CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 33649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) RINELLA Claudio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze emesse il 15/12/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate e la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti del Questore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separate ordinanze emesse in data 15/12/2021, il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore della stessa città, in data 13/12/2021, con i quali era stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e RINELLA Claudio il divieto per cinque anni di accedere agli impianti sportivi e zone limitrofe in occasioni di competizioni calcistiche di ogni tipo, nonché l'obbligo per tre anni di comparire presso il Commissariato di P.S. prima dell'inizio e dopo la fine delle partite disputate dal PALERMO F.C., nonché - in caso di partite in trasferta - durante l'intervallo. 2. Ricorrono per cassazione i destinatari del provvedimento, con separati atti di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, deducendo vizio di motivazione e violazione dei diritti di difesa per avere il G.i.p. sostenuto che non erano state fatte pervenire elementi a difesa, laddove invece, prima dell'emissione delle ordinanze di convalida, il difensore aveva fatto pervenire per ciascuno dei destinatari, a mezzo PEC utilizzando le caselle indicate istituzionalmente, una memoria difensiva totalmente ignorata dal giudicante. I ricorrenti richiamano, al riguardo, un precedente giurisprudenziale che in analoga situazione aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza di convalida. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate con declaratoria di perdita di efficacia degli ordini del Questore, condividendo le argomentazioni svolte dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del RINELLA sono fondati. 2. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (così da ultimo Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze dei due predetti ricorrenti appaiono fondate, essendo stato documentalmente provato il deposito di memorie difensive alle 12 del 15/12/2021, e quindi entro il predetto termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, avvenuta per entrambi alle 13.40 del 13/12/2021. Conseguentemente, le ordinanze di convalida emesse nella stessa giornata del 15/12/2021 (rispettivamente, alle 15.33 e alle 15.25) devono ritenersi affette dalla predetta nullità, nella parte in cui si osserva che nessuna memoria era stata presentata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] né del RINELLA. La lesione dei diritti difensivi conseguente alla omessa valutazione delle memorie difensive tempestivamente depositate determina, per un verso, l'annullamento delle ordinanze limitatamente all'obbligo di presentazione del [OSCURATO:PERSONA] e del RINELLA, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa composizione: per altro verso, l'efficacia dell'obbligo in questione deve essere sospesa quanto ai due predetti ricorrenti, in attesa del nuovo giudizio. 3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è invece manifestamente infondato. È invero pacifico che la memoria nell'interesse del predetto ricorrente è stata depositata oltre il termine di 48 ore (alle 12.10 del 15/12/2021, mentre la notifica del provvedimento del Questore era stata effettuata alle 11.40 del 13/12/2021). Nessun obbligo di confrontarsi era dunque configurabile per il giudicante, che legittimamente ha adottato il proprio provvedimento, dopo la scadenza delle 48 ore, nel corso delle quali nessuna memoria difensiva era stata presentata: se è vero che la necessità di attendere tale scadenza «trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive» (in questi termini, da ultimo, v. Sez. 3, n. 24418 del 08/06/2022, Gallo), è anche vero che non può in alcun modo ritenersi lesa la posizione di chi non ritenga di avvalersi del proprio diritto di interloquire entro il predetto termine, qualora l'ordinanza di convalida, emessa dopo la scadenza, non tenga conto di eventuali memorie tardivamente trasmesse. La manifesta infondatezza del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] impone una declaratoria di inammissibilità della sua impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla le ordinanze impugnate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e RINELLA Claudio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica e sospende l'efficacia dei provvedimenti del Questore di Palermo del 3 dicembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione dei predetti. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Palermo. Così