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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37052/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PARIS' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio relativamente al capo II e inammissibile nel resto per [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv D'[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e avv [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 18 febbraio 2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni nove e mesi quattro di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato ascrittogli al capo B. Nel resto sono stati assolti, tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto contestato al capo A, nonché [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni a lui ascritte.

1.1. Con specifico riguardo agli imputati di interesse in questa sede, deve essere osservato come costoro siano stati ritenuti responsabili: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), per essersi associati tra loro - e con altri soggetti - al fine di commettere una serie indeterminata di reati previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, in particolare consistenti nell'acquisto, detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, creando una stabile organizzazione dotata di strutture e mezzi in cui occultare e confezionare lo stupefacente da smerciare in piazze di spaccio individuate, i cui proventi confluivano in una cassa comune, nell'ambito della quale ciascuno assolveva a determinati e prestabiliti ruoli, ed in particolare: [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di capo e promotore, delineando le strategie dell'attività di spaccio e prendendo le decisioni fondamentali per il coordinamento del recupero dei proventi, anche mediante minacce e aggressioni fisiche nei confronti dei debitori, nonché mettendo a disposizione una sua proprietà rurale quale base logistica per il deposito della sostanza stupefacente nella disponibilità del gruppo;[OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di organizzatore, occupandosi di coordinare la riscossione dei proventi dell'attività di spaccio e di tenere i contatti con i fornitori dell'associazione, in particolare con quelli catanesi facenti capo a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], incaricata di coadiuvare il marito [OSCURATO:PERSONA] nelle suddette attività, svolgendo il ruolo di autista, accompagnandolo ai vari incontri con gli associati e con i fornitori, mettendosi a disposizione degli associati per le loro necessità personali, tenendo i contatti tra loro nonché con altri soggetti collegati, provvedendo ad organizzare e comunicare telefonicamente agli interessati tempi e luoghi degli incontri fissati sulla base delle indicazioni ricevute; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali partecipi, incaricati di riscuotere i proventi e coadiuvare l'attività di spaccio; nonché lo Spitaleri anche mettendo a disposizione dell'associazione una sua proprietà rurale e gestendo una piantagione di marijuana.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" catanese, nell'articolazione locale guidata da [OSCURATO:PERSONA]. b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen.; 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 e 7 dl. n. 152 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso tra loro e con altre persone, effettuato, con cadenza giornaliera, plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana nei confronti di soggetti diversi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" catanese, nell'articolazione locale guidata da [OSCURATO:PERSONA].

Con la recidiva: reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; reiterata per [OSCURATO:PERSONA]; specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA]. c) [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso con altri soggetti, fornito all'associazione indicata al capo A circa 2 Kg. di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Con la recidiva specifica.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, i suddetti imputati, deducendo i motivi di impugnazione di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in seno al proprio atto quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nella ritenuta insussistenza dell'aggravante ascrittagli di capo e promotore dell'associazione.

Il ricorrente contesta la modalità con cui i giudici di merito hanno ritenuto di inferire, dal mero esame del contenuto di alcune conversazioni intercettate, la sussistenza di un suo potere decisionale, asseritannente considerato come espressione del ricoperto ruolo apicale all'interno della struttura associativa.

Sarebbe, invece, carente ogni idonea dimostrazione dello svolgimento di tale ruolo organizzativo, non essendogli attribuibile nessuna condotta concreta volta a favorire il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento del programma delinquenziale del sodalizio.

Con la seconda censura il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato difetto di motivazione in ordine alla contestata aggravante di capo e promotore dell'associazione, deducendo che la Corte di merito avrebbe omesso di vagliare tale specifica doglianza, correttamente dedotta in appello, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di considerare configurata l'indicata aggravante.

Con la terza doglianza è stata eccepita violazione di legge, sul presupposto che i fatti contestati al ricorrente avrebbero dovuto essere qualificati nell'ambito della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

A dire del [OSCURATO:PERSONA], infatti, la struttura sarebbe stata composta solo da poche persone, operanti in modo sporadico in un piccolo centro e solo con riferimento a sostanze stupefacenti di tipo leggero, ragion per cui trattavasi di un'associazione caratterizzata da un grado di offensività e dannosità sociale non particolarmente elevato.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato assenza di motivazione in ordine alla richiesta valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente vagliato l'indicata prospettazione difensiva.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di censura, con il primo dei quali ha_ eccepito violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

A dire del ricorrente, non sussisterebbero elementi probatori sufficienti a far ritenere comprovata la sua partecipazione al sodalizio criminoso, non potendo ciò essere desunto dalle risultanze delle conversazioni captate, dalle quali si 4 tOk -101 evincerebbe, invece, solo lo svolgimento del ruolo di acquirente della sostanza stupefacente dall'associazione — così come da altri fornitori - per modiche quantità di droga poi da lui autonomamente rivendute, così da lucrare una sua propria utilità.

Nelle condotte riferibili al Cavallaro non sarebbe mai evincibile, quindi, la ricorrenza di alcun elemento sintomatico della sua partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, non potendosi in particolare ravvisare, nella valutazione dei suoi comportamenti, nessuna consapevole condivisione del programma e delle attività proprie della consorteria criminale.

Con la seconda censura è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

Ove, infatti, dovesse essere ritenuta la partecipazione del Cavallaro al sodalizio criminoso, essa dovrebbe, comunque, essere configurata nell'ambito della più lieve ipotesi prevista dall'indicata norma, tenuto conto dell'esiguo numero di cessioni, della scarsa partecipazione ad essa, oltre che dell'incapacità di recuperare ingenti quantitativi di stupefacente e di movimentare significative somme di denaro.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che la Corte territorialeb__v~ fondato la sussistenza della sua partecipazione al sodalizio criminale sulla base della sola sua ammissione di responsabilità, senza valutare adeguatamente le risultanze presenti in atti.

Pur a fronte delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, infatti, i giudici di appello avrebbero dovuto vagliare le risultanze probatorie, e in particolare i contenuti delle scarne captazioni telefoniche riguardanti il Currenti, dalle quali emergerebbero solo sue condotte concorsuali in attività di piccolo spaccio, di rilievo ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, ma non la sua consapevole partecipazione ad una struttura associativa.

Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

Laddove, infatti, si dovesse ritenere comprovata la partecipazione del Currenti all'associazione criminale, tale ultima dovrebbe, comunque, essere configurata nell'ambito della più lieve ipotesi prevista dall'indicata norma, tenuto conto dell'esiguo numero di cessioni, della scarsa partecipazione ad essa, oltre che dell'incapacità di recuperare ingenti quantitativi di stupefacente e di movimentare significative somme di denaro.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in seno al proprio atto due motivi di censura.

Con il primo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che i fatti contestatigli avrebbero dovuto essere qualificati nell'ambito della più lieve ipotesi prevista dalla suddetta norma.

La natura dei reati-fine, aventi ad oggetto la cessione di modesti quantitativi di sostanza stupefacente, realizzati da una struttura composta da un organigramma ridotto, priva di significativa capacità economica e senza l'acquisizione di nessuna posizione di controllo del mercato, avrebbe dovuto indurre, infatti, alla qualificazione dell'associazione nell'ambito della meno grave figura di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 15, 84, 81 cpv. cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Lamenta il Merlo che la Corte territoriale, nell'aumentare la pena inflittagli in ragione della ritenuta continuazione con il reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo B, avrebbe realizzato una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, essendo egli già stato giudicato per quello stesso fatto in altro procedimento con rito direttissimo, riportando la condanna ad anni uno di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena.

Al prevenuto, infatti, non sarebbe stata attribuita in questa sede nessun'altra condotta criminosa, se non quella per cui è già stato sottoposto a precedente giudizio e condanna penale.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nella ritenuta insussistenza dell'aggravante contestatagli di capo e promotore dell'associazione.

Il ricorrente contesta la modalità con cui i giudici di merito hanno ritenuto di inferire, dal mero esame del contenuto di alcune conversazioni intercettate, la sussistenza di un suo potere decisionale, asseritamente considerato come conseguente al fatto di ricoprire un ruolo apicale all'interno della struttura associativa.

Sarebbe, invece, carente ogni adeguata dimostrazione circa il suo svolgimento di tale ruolo organizzativo, non essendogli attribuibile nessuna condotta concreta volta a favorire il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento del programma delinquenziale del sodalizio.

Con la seconda censura il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato difetto di motivazione in ordine alla contestata aggravante di capo e promotore dell'associazione, deducendo che la Corte di merito avrebbe omesso di vagliare tale specifica doglianza, correttamente dedotta in appello, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di considerare configurata l'indicata aggravante.

Con la terza doglianza è stata eccepita violazione di legge, sul presupposto che i fatti contestati al ricorrente avrebbero dovuto essere qualificati nell'ambito della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

A dire del [OSCURATO:PERSONA], infatti, la struttura sarebbe stata composta solo da poche persone, operanti in modo sporadico in un piccolo centro e solo con riferimento a sostanze stupefacenti di tipo leggero, ragion per cui trattavasi di un'associazione caratterizzata da un grado di offensività e dannosità sociale non particolarmente elevato.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato assenza di motivazione in ordine alla richiesta valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente vagliato l'indicata prospettazione difensiva.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata pronuncia della sua assoluzione per i fatti contestatile ai capi A e B della rubrica.

Avrebbero, in particolare, errato i giudici di merito per aver configurato la sua responsabilità penale sulla scorta dei contenuti di conversazioni intercettate con il marito e coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui sarebbe stata decontestualizzata e forzata l'interpretazione, non essendo esse idonee a dimostrare il coinvolgimento della donna negli affari illeciti della struttura criminosa, bensì, al contrario, il suo disappunto per l'operato del consorte, tanto da dissociarsi dalla sua condotta.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria.

La prova della responsabilità dell'imputato in ordine all'unico episodio di spaccio di marijuana contestatogli deriverebbe, infatti, dalla distorta interpretazione di alcune conversazioni intercettate sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonché dal contenuto di una videoregistrazione in cui si vedeva lo Sgroi consegnare al coimputato una busta, senza, tuttavia, riscontrare in alcun modo che trattavasi di marijuana e che la stessa fosse effettivamente del peso di circa 2 kg.Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre ad omessa motivazione sul punto, osservando come, nel caso di specie, ricorrerebbero i presupposti per la configurazione della condotta ascrittagli nell'ambito della fattispecie della lieve entità.

Con la terza censura lo Sgroi ha dedotto omessa motivazione in ordine alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, di cui sussisterebbero i presupposti per il relativo riconoscimento, in particolar modo derivanti dal suo stato di quasi incensuratezza e dall'ottimo comportamento processuale mantenuto.

10. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto infine, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen., oltre ad erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Lamenta il ricorrente come, pur avendo perpetrato l'attività di spaccio, non avrebbe mai partecipato a nessuna consorteria organizzata strutturalmente dedita all'espletamento del narcotraffico.

I giudici di merito avrebbero, infatti, effettuato solo una lettura parziale delle emergenze processuali, senza valutare come, da esse, non fosse possibile inferire la sussistenza nello Spitaleri dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Per la natura dei suoi elementi strutturali, in ogni modo, tale sodalizio criminoso potrebbe, al più, essere qualificato solo nei limiti della meno grave fattispecie delittuosa di cui al comma 6 del suddetto art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

2. Le doglianze dedotte nella sostanza afferiscono, infatti, all'apparato motivazionale riguardante la ritenuta responsabilità degli imputati in merito alle fattispecie loro ascritte in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990).

La precedente analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso, in uno con la tecnica argonnentativa della sentenza di appello che ha confutato le varie deduzioni difensive, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme» pronuncia di riconoscimento della responsabilità penale, consente di evidenziare, in questa sede, la presenza di comuni profili di infondatezza, trasversali alle varie questioni eccepite con le diverse doglianze.

La quasi totalità di esse risultano, infatti, reiterative di censure già dedotte con gli atti di appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado, conseguentemente rendendo i proposti ricorsi privi di un adeguato confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

In ogni modo, i ricorsi, laddove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento delle responsabilità degli imputati, afferiscono alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito di questo Collegio non quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.2.1.

E', poi, ravvisabile nei proposti ricorsi il tentativo di effettuare una diversa considerazione delle risultanze scaturite dalle conversazioni captate, rispetto a come interpretate, con apparato motivazionale privo di manifesta illogicità, da parte dei giudici di merito.

In materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ricorrente nel caso di specie - in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).

2.2. Sempre in termini di valutazione complessiva delle doglianze di merito dedotte dai ricorrenti, deve essere rilevato, poi, come in buona parte di esse sia stata lamentata la mancata riqualificazione della fattispecie associativa contestata al capo A ai sensi delle più lievi ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, stante la contenuta offensività del sodalizio criminoso, ritenuta desumibile dall'avvenuta programmazione di fatti di lieve entità, dalla natura rudimentale dell'organizzazione, dalla limitatezza della droga commercializzata e della disponibilità finanziaria della struttura.

In senso contrario, invece, la Corte di appello ha diffusamente esplicato, con argomentazione priva da ogni illogicità, come plurimi aspetti emersi dalle intervenute acquisizionch probatorie, ed in particolar modo dai contenuti delle conversazioni captate, abbiano consentito di far ritenere comprovato come «la concreta attività posta in essere dal sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] esorbitasse dalla previsione di fatti di lieve entità».

Ciò, in particolare, è stato desunto dai giudici di merito: dai quantitativi di sostanza stupefacente detenuti e ceduti da parte dell'associazione; dalla facilità con cui i suoi componenti apicali erano in grado di garantirsi ingenti approvvigionamenti di droga; dai cospicui guadagni percepiti; dall'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto in occasione dei sequestri effettuati; dalla presenza di un nutrito gruppo di spacciatori aventi il compito di commercializzare la droga al dettaglio, a loro volta anche servendosi dell'operato di altri giovani pusher (denominati "carusi").

Tutto ciò, invero, risulta conformarsi al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01). [OSCURATO:PERSONA]

3. Così ricostruiti, in termini generali, i criteri di valutazione alla cui stregua effettuare l'analisi delle doglianze proposte dai ricorrenti, il Collegio procede al sintetico esame dei motivi dedotti nei vari atti di impugnazione, iniziando dalle quattro censure eccepite da parte di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Prive di ogni pregio sono, in primo luogo, le doglianze dedotte nei due motivi introduttivi, mediante cui il ricorrente ha censurato la modalità attraverso cui la Corte di merito ha ritenuto di configurare nei suoi confronti l'aggravante di essere stato capo e promotore dell'associazione criminosa.

In termini contrari, invece, i giudici di appello hanno adeguatamente evinto l'espletamento di tale ruolo da parte del [OSCURATO:PERSONA] da plurime emergenze probatorie, in particolar modo costituite dalle risultanze delle operazioni di sequestro svolte, nonché, soprattutto, dai contenuti di plurime conversazioni captate, dalle quali era emerso il chiaro svolgimento della funzione direttiva della compagine criminosa da parte del prevenuto.

E' risultato giudizialmente comprovato, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA]: custodiva la sostanza stupefacente presso la sua proprietà o in zone limitrofe, ove era solito ricevere sodali e acquirenti; teneva i conteggi dei quantitativi di droga acquistati e ceduti, dei profitti realizzati, delle somme dovute e dei mancati introiti determinati dal subito sequestro di sostanza stupefacente; indicava ai consociati le modalità di recupero dei crediti maturati; impartiva direttive per l'acquisizione della droga dai fornitori; elaborava strategie volte ad impedire l'intervento delle forze dell'ordine.

Le diverse considerazioni espresse dal ricorrente attengono, pertanto, solo ad un'antitetica valutazione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dalla Corte di merito, non possono essere oggetto di vaglio in questa sede di legittimità.

E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina — come invero accaduto nel caso di specie - da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).

3.2. Le doglianze eccepite dal [OSCURATO:PERSONA] con il terzo e il quarto motivo di ricorso sono, del pari, manifestamente infondate, inerendo alla mancata riqualificazione del reato associativo ascrittogli sub A nella più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

In proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo a quanto precisato nel precedente paragrafo

2.2. in ordine alle ragioni per cui appaiono del tutto logiche e congrue le motivazioni con cui i giudici di appello hanno ritenuto insussistenti i presupposti strutturali necessari per la configurazione della fattispecie invocata. [OSCURATO:PERSONA]

4. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, in seno al suo ricorso, due motivi di doglianza.

4.1. Con il primo ha lamentato l'insussistenza di adeguati riscontri in ordine alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere, sostenendo di essersi limitato ad acquistare da alcuni componenti del sodalizio criminoso modiche quantità di sostanza stupefacente poi da lui autonomamente rivendute, senza la condivisione di alcun programma o attività di pertinenza della struttura associativa.

Orbene, il Collegio rileva come il proposto motivo sia manifestamente infondato, considerato che, per come diffusamente argomentato dai giudici di appello, con motivazione congrua e logica, le plurime e assai frequenti conversazioni captate tra il Cavallaro ed altri appartenenti alla consorteria criminale - ed in particolare con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - risultano idonee a comprovare lo stabile inserimento del prevenuto nel consesso capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva intrattenuto continui rapporti commerciali, ponendosi quale soggetto che, unitamente ad altri spacciatori, aveva espletato lo 1)t specifico compito di commercializzazione al dettaglio J1 sostanza stabilmente acquistata, in conto vendita, dai suddetti coimputati, immettendola sul mercato personalmente o per il tramite di altri giovani pusher.

Le risultanze scaturite dalle captazioni svolte hanno, altresì, indotto i giudici di merito a ritenere che il Cavallaro fosse pienamente consapevole delle modalità operative e delle dinamiche osservate da parte dell'associazione, conoscendo i quantitativi di stupefacente commercializzatp e la relativa gria destinazione, altresì partecipando a trattative intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e terzi volte a favorire operazioni di approvvigionamento della droga.

Tutte le rappresentate argomentazioni, da leggersi in combinato con le conformi valutazioni rese dal giudice di primo grado, appaiono a questo Collegio congrue, logiche, ben motivate e giuridicamente corrette, rispetto a cui il ricorrente ha prospettato solo una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità.

4.2. Parimenti priva di ogni fondamento è, poi, anche la seconda censura, riguardante la mancata riqualificazione del reato associativo rubricato sub A nella più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

Assume decisivo rilievo, infatti, quanto già evidenziato nel paragrafo

2.2. circa le ragioni per cui risultano del tutto logiche e congrue le motivazioni con cui la Corte di merito ha escluso la ricorrenza dei requisiti necessari per la configurazione della fattispecie richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso.

5.1. Con il primo ha lamentato l'insussistenza di adeguati riscontri circa la sua consapevole partecipazione all'associazione criminosa, erroneamente evinta dai giudici di merito sulla scorta delle sole sue dichiarazioni confessorie, invece unicamente idonee a dimostrare l'avvenuto suo espletamento di singole condotte di piccolo spaccio, di rilievo ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Per il Collegio, invece, l'indicata doglianza risulta del tutto priva di ogni fondamento, osservato che, per come diffusamente argomentato dai giudici di secondo grado, con motivazione esente da viziì, non solo le inequivoche propalazioni confessorie rese dal prevenuto, ma anche le plurime conversazioni captate tra il Currenti e i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono idonee ad attestare la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, stante l'esistenza di una durevole comunanza di scopo tra tali soggetti, rappresentata dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente nel mercato e a garantire l'operatività dell'associazione.

Per come evidenziato dalla Corte territoriale, il Currenti aveva, in particolare, assunto il poliedrico ruolo di: provvedere alla vendita al dettaglio dello stupefacente; tenere i conti dei pagamenti; seguire le direttive del [OSCURATO:PERSONA] nel recupero dei crediti; partecipare a una spedizione punitiva in danno di un debitore; elaborare strategie per eludere l'intervento delle forze dell'ordine.

Le antitetiche argomentazioni espresse dal Currenti ineriscono, quindi, solo ad una difforme valutazione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dalla Corte di appello, non tot-r3-9 passibilt di vaglio alcuno da parte di ( questa Suprema Corte.

5.2. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riguardo alla seconda censura eccepita da parte del Currenti, relativa alla mancata qualificazione del reato contestatogli al capo A ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

In proposito, infatti, deve nuovamente farsi richiamo a quanto indicato nel paragrafo

2.2. circa i motivi per cui risultano adeguate e logiche le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti costitutivi dell'ipotesi indicata. [OSCURATO:PERSONA]

6. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in seno al suo ricorso due motivi di censura.

6.1. Il primo è manifestamente infondato, essendo stata con esso lamentata la mancata, riqualificazione della fattispecie associativa ascrittagli al capo A ai sensi della più favorevole ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.

Deve, sul punto, essere fatto nuovamente richiamo a quanto indicato da questo Collegio nel precedente paragrafo 2.2., esplicativo delle ragioni per cui deve ritenersi esente da vizio alcuno la motivazione con cui la Corte di merito ha escluso la possibilità di applicazione al caso di specie della suddetta previsione normativa.

6.2. Del pari priva di ogni pregio è, altresì, la seconda doglianza eccepita da parte del Merlo, inerente alla ritenuta violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato inflitto al ricorrente un aumento di pena, per la continuazione, per il delitto ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 rubricato sub B nonostante su di esso vi fosse già stata pronuncia di condanna in un precedente giudizio.

Orbene, il Collegio rileva, in proposito, come tale doglianza sia stata per la prima volta eccepita in questa sede di legittimità, per cui deve trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente espresso da questa Suprema Corte, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

In ogni modo, nel caso di specie non si configura neanche l'identità fattuale tra le condotte per cui l'imputato è stato sottoposto a condanna, atteso che in un caso trattavasi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, mentre nella presente fattispecie rileva la diversa ipotesi della cessione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA]

7. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi di doglianza.

7.1. I primi due sono manifestamente infondati, essendo stata con essi censurata la modalità attraverso cui la Corte territoriale ha ritenuto di configurare nei suoi confronti l'aggravante di essere stato organizzatore dell'associazione criminosa.

Del tutto diversamente, infatti, i giudici di appello hanno congruamente desunto l'espletamento, da parte del Paris i dell'indicato ruolo di organizzatore all'interno dell'associazione da plurime risultanze probatorie, ed in particolar modo dagli esiti delle svolte operazioni di sequestro della droga, nonché, soprattutto, dai contenuti di numerose conversazioni intercettate, dalle quali era emerso il chiaro espletamento, da parte del prevenuto/ di un ruolo di fondamentale rilievo all'interno del sodalizio criminoso, ad espressione di uno strettissimo rapporto fiduciario avuto con il capo [OSCURATO:PERSONA].

Per i giudici di merito è risultato giudizialmente comprovato come il [OSCURATO:PERSONA]: coadiuvasse il [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di approvvigionamento della droga; consegnasse ai sodali lo stupefacente da commercializzare al dettaglio, concordando i luoghi in cui nascondere la droga; tenesse i contatti con i fornitori, provvedendo all'acquisto e alla ricezione della sostanza stupefacente; tenesse , insieme al [OSCURATO:PERSONA]) i conteggi dei quantitativi di droga acquistati e ceduti, dei profitti realizzati, delle somme dovute e dei mancati introiti determinati dal subho sequestro dello stupefacente; indicasse ai consociati le modalità di recupero dei crediti maturati; discutesse con il [OSCURATO:PERSONA] di questioni associative, elaborando con quest'ultimo strategie volte ad impedire l'intervento delle forze dell'ordine.

Le antitetiche considerazioni espresse dall'imputato propongono, pertanto, solo una diversa lettura degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dalla Corte di appello, con motivazione esente da ogni vizio logico, non ~ essere oggetto di vaglio nella presente sede di legittimità.7.2.

Del pari manifestamente infondati sono anche i motivi eccepiti con la terza e la quarta doglianza, avendo essi riguardo alla mancata riqualificazione del reato associativo rubricato sub A nella più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

In proposito, infatti, è sufficiente effettuare ulteriormente richiamo a quanto precisato nel paragrafo

2.2. in ordine alle ragioni per cui risultano del tutto adeguate e logiche le motivazioni con cui i giudici di appello hanno ritenuto insussistenti i presupposti strutturali necessari per la configurazione • della fattispecie invocata. [OSCURATO:PERSONA]

8. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, nell'unico motivo dedotto, l'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale, in quanto, a suo dire, frutto di una non corretta interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate con il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inidonee a comprovare il proprio coinvolgimento negli affari illeciti perpetrati dal sodalizio criminoso.

La doglianza eccepita è del tutto priva di pregio, avendo la Corte di merito diffusamente esplicato, con motivazione esente dai prospettati vizi, come la Sciavarello, alla stregua di quanto evincibile dalle numerose conversazioni captate, fosse pienamente inserita nel consesso associativo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal marito.

Da tali intercettazioni, infatti, è stato congruamente desunto come la ricorrente fosse del tutto consapevole delle dinamiche associative, avendo discusso con i coimputati su tematiche di relativo interesse, come l'intervenuto arresto di alcuni suoi componenti ovvero l'effettuato sequestro di sostanza stupefacente riferibile al gruppo, altresì preoccupandosi della necessità di dotarsi di apparecchiature di rilevazione di microspie o di mettere a disposizione la propria abitazione per nascondere la droga, nonché di accompagnare il consorte in occasione di spostamenti effettuati per acquistare la droga o per effettuarne il relativo pagamento, perfino lamentandosi con il Parigi g TA- ( per i guadagni scaturiti dalla svolta attività di spaccio, invitandolo a trarre da essa dei maggiori introiti.

Trattasi, in sostanza, della prospettazione da parte della ricorrente di un'alternativa ricostruzione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e logicità delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, non sono passibili di valutazione alcuna da parte di questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

9. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di censura.9.1.

Con il primo ha eccepito l'insussistenza di ogni sua responsabilità in ordine al delitto di cessione di sostanza stupefacente al sodalizio criminoso contestatogli al capo C, a suo dire erroneamente ascrittogli in ragione di una distorta interpretazione dei riscontri probatori acquisiti, in particolar modo costituiti da alcune conversazioni intercettate e dai contenuti di una videoregistrazione.

Orbene, il Collegio rileva la manifesta infondatezza della dedotta censura, osservato che, in termini opposti, la Corte di merito, con argomentazione del tutto logica e congrua, ha, invece, ritenuto comprovata l'avvenuta integrazione da parte del ricorrente della suddetta condotta criminosa, per come evinta dalla ricorrenza di plurime emergenze probatorie, in particolar modo rappresentate: dall'esame dei contenuti di alcune conversazioni captate presso l'utenza in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nelle quali era stato fatto esplicito riferimento alla persona dello Sgroi come il soggetto delegato alla materiale dazione della droga; da un servizio di controllo svolto dalle (órze dell'ordine, nel corso del quale era stato visto il [OSCURATO:PERSONA] ricevere dai fornitori un voluminoso pacco di colore bianco; dal contenuto di alcune videoriprese, in cui era stato notato lo Sgroi all'interno dell'autovettura da cui i fornitori avevano consegnato il suddetto pacco al [OSCURATO:PERSONA].

Tutto ciò, in modo congruo, ha indotto i giudici di appello ad esprimere il giudizio di colpevolezza nei confronti dello Sgroi, le cui doglianze propongono solo una difforme lettura dei fatti e delle emergenze probatorie presenti in atti, invero non vagliabile da parte di questa Suprema Corte.

9.2. Del pari manifestamente infondata è anche la seconda censura dedotta dal ricorrente, non ravvisandosi alcun vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dell'ipotesi di cessione contestatagli sub C nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, quindi, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Ciò premesso, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stato conferito rilievo, in modo logico e congruo, alle modalità e circostanze dei fatti, alle cautele adottate e alla significativa quantità di droga ceduta.

I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente dimostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

9.3. Del tutto priva di pregio, infine, è anche la doglianza relativa alla mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a consentire il riconoscimento in suo favore dell'invocato beneficio.

La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del precedente specifico gravante sull'imputato, della insussistenza di comportamenti favorevolmente valutabili, oltre che delle specifiche modalità e circostanze dei fatti.

Trattasi di argomentazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01).

In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). [OSCURATO:PERSONA]

10. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato infine, con un unico motivo, l'insussistenza della ritenuta sua partecipazione al sodalizio criminoso, sostenendo che la svolta attività di spaccio non sarebbe mai stata perpetrata in qualità di partecipe dell'associazione criminale dedita al narcotraffico.

Orbene, il Collegio rileva come anche la suddetta doglianza risulti del tutto priva di d)gìgj' fondamento, avendo la Corte di merito adeguatamente esplicato, con argomentazioni logiche e congrue, come lo Spitaleri, alla stregua di quanto desumibile dai contenuti di plurime conversazioni intercettate, fosse un sodale pienamente inserito nella struttura associativa capeggiata dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolar modo in qualità di soggetto avente il compito, unitamente ad altri spacciatori, di provvedere alla commercializzazione al dettaglio, in conto vendita, dello stupefacente acquisito dall'associazione, così da immetterlo sul mercato.

Per come evinto dai dialoghi captati, lo Spitaleri aveva piena contezza delle modalità operative seguite dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], delle dinamiche associative, dei quantitativi di droga commercializzata e della relativa destinazione finale, anche mettendo a disposizione dell'associazione una sua proprietà rurale, nonché gestendo una piantagione di marijuana.

Rispetto alle indicate conclusioni, la censura eccepita dallo Spitaleri finisce per prospettare solo una rilettura alternativa degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel corso del giudizio di merito, invero preclusa a questa Corte di legittimità, tenuto conto dell'adeguatezza e logicità delle valutazioni espresse sul punto da parte della Corte territoriale.

Priva di ogni pregio, infine, è anche la doglianza con cui il ricorrente ha richiesto là riqualificazione dell'ipotesi associativa nei limiti della meno gravosa fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, valendo, in proposito, le motivazioni e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PARIS' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio relativamente al capo II e inammissibile nel resto per [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] anche per l'avv D'[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e avv [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 18 febbraio 2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni nove e mesi quattro di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ciascuno; [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato ascrittogli al capo B. Nel resto sono stati assolti, tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto contestato al capo A, nonché [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni a lui ascritte. 1.1. Con specifico riguardo agli imputati di interesse in questa sede, deve essere osservato come costoro siano stati ritenuti responsabili: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), per essersi associati tra loro - e con altri soggetti - al fine di commettere una serie indeterminata di reati previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, in particolare consistenti nell'acquisto, detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, creando una stabile organizzazione dotata di strutture e mezzi in cui occultare e confezionare lo stupefacente da smerciare in piazze di spaccio individuate, i cui proventi confluivano in una cassa comune, nell'ambito della quale ciascuno assolveva a determinati e prestabiliti ruoli, ed in particolare: [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di capo e promotore, delineando le strategie dell'attività di spaccio e prendendo le decisioni fondamentali per il coordinamento del recupero dei proventi, anche mediante minacce e aggressioni fisiche nei confronti dei debitori, nonché mettendo a disposizione una sua proprietà rurale quale base logistica per il deposito della sostanza stupefacente nella disponibilità del gruppo;[OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di organizzatore, occupandosi di coordinare la riscossione dei proventi dell'attività di spaccio e di tenere i contatti con i fornitori dell'associazione, in particolare con quelli catanesi facenti capo a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], incaricata di coadiuvare il marito [OSCURATO:PERSONA] nelle suddette attività, svolgendo il ruolo di autista, accompagnandolo ai vari incontri con gli associati e con i fornitori, mettendosi a disposizione degli associati per le loro necessità personali, tenendo i contatti tra loro nonché con altri soggetti collegati, provvedendo ad organizzare e comunicare telefonicamente agli interessati tempi e luoghi degli incontri fissati sulla base delle indicazioni ricevute; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali partecipi, incaricati di riscuotere i proventi e coadiuvare l'attività di spaccio; nonché lo Spitaleri anche mettendo a disposizione dell'associazione una sua proprietà rurale e gestendo una piantagione di marijuana. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" catanese, nell'articolazione locale guidata da [OSCURATO:PERSONA]. b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen.; 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 e 7 dl. n. 152 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso tra loro e con altre persone, effettuato, con cadenza giornaliera, plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana nei confronti di soggetti diversi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" catanese, nell'articolazione locale guidata da [OSCURATO:PERSONA]. Con la recidiva: reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; reiterata per [OSCURATO:PERSONA]; specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA]. c) [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso con altri soggetti, fornito all'associazione indicata al capo A circa 2 Kg. di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Con la recidiva specifica. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, i suddetti imputati, deducendo i motivi di impugnazione di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in seno al proprio atto quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nella ritenuta insussistenza dell'aggravante ascrittagli di capo e promotore dell'associazione. Il ricorrente contesta la modalità con cui i giudici di merito hanno ritenuto di inferire, dal mero esame del contenuto di alcune conversazioni intercettate, la sussistenza di un suo potere decisionale, asseritannente considerato come espressione del ricoperto ruolo apicale all'interno della struttura associativa. Sarebbe, invece, carente ogni idonea dimostrazione dello svolgimento di tale ruolo organizzativo, non essendogli attribuibile nessuna condotta concreta volta a favorire il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento del programma delinquenziale del sodalizio. Con la seconda censura il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato difetto di motivazione in ordine alla contestata aggravante di capo e promotore dell'associazione, deducendo che la Corte di merito avrebbe omesso di vagliare tale specifica doglianza, correttamente dedotta in appello, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di considerare configurata l'indicata aggravante. Con la terza doglianza è stata eccepita violazione di legge, sul presupposto che i fatti contestati al ricorrente avrebbero dovuto essere qualificati nell'ambito della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. A dire del [OSCURATO:PERSONA], infatti, la struttura sarebbe stata composta solo da poche persone, operanti in modo sporadico in un piccolo centro e solo con riferimento a sostanze stupefacenti di tipo leggero, ragion per cui trattavasi di un'associazione caratterizzata da un grado di offensività e dannosità sociale non particolarmente elevato. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato assenza di motivazione in ordine alla richiesta valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente vagliato l'indicata prospettazione difensiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di censura, con il primo dei quali ha_ eccepito violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. A dire del ricorrente, non sussisterebbero elementi probatori sufficienti a far ritenere comprovata la sua partecipazione al sodalizio criminoso, non potendo ciò essere desunto dalle risultanze delle conversazioni captate, dalle quali si 4 tOk -101 evincerebbe, invece, solo lo svolgimento del ruolo di acquirente della sostanza stupefacente dall'associazione — così come da altri fornitori - per modiche quantità di droga poi da lui autonomamente rivendute, così da lucrare una sua propria utilità. Nelle condotte riferibili al Cavallaro non sarebbe mai evincibile, quindi, la ricorrenza di alcun elemento sintomatico della sua partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, non potendosi in particolare ravvisare, nella valutazione dei suoi comportamenti, nessuna consapevole condivisione del programma e delle attività proprie della consorteria criminale. Con la seconda censura è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Ove, infatti, dovesse essere ritenuta la partecipazione del Cavallaro al sodalizio criminoso, essa dovrebbe, comunque, essere configurata nell'ambito della più lieve ipotesi prevista dall'indicata norma, tenuto conto dell'esiguo numero di cessioni, della scarsa partecipazione ad essa, oltre che dell'incapacità di recuperare ingenti quantitativi di stupefacente e di movimentare significative somme di denaro. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che la Corte territorialeb__v~ fondato la sussistenza della sua partecipazione al sodalizio criminale sulla base della sola sua ammissione di responsabilità, senza valutare adeguatamente le risultanze presenti in atti. Pur a fronte delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, infatti, i giudici di appello avrebbero dovuto vagliare le risultanze probatorie, e in particolare i contenuti delle scarne captazioni telefoniche riguardanti il Currenti, dalle quali emergerebbero solo sue condotte concorsuali in attività di piccolo spaccio, di rilievo ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, ma non la sua consapevole partecipazione ad una struttura associativa. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Laddove, infatti, si dovesse ritenere comprovata la partecipazione del Currenti all'associazione criminale, tale ultima dovrebbe, comunque, essere configurata nell'ambito della più lieve ipotesi prevista dall'indicata norma, tenuto conto dell'esiguo numero di cessioni, della scarsa partecipazione ad essa, oltre che dell'incapacità di recuperare ingenti quantitativi di stupefacente e di movimentare significative somme di denaro.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in seno al proprio atto due motivi di censura. Con il primo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che i fatti contestatigli avrebbero dovuto essere qualificati nell'ambito della più lieve ipotesi prevista dalla suddetta norma. La natura dei reati-fine, aventi ad oggetto la cessione di modesti quantitativi di sostanza stupefacente, realizzati da una struttura composta da un organigramma ridotto, priva di significativa capacità economica e senza l'acquisizione di nessuna posizione di controllo del mercato, avrebbe dovuto indurre, infatti, alla qualificazione dell'associazione nell'ambito della meno grave figura di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 15, 84, 81 cpv. cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta il Merlo che la Corte territoriale, nell'aumentare la pena inflittagli in ragione della ritenuta continuazione con il reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo B, avrebbe realizzato una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, essendo egli già stato giudicato per quello stesso fatto in altro procedimento con rito direttissimo, riportando la condanna ad anni uno di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena. Al prevenuto, infatti, non sarebbe stata attribuita in questa sede nessun'altra condotta criminosa, se non quella per cui è già stato sottoposto a precedente giudizio e condanna penale. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nella ritenuta insussistenza dell'aggravante contestatagli di capo e promotore dell'associazione. Il ricorrente contesta la modalità con cui i giudici di merito hanno ritenuto di inferire, dal mero esame del contenuto di alcune conversazioni intercettate, la sussistenza di un suo potere decisionale, asseritamente considerato come conseguente al fatto di ricoprire un ruolo apicale all'interno della struttura associativa. Sarebbe, invece, carente ogni adeguata dimostrazione circa il suo svolgimento di tale ruolo organizzativo, non essendogli attribuibile nessuna condotta concreta volta a favorire il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento del programma delinquenziale del sodalizio. Con la seconda censura il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato difetto di motivazione in ordine alla contestata aggravante di capo e promotore dell'associazione, deducendo che la Corte di merito avrebbe omesso di vagliare tale specifica doglianza, correttamente dedotta in appello, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di considerare configurata l'indicata aggravante. Con la terza doglianza è stata eccepita violazione di legge, sul presupposto che i fatti contestati al ricorrente avrebbero dovuto essere qualificati nell'ambito della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. A dire del [OSCURATO:PERSONA], infatti, la struttura sarebbe stata composta solo da poche persone, operanti in modo sporadico in un piccolo centro e solo con riferimento a sostanze stupefacenti di tipo leggero, ragion per cui trattavasi di un'associazione caratterizzata da un grado di offensività e dannosità sociale non particolarmente elevato. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato assenza di motivazione in ordine alla richiesta valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente vagliato l'indicata prospettazione difensiva. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata pronuncia della sua assoluzione per i fatti contestatile ai capi A e B della rubrica. Avrebbero, in particolare, errato i giudici di merito per aver configurato la sua responsabilità penale sulla scorta dei contenuti di conversazioni intercettate con il marito e coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui sarebbe stata decontestualizzata e forzata l'interpretazione, non essendo esse idonee a dimostrare il coinvolgimento della donna negli affari illeciti della struttura criminosa, bensì, al contrario, il suo disappunto per l'operato del consorte, tanto da dissociarsi dalla sua condotta. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria. La prova della responsabilità dell'imputato in ordine all'unico episodio di spaccio di marijuana contestatogli deriverebbe, infatti, dalla distorta interpretazione di alcune conversazioni intercettate sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonché dal contenuto di una videoregistrazione in cui si vedeva lo Sgroi consegnare al coimputato una busta, senza, tuttavia, riscontrare in alcun modo che trattavasi di marijuana e che la stessa fosse effettivamente del peso di circa 2 kg.Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre ad omessa motivazione sul punto, osservando come, nel caso di specie, ricorrerebbero i presupposti per la configurazione della condotta ascrittagli nell'ambito della fattispecie della lieve entità. Con la terza censura lo Sgroi ha dedotto omessa motivazione in ordine alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, di cui sussisterebbero i presupposti per il relativo riconoscimento, in particolar modo derivanti dal suo stato di quasi incensuratezza e dall'ottimo comportamento processuale mantenuto. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto infine, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen., oltre ad erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta il ricorrente come, pur avendo perpetrato l'attività di spaccio, non avrebbe mai partecipato a nessuna consorteria organizzata strutturalmente dedita all'espletamento del narcotraffico. I giudici di merito avrebbero, infatti, effettuato solo una lettura parziale delle emergenze processuali, senza valutare come, da esse, non fosse possibile inferire la sussistenza nello Spitaleri dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Per la natura dei suoi elementi strutturali, in ogni modo, tale sodalizio criminoso potrebbe, al più, essere qualificato solo nei limiti della meno grave fattispecie delittuosa di cui al comma 6 del suddetto art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. Le doglianze dedotte nella sostanza afferiscono, infatti, all'apparato motivazionale riguardante la ritenuta responsabilità degli imputati in merito alle fattispecie loro ascritte in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990). La precedente analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso, in uno con la tecnica argonnentativa della sentenza di appello che ha confutato le varie deduzioni difensive, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme» pronuncia di riconoscimento della responsabilità penale, consente di evidenziare, in questa sede, la presenza di comuni profili di infondatezza, trasversali alle varie questioni eccepite con le diverse doglianze. La quasi totalità di esse risultano, infatti, reiterative di censure già dedotte con gli atti di appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado, conseguentemente rendendo i proposti ricorsi privi di un adeguato confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In ogni modo, i ricorsi, laddove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento delle responsabilità degli imputati, afferiscono alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito di questo Collegio non quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.2.1. E', poi, ravvisabile nei proposti ricorsi il tentativo di effettuare una diversa considerazione delle risultanze scaturite dalle conversazioni captate, rispetto a come interpretate, con apparato motivazionale privo di manifesta illogicità, da parte dei giudici di merito. In materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ricorrente nel caso di specie - in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 2.2. Sempre in termini di valutazione complessiva delle doglianze di merito dedotte dai ricorrenti, deve essere rilevato, poi, come in buona parte di esse sia stata lamentata la mancata riqualificazione della fattispecie associativa contestata al capo A ai sensi delle più lievi ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, stante la contenuta offensività del sodalizio criminoso, ritenuta desumibile dall'avvenuta programmazione di fatti di lieve entità, dalla natura rudimentale dell'organizzazione, dalla limitatezza della droga commercializzata e della disponibilità finanziaria della struttura. In senso contrario, invece, la Corte di appello ha diffusamente esplicato, con argomentazione priva da ogni illogicità, come plurimi aspetti emersi dalle intervenute acquisizionch probatorie, ed in particolar modo dai contenuti delle conversazioni captate, abbiano consentito di far ritenere comprovato come «la concreta attività posta in essere dal sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] esorbitasse dalla previsione di fatti di lieve entità». Ciò, in particolare, è stato desunto dai giudici di merito: dai quantitativi di sostanza stupefacente detenuti e ceduti da parte dell'associazione; dalla facilità con cui i suoi componenti apicali erano in grado di garantirsi ingenti approvvigionamenti di droga; dai cospicui guadagni percepiti; dall'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto in occasione dei sequestri effettuati; dalla presenza di un nutrito gruppo di spacciatori aventi il compito di commercializzare la droga al dettaglio, a loro volta anche servendosi dell'operato di altri giovani pusher (denominati "carusi"). Tutto ciò, invero, risulta conformarsi al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01). [OSCURATO:PERSONA] 3. Così ricostruiti, in termini generali, i criteri di valutazione alla cui stregua effettuare l'analisi delle doglianze proposte dai ricorrenti, il Collegio procede al sintetico esame dei motivi dedotti nei vari atti di impugnazione, iniziando dalle quattro censure eccepite da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Prive di ogni pregio sono, in primo luogo, le doglianze dedotte nei due motivi introduttivi, mediante cui il ricorrente ha censurato la modalità attraverso cui la Corte di merito ha ritenuto di configurare nei suoi confronti l'aggravante di essere stato capo e promotore dell'associazione criminosa. In termini contrari, invece, i giudici di appello hanno adeguatamente evinto l'espletamento di tale ruolo da parte del [OSCURATO:PERSONA] da plurime emergenze probatorie, in particolar modo costituite dalle risultanze delle operazioni di sequestro svolte, nonché, soprattutto, dai contenuti di plurime conversazioni captate, dalle quali era emerso il chiaro svolgimento della funzione direttiva della compagine criminosa da parte del prevenuto. E' risultato giudizialmente comprovato, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA]: custodiva la sostanza stupefacente presso la sua proprietà o in zone limitrofe, ove era solito ricevere sodali e acquirenti; teneva i conteggi dei quantitativi di droga acquistati e ceduti, dei profitti realizzati, delle somme dovute e dei mancati introiti determinati dal subito sequestro di sostanza stupefacente; indicava ai consociati le modalità di recupero dei crediti maturati; impartiva direttive per l'acquisizione della droga dai fornitori; elaborava strategie volte ad impedire l'intervento delle forze dell'ordine. Le diverse considerazioni espresse dal ricorrente attengono, pertanto, solo ad un'antitetica valutazione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dalla Corte di merito, non possono essere oggetto di vaglio in questa sede di legittimità. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina — come invero accaduto nel caso di specie - da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 3.2. Le doglianze eccepite dal [OSCURATO:PERSONA] con il terzo e il quarto motivo di ricorso sono, del pari, manifestamente infondate, inerendo alla mancata riqualificazione del reato associativo ascrittogli sub A nella più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.2. in ordine alle ragioni per cui appaiono del tutto logiche e congrue le motivazioni con cui i giudici di appello hanno ritenuto insussistenti i presupposti strutturali necessari per la configurazione della fattispecie invocata. [OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, in seno al suo ricorso, due motivi di doglianza. 4.1. Con il primo ha lamentato l'insussistenza di adeguati riscontri in ordine alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere, sostenendo di essersi limitato ad acquistare da alcuni componenti del sodalizio criminoso modiche quantità di sostanza stupefacente poi da lui autonomamente rivendute, senza la condivisione di alcun programma o attività di pertinenza della struttura associativa. Orbene, il Collegio rileva come il proposto motivo sia manifestamente infondato, considerato che, per come diffusamente argomentato dai giudici di appello, con motivazione congrua e logica, le plurime e assai frequenti conversazioni captate tra il Cavallaro ed altri appartenenti alla consorteria criminale - ed in particolare con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - risultano idonee a comprovare lo stabile inserimento del prevenuto nel consesso capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva intrattenuto continui rapporti commerciali, ponendosi quale soggetto che, unitamente ad altri spacciatori, aveva espletato lo 1)t specifico compito di commercializzazione al dettaglio J1 sostanza stabilmente acquistata, in conto vendita, dai suddetti coimputati, immettendola sul mercato personalmente o per il tramite di altri giovani pusher. Le risultanze scaturite dalle captazioni svolte hanno, altresì, indotto i giudici di merito a ritenere che il Cavallaro fosse pienamente consapevole delle modalità operative e delle dinamiche osservate da parte dell'associazione, conoscendo i quantitativi di stupefacente commercializzatp e la relativa gria destinazione, altresì partecipando a trattative intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e terzi volte a favorire operazioni di approvvigionamento della droga. Tutte le rappresentate argomentazioni, da leggersi in combinato con le conformi valutazioni rese dal giudice di primo grado, appaiono a questo Collegio congrue, logiche, ben motivate e giuridicamente corrette, rispetto a cui il ricorrente ha prospettato solo una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità. 4.2. Parimenti priva di ogni fondamento è, poi, anche la seconda censura, riguardante la mancata riqualificazione del reato associativo rubricato sub A nella più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Assume decisivo rilievo, infatti, quanto già evidenziato nel paragrafo 2.2. circa le ragioni per cui risultano del tutto logiche e congrue le motivazioni con cui la Corte di merito ha escluso la ricorrenza dei requisiti necessari per la configurazione della fattispecie richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo ha lamentato l'insussistenza di adeguati riscontri circa la sua consapevole partecipazione all'associazione criminosa, erroneamente evinta dai giudici di merito sulla scorta delle sole sue dichiarazioni confessorie, invece unicamente idonee a dimostrare l'avvenuto suo espletamento di singole condotte di piccolo spaccio, di rilievo ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Per il Collegio, invece, l'indicata doglianza risulta del tutto priva di ogni fondamento, osservato che, per come diffusamente argomentato dai giudici di secondo grado, con motivazione esente da viziì, non solo le inequivoche propalazioni confessorie rese dal prevenuto, ma anche le plurime conversazioni captate tra il Currenti e i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono idonee ad attestare la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, stante l'esistenza di una durevole comunanza di scopo tra tali soggetti, rappresentata dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente nel mercato e a garantire l'operatività dell'associazione. Per come evidenziato dalla Corte territoriale, il Currenti aveva, in particolare, assunto il poliedrico ruolo di: provvedere alla vendita al dettaglio dello stupefacente; tenere i conti dei pagamenti; seguire le direttive del [OSCURATO:PERSONA] nel recupero dei crediti; partecipare a una spedizione punitiva in danno di un debitore; elaborare strategie per eludere l'intervento delle forze dell'ordine. Le antitetiche argomentazioni espresse dal Currenti ineriscono, quindi, solo ad una difforme valutazione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dalla Corte di appello, non tot-r3-9 passibilt di vaglio alcuno da parte di ( questa Suprema Corte. 5.2. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riguardo alla seconda censura eccepita da parte del Currenti, relativa alla mancata qualificazione del reato contestatogli al capo A ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve nuovamente farsi richiamo a quanto indicato nel paragrafo 2.2. circa i motivi per cui risultano adeguate e logiche le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti costitutivi dell'ipotesi indicata. [OSCURATO:PERSONA] 6. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in seno al suo ricorso due motivi di censura. 6.1. Il primo è manifestamente infondato, essendo stata con esso lamentata la mancata, riqualificazione della fattispecie associativa ascrittagli al capo A ai sensi della più favorevole ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Deve, sul punto, essere fatto nuovamente richiamo a quanto indicato da questo Collegio nel precedente paragrafo 2.2., esplicativo delle ragioni per cui deve ritenersi esente da vizio alcuno la motivazione con cui la Corte di merito ha escluso la possibilità di applicazione al caso di specie della suddetta previsione normativa. 6.2. Del pari priva di ogni pregio è, altresì, la seconda doglianza eccepita da parte del Merlo, inerente alla ritenuta violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato inflitto al ricorrente un aumento di pena, per la continuazione, per il delitto ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 rubricato sub B nonostante su di esso vi fosse già stata pronuncia di condanna in un precedente giudizio. Orbene, il Collegio rileva, in proposito, come tale doglianza sia stata per la prima volta eccepita in questa sede di legittimità, per cui deve trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente espresso da questa Suprema Corte, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). In ogni modo, nel caso di specie non si configura neanche l'identità fattuale tra le condotte per cui l'imputato è stato sottoposto a condanna, atteso che in un caso trattavasi di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, mentre nella presente fattispecie rileva la diversa ipotesi della cessione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 7. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi di doglianza. 7.1. I primi due sono manifestamente infondati, essendo stata con essi censurata la modalità attraverso cui la Corte territoriale ha ritenuto di configurare nei suoi confronti l'aggravante di essere stato organizzatore dell'associazione criminosa. Del tutto diversamente, infatti, i giudici di appello hanno congruamente desunto l'espletamento, da parte del Paris i dell'indicato ruolo di organizzatore all'interno dell'associazione da plurime risultanze probatorie, ed in particolar modo dagli esiti delle svolte operazioni di sequestro della droga, nonché, soprattutto, dai contenuti di numerose conversazioni intercettate, dalle quali era emerso il chiaro espletamento, da parte del prevenuto/ di un ruolo di fondamentale rilievo all'interno del sodalizio criminoso, ad espressione di uno strettissimo rapporto fiduciario avuto con il capo [OSCURATO:PERSONA]. Per i giudici di merito è risultato giudizialmente comprovato come il [OSCURATO:PERSONA]: coadiuvasse il [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di approvvigionamento della droga; consegnasse ai sodali lo stupefacente da commercializzare al dettaglio, concordando i luoghi in cui nascondere la droga; tenesse i contatti con i fornitori, provvedendo all'acquisto e alla ricezione della sostanza stupefacente; tenesse , insieme al [OSCURATO:PERSONA]) i conteggi dei quantitativi di droga acquistati e ceduti, dei profitti realizzati, delle somme dovute e dei mancati introiti determinati dal subho sequestro dello stupefacente; indicasse ai consociati le modalità di recupero dei crediti maturati; discutesse con il [OSCURATO:PERSONA] di questioni associative, elaborando con quest'ultimo strategie volte ad impedire l'intervento delle forze dell'ordine. Le antitetiche considerazioni espresse dall'imputato propongono, pertanto, solo una diversa lettura degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dalla Corte di appello, con motivazione esente da ogni vizio logico, non ~ essere oggetto di vaglio nella presente sede di legittimità.7.2. Del pari manifestamente infondati sono anche i motivi eccepiti con la terza e la quarta doglianza, avendo essi riguardo alla mancata riqualificazione del reato associativo rubricato sub A nella più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, è sufficiente effettuare ulteriormente richiamo a quanto precisato nel paragrafo 2.2. in ordine alle ragioni per cui risultano del tutto adeguate e logiche le motivazioni con cui i giudici di appello hanno ritenuto insussistenti i presupposti strutturali necessari per la configurazione • della fattispecie invocata. [OSCURATO:PERSONA] 8. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, nell'unico motivo dedotto, l'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale, in quanto, a suo dire, frutto di una non corretta interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate con il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inidonee a comprovare il proprio coinvolgimento negli affari illeciti perpetrati dal sodalizio criminoso. La doglianza eccepita è del tutto priva di pregio, avendo la Corte di merito diffusamente esplicato, con motivazione esente dai prospettati vizi, come la Sciavarello, alla stregua di quanto evincibile dalle numerose conversazioni captate, fosse pienamente inserita nel consesso associativo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal marito. Da tali intercettazioni, infatti, è stato congruamente desunto come la ricorrente fosse del tutto consapevole delle dinamiche associative, avendo discusso con i coimputati su tematiche di relativo interesse, come l'intervenuto arresto di alcuni suoi componenti ovvero l'effettuato sequestro di sostanza stupefacente riferibile al gruppo, altresì preoccupandosi della necessità di dotarsi di apparecchiature di rilevazione di microspie o di mettere a disposizione la propria abitazione per nascondere la droga, nonché di accompagnare il consorte in occasione di spostamenti effettuati per acquistare la droga o per effettuarne il relativo pagamento, perfino lamentandosi con il Parigi g TA- ( per i guadagni scaturiti dalla svolta attività di spaccio, invitandolo a trarre da essa dei maggiori introiti. Trattasi, in sostanza, della prospettazione da parte della ricorrente di un'alternativa ricostruzione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e logicità delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, non sono passibili di valutazione alcuna da parte di questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 9. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di censura.9.1. Con il primo ha eccepito l'insussistenza di ogni sua responsabilità in ordine al delitto di cessione di sostanza stupefacente al sodalizio criminoso contestatogli al capo C, a suo dire erroneamente ascrittogli in ragione di una distorta interpretazione dei riscontri probatori acquisiti, in particolar modo costituiti da alcune conversazioni intercettate e dai contenuti di una videoregistrazione. Orbene, il Collegio rileva la manifesta infondatezza della dedotta censura, osservato che, in termini opposti, la Corte di merito, con argomentazione del tutto logica e congrua, ha, invece, ritenuto comprovata l'avvenuta integrazione da parte del ricorrente della suddetta condotta criminosa, per come evinta dalla ricorrenza di plurime emergenze probatorie, in particolar modo rappresentate: dall'esame dei contenuti di alcune conversazioni captate presso l'utenza in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nelle quali era stato fatto esplicito riferimento alla persona dello Sgroi come il soggetto delegato alla materiale dazione della droga; da un servizio di controllo svolto dalle (órze dell'ordine, nel corso del quale era stato visto il [OSCURATO:PERSONA] ricevere dai fornitori un voluminoso pacco di colore bianco; dal contenuto di alcune videoriprese, in cui era stato notato lo Sgroi all'interno dell'autovettura da cui i fornitori avevano consegnato il suddetto pacco al [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò, in modo congruo, ha indotto i giudici di appello ad esprimere il giudizio di colpevolezza nei confronti dello Sgroi, le cui doglianze propongono solo una difforme lettura dei fatti e delle emergenze probatorie presenti in atti, invero non vagliabile da parte di questa Suprema Corte. 9.2. Del pari manifestamente infondata è anche la seconda censura dedotta dal ricorrente, non ravvisandosi alcun vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dell'ipotesi di cessione contestatagli sub C nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, quindi, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Ciò premesso, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stato conferito rilievo, in modo logico e congruo, alle modalità e circostanze dei fatti, alle cautele adottate e alla significativa quantità di droga ceduta. I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente dimostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 9.3. Del tutto priva di pregio, infine, è anche la doglianza relativa alla mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a consentire il riconoscimento in suo favore dell'invocato beneficio. La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del precedente specifico gravante sull'imputato, della insussistenza di comportamenti favorevolmente valutabili, oltre che delle specifiche modalità e circostanze dei fatti. Trattasi di argomentazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). [OSCURATO:PERSONA] 10. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato infine, con un unico motivo, l'insussistenza della ritenuta sua partecipazione al sodalizio criminoso, sostenendo che la svolta attività di spaccio non sarebbe mai stata perpetrata in qualità di partecipe dell'associazione criminale dedita al narcotraffico. Orbene, il Collegio rileva come anche la suddetta doglianza risulti del tutto priva di d)gìgj' fondamento, avendo la Corte di merito adeguatamente esplicato, con argomentazioni logiche e congrue, come lo Spitaleri, alla stregua di quanto desumibile dai contenuti di plurime conversazioni intercettate, fosse un sodale pienamente inserito nella struttura associativa capeggiata dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolar modo in qualità di soggetto avente il compito, unitamente ad altri spacciatori, di provvedere alla commercializzazione al dettaglio, in conto vendita, dello stupefacente acquisito dall'associazione, così da immetterlo sul mercato. Per come evinto dai dialoghi captati, lo Spitaleri aveva piena contezza delle modalità operative seguite dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], delle dinamiche associative, dei quantitativi di droga commercializzata e della relativa destinazione finale, anche mettendo a disposizione dell'associazione una sua proprietà rurale, nonché gestendo una piantagione di marijuana. Rispetto alle indicate conclusioni, la censura eccepita dallo Spitaleri finisce per prospettare solo una rilettura alternativa degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel corso del giudizio di merito, invero preclusa a questa Corte di legittimità, tenuto conto dell'adeguatezza e logicità delle valutazioni espresse sul punto da parte della Corte territoriale. Priva di ogni pregio, infine, è anche la doglianza con cui il ricorrente ha richiesto là riqualificazione dell'ipotesi associativa nei limiti della meno gravosa fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, valendo, in proposito, le motivazioni e
Sentenza Cassazione n. 37052/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris