CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 06/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 14/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, in relazione al reato di rapina a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario con violenza alle persone. Il ricorso è inammissibile. Appare invero dirimente, rispetto a qualsiasi altra considerazione, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], con la condotta minacciosa ritenuta in sentenza, si è impossessato unitamente a complici rimasti ignoti di una serie di beni della persona offesa, custoditi nell'appartamento a lei locato dal ricorrente, nonché di una ulteriore serie di documenti, effetti personali ecc. (in parte successivamente restituiti su richiesta degli inquirenti) appartenenti a soggetti diversi dal conduttore dell'appartamento medesimo. Trattasi di circostanza che preclude radicalmente la possibilità della riqualificazione auspicata dal ricorrente sulla scorta di asserite pretese creditorie nascenti dal contratto di locazione e della violazione del divieto di sublocazione: al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di nesso logico-funzionale, oltre che di proporzionalità, tra i diritti accampati e la condotta predatoria posta in essere su beni estranei alla controversia (perché non compresi nella locazione), in parte addirittura appartenenti a terzi. In altri termini, la Corte d'Appello ha fatto buon governo di principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 39885 del 15/07/2021, Mustafaj, secondo cui «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela, apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente». Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] VITTORtOPAZIENZA [OSCURATO:PERSONA] I