CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 50979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA](ader ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023.