Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24744/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12952/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] GARIBALDI N 26 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende –Controricorrenti – nonchécontro SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA].

COOP. , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende –Controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI n. 1773/2018 depositata il18/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda trae origine dalla sentenza n. 896/1999 del 27/07/1999 del Tribunale di Trani con cui, a seguito di domanda di risarcimento danni proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente), il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 26 Bisceglie (odierno controricorrente) venne condannato a pagare “ in favore dell’attore e per i titoli indicati, la somma dilire 20.000.000, oltre il danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dal dì del sinistro all’effettivo soddisfo”, nonché venne condannata la [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere al Condominio quanto da quest’ultimo dovuto in favore dell’attore.

2. La società [OSCURATO:SOCIETA], ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Condominio l’importo di euro 32.633,05, per sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla sorte capitale non rivalutata, ritenendo che gli interessi dovessero essere calcolati sulla sorte capitale annualmente rivalutata, con atto di precetto notificato il 27/10/2005 intimò il Condominio e i condomini a pagare la somma di euro 9.352,25, di cui 6.273,92 a titolo di differenza di interessi.

3. Con sentenza n. 945/2014 del 26/05 / 2014 il Tribunale di Trani, in accoglimento della opposizione proposta dai precettati, dichiarò insussistente il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a procedere all’esecuzione forzata per la somma precettata.

4. Con sentenza n. 1173/2018, depositata in data 18/6/2018, oggetto di ricorso, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].

5. La corte territoriale ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, laddovequesto ha interpreta to i l giudicato posto a base dell’atto di precetto oggetto del presente giudizio, concludendo che i convenuti dovessero pagare la sorte capitale “ oltre il danno da svalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalla data del sinistro all’effettivo soddisfo”, senza nulla aggiungere circa il calcolo degli interessi.

6. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Condominio di Traversa di [OSCURATO:PERSONA], n. 26, Bisceglie, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Azzeo e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la società Cattolica di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. (nel frattempo subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), dall’altro lato, resistono con separati controricorsi.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art . 380 - bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 3, nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, e motivazione contraddittoria e incomprensibile in riferimento all’art. 360, n. 5”.

A fferma la ricorrente che la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame proposto dalla stessa avverso la sentenza del Tribunale è contraddittoria e incomprensibile, laddove a fondamento del rigetto la corte ha posto una massima giurisprudenziale che “consolida l’unico motivo di gravame proposto contro la sentenza tribunalizia dalla società [OSCURATO:SOCIETA], che ha rivendicato il pagamento degli interessi compensativi da calcolare sulla sorte capitale annualmente rivalutata”.

2. Con il se condo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione falsa applicazione degli artt. 474, comma 2, c.p.c., 1226 e 2056 c.c.”, lamentando che non può essere condivisa l’affermazione della corte territoriale secondo la qualeil giudice dell’esecuzione, non avendo la sentenza di primo grado enucleato le modalità di calcolo degli interessi, non può riconoscere un trattamento più favorevole al creditore.

Afferma la ricorrente che, secondo l’insegnamento delleSez.

Un. 11067/2012, per cui il giudice dell’esecuzione può procedere “ad una interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi acquisiti al processo”, il giudice dell’esecuzione era tenuto, nel caso di specie, a interpretare correttamente quanto statuito nella sentenza n. 896/1999.

In particolare, il giudice avrebbe dovuto riconoscere alla società creditrice tanto il danno emergente, costituito dalla perdita delle calzature, quanto il danno da lucro cessante, costituito dalla mancata disponibilità della somma che avrebbe ricavato dalla loro vendita per il tempo occorso per ottenere la sentenza finale, nel pieno rispetto di quanto disposto dagli artt.1226 e 2056 del codice civile.

3. In via preliminare va osservato che la sentenza gr avata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.

Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime cure in data 26/05/ 2014, (come si ricava dalla sentenza gravata) l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348- ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd.

“doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez.

I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994).

Nella specie il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra una ragione di inammissibilità dell’intero ricorso.

4. Sul primo motivo .

La corte territoriale ha dato compiuto conto delle ragioni che l’hanno condotta a condividere la decisione di primo grado.

Si legge infatti in motivazione: «il Tribunale di Trani ha effettuato un’interpretazione autentica del giudicato posto a base dell’atto di precetto, oggetto del presente giudizio, che, sia nella parte motiva che nel dispositivo, ha condannato gli attuali appellati al pagamento della sorte capitale “oltre il danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dal di soddisfo”.

Per tali ragioni ha ritenuto che le modalità di calcolo di interessi, sul capitale rivalutato, effettuato dall’appellante, non rispecchiasse il contenuto del giudicato» (così a p. 3, 5° §, della sentenza). 4.1 Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che “ poiché la sentenza n. 896/1999 del Tribunale non ha enucleato specificamente le modalità di calcolo degli interessi, non può il giudice dell’esecuzione riconoscere un trattamento più favorevole al creditore, diversamente sovrapponendo la propria decisione, illegittima, a quella originaria, con un’operazione ermeneutica evidentemente non consentita” (così a p. 4, 1° §, della sentenza). 4.2 Il motivo in esame è pertanto infondato, dato che la motivazione esprime coerentemente il proprio percorso logico, nel senso che la sentenza n. 896/1999 del Tribunale di Trani non ha enucleato specificamente le modalità di calcolo degli interessi, di talché il giudice dell’esecuzione non poteva sovrapporsi alla decisione originaria, riconoscendo al creditore un trattamento più favorevole.

5. Sul secondo motivo .

Il motivo è inammissibile, in quanto la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale – laddove questo ha effettuato una interpretazione autentica del giudicato posto a base dell’atto di precetto oggetto del presente giudizio – integra un apprezzamento di fatto, non ricorrendo l’ipotesi di cui a Cass., Sez.

Un., sent. 21/02/2022, n. 5633 (in base alla quale: ”In tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi”).Né può ritenersi che la modalità di liquidazione pretesa dalla ricorrente fosse senz’altro dovuta in difetto di previsione da parte del giudice che aveva emesso il titolo esecutivo.

6. Le spes e del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l., nonché Condominio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 26 Bisceglie, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Azzeo e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi , oltre a d euro 200,00per esborsi ed oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12952/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] GARIBALDI N 26 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende –Controricorrenti – nonchécontro SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]. COOP. , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende –Controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI n. 1773/2018 depositata il18/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda trae origine dalla sentenza n. 896/1999 del 27/07/1999 del Tribunale di Trani con cui, a seguito di domanda di risarcimento danni proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente), il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 26 Bisceglie (odierno controricorrente) venne condannato a pagare “ in favore dell’attore e per i titoli indicati, la somma dilire 20.000.000, oltre il danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dal dì del sinistro all’effettivo soddisfo”, nonché venne condannata la [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere al Condominio quanto da quest’ultimo dovuto in favore dell’attore. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA], ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Condominio l’importo di euro 32.633,05, per sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla sorte capitale non rivalutata, ritenendo che gli interessi dovessero essere calcolati sulla sorte capitale annualmente rivalutata, con atto di precetto notificato il 27/10/2005 intimò il Condominio e i condomini a pagare la somma di euro 9.352,25, di cui 6.273,92 a titolo di differenza di interessi. 3. Con sentenza n. 945/2014 del 26/05 / 2014 il Tribunale di Trani, in accoglimento della opposizione proposta dai precettati, dichiarò insussistente il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a procedere all’esecuzione forzata per la somma precettata. 4. Con sentenza n. 1173/2018, depositata in data 18/6/2018, oggetto di ricorso, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La corte territoriale ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, laddovequesto ha interpreta to i l giudicato posto a base dell’atto di precetto oggetto del presente giudizio, concludendo che i convenuti dovessero pagare la sorte capitale “ oltre il danno da svalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalla data del sinistro all’effettivo soddisfo”, senza nulla aggiungere circa il calcolo degli interessi. 6. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Condominio di Traversa di [OSCURATO:PERSONA], n. 26, Bisceglie, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Azzeo e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la società Cattolica di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. (nel frattempo subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), dall’altro lato, resistono con separati controricorsi. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art . 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 3, nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, e motivazione contraddittoria e incomprensibile in riferimento all’art. 360, n. 5”. A fferma la ricorrente che la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame proposto dalla stessa avverso la sentenza del Tribunale è contraddittoria e incomprensibile, laddove a fondamento del rigetto la corte ha posto una massima giurisprudenziale che “consolida l’unico motivo di gravame proposto contro la sentenza tribunalizia dalla società [OSCURATO:SOCIETA], che ha rivendicato il pagamento degli interessi compensativi da calcolare sulla sorte capitale annualmente rivalutata”. 2. Con il se condo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione falsa applicazione degli artt. 474, comma 2, c.p.c., 1226 e 2056 c.c.”, lamentando che non può essere condivisa l’affermazione della corte territoriale secondo la qualeil giudice dell’esecuzione, non avendo la sentenza di primo grado enucleato le modalità di calcolo degli interessi, non può riconoscere un trattamento più favorevole al creditore. Afferma la ricorrente che, secondo l’insegnamento delleSez. Un. 11067/2012, per cui il giudice dell’esecuzione può procedere “ad una interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi acquisiti al processo”, il giudice dell’esecuzione era tenuto, nel caso di specie, a interpretare correttamente quanto statuito nella sentenza n. 896/1999. In particolare, il giudice avrebbe dovuto riconoscere alla società creditrice tanto il danno emergente, costituito dalla perdita delle calzature, quanto il danno da lucro cessante, costituito dalla mancata disponibilità della somma che avrebbe ricavato dalla loro vendita per il tempo occorso per ottenere la sentenza finale, nel pieno rispetto di quanto disposto dagli artt.1226 e 2056 del codice civile. 3. In via preliminare va osservato che la sentenza gr avata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime cure in data 26/05/ 2014, (come si ricava dalla sentenza gravata) l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348- ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra una ragione di inammissibilità dell’intero ricorso. 4. Sul primo motivo . La corte territoriale ha dato compiuto conto delle ragioni che l’hanno condotta a condividere la decisione di primo grado. Si legge infatti in motivazione: «il Tribunale di Trani ha effettuato un’interpretazione autentica del giudicato posto a base dell’atto di precetto, oggetto del presente giudizio, che, sia nella parte motiva che nel dispositivo, ha condannato gli attuali appellati al pagamento della sorte capitale “oltre il danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dal di soddisfo”. Per tali ragioni ha ritenuto che le modalità di calcolo di interessi, sul capitale rivalutato, effettuato dall’appellante, non rispecchiasse il contenuto del giudicato» (così a p. 3, 5° §, della sentenza). 4.1 Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che “ poiché la sentenza n. 896/1999 del Tribunale non ha enucleato specificamente le modalità di calcolo degli interessi, non può il giudice dell’esecuzione riconoscere un trattamento più favorevole al creditore, diversamente sovrapponendo la propria decisione, illegittima, a quella originaria, con un’operazione ermeneutica evidentemente non consentita” (così a p. 4, 1° §, della sentenza). 4.2 Il motivo in esame è pertanto infondato, dato che la motivazione esprime coerentemente il proprio percorso logico, nel senso che la sentenza n. 896/1999 del Tribunale di Trani non ha enucleato specificamente le modalità di calcolo degli interessi, di talché il giudice dell’esecuzione non poteva sovrapporsi alla decisione originaria, riconoscendo al creditore un trattamento più favorevole. 5. Sul secondo motivo . Il motivo è inammissibile, in quanto la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale – laddove questo ha effettuato una interpretazione autentica del giudicato posto a base dell’atto di precetto oggetto del presente giudizio – integra un apprezzamento di fatto, non ricorrendo l’ipotesi di cui a Cass., Sez. Un., sent. 21/02/2022, n. 5633 (in base alla quale: ”In tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi”).Né può ritenersi che la modalità di liquidazione pretesa dalla ricorrente fosse senz’altro dovuta in difetto di previsione da parte del giudice che aveva emesso il titolo esecutivo. 6. Le spes e del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l., nonché Condominio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 26 Bisceglie, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Azzeo e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi , oltre a d euro 200,00per esborsi ed oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ric
Sentenza Cassazione n. 24744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris