CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 24661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16860/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 2340/2017 della CORTED'APPELLOdi NAPOLIdepositata il10/04/2017, R.G.N. 1561/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. i l Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già iscritto dal 1981 al fondo di quiescenza e previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Roma (Fondo della ex CRR, Istituito all'interno della Cassa di Risparmio di Roma), e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] per il personale delle aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in solido, in favore dell'istante, per il diritto alla liquidazione dello zainetto, della somma di euro 29.190,05 oltre accessori nonché della somma di euro 3.096,45 quale rendita lorda annua maturata, con spese compensate; 2. l a Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello propo s to dal Fondo pensione per il Personale del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda originaria nei confronti del predetto Fondo; in parziale accoglimento, invece, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( in seguito anche Banca), e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava «esclusivamente» il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla liquidazione dello zainetto, con condanna della Banca al pagamento, a tale titolo, dell'importo di euro 29.190,05 oltre accessori, con spese del doppio grado compensate; 3. a fondamento del decisum , la Corte di appello richiamava la pronuncia delle sezioni unite nr. 477 del 2015; osservava che, alla stregua dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, dovessero disattendersi le articolate argomentazioni di [OSCURATO:SOCIETA] volte a negare il diritto di riscatto del Gargano, per il fatto che il vecchio Fondo in cui lo stesso era iscritto non fosse strutturato su conti individuali, onde sarebbe stata impossibile la liquidazione di una quota di pertinenza del singolo lavoratore; 4. la Corte, seppure con differente motivazione, confermava, in parte qua, la statuizione di primo grado e affermava il diritto del pensionato al riscatto della sua posizione individuale: tale diritto, in ragione delle tre opzioni previste dall'art 10 del d. lgs. nr. 124 del 1993, era l'unica possibile scelta poiché il rapporto di lavoro dei Gargano era cessato, sicché in nessun caso si sarebbe potuto affermare il diritto alla portabilità della propria posizione presso il distinto ed autonomo Fondo, opzione per il personale delle aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]; di qui, l'accoglimento del principale motivo di appello del Fondo appellante nei cui confronti la domanda andava integralmente rigettata; 5. quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]., l'accoglimento della domanda principale volta la liquidazione dello zainetto assorbiva quella subordinata con cui il pensionato aveva chiesto l’accertamento del diritto e la condanna della Banca al pagamento della rendita annua; 6. ha proposto ricor so per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con quattro motivi, illustrati con memoria, cui ha resist ito, con controricorso, il pensionato; è rimasto intimato il Fondo; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte di appello di Napoli sviluppato una motivazione contraddittoria ed insufficiente, dando attuazione e applicazione alle statuizioni contenute in Cass. nr. 477 del 2015 e, in precedenza, in Cass. nr. 7161 del 2013 che si riferiscono, espressamente, alla disciplina del trasferimento ovvero della portabilità della posizione individuale, situazione distinta - o meglio opposta- rispe tto al riscatto, in quanto fondate su presupposti diversi; inoltre, per aver applicato la disciplina contenuta nell'art. 10 del d.lgs. nr. 124 del 1993 che, ratione temporis, non era applicabile alla fattispecie concreta, poiché il pensionato, pacificamente, era andato in quiescenza per effetto dell'accordo individuale del 22 ottobre 2009: al predetto, dunque, era applicabile l'art. 14 del d.lgs. nr. 252 del 2005; 9. il motivo che prospetta un deficit motivazionale è infondato alla luce del fermo orientamento della Corte in base al quale è attribuito rilievo solo all’anomalia motivazionale (tra le recenti, Cass. sez.un. nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., S.U., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) ch e si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e chesi esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass., sez.un. , nr. 19881 del 2014; ex multis : Cass. nr. 2889 del 2023); 10.nel caso di specie, emerge con chiarezza, anche in base a quanto riportato nello storico di lite, che la sentenza impugnata non è affetta da omessa motivazione, risultando la decisione della Corte di appello motivata in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto al riscatto della posizione contributiva; 11.l’esattezza o meno del decisum, quanto alla normativa di riferimento,non riguarda il piano motivazionale; 12.con il secondo ed il terzo motivo - - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc. civ.-è dedotta violazione dell’art. 10 e dell’art.18 del D. Lgs. nr. 124del 1993, dell’art. 14 e dell’art. 20 del D. Lgs. n r . 252 del 2005, del DM nr. 62 del 2007 nonché (solo ilterzo motivo) degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie concreta la previsione dell’art. 10 cit., sulla base del richiamo e quindi dell’interpretazione di detta disposizione fornita da Cass., sez.un., n r . 