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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 39781/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28/04/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 31 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. 2.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. deducendo l’omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente.

La sentenza impugnata è stata emessa in data 28 aprile 2025, con termine per il deposito della motivazione di sessanta giorni, con scadenza il giorno 27 giugno 2025, e la motivazione è stata deposita nei termini, in data 26 giugno 2025.

Il termine di impugnazione, nel caso previsto dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. di motivazione non redatta immediatamente dopo la deliberazione, è di quarantacinque giorni e decorre dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza (art. 585, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c), cod. proc. pen.).

Nel caso in esame, il termine di quarantacinque giorni, con decorrenza dal 27 giugno 2025, è decorso in data 11 settembre 2025, mentre il ricorso, come si evince dalla ricevuta del portale per il deposito degli atti penali, è stato presentato in data 22 settembre 2025.

4. Ne consegue l’inammissibilità del proposto ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 11/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28/04/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 31 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. 2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. deducendo l’omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. La sentenza impugnata è stata emessa in data 28 aprile 2025, con termine per il deposito della motivazione di sessanta giorni, con scadenza il giorno 27 giugno 2025, e la motivazione è stata deposita nei termini, in data 26 giugno 2025. Il termine di impugnazione, nel caso previsto dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. di motivazione non redatta immediatamente dopo la deliberazione, è di quarantacinque giorni e decorre dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza (art. 585, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c), cod. proc. pen.). Nel caso in esame, il termine di quarantacinque giorni, con decorrenza dal 27 giugno 2025, è decorso in data 11 settembre 2025, mentre il ricorso, come si evince dalla ricevuta del portale per il deposito degli atti penali, è stato presentato in data 22 settembre 2025. 4. Ne consegue l’inammissibilità del proposto ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/1
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