Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09003/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE di CASSINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena sopra indicata gli imputati adducono lo stesso motivo incentrato sull'erronea applicazione della pena finale con violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

2. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p., quali le esposte doglianze relative a disparità trattamentali in relazione all'entità della pena che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto esorbitante dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma,,23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE di CASSINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena sopra indicata gli imputati adducono lo stesso motivo incentrato sull'erronea applicazione della pena finale con violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza. 2. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p., quali le esposte doglianze relative a disparità trattamentali in relazione all'entità della pena che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto esorbitante dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. 3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma,,23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09003/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris