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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06417/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 15 maggio 2022 i Carabinieri della Stazione di Cuggiono notavano [OSCURATO:PERSONA] salire su un veicolo e, alla vista degli operanti, gettare un sacchetto contenente la somma di 30.000,00 euro; il pubblico ministero chiedeva quindi di disporre il sequestro preventivo del denaro, sequestro che veniva disposto dal giudice per le indagini preliminari in quanto prodotto della ricettazione ex art. 240 cod.pen., o ai sensi della confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. in ragione della sproporzione tra il denaro ed il reddito riconducibile all'indagato; avverso la misura reale proponeva istanza di riesame [OSCURATO:PERSONA], che veniva rigettato. dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Tribunale si era allineato acriticamente alla conclusione del giudice per le indagini preliminari, avendo ribadito come il possesso di una somma di denaro unitamente alle modalità di conservazione in una carta di giornale (e dunque sospette) avrebbero giustificato la permanenza del sequestro, deponendo per la sussistenza del fumus del reato di ricettazione; mancava però qualsiasi riscontro investigativo circa la sussistenza di un reato presupposto, che sarebbe stato inquadrato, benchè non se ne comprendessero le ragioni, nella condotta di traffico e/o cessione di non meglio note sostanze stupefacenti, malgrado non fosse stata data contezza di alcun elemento da cui desumere tale circostanza.

Il difensore rileva inoltre che era stato,. documentalmente ricostruita l'assoluta liceità nonché titolarità della fonte reddituale da cui traeva origine la somma posta sotto sequestro; non risultava corretta la valutazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse persona priva di attività di lavoro, visto che risultava titolare di una ditta individuale attiva nei servizi di pulizia da ben 12 anni, per m era plausibile che avesse potuto accantonare, unitamente alla moglie ed alle donazioni di alcuni parenti, la somma sequestrata; si contestava poi la ritenuta sussistenza di precedenti penali in capo al ricorrente, che era stato imputato per un unico episodio di spaccio di lieve entità, definito nelle forme di messa alla prova con esito positivo; proprio in conseguenza di tale unico precedente e della normativa sul limite di contanti ex legge 157/2019 [OSCURATO:PERSONA] si era liberato del denaro alla vista degli operanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di 2 j legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).

Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare infondato: in particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato è stato visto gettare, alla vista dei carabinieri, un sacchetto che conteneva banconote avvolte in una carta di giornale, circostanze che denotavano la consapevolezza della provenienza illecita della somma; il Tribunale ha anche confutato le tesi difensive relative alla spiegazione del comportamento dell'indagato, riproposte nella presente sedei Pertanto, il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale "integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza)." (Sez.2 - , Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01); tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito, secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01).

Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi; va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.

Quanto alla sussistenza del reato presupposto, il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato eln le modalità di custodia del denaro (avvolto in fogli di giornale inseriti in un sacchetto di plastica) e suddiviso in banconote di piccolo taglio in mazzette preconfezionate, ritenendolo "concreto indizio della provenienza di quel denaro da illecita attività di narcotraffico" (pag.2 ordinanza G.I.P.),

2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 15 maggio 2022 i Carabinieri della Stazione di Cuggiono notavano [OSCURATO:PERSONA] salire su un veicolo e, alla vista degli operanti, gettare un sacchetto contenente la somma di 30.000,00 euro; il pubblico ministero chiedeva quindi di disporre il sequestro preventivo del denaro, sequestro che veniva disposto dal giudice per le indagini preliminari in quanto prodotto della ricettazione ex art. 240 cod.pen., o ai sensi della confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. in ragione della sproporzione tra il denaro ed il reddito riconducibile all'indagato; avverso la misura reale proponeva istanza di riesame [OSCURATO:PERSONA], che veniva rigettato. dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Tribunale si era allineato acriticamente alla conclusione del giudice per le indagini preliminari, avendo ribadito come il possesso di una somma di denaro unitamente alle modalità di conservazione in una carta di giornale (e dunque sospette) avrebbero giustificato la permanenza del sequestro, deponendo per la sussistenza del fumus del reato di ricettazione; mancava però qualsiasi riscontro investigativo circa la sussistenza di un reato presupposto, che sarebbe stato inquadrato, benchè non se ne comprendessero le ragioni, nella condotta di traffico e/o cessione di non meglio note sostanze stupefacenti, malgrado non fosse stata data contezza di alcun elemento da cui desumere tale circostanza. Il difensore rileva inoltre che era stato,. documentalmente ricostruita l'assoluta liceità nonché titolarità della fonte reddituale da cui traeva origine la somma posta sotto sequestro; non risultava corretta la valutazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse persona priva di attività di lavoro, visto che risultava titolare di una ditta individuale attiva nei servizi di pulizia da ben 12 anni, per m era plausibile che avesse potuto accantonare, unitamente alla moglie ed alle donazioni di alcuni parenti, la somma sequestrata; si contestava poi la ritenuta sussistenza di precedenti penali in capo al ricorrente, che era stato imputato per un unico episodio di spaccio di lieve entità, definito nelle forme di messa alla prova con esito positivo; proprio in conseguenza di tale unico precedente e della normativa sul limite di contanti ex legge 157/2019 [OSCURATO:PERSONA] si era liberato del denaro alla vista degli operanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di 2 j legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare infondato: in particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato è stato visto gettare, alla vista dei carabinieri, un sacchetto che conteneva banconote avvolte in una carta di giornale, circostanze che denotavano la consapevolezza della provenienza illecita della somma; il Tribunale ha anche confutato le tesi difensive relative alla spiegazione del comportamento dell'indagato, riproposte nella presente sedei Pertanto, il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale "integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza)." (Sez.2 - , Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01); tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito, secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01). Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi; va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. Quanto alla sussistenza del reato presupposto, il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato eln le modalità di custodia del denaro (avvolto in fogli di giornale inseriti in un sacchetto di plastica) e suddiviso in banconote di piccolo taglio in mazzette preconfezionate, ritenendolo "concreto indizio della provenienza di quel denaro da illecita attività di narcotraffico" (pag.2 ordinanza G.I.P.), 2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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