CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 21694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio ordinario e per i reati di furto aggravato (capo A) e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono, in sostanza: la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello sindacante la dichiarazione d'inammissibilità del rito abbreviato (primo motivo); la mancata acquisizione, ai fini del giudizio sull'invocata continuazione, di precedente sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo) e l'apparato motivazionale sotteso alla accertata responsabilità del prevenuto in merito al furto. 3. La Procura Generale ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per tardività. 2. La motivazione della sentenza d'appello, emessa il 12 aprile 2022, è stata depositata il I'll maggio 2022, cioè nei termini dei trenta giorni di cui al dispositivo (scadenti il 12 maggio 2022). Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato il 25 luglio 2022 (come emerge dall'attestazione in calce al provvedimento impugnato) cioè oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585 cod. proc. pen. (scadente domenica 26 giugno 2022 e quindi prorogato al giorno successivo). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igli e e