CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA n. 504/2024Numero registro generale 21332/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 12288/2026Data pubblicazione 02/05/2026depositata il 14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avversola sentenza n. 1169/2018, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia,con cui era stata condannata al pagamento in favore delle attrici inprimo grado signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della sommadi euro 684,99 ciascuna, oltre interessi e spese legali, a titolo dicompensazione pecuniaria e risarcimento del danno patrimoniale emorale subìto in conseguenza del negato imbarco sul volo EZY4936 del29.8.2012 da Ibiza a Roma, lamentando, a fondamento del gravame,che il giudice di prime cure si sarebbe pronunciato nella assolutamancanza di prova sia dell’inadempimento, asseritamente individuatonel negato imbarco a causa di overbooking, sia dei pretesi danni invocatidalle viaggiatrici.[OSCURATO:PERSONA] e la Torsi si costituivano resistendo all’appello esollevando plurime eccezioni; in via pregiudiziale, eccepivanol’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., per latardiva costituzione in giudizio dell’appellante.2. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Civitavecchia accoglievaparzialmente l’appello, riducendo il quantum risarcitorio rispetto aquanto liquidato dal giudice di prime cure; in via pregiudiziale, rigettavaespressamente l’eccezione di inammissibilità del gravame, ritenendorituale e tempestiva la costituzione in giudizio della società appellante.3. Avverso la sentenza del giudice dell’appello la [OSCURATO:PERSONA] e la Torsipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Numero registro generale 21332/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 12288/2026Data pubblicazione 02/05/2026Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano “Violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alcombinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, conv. nella L.n. 228 del 2012, del D.M. n. 44 del 2011, art. 13, dell'art. 153, ultimocomma, c.p.c., e art. 294 c.p.c., commi 2 e 3 nonché degli artt. 165,347 e 348 c.p.c.”.Lamentano che il giudice d'appello non avrebbe dovuto concedere larimessione in termini, in quanto la mancata tempestiva iscrizione a ruolodell’appello è stata determinata da cause imputabili al comportamentodel difensore dell’appellante EasyJet [OSCURATO:PERSONA], che, presoavrebbe dovuto, con immediatezza, svolgere gli atti necessari per latempestiva iscrizione a ruolo dell’appello, mentre ha invece lasciatoinutilmente decorrere il termine previsto per la costituzione in giudizio.1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.1.2. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare (v.da ultimo Cass., n. 15801/2025), il meccanismo del deposito di un attogiudiziario tramite il p.c.t. - processo civile telematico genera quattrodistinte p.e.c. di ricevuta:-la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l’invio è statoaccettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario;-la seconda (“ricevuta di consegna”) attesta che l’invio è intervenutocon consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai finidella tempestività del deposito, che si considera perfezionato in talemomento (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n.221/2012, introdotto dall’art. 1, comma 19, l. n. n. 228/2012), coneffetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima p.e.c., e cioèsubordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, cheNumero registro generale 21332/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 12288/2026Data pubblicazione 02/05/2026è quindi fattispecie a formazione progressiva;-la terza p.e.c. attesta l’esito dei controlli automatici del deposito,sull’indirizzo del mittente, che dev’essere censito in ReGIndE, il formatodel messaggio, che dev’essere aderente alle specifiche, e la dimensionedel messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30MB);-la quarta p.e.c., infine, attesta l’esito del controllo manuale delcancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolidal’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. (Cass., Sez. Un.,n. 28403/2023; nello stesso senso Cass., n. 69/2025, Cass., n.28982/2019, in motiv.).Più precisamente, se, come stabilisce l’art. 16-bis, comma 7, cit., latempestività del deposito telematico dev’essere verificata avendoriguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestore di postaelettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta diavvenuta consegna (RdAC), cioè̀̀̀ la cosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale“sistema giustizia” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22834/2022, Cass., n.12422/2021, Cass., n. 19796/2021, Cass., n. 19163/2020), deve,nondimeno, rilevarsi che tale effetto è anticipato e provvisorio rispettoall’ultima p.e.c. e, cioè, come detto, subordinato al buon fine dell’interoprocedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazioneprogressiva, sicché esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (laquarta p.e.c.), e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorioanticipato di cui alla seconda p.e.c. e, inoltre, il file viene caricato sulfascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti (Cass.17404/2020, Cass. 27654/2022, Cass., Sez. U. 28403/2023, in motiv.).1.3. A tale stregua, ai fini del deposito telematico di un attoprocessuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenzadelle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività delNumero registro generale 21332/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 12288/2026Data pubblicazione 02/05/2026deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dellostesso.La generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d.“seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito ecostituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare latempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. Un., n.22834/2022, Cass., n. 12422/2022, Cass., n. 19796/2021); questaefficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramenteprovvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esitopositivo delle successive p.e.c., e cioè quella “esito controlli automaticideposito” (c.d. “terza pec”) e quella di “accettazione deposito” (cd.“quarta pec”); lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiuntofinché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria,che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo edel giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronicacertificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quartap.e.c.)”; ed in caso di mancato completamento dell’ iter del depositotelematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o dientrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, purperfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo alraggiungimento dello scopo (così Cass. 19307/2023, in motiv.).1.4. In assenza delle p.e.c. successive alla seconda -e a maggiorragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito nonfavorevole-, la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal depositoma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l’onere didi una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.)per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovodeposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindidovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione dellaNumero registro generale 21332/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 12288/2026Data pubblicazione 02/05/2026precedente attività: v. Cass., n. 6743/2021), oppure alla tempestivaformulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass., n.1348/2024, in motiv.).2. Va al riguardo ribadito che l’iniziativa e l’attività del depositantediretta a far valere la ritualità del suo operato, se da un lato non locostringe a dare prova della legittimità dell’intera sua attività, risultadall’esito delle prime tre p.e.c., per altro verso gli impone di concentrarele proprie contestazioni (e le correlate allegazioni probatorie) su quelliche sono stati i motivi posti a base del rifiuto del deposito dell’atto.Ne deriva che l’attività del depositante, che secondo unorientamento di legittimità dovrebbe esplicarsi in un termine contenuto,rispettoso del principio di ragionevole durata del processo (così Cass., n.25289/2020; Cass., n. 4034/2025), deve consistere –secondo unorientamento più confacente al sistema del processo civile telematico- inuna reazione connotata da diligente immediatezza.In tal senso, si è affermato che “nell’ipotesi in cui la quarta p.e.c. diaesito non favorevole, la parte ha l’onere di attivarsi con immediatezzaper rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico; lareazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a)in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con laprecedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) inuna tempestiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini ove ladecadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile allaparte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamicacomunicatoria, la parte assolve l’onere di completezza delle propriededuzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleriaall’interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse,mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova dieventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto”Numero registro generale 21332/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 12288/2026Data pubblicazione 02/05/2026(v. Cass., n. 15801/2025), ed ancora che: “Nel caso in cui il rifiuto deldeposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo deicontrolli automatici - comunicato al depositante, tramite la cd. quartap.e.c., con messaggio di "errore fatale" senza ulteriori specificazioni, ocon indicazioni mute e generiche (quale quella di "codice esito: -1") -,non v'è spazio per indagini circa l'imputabilità dell'errore bloccante almedesimo depositante, sul quale gravano solo gli oneri alternativi dipronta richiesta di rimessione in termini o di ripresa spontanea delprocedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, e nonanche di dimostrare natura od origine di tale errore e la sua nonimputabilità a propria negligenza” (Cass., n. 27766/2025; Cass., n.19307/2023).2.1. Orbene, là dove ha rilevato che l’appellante aveva ricevuto unaterza p.e.c. che segnalava la non conformità dell’atto alle specifichetecniche (pur precisando che il deposito sarebbe stato comunqueaccettato senza necessità di un nuovo invio), che la quarta p.e.c. nonrisultava mai essere stata emessa e che l’atto era stato depositato, informa cartacea, quando ormai era scaduto il termine per la costituzionein giudizio, previsto a pena di improcedibilità dell’appello dagli artt. 165e 348 cod. proc. civ., salvo poi inopinatamente concludere che “Ciòposto, parte appellante deve essere rimessa in termini ai sensi dell’art.153 c.p.c., atteso che deve ritenersi incorsa in decadenza per causa a sénon imputabile. Invero, premesso che la richiesta di remissione intermini deve ritenersi implicitamente formulata sin dalla prima udienza,risulta verosimile che il deposito, tempestivamente tentato dalla parte,non sia andato a buon fine per una problematica tecnica del sistema,non essendo emerso alcun errore bloccante imputabile alla stessa parte.Anzi, il tenore della terza pec, in cui la parte è stata espressamenteesonerata dalla necessità di ripetere il deposito, dimostrainequivocabilmente che l’attività compiuta dalla parte avrebbeNumero registro generale 21332/2024Numero sezionale 91/2026Numero di raccolta generale 12288/2026Data pubblicazione 02/05/2026consentito alla procedura di invio dell’atto di andare a buon fine”, ilgiudice di appello ha invero disatteso i suindicati principi, non avendodebitamente verificato se la parte appellante si sia nella specie attivata ilpiù tempestivamente possibile per rimediare al mancatoperfezionamento del deposito, in modo da consentire di considerare ilnuovo deposito come continuazione della precedente attività.3. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti il 2°(con il quale le ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 103, 112 e 113 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3,dell'art. 339 c.p.c., comma 3, e dell'art. 342 c.p.c.”) e il 3° motivo (con ilquale denunciano “Violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c., anche in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 o, insubordine, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c.), consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso; dichiara assorbiti il 2° e il 3°motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA]