CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondato poiché non si confronta le compiute argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per respingere il suo gravame riproponendo, in sostanza, le censure sollevate con l'atto di appello; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha correttamente osservato che la nomina di un difensore di ufficio non impediva al già nominato difensore di fiducia di produrre documentazione e di nominare un sostituto processuale; Rilevato, inoltre, che la sentenza impugnata ha escluso l'invocato stato di necessità da parte dell'imputato evidenziando, senza incorrere in evidenti vizi logici, che esso era stato dedotto in modo del tutto generico e che lo stesso ricorrente, in sede di convalida dell'arresto, non aveva fatto cenno alla necessità di assistere al parto della moglie; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 202