477 del 2015 nonostante il rapporto di lavoro del pensionato fosse cessato in data 31.7.2009. Per la parte ricorrente, l’esistenza o meno dell’asserito diritto al riscatto – comunque contestato – avrebbe dovuto essere valutato esclusivamente in applicazione delle previsioni legislative contenute nel D. Lgs.n. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007.Il precedente utilizzato dalla Corte territoriale non sarebbe, dunque, utilizzabile ai fini del decidere e non avrebbe dovuto essere post o a fondamento della decisione assunta, in quanto esso aveva ad oggetto una domanda di trasferimento della posizione individuale avanzata, ai sensi dell’art. 10, D. Lgs. n. 124/1993 ratione temporis applicabile a quella controversia, da un soggetto in servizio attivo che ha chiesto di trasferire la propria “posizione individuale” presso una forma di previdenza complementare diversa da quella di originaria iscrizione, in conseguenza del mutamento dell’attività di lavoro avvenuta. Nessuna identità, quindi, era dato ravvisare tra la fattispecie oggetto di Cass. nr. 477del 2015 cit. e quella oggetto del presente giudizio, in cui veniva in rilievo una domanda di riscatto, proposta da un soggetto cessato dal servizio all’atto della proposizione della domanda giudiziale di primo grado.Pertanto, ove la Corte di Appello di Napoli avesse correttamente interpretato la disciplina applicabile, avrebbe dovuto respingere anche la domanda di riscatto, senza considerare rilevante ai fini del decidere il precedente da esso indicato (Cass.nr. 477 del 2015 cit ). Invero, con l’art. 14, D. Lgs. nr. 252del 2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il Legislatore non si sarebbe limitato a riprodurre il contenuto dell’art. 10, D. Lgs. nr. 124 del 1993, dopo averne disposto la soppressione con effetto dal 1° gennaio 2007, ma avrebbe introdotto una previsione legislativa strutturalmente e contenutisticamente diversa dalla precedente, relativa espressamente ai [OSCURATO:PERSONA] di “nuova istituzione”, non applicabile anche alle forme di previdenza complementare preesistenti, quale il Fondo della ex CRR per cui è causa; 13.la Corte di appello, inoltre, non avrebbe correttamente individuato e interpretato la volontà delle parti, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] della ex CRR, violando i criteri legali di ermeneutica di cui alle disposizioni codicistiche indicate in rubrica; 14.i motivi, anche ad obliterare possibili profili di inammissibilità con riferimento alle censure di violazione dei canoni interpretativi, in quanto genericamente espressi in relazione ad atti di natura pattizia (v. in proposito, ex plurimis, Cass. nr.30281 del 2022) , possono congiuntamente trattarsi e sono da respingere alla stregua dell’orientamento della Corte, come, di recente , ribadito con la pronuncia delle sezioni unite nr.12209 del 2022; 15.il precedente indicato, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie sostanzialmente sovrapponibilealla presente ( « riscatto » della posizione individuale maturata presso fondi a ripartizione e a prestazione definita preesistenti), ha confermato la portabilità e «riscattabilità» della posizione individuale, anche con riferimento ai fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore dellaL. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo; 16.all’indicato principio – e al relativo supporto argomentativo richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.- va assicurata continuità in questa sede , sicché non residuano margini di accoglimento della tesi difensiva proposta dall'odierna ricorrente, considerato che il modello interpretativo ormai prevalente, confermato dal D.Lgs. nr. 252 del 2005 (art. 1, art. 3, comma 3,e art. 14, comma 6) ed esteso, ad opera dell'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fondi complementari di più antica istituzione, volge nel senso di garantire la facoltà dell'aderente al fondo di trasferire e/o riscattare l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, sancendo l'inefficacia di eventuali disposizioni «limitative»contenute nelle fonti istitutive e ponendo la « portabilità » come principio inderogabile anche per l'autonomia negoziale collettiva e, quindi, come regola di carattere generale (v. successivamente anche Cass.nn. 29383 e 30549 del 2022); 17.con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 115 cod.proc.civ., dell’art. 116 cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ., dell’art. 1362 cod.civ.; dell’art. 2697 cod.civ., dell’art. 414 cod.proc.civ.; dell’art. 434 cod.proc.civ., degli artt. 1 e 20 D.Lgs. nr. 252 del 2015, per avere la Corte di appello ritenuto non contestati i conteggi elaborati dal pensionato e/o comunque per non aver ritenuto dimostrato, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], l’infondatezza nell’andella domanda proposta; 18.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 19.le censure non si confrontano specificamente con la statuizione della Corte di merito che, in ordine al quantum debeatur, ha ritenuto di confermare l'importo chiesto dal Gargano «attesa la genericità del motivo di censura con il quale si contestava la quantificazione effettuata in primo grado, senza che la società (avesse) provveduto a produrre un proprio conteggio alternativo a quello fatto valere dall'odierno appellato e condiviso dal Tribunale»; 20.i rilievi, a tacere d’altro, non trascrivono né i conteggi elaborati dall’originario ricorrente, né il decisum di primo grado, né le censure che allo stesso erano mosse insede di impugnazione. Gli elementi omessi impediscono al Collegio di valutare la fondatezza degli stessi; 21. complessivamente, il ricorso va rigettato . 22. in ragione del recente intervento delle sezioni unite sulla questione controversa le spese sicompensano interamente tra le parti; 23. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri