meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficil-mente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tem-pestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n. 51/2019 e Corte Cost.n. 18/2019); d) la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sulloesito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso,l'allungamento considerevole della durata del processo; e) l'incidenza delle sue-sposte considerazioni sull'efficace esperibilità di rimedi alternativi (azione direttadella Cassa verso gli iscritti debitori), che deve concretarsi nella “ragionevolepossibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione dinetto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)».11.

Innanzi alle Sezioni Unite il P.M. ha formulato le sue conclusioni: “il qua-dro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, è compatibile con l'art.6 par. 1 CEDU, quale norma inter-posta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma”.In vista della decisione delle Sezioni Unite la ricorrente ha depositato ulteriorememoria, ove ha riferito che “sulle questioni controverse, relative ai ruoli ante-Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026riori al 31 dicembre 1999, ha investito nelle more del giudizio la Corte EDU, chetuttavia, con decisione del 12 settembre 2024, ha dichiarato l'inammissibilitàdei ricorsi (riuniti) proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'ente la naturadi “organizzazione governativa”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e35 CEDU.” (così sentenza delle Sezioni Unite, pag. 4).12.

Con sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 le Sezioni Unite di questaCorte hanno, nei limiti delle questioni ad esse rimesse, rigettato il sesto motivoed il settimo motivo di ricorso e disposto la rimessione della causa a questaSezione per la prosecuzione del giudizio.Più esattamente il dictum delle Sezioni Unite è stato così massimato (Rv.676807-01):in tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionaledi previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modi-fiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivisino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discaricoper inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compresol'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dallaconsegna del ruolo) e dalla legge n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resiesecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio dellecomunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal dirittoal discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) nonsi pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processodi cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cuiall'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo cheNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione delcontenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost.n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'a-bolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto aquello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga.13.

In previsione dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depo-sitato ulteriore memoria.CONSIDERATO CHE14.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528e 529, legge n. 228/2012 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994.Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabile nel caso dispecie, in ragione della riscossione a mezzo ruolo, la disciplina pubblicistica dicui al d.lgs. n. 112/1999 nonché la disciplina di cui alla legge n. 228/2012 conriferimento ai ruoli di importo inferiore ad euro 2.000,00, resi esecutivi sino al31.12.1999, e con riferimento ai ruoli di importo superiore ad euro 2.000,00.Deduce che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'appello è erronea inconsiderazione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 11),cui lo Stato non può imporre l'annullamento del “carico” iscritto a ruolo (cfr.ricorso, pag. 13).Deduce inoltre che le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 cit. com-portano unicamente il venir meno della responsabilità contabile-amministrativadell'agente della riscossione (cfr. ricorso, pag. 12).Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026Deduce poi che l'automatica estinzione dei crediti della Cassa “assumerebbenatura di (…) illegittima disposizione ablatoria” (così ricorso, pag. 14).Deduce, per altro verso, che è illogico opinare nel senso che le disposizioni dicui ai commi 527, 528 e 529 cit. prefigurano interventi nella sfera patrimonialedella Cassa, che, viceversa, per il suo status privatistico non solo soggiace aldivieto di finanziamenti da parte dello Stato, ma dalla sfera finanziaria delloStato è del tutto autonoma e distaccata (cfr. ricorso, pag. 21).15.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elabora-zione di questa Corte.Invero, questa Corte ha spiegato che alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, madeputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale,è concesso “ex lege” di provvedere alla riscossione mediante ruolo e, pertanto,si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della leggen. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedential 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditoripubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; e che la ri-chiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto contoche, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità dellariscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazionee benefici dell'eventuale riscossione, e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura diriscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamentoNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'entesecondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. 9.5.2019, n. 12229).16.

Ingiustificato è pur l'ulteriore assunto della ricorrente secondo cui le di-sposizioni di cui la Corte distrettuale ha fatto applicazione, possono, al più, ap-plicarsi ai rapporti non ancora conclusi e non già nell'ipotesi di specie, in cui “lesomme dovute sono incartate in un provvedimento di ingiunzione” (così ricorso,pag. 17).Invero questa Corte ha puntualizzato che, “in assenza di diversa previsioneespressa, i ruoli interessati dalla nuova disciplina sono tutti quelli consegnati eresi esecutivi anteriormente alla data del 31.12.1999, senza poter distingueretra ruoli per i quali era da ritenere già esaurita l'attività di competenza dell'a-gente e quelli per i quali era pendente la procedura di riscossione.

Non può,infatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbeapplicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,risultavano ancora pendenti i termini (triennali) per la comunicazione di inesi-gibilità previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999” (così inmotivazione (pag. 11) Cass. 19.6.2020, n. 11972).17.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionaledell'art. 1, commi 527 e ss., legge n. 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41e 42 Cost.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione delloart. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione E.D.U. e dell'art. 117 Cost., laviolazione dell'art. 6 C.E.D.U.Deduce che, “ove si confermasse l'applicabilità dell'istituto dell'annullamentoautomatico ai crediti ed ai ruoli della Cassa ante 31.12.1999, [i commi 527, 528Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026e 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012] non potrebbero andare esenti da seridubbi di legittimità costituzionale (…), andando a colpire, di fatto attuando unprelievo forzoso (…), gli introiti di un soggetto del tutto estraneo dall'apparatostatale (…)” (così ricorso, pag. 24).Deduce che alla stregua dell'interpretazione recepita dalla Corte di Roma lemedesime disposizioni palesano dubbi di costituzionalità pur con riferimento aldiritto ad un giusto processo (cfr. ricorso, pag. 24).Deduce in particolare che l'interpretazione patrocinata dalla Corte d'appello“si pone anche in spregio dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU” (così ri-corso, pag. 26); che risulta violato l'art. 6 della C.E.D.U. con riferimento al prin-cipio della parità delle parti (cfr. ricorso, pag. 27).18.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.È sufficiente il rinvio alla sentenza n. 26531 del 20.11.2020 di questa Corte.Quivi si è specificato che è manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quantonel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione dellerisorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del “non ri-scosso per riscosso” e la “rottamazione dei ruoli inattivi”, sono ricompresi glienti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni,anche a seguito della loro trasformazione in enti “privatizzati”, in senso con-forme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione allalesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebitaNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione of-ferta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019.19.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il dirittodell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte di GiustiziaU.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267, par. 3,T.F.U.E.Deduce che la sanatoria de qua costituisce un “aiuto di Stato, incompatibilecon il diritto dell'Unione e, come tale, direttamente disapplicabile dai Giudicinazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.” (così ricorso, pag. 27).Deduce in particolare che il meccanismo di cui ai commi 527 e ss. dell'art. 1della legge n. 228/2012 “ha introdotto non solo una misura condonistica a fa-vore dei debitori morosi, ma anche una sanatoria per Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], in cui sono confluite le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].” (cosìricorso, pag. 29).Deduce quindi che la sanatoria de qua “configura (…) un illegittimo aiuto diStato a favore delle società a partecipazione pubblica, poi confluite in AgenziaEntrate - [OSCURATO:SOCIETA], ai danni dei concessionari privati esclusi da tale sanatoria”(così ricorso, pag. 32).Deduce inoltre che alla disapplicazione può farsi luogo ex officio, in ogni statoe grado del giudizio (cfr. ricorso, pag. 32).20.

Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/202621.

Difatti, questa Corte ha già spiegato che, in tema di riscossione dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in un “aiuto di Stato” contrastantecon l'art. 107 T.F.U.E., non risultando in alcun modo dimostrato che tale disca-rico automatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario nonavrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di creditimeramente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed or-mai del tutto inesigibili (cfr. Cass. (ord.) 1.7.2022, n. 21031).22.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527 ess., legge n. 228/2012 e degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999.Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che, in caso di mancatacata adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, “il rapportoobbligatorio tra la Cassa e l'agente della riscossione non poteva considerarsidefinito; di talché l'impossibilità di configurare un credito in favore della Cassa”(così ricorso, pagg. 33 – 34).Deduce invero che l'art. 20 cit. nella sua iniziale formulazione non prefiguravauna condizione di procedibilità ovvero non precludeva agli enti creditori la pos-sibilità di promuovere nei confronti dell'agente della riscossione “un'azione dicognizione ordinaria, volta all'accertamento di eventuali inadempimenti nellosvolgimento del mandato esattoriale” (così ricorso, pag. 34).Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026Deduce poi che nella specie è pacifico che l'agente della riscossione non hainviato le comunicazioni di inesigibilità, così precludendo ad essa ricorrente –alla stregua della ricostruzione della stessa Corte territoriale - l'attivazione diqualsivoglia forma di tutela per effetto di un comportamento omissivo (cfr. ri-corso, pagg. 34 - 35).23.

Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile, siccome, peraltro,la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elaborazione di questa Corte.Invero, allorché la Corte d'appello ha opinato per la fondatezza del quintomotivo di gravame, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il primo dictum,“nella parte in cui [aveva] ritenuto non obbligatorio lo svolgimento preliminaredella procedura di inesigibilità di cui all'art. 20 d.lgs. 112/1999”, si è conformataalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).Difatti, questo Giudice, con la già menzionata pronuncia n. 11972/2020, hapuntualizzato in ordine ai diritti di credito che la Cassa assume di vantare “inconseguenza della perdita del diritto al discarico per mancata trasmissione della comunicazione di inesigibilità ”, che, “in mancanza di attivazione del procedi-mento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 112/1999 e di adozione del provvedimentodefinitivo di diniego del discarico, il rapporto obbligatorio tra ente creditore edagente della riscossione non può ritenersi allo stato ancora definito” (così inmotivazione Cass. n. 11972/2020, pag. 19).Del resto, la controricorrente ha rimarcato che “l'erroneo presupposto dell'op-zione ermeneutica patrocinata da Controparte sta nel superare il concetto di inesigibilità della partita iscritta a ruolo affidata all'agente della riscossione”;e che “l'ente di riscossione (…) non è liberato dalla responsabilità delle sommeNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026non incassate fino alla conclusione dei procedimenti sulla valutazione dell'inesi-gibilità che saranno portati a compimento da parte dell'ente di riscossione (…)”(così controricorso, pagg. 31 - 32).24.

La censura infine veicolata dal mezzo in disamina (l'agente della riscos-sione non ha inviato le comunicazioni di inesigibilità) si risolve in ogni caso inuna doglianza di merito, come tale non scrutinabile in questa sede.25.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 527,legge n. 228/2012 e dell'art. 1, 1° co. e 2° co., d.m. 15.6.2015.Deduce – in via subordinata rispetto ai precedenti motivi ‒ che ha errato laCorte di Roma allorché “ha ritenuto di poter applicare ai crediti della Cassa diimporto inferiore ai 2000 euro l'istituto dell'annullamento automatico” (così ri-corso, pag. 35).Deduce invero che l'automatico discarico dei ruoli eccedenti l'importo di euro2.000,00 “lascia impregiudicati i diritti di credito della Cassa” e non preclude allaCassa “la possibilità di riscuotere i corrispondenti crediti mediante ricorso a stru-menti diversi” (così ricorso, pag. 36); viceversa “l'annullamento automatico deicrediti di importo inferiore ad euro 2.000 si spinge ad estinguere non solo ilruolo ma il credito della Cassa” (così ricorso, pag. 36).26.

Il quinto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.27.

Invero, questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che, in tema diriscossione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00incidendo solo sulla procedura di riscossione, non coincide con l'annullamentoNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026del credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente se-condo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6767).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente prospetta il venir meno dei crediti diammontare inferiore ad euro 2.000,00 (cfr. ricorso, pag. 37).28.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 682, 683 e684, legge n. 190/2014 e dell'art. 11 delle preleggi.Deduce, con riferimento ai ruoli consegnati all'agente della riscossione suc-cessivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabilile modifiche apportate agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 dalla legge n.140/2014 ovvero a ritenere – in dipendenza dell'abrogazione della lett. b) del2° co. dell'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 – che la mancata comunicazione circalo stato della riscossione non importasse la perdita del diritto al “discarico”.Deduce che i basilari principi che regolano la successione delle leggi neltempo, inducono a ritenere che solo a decorrere dal 1° gennaio 2015 ‒ dì dientrata in vigore della legge n. 140/2014 – opera l'abrogazione della lett. b) del2° co. dell'art. 19 cit., sicché solo a decorrere da tale data la mancata comuni-cazione circa lo stato della riscossione non importa la perdita del diritto al “di-scarico” (cfr. ricorso, pag. 39).Deduce che le uniche disposizioni di immediata applicazione, anche retroat-tiva, sono quelle “procedimentali, che scandiscono le fasi amministrative suc-cessive all'invio delle comunicazioni di inesigibilità” (così ricorso, pag. 40).Deduce ulteriormente che, in ragione degli acclarati e reiterati inadempimentidell'agente della riscossione, i rapporti tra l'agente e la Cassa devono intendersiNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026definitivamente esauriti e nessuna norma preclude alla Cassa il ricorso agli or-dinari rimedi giurisdizionali, siccome il procedimento amministrativo di cui agliartt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 non costituisce condizione di procedibilitàdell'azione (cfr. ricorso, pagg. 40 – 41).29.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108T.F.U.E. e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto conil diritto dell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte diGiustizia U.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267,par. 3, T.F.U.E.Deduce che l'art. 1, comma 682, della legge n. 190/2014, alla stregua dellainterpretazione ‒ il mancato inoltro della comunicazione sullo stato della riscos-sione non comporta perdita del diritto al “discarico” – retroattiva che la Corte diRoma ne ha operato, si configura come illegittimo aiuto di Stato in favore dell'a-gente della riscossione ed a scapito di soggetti privati svolgenti la medesimatamente disapplicabile dai Giudici nazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.(cfr. ricorso, pagg. 42 - 43).30.

Si è anticipato che il sesto motivo ed il settimo motivo sono stati rigettatidalle Sezioni Unite con sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025.In esito alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte non residuano profiliulteriori da delibare.E ciò viepiù, per un verso, alla luce dei rilievi dapprima svolti ai fini delladeclaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi.Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026E ciò viepiù, per altro verso, a fronte delle argomentazioni svolte dalla ricor-rente nella memoria datata 23.6.2006, argomentazioni con le quali la Cassa ha,essenzialmente, reputato opportuno “evidenziare l'insanabile contrasto dellanormativa sopravvenuta in materia di annullamento automatico e discarico deiruoli con i principi fondamentali e le norme della nostra Costituzione, con l'au-spicio che questa Ecc.ma Corte voglia sollevare questione di legittimità costitu-zionale” (così memoria ricorrente datata 23.6.2026, pag. 2).Del resto, nella memoria in data 23.6.2026, la ricorrente, “in via gradata, perla denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di confermare le precedentipronunce rese nei giudizi analoghi, [ha chiesto] che vengano quanto meno com-pensate le spese di tutti i gradi di giudizio, sussistendone tutte le condizioni”(così memoria in data 23.6.2026, pag. 13).31.

Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.Invero, la materia del contendere è stata oggetto di plurimi interventi – tra iquali, si è detto, la sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 delle Sezioni Unite diquesta Corte – che ne riflettono il disagevole e complesso sviluppo, al cui co-spetto le difficoltà non sono escluse dai “precedenti” già intervenuti.32.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'avvo-cato professor Lorenzo del Federico e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indi-cato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rap-presentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroADER – AGENZIA delle ENTRATE / RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (succe-duta ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in per-Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026sona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domi-cilia.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4112/2020 della Corte d'appello di Roma.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procura-tore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in data 20.5.2024,rigettarsi il ricorso,udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense (nel prosieguo Cassa) adiva il Tribunale di Roma.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), agente dellariscossione, aveva, con riferimento all'àmbito di Napoli, solo parzialmente ri-scosso e riversato ad essa ricorrente i contributi dovuti alla Cassa dagli avvocatiiscritti.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso qualsivoglia attività informativa.Chiedeva ingiungersi ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva sommadi euro 22.869.531,58, oltre accessori, quali contributi previdenziali iscritti neiruoli emessi per gli anni 1996 (suppletivo), 1997 (ordinario e suppletivo), 1998Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026(ordinario e suppletivo), 1999 (ordinario), 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e2008.2. Con decreto n. 24412/2010 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. Con atto notificato in data 28.1.2011 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la Cassa.Deduceva, nel merito, che l'emissione dei ruoli e la loro consegna al conces-sionario costituivano prova della sussistenza del credito.4. Nel corso del giudizio, limitatamente ai ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999, sopravveniva la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che “all'art.1, co. 527, 528 e 529, prevedeva l'annullamento automatico dei crediti, incartatinei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999, di importo sino ad € 2.000,00 edaltresì il discarico dei ruoli di importo superiore alla predetta soglia non più in-teressati da procedure di riscossione” (così ricorso, pag. 6).Nel corso del giudizio sopravveniva inoltre la legge n. 190/2014 (legge distabilità 2015), che apportava modifiche alla disciplina applicabile ai ruoli con-segnati all'agente della riscossione a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] invocava quindi l'applicazione dello ius superveniens.5. Con sentenza n. 19521/2015 il Tribunale rigettava l'opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello.Resisteva la Cassa.7. Con sentenza n. 4112/2020 la Corte d'appello di Roma accoglieva il gra-vame e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivon. 24412/2010.Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/20267.1. Evidenziava la Corte di Roma, nel segno delle pronunce n. 12229/2019e n. 11972/2020 di questa Corte, che era fondato il motivo di gravame con cuiEquitalia Sud si era doluta della mancata applicazione dei commi 527, 528 e 529dell'art. 1 della legge n. 228/2012, prefiguranti l'annullamento dei ruoli resi ese-cutivi entro il 31.12.1999 (cfr. sentenza d'appello, pagg. 11 – 12).Evidenziava quindi che la pretesa della Cassa era destituita di fondamentocon riferimento agli importi di cui al ruolo suppletivo del 1996, di cui al ruolosuppletivo e principale del 1997, di cui al ruolo suppletivo e principale del 1998e di cui al ruolo principale del 1999 (cfr. sentenza d'appello, pag. 15).Evidenziava per altro verso, la Corte di Roma, che anche per i ruoli successiviall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ruoli in ordine ai quali la Cassa aveva assunto la perdita del dirittoal “discarico” per inesigibilità, doveva reputarsi fondato l'esperito gravame (cfr.sentenza d'appello, pag. 17).Evidenziava invero che in virtù dei commi 682 e ss. dell'art. 1 della legge n.190/2014 – che avevano previsto la proroga dei termini per l'inoltro delle co-municazioni di inesigibilità e l'abrogazione della causa di inesigibilità costituitadalla mancata trasmissione della comunicazione circa lo stato delle procedure direcupero – non erano ancora venuti a scadenza i termini per l'invio delle comu-nicazioni di inesigibilità e quindi non si era determinata alcuna decadenza indanno dell'agente della riscossione (cfr. sentenza d'appello, pag. 17).8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sette mo-tivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione.Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026L'A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)) ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.9. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.10. Con ordinanza interlocutoria dei 3.7/9.8.2023 è stata disposta la tratta-zione in pubblica udienza.Il P.M. ha formulato per iscritto, in data 20.5.2024, le sue conclusioni; hachiesto rigettarsi il ricorso.All'esito della pubblica udienza del 13.6.2024, con ordinanza interlocutoriadei 13.6/6.9.2024, si è chiesto assegnarsi la trattazione del ricorso alla SezioniUnite ai fini della decisione della seguente questione:«Se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], il quadro normativo complessivo, inparticolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, sia com-patibile o meno con l'art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione alparametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguentiprofili: a) la ricorrenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso distortodella funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 dellaCorte Costituzionale (ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo inter-vento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico,pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti fi-nalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossionemediante ruolo, risale al 1999); b) l'incidenza, nella ponderazione dei motiviNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni dinatura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n. 145/2022), sia della necessità di bilancia-mento dell'interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica dellaCassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dell'e-levato numero di debitori, dell'accumularsi negli anni delle poste in riscossionetramite ruoli e dell'ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiaratiinesigibili o a rischio di inesigibilità; c) il continuo e prolungato susseguirsi neglianni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i“meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficil-mente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tem-pestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n. 51/2019 e Corte Cost.n. 18/2019); d) la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sulloesito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso,l'allungamento considerevole della durata del processo; e) l'incidenza delle sue-sposte considerazioni sull'efficace esperibilità di rimedi alternativi (azione direttadella Cassa verso gli iscritti debitori), che deve concretarsi nella “ragionevolepossibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione dinetto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)».11. Innanzi alle Sezioni Unite il P.M. ha formulato le sue conclusioni: “il qua-dro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, è compatibile con l'art.6 par. 1 CEDU, quale norma inter-posta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma”.In vista della decisione delle Sezioni Unite la ricorrente ha depositato ulteriorememoria, ove ha riferito che “sulle questioni controverse, relative ai ruoli ante-Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026riori al 31 dicembre 1999, ha investito nelle more del giudizio la Corte EDU, chetuttavia, con decisione del 12 settembre 2024, ha dichiarato l'inammissibilitàdei ricorsi (riuniti) proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'ente la naturadi “organizzazione governativa”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e35 CEDU.” (così sentenza delle Sezioni Unite, pag. 4).12. Con sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 le Sezioni Unite di questaCorte hanno, nei limiti delle questioni ad esse rimesse, rigettato il sesto motivoed il settimo motivo di ricorso e disposto la rimessione della causa a questaSezione per la prosecuzione del giudizio.Più esattamente il dictum delle Sezioni Unite è stato così massimato (Rv.676807-01):in tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionaledi previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modi-fiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivisino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discaricoper inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compresol'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dallaconsegna del ruolo) e dalla legge n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resiesecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio dellecomunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal dirittoal discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) nonsi pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processodi cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cuiall'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo cheNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione delcontenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost.n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'a-bolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto aquello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga.13. In previsione dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depo-sitato ulteriore memoria.CONSIDERATO CHE14. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528e 529, legge n. 228/2012 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994.Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabile nel caso dispecie, in ragione della riscossione a mezzo ruolo, la disciplina pubblicistica dicui al d.lgs. n. 112/1999 nonché la disciplina di cui alla legge n. 228/2012 conriferimento ai ruoli di importo inferiore ad euro 2.000,00, resi esecutivi sino al31.12.1999, e con riferimento ai ruoli di importo superiore ad euro 2.000,00.Deduce che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'appello è erronea inconsiderazione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 11),cui lo Stato non può imporre l'annullamento del “carico” iscritto a ruolo (cfr.ricorso, pag. 13).Deduce inoltre che le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 cit. com-portano unicamente il venir meno della responsabilità contabile-amministrativadell'agente della riscossione (cfr. ricorso, pag. 12).Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026Deduce poi che l'automatica estinzione dei crediti della Cassa “assumerebbenatura di (…) illegittima disposizione ablatoria” (così ricorso, pag. 14).Deduce, per altro verso, che è illogico opinare nel senso che le disposizioni dicui ai commi 527, 528 e 529 cit. prefigurano interventi nella sfera patrimonialedella Cassa, che, viceversa, per il suo status privatistico non solo soggiace aldivieto di finanziamenti da parte dello Stato, ma dalla sfera finanziaria delloStato è del tutto autonoma e distaccata (cfr. ricorso, pag. 21).15. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elabora-zione di questa Corte.Invero, questa Corte ha spiegato che alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, madeputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale,è concesso “ex lege” di provvedere alla riscossione mediante ruolo e, pertanto,si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della leggen. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedential 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditoripubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; e che la ri-chiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto contoche, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità dellariscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazionee benefici dell'eventuale riscossione, e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura diriscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamentoNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'entesecondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. 9.5.2019, n. 12229).16. Ingiustificato è pur l'ulteriore assunto della ricorrente secondo cui le di-sposizioni di cui la Corte distrettuale ha fatto applicazione, possono, al più, ap-plicarsi ai rapporti non ancora conclusi e non già nell'ipotesi di specie, in cui “lesomme dovute sono incartate in un provvedimento di ingiunzione” (così ricorso,pag. 17).Invero questa Corte ha puntualizzato che, “in assenza di diversa previsioneespressa, i ruoli interessati dalla nuova disciplina sono tutti quelli consegnati eresi esecutivi anteriormente alla data del 31.12.1999, senza poter distingueretra ruoli per i quali era da ritenere già esaurita l'attività di competenza dell'a-gente e quelli per i quali era pendente la procedura di riscossione. Non può,infatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbeapplicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,risultavano ancora pendenti i termini (triennali) per la comunicazione di inesi-gibilità previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999” (così inmotivazione (pag. 11) Cass. 19.6.2020, n. 11972).17. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionaledell'art. 1, commi 527 e ss., legge n. 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41e 42 Cost.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione delloart. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione E.D.U. e dell'art. 117 Cost., laviolazione dell'art. 6 C.E.D.U.Deduce che, “ove si confermasse l'applicabilità dell'istituto dell'annullamentoautomatico ai crediti ed ai ruoli della Cassa ante 31.12.1999, [i commi 527, 528Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026e 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012] non potrebbero andare esenti da seridubbi di legittimità costituzionale (…), andando a colpire, di fatto attuando unprelievo forzoso (…), gli introiti di un soggetto del tutto estraneo dall'apparatostatale (…)” (così ricorso, pag. 24).Deduce che alla stregua dell'interpretazione recepita dalla Corte di Roma lemedesime disposizioni palesano dubbi di costituzionalità pur con riferimento aldiritto ad un giusto processo (cfr. ricorso, pag. 24).Deduce in particolare che l'interpretazione patrocinata dalla Corte d'appello“si pone anche in spregio dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU” (così ri-corso, pag. 26); che risulta violato l'art. 6 della C.E.D.U. con riferimento al prin-cipio della parità delle parti (cfr. ricorso, pag. 27).18. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.È sufficiente il rinvio alla sentenza n. 26531 del 20.11.2020 di questa Corte.Quivi si è specificato che è manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quantonel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione dellerisorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del “non ri-scosso per riscosso” e la “rottamazione dei ruoli inattivi”, sono ricompresi glienti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni,anche a seguito della loro trasformazione in enti “privatizzati”, in senso con-forme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione allalesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebitaNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione of-ferta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019.19. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il dirittodell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte di GiustiziaU.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267, par. 3,T.F.U.E.Deduce che la sanatoria de qua costituisce un “aiuto di Stato, incompatibilecon il diritto dell'Unione e, come tale, direttamente disapplicabile dai Giudicinazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.” (così ricorso, pag. 27).Deduce in particolare che il meccanismo di cui ai commi 527 e ss. dell'art. 1della legge n. 228/2012 “ha introdotto non solo una misura condonistica a fa-vore dei debitori morosi, ma anche una sanatoria per Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], in cui sono confluite le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].” (cosìricorso, pag. 29).Deduce quindi che la sanatoria de qua “configura (…) un illegittimo aiuto diStato a favore delle società a partecipazione pubblica, poi confluite in AgenziaEntrate - [OSCURATO:SOCIETA], ai danni dei concessionari privati esclusi da tale sanatoria”(così ricorso, pag. 32).Deduce inoltre che alla disapplicazione può farsi luogo ex officio, in ogni statoe grado del giudizio (cfr. ricorso, pag. 32).20. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/202621. Difatti, questa Corte ha già spiegato che, in tema di riscossione dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in un “aiuto di Stato” contrastantecon l'art. 107 T.F.U.E., non risultando in alcun modo dimostrato che tale disca-rico automatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario nonavrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di creditimeramente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed or-mai del tutto inesigibili (cfr. Cass. (ord.) 1.7.2022, n. 21031).22. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527 ess., legge n. 228/2012 e degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999.Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che, in caso di mancatacata adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, “il rapportoobbligatorio tra la Cassa e l'agente della riscossione non poteva considerarsidefinito; di talché l'impossibilità di configurare un credito in favore della Cassa”(così ricorso, pagg. 33 – 34).Deduce invero che l'art. 20 cit. nella sua iniziale formulazione non prefiguravauna condizione di procedibilità ovvero non precludeva agli enti creditori la pos-sibilità di promuovere nei confronti dell'agente della riscossione “un'azione dicognizione ordinaria, volta all'accertamento di eventuali inadempimenti nellosvolgimento del mandato esattoriale” (così ricorso, pag. 34).Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026Deduce poi che nella specie è pacifico che l'agente della riscossione non hainviato le comunicazioni di inesigibilità, così precludendo ad essa ricorrente –alla stregua della ricostruzione della stessa Corte territoriale - l'attivazione diqualsivoglia forma di tutela per effetto di un comportamento omissivo (cfr. ri-corso, pagg. 34 - 35).23. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile, siccome, peraltro,la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elaborazione di questa Corte.Invero, allorché la Corte d'appello ha opinato per la fondatezza del quintomotivo di gravame, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il primo dictum,“nella parte in cui [aveva] ritenuto non obbligatorio lo svolgimento preliminaredella procedura di inesigibilità di cui all'art. 20 d.lgs. 112/1999”, si è conformataalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).Difatti, questo Giudice, con la già menzionata pronuncia n. 11972/2020, hapuntualizzato in ordine ai diritti di credito che la Cassa assume di vantare “inconseguenza della perdita del diritto al discarico per mancata trasmissione della comunicazione di inesigibilità ”, che, “in mancanza di attivazione del procedi-mento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 112/1999 e di adozione del provvedimentodefinitivo di diniego del discarico, il rapporto obbligatorio tra ente creditore edagente della riscossione non può ritenersi allo stato ancora definito” (così inmotivazione Cass. n. 11972/2020, pag. 19).Del resto, la controricorrente ha rimarcato che “l'erroneo presupposto dell'op-zione ermeneutica patrocinata da Controparte sta nel superare il concetto di inesigibilità della partita iscritta a ruolo affidata all'agente della riscossione”;e che “l'ente di riscossione (…) non è liberato dalla responsabilità delle sommeNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026non incassate fino alla conclusione dei procedimenti sulla valutazione dell'inesi-gibilità che saranno portati a compimento da parte dell'ente di riscossione (…)”(così controricorso, pagg. 31 - 32).24. La censura infine veicolata dal mezzo in disamina (l'agente della riscos-sione non ha inviato le comunicazioni di inesigibilità) si risolve in ogni caso inuna doglianza di merito, come tale non scrutinabile in questa sede.25. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 527,legge n. 228/2012 e dell'art. 1, 1° co. e 2° co., d.m. 15.6.2015.Deduce – in via subordinata rispetto ai precedenti motivi ‒ che ha errato laCorte di Roma allorché “ha ritenuto di poter applicare ai crediti della Cassa diimporto inferiore ai 2000 euro l'istituto dell'annullamento automatico” (così ri-corso, pag. 35).Deduce invero che l'automatico discarico dei ruoli eccedenti l'importo di euro2.000,00 “lascia impregiudicati i diritti di credito della Cassa” e non preclude allaCassa “la possibilità di riscuotere i corrispondenti crediti mediante ricorso a stru-menti diversi” (così ricorso, pag. 36); viceversa “l'annullamento automatico deicrediti di importo inferiore ad euro 2.000 si spinge ad estinguere non solo ilruolo ma il credito della Cassa” (così ricorso, pag. 36).26. Il quinto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.27. Invero, questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che, in tema diriscossione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00incidendo solo sulla procedura di riscossione, non coincide con l'annullamentoNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026del credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente se-condo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6767).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente prospetta il venir meno dei crediti diammontare inferiore ad euro 2.000,00 (cfr. ricorso, pag. 37).28. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 682, 683 e684, legge n. 190/2014 e dell'art. 11 delle preleggi.Deduce, con riferimento ai ruoli consegnati all'agente della riscossione suc-cessivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabilile modifiche apportate agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 dalla legge n.140/2014 ovvero a ritenere – in dipendenza dell'abrogazione della lett. b) del2° co. dell'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 – che la mancata comunicazione circalo stato della riscossione non importasse la perdita del diritto al “discarico”.Deduce che i basilari principi che regolano la successione delle leggi neltempo, inducono a ritenere che solo a decorrere dal 1° gennaio 2015 ‒ dì dientrata in vigore della legge n. 140/2014 – opera l'abrogazione della lett. b) del2° co. dell'art. 19 cit., sicché solo a decorrere da tale data la mancata comuni-cazione circa lo stato della riscossione non importa la perdita del diritto al “di-scarico” (cfr. ricorso, pag. 39).Deduce che le uniche disposizioni di immediata applicazione, anche retroat-tiva, sono quelle “procedimentali, che scandiscono le fasi amministrative suc-cessive all'invio delle comunicazioni di inesigibilità” (così ricorso, pag. 40).Deduce ulteriormente che, in ragione degli acclarati e reiterati inadempimentidell'agente della riscossione, i rapporti tra l'agente e la Cassa devono intendersiNumero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026definitivamente esauriti e nessuna norma preclude alla Cassa il ricorso agli or-dinari rimedi giurisdizionali, siccome il procedimento amministrativo di cui agliartt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 non costituisce condizione di procedibilitàdell'azione (cfr. ricorso, pagg. 40 – 41).29. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108T.F.U.E. e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto conil diritto dell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte diGiustizia U.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267,par. 3, T.F.U.E.Deduce che l'art. 1, comma 682, della legge n. 190/2014, alla stregua dellainterpretazione ‒ il mancato inoltro della comunicazione sullo stato della riscos-sione non comporta perdita del diritto al “discarico” – retroattiva che la Corte diRoma ne ha operato, si configura come illegittimo aiuto di Stato in favore dell'a-gente della riscossione ed a scapito di soggetti privati svolgenti la medesimatamente disapplicabile dai Giudici nazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.(cfr. ricorso, pagg. 42 - 43).30. Si è anticipato che il sesto motivo ed il settimo motivo sono stati rigettatidalle Sezioni Unite con sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025.In esito alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte non residuano profiliulteriori da delibare.E ciò viepiù, per un verso, alla luce dei rilievi dapprima svolti ai fini delladeclaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi.Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026E ciò viepiù, per altro verso, a fronte delle argomentazioni svolte dalla ricor-rente nella memoria datata 23.6.2006, argomentazioni con le quali la Cassa ha,essenzialmente, reputato opportuno “evidenziare l'insanabile contrasto dellanormativa sopravvenuta in materia di annullamento automatico e discarico deiruoli con i principi fondamentali e le norme della nostra Costituzione, con l'au-spicio che questa Ecc.ma Corte voglia sollevare questione di legittimità costitu-zionale” (così memoria ricorrente datata 23.6.2026, pag. 2).Del resto, nella memoria in data 23.6.2026, la ricorrente, “in via gradata, perla denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di confermare le precedentipronunce rese nei giudizi analoghi, [ha chiesto] che vengano quanto meno com-pensate le spese di tutti i gradi di giudizio, sussistendone tutte le condizioni”(così memoria in data 23.6.2026, pag. 13).31. Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.Invero, la materia del contendere è stata oggetto di plurimi interventi – tra iquali, si è detto, la sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 delle Sezioni Unite diquesta Corte – che ne riflettono il disagevole e complesso sviluppo, al cui co-spetto le difficoltà non sono escluse dai “precedenti” già intervenuti.32. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 7137/2021Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 24663/2026Data pubblicazione 16/08/2026compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino