CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36407/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Antonio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che il 2.3.2021 in accoglimento delll'appello del Pubblico Ministero gli ha applicato la misura cautelare della detenzione in carcere per concorso in rapina pluriaggravata. Deduce il ricorrente con un unico motivo di ricorso nullità dell'ordinanza per mancata indicazione del ragionamento posto a fondamento della decisione. Lamenta mancata osservanza dell'articolo 292 codice procedura penale, norma che doveva essere osservata trattandosi di applicazione di misura cautelare a seguito di accoglimento del gravame del pubblico ministero. Sostiene che nel caso di specie la motivazione del tribunale del riesame non indica il percorso logico argonnentativo seguito per affermare la gravità indiziaria. Sostiene che il tribunale non ha considerato le argomentazioni difensive evidenziate in sede di udienza camerale. In particolare, non ha dato conto dell'abbigliamento indossato dallo Stabile all'atto del controllo e in sede di perquisizione e ha mancato di riferire circa la presenza di tatuaggi considerato che lo Stabile ne presenta uno sulla mano. Lamenta inoltre che l'ordinanza non si è confrontata con la motivazione del provvedimento del Gip che in maniera logica aveva respinto la domanda cautelare, sottolineando come allo stato non poteva ritenersi raggiunta la gravità indiziaria perché il collegamento tra l'indagato e la rapina era costituito unicamente dallo scooter e dalla corrispondenza ravvisata dagli investigatori tra il casco e la mascherina indossati dal rapinatore e ripresi dalla telecamere e gli oggetti rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposti a sequestro. Lamenta altresì vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelare Il ricorso è inammissibili perché generico e versato in fatto. Se è vero che il Tribunale del Riesame si è richiamato all'appello presentato dal Pubblico Ministero con riguardo alla ricostruzione della vicenda e alla rappresentazione delle indagini svolte è pur vero che lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, che ha tenuto conto delle deduzioni difensive, e alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado dì probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dello Stabile in ordine al delitto contestato. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi) ( in tal senso: Cass. N. 16158/2021Rv 281019; N. 22968 del 2017 Rv. 270172 - 01, N.6660 del 2017 Rv. 269179 - 01; N. 17247 del 2019 Rv. 276364 - 01; N. 27498 del 2019 Rv. 276704 - 01, N. 22345 del 2014 Rv. 261963 - 01, N. 53369 del 2016 Rv. 268683 - 01, N. 43258 del 2018 Rv. 275805 - 01) Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto ragione poste a fondamento delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversamente valutati. In particolare ha dato conto del fatto che l'univoco e pregnante quadro indiziario, (desumibile dalla certa individuazione del motoveicolo in uso ai rapinatori, fondata sulla precisa descrizione fatta dalla persona offesa e riscontrata dalle immagini dei filmati del sistema di videosorveglianza che hanno consentito la lettura della targa; dal controllo dello Stabile alla guida dello stesso mezzo circa un'ora prima della rapina in luogo poco distante da quest'ultima con indosso il medesimo casco protettivo indossato dal rapinatore armato e rinvenuto poi in suo possesso; dal transito del ciclomotore con a bordo i rapinatori lungo il tragitto che collega il luogo della rapina a quello della residenza dello Stabile ove lo stesso è stato rintracciato e trovato in possesso anche della mascherina usata durante la rapina e del cappellino indossato dal complice) non era inficiato, così come invece ritenuto dal Gup, né dal fatto che il motociclo era risultato intestato a persona diversa dall'indagato, considerato che costui ne aveva certamente la disponibilità nelle ore antecedenti e successive la rapina, nè dalla circostanza che gli oggetti sequestrati fossero beni di uso comune e perciò confondibili, poiché la nitidezza delle immagini dei filmati aveva consentito di coglierne i particolari e di verificare se si trattava di mera similitudine e non invece proprio delle cose indossate dai rapinatori, nè dal mancato rinvenimento della pistola in possesso dell'indagato atteso che costui aveva avuto tutto il tempo di disfarsene e neppure dal mancato riconoscimento dell'indagato e del complice da parte delle vittime in sede di individuazione fotografica, considerato che entrambi avevano il volto travisato e il capo coperto così che ne avevano potuto descrivere solo le caratteristiche fisiche e l'abbigliamento A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva che ha fatto proprie le ragioni fondanti l'ordinanza di reiezione in ordine alle quali il Tribunale del Riesame si è espresso, come già indicato, con argomentazioni immuni da vizi logici. Così come il Tribunale ha dato atto con motivazione coerente e logica dell'alto rischio di recidiva collegato ai gravi precedenti penali che hanno determinato allo Stabile significativi periodi di privazione della libertà senza evidentemente trarne alcun monito, così come ha dato atto dell'impossibilità di fronteggiare tali esigenze con la detenzione domiciliare.Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2000,00 da versare alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. Art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc. Pen. Così deliberato in Rom