CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni dei difensori delle parti civili Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per Allianzs.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) eNicola Bruno (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), chehanno chiesto la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con condanna allarifusione delle spese di assistenza e rappresentanza;lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 dicembre 2025, per quanto qui rileva, la Corte diappello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 30 gennaio 2025dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, confermaval’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] organizzatore (il primo) e partecipe (il secondo) di un’associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di reati di frode assicurativa nonché peruna serie di reati fine fra quelli previsti dall’art. 642 cod. pen.La Corte territoriale riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e rideterminavaquella irrogata ad [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche.2. Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori difiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza.3. Il ricorso proposto di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.3.1. Violazione della legge penale (artt. 416 cod. pen. e 192, comma 2, cod.proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità peril reato associativo.La sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti ulteriori elementi oltre aquello della commissione dei reati fine per affermare l'esistenza dell'associazioneper delinquere, individuandoli nella presenza di un punto operativo stabile (ilcosiddetto magazzino), nella disponibilità di documentazione e appunti relativialle frodi e nei rapporti continuativi tra i soggetti coinvolti.Tuttavia, il magazzino non era un punto operativo dell'associazione, ma eradi proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], ed era frequentatosolamente da questi due soggetti; i documenti e gli appunti, dei quali neppure ècerta la provenienza, dimostrano le singole frodi, ma non rilevano in ordine allasussistenza di un sodalizio criminoso; i rapporti tra i coimputati sono di parentelae amicizia senza un quid pluris in grado di qualificare la frequentazione qualeadesione a una supposta associazione con la connessa affectio societatis.Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, leintercettazioni richiamate dimostrano che di volta in volta venivano presi accordisui singoli affari da [OSCURATO:PERSONA] con persone ignare dell'esistenza di un presuntosodalizio criminale. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], non vi è neppure la provache egli consapevolmente partecipasse a delle frodi, essendosi limitato aeffettuare lavori leciti in alcuni appartamenti; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – secondol’accusa – avrebbero collaborato “di volta in volta alle necessità del sodalizio”,formulazione talmente generica da rendere l'imputazione di per sé inconsistente.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità per i reati fine di cui all'art 642 cod. pen., poiché la condanna èstata fondata su indizi non precisi né concordanti e sui risultati di intercettazioniacquisite da altro procedimento, in violazione del limite posto dall'art. 270,comma 1, cod. proc. pen., difettando altresì la correlazione tra l'imputazione,manifestamente generica, e la sentenza.Detta violazione risulta chiara nel momento in cui la stessa sentenza evocaun “percorso ricostruttivo progressivo” che dovrebbe consentire di provare tutti ireati contestati senza confondere asseritamente “i piani logici tra reatoassociativo e reati fine”.In secondo luogo, vi è un'assoluta indeterminatezza dei capi di imputazioneriguardanti i reati fine, perché le condotte vengono descritte cumulativamentecome se fossero attribuibili a tutti i soggetti indicati senza suddivisione di ruoli.A questa specifica censura la sentenza non fornisce alcuna risposta.Infine, gli indizi valutati dai Giudici di merito in relazione ai reati finedifettano dei requisiti della precisione e della concordanza, in violazione dell’art.192, comma 2, del codice di rito.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione sulla ritenuta sussistenzadel reato associativo per difetto del requisito del numero minimo dei partecipantie carenza strutturale della fattispecie; per insussistenza della partecipazionedell'imputato per difetto di stabile intraneità al sodalizio e mancanza di uncontributo causale qualificato.Nel processo di cui si tratta sono stati giudicati solo il ricorrente e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre gli ulteriori soggetti indicati nell'imputazione sonocoinvolti in un distinto procedimento e la loro responsabilità non è stataaccertata nel presente giudizio: manca, dunque, il requisito numerico richiestodall'art. 416 cod. pen.La Corte territoriale ha attribuito al ricorrente un ruolo all'interno delpresunto sodalizio senza tuttavia individuare un suo contributo stabile efunzionale. Dagli atti emerge che l'imputato compare solo in alcuni episodi conricezione di somme, condotte per loro natura episodiche e inidonee a integrare lapartecipazione ad un'associazione per delinquere.La sentenza non si è neppure confrontata con le censure difensiverelativamente alla carenza del quadro indiziario già rilevata in sede cautelare.4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 270 cod.proc. pen.La sentenza ha fondato il giudizio di responsabilità in modo determinantesulle risultanze delle intercettazioni, utilizzate in modo non conforme ai limitistabiliti dalla suddetta norma e ai principi elaborati dalla giurisprudenza.La Corte di appello ha affermato che le intercettazioni captate in diversoprocedimento potevano essere utilizzate solo ai fini della prova del reatoassociativo, ma tale affermazione è smentita dall'effettivo impiantomotivazionale della sentenza, in quanto le captazioni sono state impiegate nonsolo quale elemento di riscontro dell'ipotizzato vincolo associativo, ma anchequale chiave interpretativa dell'intero compendio probatorio, finendo perorientare la valutazione degli elementi relativi ai reati fine.Inoltre, le conversazioni richiamate risultano caratterizzate da espressionigeneriche, allusive e spesso decontestualizzate, prive di un contenuto specificoidoneo a dimostrare l'esistenza di un sodalizio criminoso o la partecipazionedell'imputato ai singoli reati.La motivazione, dunque, è viziata anche sotto il profilo del travisamento dellaprova nella misura in cui attribuisce alle intercettazioni un contenutodimostrativo che esse non possiedono, omettendo di considerare la loro realeportata semantica e il contesto in cui sono state pronunciate. Tale vizio si riflettesull'intero impianto argomentativo della decisione, determinando una evidenteillogicità complessiva.4.3. Erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione inordine alla ritenuta responsabilità per i reati fine.La condanna è stata fondata sulla base di elementi del tutto equivoci.Un primo profilo di criticità attiene alla totale assenza di accertamenti tecniciin ordine alla corrispondenza tra i beni denunciati come oggetto di furto e quellirinvenuti nella disponibilità dell'imputato, lacuna che assume rilievo decisivo,trattandosi di beni per loro natura fungibili quali gioielli, anelli e bracciali.Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla valorizzazione dellemovimentazioni bancarie: la sentenza omette di considerare che gli accrediti didenaro proveniente dalla liquidazione di sinistri confluiti sul suo conto correntesono compatibili con rapporti leciti di natura familiare o personale.La responsabilità è stata desunta anche da condotte neutre qualil'accompagnamento di un parente presso un perito o la disponibilità di localiutilizzati da terzi.La motivazione è carente anche perché ha omesso di confrontarsi con lespecifiche deduzioni difensive relative alla mancanza di prova della falsità deisinistri denunciati.La sentenza impugnata non ha neppure considerato precedenti pronunce cheavevano evidenziato l'insufficienza degli indizi per alcuni capi d’imputazione.5. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, inmancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art.611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’inammissibilità del ricorso. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria direplica insistendo nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici omanifestamente infondati, reiterativi di doglianze specificamente disattese dallaCorte territoriale con motivazione immune dai vizi denunciati.2. Ricorso SanfilippoL’impugnazione è connotata da estrema genericità.Va ribadito in proposito che sono inammissibili i motivi che riproduconopedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta diespressioni che contestino, in termini assertivi, la correttezza della sentenzaimpugnata, laddove – come avvenuto nel caso di specie – difettino di una criticapuntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle, leargomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta,Rv. 281112 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 –01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01).Altro profilo di inammissibilità è costituito dalla denunzia cumulativa epromiscua della erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici.Costituisce, infatti, onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente,con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi dellamotivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. indicare espressamente su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali parti siamanifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità lafunzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motiviaventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione dilegge, eterogenei ed incompatibili, quindi non sovrapponibili e cumulabili inriferimento a un medesimo segmento della motivazione (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, DellaMonica, Rv. 285870 – 01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518– 02; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n.19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 – 01).2.1. Con ampie argomentazioni, esposte in modo puntuale e in conformitàquelle del primo Giudice (pagg. 16-21), la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione del diritto vivente, secondo il quale il criterio distintivo tra il delittodi associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato vaindividuato nel carattere dell'accordo criminoso, che in questo secondo caso siconcretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto allacommissione di uno o più reati determinati, anche nell'ambito del medesimodisegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessaogni motivo di allarme sociale.Nel reato associativo, invece, l’accordo deve essere stabile e finalizzato allacostituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione diun programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, conpermanenza del vincolo associativo anche indipendentemente dalla effettivacommissione dei singoli reati. Detti elementi possono essere provati anchestabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge epersiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024,dep. 2025, Montante, Rv. 288500 – 01; Sez. 3, n. 22906 del 08/03/2023,Bronzellino, Rv. 284724 – 01; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019,Magnani, Rv. 274442 – 01; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540– 01; Sez. 6, n. 36131 del 13/04/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01).La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni svolte nella sentenza diprimo grado (pagg. 45-49), ha richiamato i plurimi dati dimostrativi dellaesistenza di un programma criminoso indeterminato e, più in generale, dellasussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie associativain ragione del quadro probatorio emerso ad esito delle indagini (essendosiproceduto con rito abbreviato).Particolare rilievo è stato attribuito alle risultanze delle intercettazioni, conmotivazione in sostanza obliterata dal ricorrente, indicative di un modusoperandi standardizzato e seriale (la stipulazione di contratti assicurativiavveniva sistematicamente almeno due o tre anni prima della simulazione delfurto o del sinistro), di una programmazione di truffe future, della professionalitàdel ricorrente.La sentenza ha ritenuto provata la stabilità del vincolo associativo anche inragione della pluralità dei reati fine, commessi nell’arco temporale di oltre treanni, dal contenuto degli appunti sequestrati (“un vero e proprio vademecum”,“una sorta di archivio centralizzato”), nel quale comparivano i nomi di tutti icomponenti del sodalizio, le istruzioni per la gestione del meccanismo di pegno-spegno, l’indicazione delle spese anticipate per le singole pratiche e delle quoteda riconoscere ai vari componenti del gruppo.L’esistenza di una organizzazione e della predisposizione di mezzi comuni alsodalizio è stata per la Corte di merito confermata anche dalla scoperta e dalcontenuto del magazzino che gli stessi imputati indicavano come un “puntooperativo”, nel quale era conservata la documentazione delle pratiche,unitamente a numerosi oggetti d’arredo, suppellettili e preziosi, asseritamenteoggetto dei furti denunciati, nonché materiale fotografico raffigurante interni diabitazioni e beni di pregio.Il ricorso ripropone doglianze già specificamente disattese nella sentenzaimpugnata con motivazione tutt’altro che illogica, anche là dove sostiene che,sulla base di numerose conversazioni intercettate, pure [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerati, al pari di [OSCURATO:PERSONA],partecipi del sodalizio criminoso. L’esistenza di un patto fra tutti – ha rimarcatola Corte di appello – risulta confermata dalle preoccupazioni dagli stessimanifestate durante e dopo le perquisizioni subite.2.2. Il secondo motivo inerente alla conferma della condanna per gli undicireati fine è manifestamente infondato là dove si afferma che, anche per ritenereprovati gli stessi, la Corte ha indebitamente utilizzato le risultanze delleintercettazioni che il primo Giudice aveva considerato inutilizzabili.Infatti, esaminando i singoli reati (pagg. 24-29), la sentenza non evoca maile risultanze delle captazioni, ma richiama convergenti prove dimostrative dellesingole frodi assicurative, comprendenti la documentazione assicurativa relativaalle pratiche di rimborso, le risultanze delle perquisizioni e dei sequestri, leanalisi dei conti correnti, il raffronto fotografico tra i beni denunciati come rubatie quelli effettivamente rinvenuti.La motivazione sui vari delitti scopo è obliterata nel ricorso che, pertanto,anche sotto questo profilo, risulta inammissibile per genericità.L’asserita genericità dei relativi capi d’imputazione, denunciata dalla difesa,avrebbe dato luogo a una nullità relativa (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S.Rv. 275749 – 01; Sez. 5, n. 28512 del 14/05/2014, Novara, Rv. 262508 – 01;Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910 – 01; Sez. 5, n. 20739 del25/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247590 – 01), sanata dalla richiesta di giudizioabbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, del codice di rito.3. Ricorso AmicoAnche questa impugnazione è caratterizzata dalla genericità dei motivi, oltreche dalla manifesta infondatezza di alcune doglianze.3.1. Fra queste ultime vi è quella inerente al numero minimo dei partecipantiall’associazione.Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il numero minimodegli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve esserevalutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva edesistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presentinel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazionedegli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibilededurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dallenecessariamente estesa a più di due persone (Sez. 6, n. 22091 del 25/02/2021,Ciccolella, Rv. 281517 – 01; Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, Xhelay, Rv.275758 – 01; Sez. 5, n. 39223 del 23/09/2010, Mastrangeli, Rv. 248882 – 01;Sez. 6, n. 12845 del 24/02/2005, Biancucci, Rv. 231237 – 01; da ultimo cfr.Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, non mass. sul punto).Come si è detto, questa verifica è stata effettuata dai Giudici di merito conriguardo al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In ordine ai compiti affidati specificamente al ricorrente, senza fondamentola difesa ha nuovamente sostenuto che egli sarebbe comparso “solo in alcuniepisodi e con attività meramente occasionali”, non confrontandosi con l’ampiamotivazione sul punto resa dalla Corte d’appello.La sentenza, infatti, ha rimarcato il coinvolgimento sistematico di [OSCURATO:PERSONA],proprietario del magazzino e del furgone utilizzato dal sodalizio, abitualeinterlocutore dell’organizzatore [OSCURATO:PERSONA], con il quale discuteva di furti simulati,perizie, avvocati, ripartizione delle somme, con un “linguaggio di chi condividestabilmente un’attività comune, non di chi è occasionalmente coinvolto in unaffare isolato” (pag. 20 della motivazione, tutt’altro che illogica).È priva di fondamento anche la censura relativa alla mancata considerazionedella “carenza del quadro indiziario già rilevata in sede cautelare”. A prescinderedalla genericità del rilievo, va ribadito che le pronunce emesse in sede di giudizioincidentale per il riesame di misure cautelari non producono un effetto preclusivoe vincolante per il giudice di merito, il quale può rivalutare gli elementi di provacon piena autonomia (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv.280271 – 01; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv.276527 – 04; Sez. 3, n. 4976 del 18/10/2018, dep. 2019, Aloisi, Rv. 275694 –02; Sez. 5, 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247265 – 01).3.2. Anche nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è dedotto che le risultanze delleintercettazioni sono state utilizzate per la prova della commissione dei reati fine.La censura è priva di fondamento, come si è visto esaminando il ricorso delcoimputato (sub § 2.2).La difesa ha poi contestato che le intercettazioni avessero un “contenutospecifico idoneo a dimostrare l’esistenza di un sodalizio criminoso o lapartecipazione dell’imputato ai singoli reati”.Ribadito, quanto al secondo rilievo, che detta partecipazione è stata ritenutadai Giudici di merito senza utilizzare le captazioni, risulta chiara la genericitàdella prima deduzione, a fronte della specifica motivazione della sentenzaimpugnata sul punto, in precedenza ricordata.Inoltre, secondo il diritto vivente, l'interpretazione del linguaggio adoperatodai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dallaCorte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibileprospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa daquella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento dellaprova, ovvero qualora il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quelloreale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv.268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01),circostanza non ravvisabile nel caso di specie.3.3. In relazione ai reati fine il ricorrente ha riproposto doglianze giàdisattese dalla Corte territoriale che pure ne aveva rilevato la genericità, inquanto non si confrontavano con tutti gli elementi valorizzati dal primo Giudicetrattando di ogni singolo reato. Questo deficit si è riproposto con il ricorso inesame, che ha obliterato la motivazione sui vari delitti scopo (pagg. 24-29) e si èlimitato a deduzioni generiche, rispetto alle quali, peraltro, la sentenza ha datorisposte precise ed esaustive.La contestazione relativa alla corrispondenza fra i beni denunciati comeoggetto di furto e quelli rinvenuti nella disponibilità dell’imputato è statadisattesa dalla Corte di appello sulla base delle fotografie degli allegatiall’annotazione riepilogativa della P.G., utilizzabili in ragione del rito prescelto.Le condotte indicate dalla difesa come “neutre” sono state dalla Corte dimerito richiamate in quanto significative se inserite nel più ampio contestoignorato dal ricorrente. La sentenza ha anche logicamente spiegato le ragioni perle quali i bonifici ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] fossero il compenso per il contributo prestatoper la simulazione dei sinistri stradali. Le affermazioni difensive sulla possibileesistenza di rapporti di natura lecita che spiegherebbero l’accredito di notevolisomme sul conto corrente dell’imputato sono rimaste a livello congetturale.Va ribadito in proposito che la regola di giudizio dell'“al di là di ogniragionevole dubbio” consente di pronunciare sentenza di condanna quando ildato probatorio acquisito lasci fuori ricostruzioni alternative costituentieventualità remote, pur astrattamente prospettabili come possibili in rerumnatura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti privadel benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuoridella normale razionalità umana (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rizzi, Rv.289861 – 02; Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 – 01; Sez. 3, n.5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018,dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 – 01; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli,Rv. 274358 – 01).4. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]., ZurichInsurance, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro3.166,00 oltre accessori di legge, e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eCattolica [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 3.866,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 02/07/2026.Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini