CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 17685/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 33513/2018 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Barbona,in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Padova, via Morgagni 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende invirtù di procura speciale in atti; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1431 /20 18 de lla Corte d’appello di Venezia , pubblicata in data 24/05/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 17/01/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Sindaco del Comune di Barbona all’epoca dei fatti, per sentirlo condannare (ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989)al pagamento di € 112.700,73 - quale maggior importo dovuto a titolo di corrispettivo del contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti che, iniziato nel 1987, aveva continuato ad essere svolto nel periodo 01/01/1994 - 20 /0 3 /199 9 , senza che il Comune avesse pagato l’adeguamento del compenso più volte richiesto- o, in subordine, al risarcimento del danno, ovvero, in ulteriore subordine, alpagamento dell’indennizzo dovuto a titolo di indebito arricchimento. [OSCURATO:PERSONA] chiamava in causa il Comune per essere manlevato, il quale eccepiva l’inammissibilità della domanda principale, la prescrizione del diritto e comunque chiedevail rigetto della domanda di manleva. Il Tribunale, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 103.636,29 oltre interessilegali, e il Comune a manlevare il Quotaper l’intera somma. Con separati atti d’appello, proponevano impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Barbona. Riuniti i procedimenti, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto delle impugnazioni avversarie, proponendo appello incidentale in ordine al quantumdella condanna. Respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari, la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti d i quest’ultimo. Il giudice di appello rilevava che, per il periodo 01/01/1994 - 16/10/1995, era intervenuta una pronuncia definitiva in sede di legittimità tra il Comune e la società, poiché questa Corte , in un precedente giudizio,aveva cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2041 c.c. , formulat a da [OSCURATO:SOCIETA]. direttamente nei confronti del Comune di Barbona, in relazione al menzionato servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti che, iniziato nel 1987, aveva continuato ad essere svolto,anche nel periodo indicato, senza che la società avesse otten uto il più volte richiesto adeguamento del corrispettivo(Cass., Sez. 3, n. 13682 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). A fondamento della statuizione vi era il rilievo che la società non potesse esperire l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune, perché il corrispettivo poteva essere chiesto a ll'amministratore o a l funzionario responsabile dell'acquisizione del servizio senza la deliberazione e la contabilizzazione dell'impegno di spesa , in base al disposto dell’art. 23, comma 4, d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989(in vigore all'epoca dai fatti). Lo stesso giudice d’appello rilevava che, per il periodo compreso tra il 01/08/1995-20/03/1999, l’azione di ingiustificato arricchimento della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune era ancora sub iudice. Passando ad esaminare la materia del contendere propria di questo giudizio, la Corte territoriale precisava, poi, che, secondo il primo giudice, si erano perfezionati due rapporti obbligatori, che avevano prodotto effetti, non in capo al Comune , ma al Sindaco, che aveva consentito la fornitura del servizio. Il primo rapporto comprendeva il periodo 01/01/1994-08/08/1994, ove, aseguito della missiva prot. n. 4010 del 19/12/1993 del Sindaco, che proponeva la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni concordate inprecedenza (€ 5.164,57 annui), [OSCURATO:SOCIETA]. avevacontinuato a prestarlo, così tacitamente accettando la proposta del Sindaco. Il secondo rapporto comprendeva il periodo 09/08/ 1994 - 20/03/1999, ove il Sindaco aveva accettato, con la lettera 0 9 /0 8 /19 94 , la proposta formulata dall'impresa il24 /12/19 93 , che prevedeva il ben più elevato corrispettivo di circa € 1.601,02 al mese , poiché, con la menzionata lettera 09/08/1994, aveva insistito per la prosecuzione del servizio, così accettando le nuove condizioni economiche poste dalla società. Per quanto in questa sede di rilievo, nell’accogliere l’appello di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice del gravame interpretava diversamente lo scambio di missive, ritenendo che la letteradel 09/08/1994 del Sindaco non potesse essere considerata una accettazione della proposta della [OSCURATO:SOCIETA]. sopra menzionata, perché, in realtà, costituiva la risposta alla missiva della società del 13/07/1994, che aveva rifiutato la proposta del 25/05/1994 del Comune, manifestando, piuttosto,un invito a proseguire la trattativa. La Corte d’appello precisava anche che la successiva lettera della società del 24/02/1999 non conteneva una confessione stragiudiziale , come ritenuto da [OSCURATO:PERSONA], ma consent iva , comunque, di comprendere che anche [OSCURATO:SOCIETA]. eraconsapevole del mancato accordo sull'adeguamento del corrispettivo. Con riguardo all’appello incidentale della società, la Corte territoriale –pur tenendo presente che quest’ultima aveva negato che sino al 1994 esistesse un valido contratto scritto e che quindi il Tribunale potesse far riferimentoal corrispettivo di euro 5.164,57 annui per i primi sette mesi del 1994 - ritene va che l’esistenza di un valido contratto era una circostanza irrilevante perché ciò che importava, nella specie, era che sino alla fine del 1993 tra il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. vi fosse un accordo sul corrispettivo. In tale ottica, la Corte d’appello rilevava che, c on la lettera del 24/12/1993, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva manifestato la volontà di non voler proseguire il rapporto a quelle stesse condizioni economiche e, proponendo un aumento del corrispettivo, riconosceva implicitamente che un accordo esistesse per il periodo precedente , s ennonché , nonostante l'annunciata intenzione di cessare la raccolta dei rifiuti alla fine dell'anno per il caso di mancato accordo sull'adeguamento del corrispettivo, non aveva, poi, interrotto l'attività, ma avevacontinuato a prestare il servizio con le stesse modalità. Sul punto, la Corte d’appello aveva fatto propri gli argomenti del primo giudice, che aveva evidenziato come l'impresa non fosse giuridicamente obbligata alla prosecuzione del servizio , ben pote ndo recedere dal rapporto, ma non l’aveva fatto, e ciò aveva comportato che le invisecondizioni economiche rimassero "provvisoriamente" le stesse, non potendo la società pretendere di modificare unilateralmente le condizioni negoziali. In sintesi, secondo il Giudice del gravame, quella che, nelle intenzioni di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe dovuto rappresentare una situazione del tutto provvisoria, è invece proseguita sino al febbraio 1999, quando l'appaltatore ha deciso di non tollerare ulteriormente il comportamento dilatoriodell'Amministrazione. Avverso quest’ultima decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Entrambi gli intimati si sono difesi con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello adottato una sentenza recante una motivazione del tutto apparente(oltre che illogica), in particolare nella parte in cui ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare come poteva “provvisoriamente” proseguire un contratto mai validamente conclusotra [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto proroga to volontaria mente il contratto di appalto di servizi dal 01/01/1994 al 20/03/1999 in contrasto con l’accertamento contenuto nella sentenza n. 13682/2007 di questa Corte, pronunciata tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Barbona, sopra richiamata, dalla quale risultava che nessun contratto era stato validamente stipulato. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993, degli artt. 1326, 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello violato il divieto di rinnovo tacito e di proroga di cui all’art. 6 l. n. 537 del 1993, nonché le norme del codice civile che presiedono alla conclusione dei contratti e alla loro interpretazione. Con il quarto motivo diricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per essere la sentenza impugnata priva di motivazione per quanto attiene alla ritenuta sussistenza, o meno, di un precedente contratto validamente stipulato ed in vigore al 31/12/1993, che sarebbe stato oggetto di proroga. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989 e dell’art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che, in caso di fornitura di una prestazione al Comune non deliberata, risponde in proprio chi ha consentito l’esecuzione del contratto. 2. Il primo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione esistente, e si rivelano entrambi infondati. 2.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazionedell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 201 2 , conv. con modif. in I. n. 134 del 2012) non è più consentital'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», masoltanto «per omess o esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020). Ricorre, dunque, il vizio in questione , qua ndo la decisione , bench é graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016). 2.2.Nel caso di specie, è evidente che tale vizio non ricorre, tenuto conto che la Corte d’appello - investita della controversia riguardante la richiesta di pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello corrisposto dal Comune per il servizio prestatodalla [OSCURATO:SOCIETA]., formulata nei confronti del Sindaco ai sensi dell’art. art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989 - ha escluso che il Sindaco avesse accettato la proposta di maggiorazione del compenso formulata dalla società e che pertanto quest’ultima potesse far valere tale accordo al fine di ottenere il pagamento del maggiore importo desiderato dal Sindaco,ai sensi della norma invocata. In particolare, dopo aver interpretato il tenore delle dichiarazioni contenute nelle missive intercorse tra il Sindaco e la società che già gestiva il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti (p. 12 e ss. della sentenza impugnata), la Corte di appello, dovendo statuire sulla domanda volta ad ottenere una maggiorazione del compenso, ha ritenuto irrilevante l’accertamento in ordine all’esistenza di un pregresso valido contratto, ritenendo sufficiente che risultasse un precedente accordo sul corrispettivo e che non risultasse un successivo accordo per la richiesta maggiorazione, con la conseguenza che, in assenza di intese modificative, il rapporto doveva ritenersi di fatto proseguito alle originarie condizioni, fino a quando la società non ha deciso di non tollerare ulteriormente il comportamento dilatorio dell’Amministrazione (p. 14 e ss. della sentenza impugnata). Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve pertanto escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sia sul punto apparente (o illogica), essendo esplicitate in modo lineare le ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Sindaco del comune, volta ad ottenere il pagamento di un maggiore compenso in relazione al quale non ha ritenuto provato l’accordo, con conseguente prosecuzione, in fatto , del rapporto alle condizioni fino ad allora attuate, in relazione alle quali ha ritenuto irrilevante l’accertamento che derivassero da un valido contrattoo meno (p. 5 della sentenza impugnata). Con riferimento al quarto motivo di ricorso, deve altresì escludersi che sia mancante la motivazione in ordine alla sussistenza o meno di un contratto validamente stipulato, tenuto conto che la circostanza risulta essere stata esaminata e ritenuta non rilevantedal Giudice d’appello per i motivi sopra evidenziati. 3.Il secondo motivo è infondato. Non può infatti configurarsi la violazione del giudicato, ove la statuizione divenuta definitiva non abbia riguardato le stesse parti, mentre nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato al giudizio definito in sede di legittimità,sopra menzionato, vertente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune(Cass., Sez. 3, n. 13682 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) . Questa Corte, nella pronuncia richiamata, ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse esperire l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune, perché tale azione, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 c.c.,) non compete a chi può recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo. Come in altre occasioni precisato da questa Corte , la residualità dell’azione comporta l'inammissibilità della stessa ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, contro l'arricchito o nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018). Nessun effetto ha, dunque, avuto la statuizione menzionata sull’accertamento in questa sede compiuto, in relazione all’azione esperita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Quota che, si ribadisce, non ha partecipato al giudizio definito in sede di legittimitàsopra ricordato. 4.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per più ragioni . 4.1. Come più volte evidenziato da questa Corte, q ualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005). Nel caso di specie, parte ricorrente ha censurato la statuizione nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ave sse continuato ad eseguire la prestazione sulla base delle condizioni iniziali non modificate, evidenziando che anche la proroga del contratto avrebbe dovuto avere la forma scritta, senza tuttavia specificare se e in quale atto abbia formulato tale rilievo nel corso del giudizio di merito. 4.2.La censura, inoltre, non tiene conto della materia del contendere e non coglie la ratiofondante la decisione. La Corte d’appello, infatti, ha tenuto conto di pattuizioni iniziali che il Comune ha rispettato anche successivamente, respingendo – nel rapporto tra GEA e Sindaco - la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. n ei confronti di quest’ultimo,perché, interpretando lo scambio di missive tra il Sindaco e la società, ha ritenuto che non fosse intervenuto un accordo che prevedesse una maggiorazione del compenso in origine pattuito (ed erogato). 4.3.Nella parte in cui è, poi, criticata l’interpretazione operata della documentazione sopra richiamata, la censura si sostanza in unsindacato di merito, ove la ricorrente ha contrapposto la propria interpretazione a quella della Corte d’appello, risolvendosi la critica in una inammissibile censura in fatto. 5.Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile non avendo la parte validamente attinto la ratio decidendi della statuizione impugnata che, come più volte evidenziato nell’esaminare i precedenti motivi di ricorso, ha escluso l’obbligo del Sindaco di erogare il maggior compenso richiesto, rispetto a quello comunque erogato dal Comune , perché ha ritenuto indimostrato un accordo su di esso. Il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio previsto dall’art. 23 d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. in l. n. 144 del 1989 è stato , infatti, escluso,perché è stata esclusa l’insorgenza dell’obbligazione. 6.Il ricorso deve pertanto essere respinto. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza tra [OSCURATO:SOCIETA] . e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente è tenuta a rifondere le spese di lite anche del Comune di Barbonain applicazione del principio di causalità (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016). 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da l controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da l controricorrente Comune di Barbona, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussis