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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 69/2026

ECLI:EU:T:2026:433
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 1°luglio 2026 ( * ) « Funzione pubblica – Procuratore europeo delegato – Remunerazione – Indennità prevista dal diritto nazionale per i procuratori applicati temporaneamente a una procura diversa da quella di origine – Domanda di compensazione monetaria (additional top-up amount) – Rigetto della domanda – Responsabilità » Nelle cause T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Mascalucia (Italia), rappresentato da F. [OSCURATO:PERSONA] e V. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, ricorrente nella causa T‑100/25,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Napoli (Italia), rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑102/25,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Palermo (Italia), rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑103/25, contro Procura europea , rappresentata da L. [OSCURATO:PERSONA], F.-R.

Radu e G. Carandente, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da S.L.

Kalėda, presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliera: P. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 4 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑100/25, chiede, in sostanza e a titolo principale, da un lato, l’annullamento della decisione n. 69/2024 del collegio della Procura europea, del 4 dicembre 2024, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la decisione del direttore amministrativo della Procura europea di non concedergli, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ), l’indennità prevista dal diritto italiano per i procuratori applicati a una procura di un distretto diverso da quello di origine, nonché, dall’altro, la corresponsione di detta indennità e, in via subordinata, la condanna della Procura europea a corrispondergli, se del caso in via equitativa, un’indennità di importo da determinarsi per il carico aggiuntivo di lavoro da lui svolto nell’ambito della trattazione dei casi non rientranti nella competenza dell’ufficio della Procura europea indicato, nel suo contratto di impiego, come sua sede di assegnazione. 2 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑102/25, chiede, in sostanza e a titolo principale, da un lato, l’annullamento della decisione n. 68/2024 del collegio della Procura europea, del 4 dicembre 2024, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la decisione del direttore amministrativo della Procura europea di non concederle, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ), l’indennità prevista dal diritto italiano per i procuratori applicati a una procura di un distretto diverso da quello di origine, nonché, dall’altro, la corresponsione di detta indennità e, in via subordinata, la condanna della Procura europea a corrisponderle, se del caso in via equitativa, un’indennità di importo da determinare per il carico aggiuntivo di lavoro da lei svolto nell’ambito della trattazione dei casi non rientranti nella competenza dell’ufficio della Procura europea indicato, nel suo contratto di impiego, come sua sede di assegnazione. 3 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑103/25, chiede, in sostanza e a titolo principale, da un lato, l’annullamento della decisione n. 67/2024 del collegio della Procura europea, del 4 dicembre 2024, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la decisione del direttore amministrativo della Procura europea di non concederle, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ), l’indennità prevista dal diritto italiano per i procuratori applicati a una procura di un distretto diverso da quello di origine, nonché, dall’altro, la corresponsione di detta indennità e, in via subordinata, la condanna della Procura europea a corrisponderle, se del caso in via equitativa, un indennizzo di importo da determinarsi per il carico aggiuntivo di lavoro da lei svolto nell’ambito della trattazione dei casi non rientranti nella competenza dell’ufficio della Procura europea indicato, nel suo contratto di impiego, come sua sede di assegnazione.

Fatti 4 Il 23 marzo 2021, la Procura europea e il Ministero della Giustizia italiano hanno concluso un accordo relativo alla ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati (in prosieguo: i «PED») in Italia, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).

Ai sensi di tale accordo, la Procura europea deve esercitare le proprie funzioni sul territorio italiano con venti PED distribuiti in nove uffici, ovvero: – Bari (due PED), per i distretti giudiziari di Bari, Lecce e Campobasso; – Bologna (due PED), per i distretti giudiziari di Bologna, Ancona e Firenze; – Catanzaro (due PED), per i distretti giudiziari di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e Potenza; – Milano (tre PED), per i distretti giudiziari di Milano e Brescia; – Napoli (due PED), per i distretti giudiziari di Napoli e Salerno; – Palermo (due PED), per i distretti giudiziari di Palermo‑Catania, Caltanissetta e Messina; – Roma (tre PED), per i distretti giudiziari di Roma, Perugia, Cagliari e L’Aquila; – Torino (due PED), per i distretti giudiziari di Torino e Genova; – Venezia (due PED), per i distretti giudiziari di Venezia, Trieste e Trento. 5 Con decisione del 28 aprile 2021, in esito a una procedura di selezione nazionale, il Consiglio superiore della magistratura italiano ha designato quindici magistrati italiani ai fini della loro nomina come PED da parte del collegio della Procura europea.

Tra tali magistrati figuravano i ricorrenti. 6 Nella decisione del 28 aprile 2021, il Consiglio superiore della magistratura italiano ha parimenti specificato la sede di assegnazione di ciascun magistrato designato.

In particolare, il ricorrente nella causa T‑100/25 è stato assegnato all’ufficio di Roma, la ricorrente nella causa T‑102/25 all’ufficio di Napoli e la ricorrente nella causa T‑103/25 all’ufficio di Palermo.

Inoltre, un solo magistrato è stato designato per l’ufficio di Bologna, mentre non è stato designato alcun magistrato per gli uffici di Bari e di Catanzaro. 7 In seguito a tale procedura di designazione, il collegio della Procura europea ha adottato la decisione n. 34/2021, del 3 maggio 2021, recante nomina dei quindici PED nella Repubblica italiana. 8 Il 10 maggio 2021, i ricorrenti sono stati assunti dalla Procura europea in qualità di consiglieri speciali, ai sensi dell’articolo 5 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, per espletare a tempo pieno le funzioni di PED. 9 Il contratto di impiego del ricorrente nella causa T‑100/25 precisava che quest’ultimo era assegnato all’ufficio della Procura europea di Roma. 10 Il contratto di impiego della ricorrente nella causa T‑102/25 precisava che quest’ultima era assegnata all’ufficio della Procura europea di Napoli. 11 Il contratto di impiego della ricorrente nella causa T‑103/25 precisava che quest’ultima era assegnata all’ufficio della Procura europea di Palermo. 12 I contratti di impiego dei ricorrenti precisavano inoltre che poteva essere loro richiesto di svolgere missioni fuori dalla loro sede di servizio. 13 Il 20 maggio 2021, il procuratore europeo per l’Italia, incaricato di supervisionare, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2017/1939, le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i PED in Italia, ha emesso la nota EPPO/DC/2021/238, con la quale ha in particolare informato il Pubblico Ministero italiano e i PED che, temporaneamente, doveva procedersi nel seguente modo: – le procure nazionali dei distretti giudiziari di Bari e di Campobasso avrebbero potuto fare riferimento all’ufficio della Procura europea di Roma; – le procure nazionali dei distretti giudiziari di Lecce e di Potenza avrebbero potuto fare riferimento all’ufficio della Procura europea di Napoli; – le procure nazionali dei distretti giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] e di Catanzaro avrebbero potuto fare riferimento all’ufficio della Procura europea di Palermo. 14 Il 21 marzo 2023, a seguito di un accordo integrativo concluso tra la Procura europea e il Ministero della Giustizia italiano, l’ufficio della Procura europea di Catanzaro è stato soppresso e il distretto giudiziario di Catanzaro è stato annesso all’ufficio della Procura europea di Roma, mentre il distretto giudiziario di Potenza è stato annesso all’ufficio della Procura europea di Napoli. 15 Il 15 aprile 2024, il ricorrente nella causa T‑100/25 e la ricorrente nella causa T‑103/25 hanno chiesto ciascuno al direttore amministrativo della Procura europea di corrispondere in loro favore, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ) ai sensi dell’articolo 16 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea, del 29 settembre 2020, che stabilisce le condizioni di impiego dei PED, come modificata dalle decisioni nn. 17/2021, 103/2021 e 7/2023 del collegio della Procura europea, l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge del 24 novembre 2000, n. 341/2000 – Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia (GURI n. 275, del 24 novembre 2000; in prosieguo: il «decreto-legge n. 341/2000»). 16 Il 6 maggio 2024, anche la ricorrente nella causa T‑102/25 ha chiesto al direttore amministrativo della Procura europea di corrispondere in suo favore, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ) ai sensi dell’articolo 16 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea, l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto‑legge n. 341/2000. 17 Con decisione del 18 giugno 2024, il direttore amministrativo della Procura europea ha respinto le tre richieste di corresponsione dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ).

Egli ha ritenuto, in particolare, che i ricorrenti non soddisfacessero il requisito essenziale per la concessione di detta indennità, ovvero l’applicazione a un ufficio situato in un distretto diverso da quello di origine. 18 Il 2 settembre 2024, i ricorrenti hanno presentato ciascuno un reclamo avverso la decisione del direttore amministrativo della Procura europea del 18 giugno 2024. 19 Il 4 dicembre 2024, con le decisioni nn. 67/2024, 68/2024 e 69/2024 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), il collegio della Procura europea ha respinto i reclami dei ricorrenti.

In primo luogo, esso ha ritenuto che i requisiti per la concessione dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto‑legge n. 341/2000, vale a dire la presentazione di una candidatura in risposta a un invito a manifestare interesse e la successiva selezione del candidato da parte dell’autorità competente, non fossero soddisfatti nel caso di specie.

Secondo il collegio della Procura europea, tale indennità, qualora fosse concessa ai ricorrenti, sarebbe interamente fondata sull’ipotesi dell’esistenza di una procedura di selezione a seguito di una presentazione di candidature.

Orbene, la remunerazione netta di un PED non potrebbe includere un’indennità i cui requisiti di concessione siano soddisfatti in modo ipotetico. 20 In secondo luogo, il collegio della Procura europea ha ritenuto che non fosse stato violato alcun obbligo contrattuale.

A tal riguardo, da un lato, esso ha osservato che ciascun PED può esercitare le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 9 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento 2017/1939] (GURI n. 30, del 5 febbraio 2021; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 9/2021»).

Dall’altro, esso ha ricordato che la sede di assegnazione dei PED era oggetto di un accordo concluso con il Ministero della Giustizia italiano, conformemente all’articolo 17 del regolamento 2017/1939, e che, inoltre, i contratti di impiego dei ricorrenti prevedevano la possibilità di chiedere loro, nell’interesse del servizio, di svolgere missioni fuori dalla loro sede di servizio.

Conclusioni delle parti 21 Nella causa T‑100/25, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione n. 69/2024 del collegio della Procura europea; – condannare la Procura europea a corrispondergli la somma di EUR 156 321,51, equivalente all’importo dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 per il periodo dal 20 maggio 2021 al 27 gennaio 2025, e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; – in via subordinata, condannare la Procura europea a corrispondergli una somma di denaro, anche in via equitativa, corrispondente al servizio da lui svolto presso l’ufficio della Procura europea di Bari, oltre al servizio previsto contrattualmente per l’ufficio di Roma; – condannare la Procura europea alle spese. 22 Nella causa T‑102/25, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione n. 68/2024 del collegio della Procura europea; – condannare la Procura europea a corrisponderle la somma di EUR 156 321,51, equivalente all’importo dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 per il periodo dal 20 maggio 2021 al 27 gennaio 2025, e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; – in via subordinata, condannare la Procura europea a corrisponderle una somma di denaro, anche in via equitativa, corrispondente al servizio da lei svolto presso gli uffici della Procura europea di Bari (circoscrizione di Lecce) e di Catanzaro (circoscrizione di Potenza), oltre al servizio previsto contrattualmente per l’ufficio di Napoli; – condannare la Procura europea alle spese. 23 Nella causa T‑103/25, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione n. 67/2024 del collegio della Procura europea; – condannare la Procura europea a corrisponderle la somma di EUR 90 535,74, equivalente all’importo dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 per il periodo dal 20 maggio 2021 al 15 luglio 2023, e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; – in via subordinata, condannare la Procura europea a corrisponderle una somma di denaro, anche in via equitativa, corrispondente al servizio da essa svolto presso l’ufficio della Procura europea di Catanzaro oltre al servizio previsto contrattualmente per l’ufficio di Palermo; – condannare la Procura europea alle spese. 24 In ciascuna delle cause T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25, la Procura europea chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente o la ricorrente alle spese.

In diritto 25 Dopo aver sentito le parti, il Tribunale decide di riunire le cause T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25 ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del proprio regolamento di procedura.

Sull e domand e di annullamento delle decisioni impugnate 26 A sostegno dei loro rispettivi ricorsi, i ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 e sulla violazione della clausola del loro contratto di impiego relativa alla sede di assegnazione.

Tale motivo si articola intorno a tre argomenti.

Sulla legittimità della nota EPPO/DC/2021/238 27 Senza formulare in modo esplicito una domanda di annullamento della nota EPPO/DC/2021/238, i ricorrenti ne contestano la legittimità affermando, in sostanza, che essa modifica unilateralmente la ripartizione territoriale e funzionale dei PED approvata dall’accordo concluso tra la Procura europea e il Ministero della Giustizia italiano e che, pertanto, costituisce una decisione adottata in violazione delle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939. 28 In udienza, in risposta a un quesito del Tribunale relativo al rispetto del termine per la presentazione di un ricorso di annullamento della nota EPPO/DC/2021/238, i ricorrenti hanno asserito, in sostanza, che contestavano la legittimità di tale atto soltanto nei limiti in cui esso produceva effetti sui loro diritti patrimoniali.

Secondo i ricorrenti, presentare un ricorso diretto specificamente all’annullamento della nota in questione sarebbe eccessivo. 29 La Procura europea contesta gli argomenti dei ricorrenti. 30 Secondo la giurisprudenza, dall’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 discende che solo le condizioni di lavoro e di remunerazione dei PED rientrano nel regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e nella competenza dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Procura europea (ordinanza del 25 ottobre 2022, WO/Procura europea, T‑603/21, non pubblicata, EU:T:2022:683, punto 39). 31 Nel caso di specie, poiché la nota EPPO/DC/2021/238 non ha per oggetto né le condizioni di lavoro né la remunerazione dei PED, un ricorso contro di essa ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 263 TFUE, e non dell’articolo 270 TFUE. 32 Orbene, a norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione alla parte ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui la parte ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura, tale termine deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. 33 Secondo costante giurisprudenza, il termine di ricorso menzionato al precedente punto 32 è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e incombe al giudice dell’Unione europea verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato (sentenze del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21, e del 18 settembre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, EU:T:1997:132, punti 38 e 39). 34 Pertanto, nel caso di specie, anche supponendo che i ricorrenti abbiano inteso chiedere l’annullamento della nota EPPO/DC/2021/238 del 20 maggio 2021 nell’ambito del presente ricorso, proposto il 12 febbraio 2025, si deve necessariamente rilevare che una simile domanda sarebbe tardiva e dovrebbe quindi essere respinta in quanto irricevibile. 35 In ogni caso, supponendo che l’argomentazione dei ricorrenti debba essere intesa come eccezione di illegittimità della nota EPPO/DC/2021/238, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso. 36 Secondo la giurisprudenza, l’articolo 277 TFUE è espressione di un principio generale che garantisce a ogni parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 67 e giurisprudenza citata). 37 Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 68 e giurisprudenza citata). 38 Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento proposti avverso decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono validamente costituire oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale che rappresentano la base di dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 69 e giurisprudenza citata). 39 Per contro, la Corte ha dichiarato che è irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui la decisione individuale impugnata non costituisca una misura di applicazione (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 70 e giurisprudenza citata). 40 Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che i ricorrenti si limitano a far valere l’illegittimità della nota EPPO/DC/2021/238 senza tuttavia presentare il benché minimo argomento diretto a dimostrare che la stessa costituisca la base giuridica delle decisioni impugnate o che abbia un nesso giuridico diretto con queste ultime.

Infatti, le decisioni impugnate riguardano le condizioni di remunerazione dei PED, mentre la nota EPPO/DC/2021/238 ha lo scopo, in particolare, di indicare ai procuratori italiani appartenenti a determinati distretti giudiziari l’ufficio della Procura europea al quale occorre fare riferimento per la trattazione dei casi. 41 Da quanto precede risulta quindi che, supponendo che i ricorrenti abbiano inteso eccepire l’illegittimità della nota EPPO/DC/2021/238, tale eccezione di illegittimità è irricevibile.

Sulla violazione dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 42 I ricorrenti affermano, in sostanza, che la nota EPPO/DC/2021/238 contiene una decisione della Procura europea di assegnarli a uffici aggiuntivi rispetto a quello previsto nel loro rispettivo contratto di impiego e che tale assegnazione supplementare costituisce un’applicazione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 3, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario (GURI n. 28 del 4 febbraio 1941, pag. 443).

I ricorrenti ritengono che in tali circostanze avrebbero dovuto ricevere, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ) ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea, l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto‑legge n. 341/2000.

A loro avviso, il rifiuto della Procura europea di corrispondere loro tale indennità li pone, relativamente alla remunerazione, in una situazione meno favorevole rispetto a quella dei procuratori italiani, in violazione dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939. 43 Inoltre, i ricorrenti ritengono che, sia per quanto riguarda la procedura di assegnazione sia per quanto riguarda la scelta del luogo di residenza, non vi sia alcuna differenza tra, da un lato, la loro situazione di PED inizialmente assegnati a un ufficio della Procura europea e successivamente incaricati di casi di competenza di altri uffici e, dall’altro, la situazione di un procuratore italiano applicato a un ufficio situato in un distretto diverso da quello di origine.

A questo proposito, i ricorrenti sostengono che tanto i PED quanto i procuratori italiani possono essere nominati o trasferiti ad altro ufficio solo su decisione del Consiglio superiore della magistratura italiano e che non sono tenuti a stabilire la propria residenza nel luogo in cui esercitano le loro funzioni. 44 Per quanto riguarda la differenza di competenza territoriale tra i PED e i procuratori italiani, i ricorrenti sostengono che le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 9/2021 sono inconferenti nel caso di specie.

I ricorrenti ritengono in particolare che detto articolo, il quale prevede che i PED esercitino le loro funzioni requirenti sull’intero territorio nazionale, abbia una funzione esclusivamente processuale e non abbia nulla a che vedere con lo status dei PED né con le loro condizioni di lavoro e la loro retribuzione. 45 I ricorrenti ritengono in tale contesto che la loro assegnazione a uffici aggiuntivi rispetto a quello previsto nel rispettivo contratto di impiego abbia comportato un notevole aggravio nel loro carico di lavoro e, pertanto, non possa qualificarsi come missione.

Essi sostengono che dovrebbero ricevere una remunerazione per tale lavoro ulteriore. 46 Pertanto, sulla base delle informazioni raccolte presso il Ministero della Giustizia italiano, i ricorrenti hanno calcolato ciascuno l’importo complessivo che considerano loro dovuto a titolo dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000. 47 La Procura europea contesta gli argomenti dei ricorrenti. 48 A tal riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1939, la Procura europea è istituita come organo dell’Unione dotato di personalità giuridica. 49 Secondo l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2017/1939, poi, la Procura europea è un organo indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata, laddove il livello decentrato è composto dai PED aventi sede negli Stati membri. 50 Infine, i compiti e le funzioni dei PED sono definiti all’articolo 13 del regolamento 2017/1939.

In particolare, il paragrafo 1, primo comma, di tale articolo precisa che i PED agiscono per conto della Procura europea nei rispettivi Stati membri.

Allo stesso modo, a norma del paragrafo 2 di detto articolo, il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei PED nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra questi ultimi all’interno di ciascuno Stato membro. 51 Nel caso di specie, dagli atti del fascicolo emerge che la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze dei PED in Italia è stata approvata dal procuratore capo europeo previa consultazione del Ministero della Giustizia italiano e a seguito di conclusione di un accordo con quest’ultimo il 23 marzo 2021. 52 L’accordo menzionato al precedente punto 51 era fondato su una proposta delle autorità italiane di creare un numero sufficiente di uffici della Procura europea distribuiti sul territorio nazionale, in modo da ottenere la massima efficacia con un impatto minimo sul quadro giuridico esistente.

Secondo tale proposta, a ciascun ufficio dovevano essere assegnati due PED o anche tre per gli uffici più importanti. 53 Inoltre, l’organizzazione territoriale degli uffici della Procura europea proposta dalle autorità italiane teneva conto delle disposizioni del decreto legislativo n. 9/2021. 54 In proposito, occorre rilevare che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 9/2021, intitolato «Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo», prevede, al suo comma 2, che, ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i PED esercitano le funzioni requirenti sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione. 55 Ne consegue che i PED nominati in Italia, indipendentemente dalla loro sede di assegnazione, esercitano le loro funzioni sull’intero territorio nell’ambito di una procura unica e indivisibile.

Ciò significa che un cambiamento dell’ufficio di assegnazione non incide in alcun modo sulla competenza territoriale di un PED. 56 Peraltro, si deve rilevare che, nella nota EPPO/DC/2021/238, il procuratore europeo italiano non solo ha informato le autorità italiane e i PED che le procure nazionali dei distretti giudiziari che avrebbero dovuto fare riferimento agli uffici della Procura europea di Bari e di Catanzaro potevano fare riferimento temporaneamente, a seconda dei casi, agli uffici della Procura europea di Roma, di Palermo o di Napoli, ma ha altresì ricordato che ciascun PED avrebbe avuto competenza su tutto il territorio. 57 La nota EPPO/DC/2021/238 ha certamente avuto l’effetto di modificare, al rialzo, il numero di distretti giudiziari italiani le cui procure potevano fare riferimento agli uffici della Procura europea di Roma, di Palermo e di Napoli e, pertanto, ha comportato un carico di lavoro ulteriore per i PED assegnati a tali uffici, tra i quali figurano i ricorrenti.

Tuttavia, essa non ha prodotto effetti né sulla competenza territoriale di tali PED, che resta estesa all’intero territorio nazionale, né sulla loro sede di assegnazione, che rimane quella indicata nel loro contratto di impiego. 58 Per quanto riguarda invece i procuratori italiani, la Procura europea sostiene a ragione che dalle disposizioni del codice di procedura penale italiano, prodotte nell’allegato B9 del controricorso, emerge che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai magistrati della procura presso il giudice competente in un determinato distretto giudiziario.

Se ne può dedurre che, nella struttura del sistema giudiziario italiano, esistono varie procure e che la competenza di un procuratore nazionale è territorialmente limitata e coincide con la circoscrizione territoriale dell’organo giurisdizionale al quale è collegata la sua procura di assegnazione.

Del resto, i ricorrenti hanno confermato in udienza che un procuratore italiano è competente solo a trattare i casi di competenza della procura nazionale alla quale è assegnato. 59 Pertanto, si deve necessariamente constatare, come giustamente sostenuto dalla Procura europea, che esistono differenze sostanziali tra la competenza territoriale dei PED e quella dei procuratori italiani. 60 Deve quindi ritenersi che i ricorrenti non si trovassero nella stessa situazione di un procuratore italiano applicato a una procura diversa da quella di origine. 61 Pertanto, occorre constatare che i ricorrenti non hanno dimostrato l’applicabilità in loro favore dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000. 62 D’altro canto, dagli atti del fascicolo si evince che l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 fa parte delle disposizioni urgenti adottate al fine di incentivare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia in Italia e che, in tale contesto, il legislatore italiano ha ritenuto necessario incoraggiare la mobilità dei procuratori sul territorio nazionale, in particolare verso i distretti giudiziari dichiarati disagiati.

Ne consegue che, come hanno confermato i ricorrenti in udienza, tale indennità costituisce un incentivo ad occupare posti situati in altri distretti giudiziari ed è indipendente dall’effettivo carico di lavoro individuale dei procuratori italiani. 63 Inoltre, poiché i ricorrenti hanno chiesto di beneficiare dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ), va rilevato che dal combinato disposto degli articoli 8, 14 e 16 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea emerge che, per la loro attività, i PED hanno diritto a una remunerazione totale composta dai seguenti elementi: – una remunerazione mensile di base che, per il livello 1, corrisponde allo stipendio base mensile di un funzionario del gruppo di funzioni AD, grado 9, scatto 1, come previsto nella tabella di cui all’articolo 66 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, e – un’indennità di servizio costituita da un importo forfettario mensile e diretta a indennizzare i PED «per le ore di lavoro straordinario prestate e per la loro disponibilità al di fuori dell’orario normale di lavoro, richieste dalle esigenze del servizio». 64 Ai termini dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939, la remunerazione complessiva di un PED non deve essere inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. 65 Qualora la remunerazione complessiva di un PED sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale, detto PED ha diritto, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea, a ricevere una compensazione monetaria ( additional top-up amount ) che garantisca che la sua remunerazione sia pari alla remunerazione nazionale. 66 Nel caso di specie, in risposta a un quesito del Tribunale in udienza, i ricorrenti hanno affermato che la loro remunerazione totale attuale era superiore a quella dei procuratori italiani, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939.

I ricorrenti hanno altresì precisato che, se l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 dovesse essere inclusa nel calcolo della remunerazione nazionale, la loro remunerazione totale attuale sarebbe allora leggermente inferiore a quella dei procuratori italiani. 67 In tali circostanze e nella misura in cui si è già concluso al precedente punto 61 che l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 non era applicabile alla situazione dei ricorrenti, si deve necessariamente constatare che questi ultimi non hanno diritto a ricevere una compensazione monetaria ( additional top-up amount ) ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea. 68 Di conseguenza, gli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla violazione dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 devono essere respinti in quanto infondati.

Sull’arricchimento senza causa 69 I ricorrenti affermano che la Procura europea, non corrispondendo loro alcuna remunerazione a fronte della loro considerevole attività supplementare, ha beneficiato di un arricchimento senza causa a loro danno.

Da un lato, essi ritengono che la Procura europea abbia ottenuto un evidente vantaggio economico sotto forma di prestazioni lavorative che non ha retribuito.

La Procura europea avrebbe quindi realizzato un risparmio corrispondente alle remunerazioni che avrebbe dovuto versare per i posti rimasti vacanti.

Dall’altro, i ricorrenti sostengono che il loro impoverimento deriva dal fatto di aver lavorato di più senza ricevere la benché minima remunerazione. 70 La Procura europea contesta gli argomenti dei ricorrenti. 71 In proposito, occorre ricordare che, come rilevato al precedente punto 63, la remunerazione totale dei PED include, oltre a una remunerazione mensile di base, un’«indennità di servizio» che ha lo scopo di indennizzarli per «le ore di lavoro straordinario prestate e per la loro disponibilità al di fuori dell’orario normale di lavoro, richieste dalle esigenze del servizio». 72 Orbene, nel caso di specie, occorre constatare che il lavoro supplementare svolto dai ricorrenti nell’ambito della trattazione dei casi di competenza di uffici diversi da quello della loro assegnazione è già stato compensato dall’indennità di servizio menzionata al precedente punto

71. In ogni caso, i ricorrenti non dimostrano che il lavoro supplementare che essi fanno valere abbia diversa natura rispetto al lavoro normalmente coperto da tale indennità. 73 Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti relativi all’arricchimento senza causa della Procura europea devono essere respinti in quanto infondati.

Sulla domanda in subordine vertente su una violazione del contratto di impiego 74 In via subordinata, i ricorrenti sostengono che i compiti supplementari da essi svolti in ragione della loro assegnazione a uffici aggiuntivi rispetto a quello previsto nel loro rispettivo contratto di impiego, in violazione di tale contratto, giustificano la loro richiesta di corresponsione di una somma calcolata in ragione, in particolare, della durata, del numero e della complessità dei casi trattati nell’ambito della loro attività supplementare.

I ricorrenti chiedono quindi la corresponsione di un’indennità il cui importo sia quantificato in via equitativa.

A questo riguardo, essi ritengono che l’importo stabilito dal diritto italiano per l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 possa costituire un elemento di riferimento. 75 La Procura europea contesta gli argomenti dei ricorrenti. 76 In proposito, occorre rilevare che, con la loro domanda di corresponsione dell’indennità, i ricorrenti mirano in realtà a ottenere una remunerazione per lo stesso lavoro supplementare da essi fatto valere nell’ambito dei loro argomenti relativi all’arricchimento senza causa.

In simili circostanze, anche tale domanda deve essere respinta in quanto infondata, nella misura in cui detto lavoro supplementare è già stato remunerato con la corresponsione dell’indennità di servizio.

Sulle misure di organizzazione del procedimento e sui mezzi istruttori richiest i dai ricorrenti 77 Nei loro rispettivi ricorsi, i ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare alla Procura europea di produrre l’elenco di tutti i casi da essi trattati e di competenza di uffici diversi da quello previsto come sede di assegnazione nel rispettivo contratto di impiego. 78 Al riguardo, si deve ricordare che l’articolo 90 del regolamento di procedura enuncia che le misure di organizzazione del procedimento sono decise dal Tribunale.

Inoltre, dall’articolo 92, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che il Tribunale è il solo competente a valutare l’utilità di mezzi istruttori ai fini della soluzione della controversia. 79 Nel caso di specie, poiché i presenti ricorsi possono essere decisi sulla base degli atti versati nel fascicolo, le misure richieste dai ricorrenti sono prive di utilità ai fini della soluzione delle controversie.

Pertanto, esse devono essere respinte. 80 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere respinti nella loro interezza.

Sulle spese 81 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 82 I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della Procura europea.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le cause T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25 sono riunite ai fini della sentenza. 2) I ricorsi sono respinti. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle spese nella causa T ‑ 100/25. 4) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle spese nella causa T ‑ 102/25. 5) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle spese nella causa T ‑ 103/25.

Kalėda [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2026.

Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

S. Papasavvas * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 1°luglio 2026 ( * ) « Funzione pubblica – Procuratore europeo delegato – Remunerazione – Indennità prevista dal diritto nazionale per i procuratori applicati temporaneamente a una procura diversa da quella di origine – Domanda di compensazione monetaria (additional top-up amount) – Rigetto della domanda – Responsabilità » Nelle cause T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25, [OSCURATO:PERSONA] , residente in Mascalucia (Italia), rappresentato da F. [OSCURATO:PERSONA] e V. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, ricorrente nella causa T‑100/25, [OSCURATO:PERSONA] , residente in Napoli (Italia), rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑102/25, [OSCURATO:PERSONA] , residente in Palermo (Italia), rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑103/25, contro Procura europea , rappresentata da L. [OSCURATO:PERSONA], F.-R. Radu e G. Carandente, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da S.L. Kalėda, presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliera: P. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 4 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑100/25, chiede, in sostanza e a titolo principale, da un lato, l’annullamento della decisione n. 69/2024 del collegio della Procura europea, del 4 dicembre 2024, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la decisione del direttore amministrativo della Procura europea di non concedergli, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ), l’indennità prevista dal diritto italiano per i procuratori applicati a una procura di un distretto diverso da quello di origine, nonché, dall’altro, la corresponsione di detta indennità e, in via subordinata, la condanna della Procura europea a corrispondergli, se del caso in via equitativa, un’indennità di importo da determinarsi per il carico aggiuntivo di lavoro da lui svolto nell’ambito della trattazione dei casi non rientranti nella competenza dell’ufficio della Procura europea indicato, nel suo contratto di impiego, come sua sede di assegnazione. 2 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑102/25, chiede, in sostanza e a titolo principale, da un lato, l’annullamento della decisione n. 68/2024 del collegio della Procura europea, del 4 dicembre 2024, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la decisione del direttore amministrativo della Procura europea di non concederle, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ), l’indennità prevista dal diritto italiano per i procuratori applicati a una procura di un distretto diverso da quello di origine, nonché, dall’altro, la corresponsione di detta indennità e, in via subordinata, la condanna della Procura europea a corrisponderle, se del caso in via equitativa, un’indennità di importo da determinare per il carico aggiuntivo di lavoro da lei svolto nell’ambito della trattazione dei casi non rientranti nella competenza dell’ufficio della Procura europea indicato, nel suo contratto di impiego, come sua sede di assegnazione. 3 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑103/25, chiede, in sostanza e a titolo principale, da un lato, l’annullamento della decisione n. 67/2024 del collegio della Procura europea, del 4 dicembre 2024, con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la decisione del direttore amministrativo della Procura europea di non concederle, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ), l’indennità prevista dal diritto italiano per i procuratori applicati a una procura di un distretto diverso da quello di origine, nonché, dall’altro, la corresponsione di detta indennità e, in via subordinata, la condanna della Procura europea a corrisponderle, se del caso in via equitativa, un indennizzo di importo da determinarsi per il carico aggiuntivo di lavoro da lei svolto nell’ambito della trattazione dei casi non rientranti nella competenza dell’ufficio della Procura europea indicato, nel suo contratto di impiego, come sua sede di assegnazione. Fatti 4 Il 23 marzo 2021, la Procura europea e il Ministero della Giustizia italiano hanno concluso un accordo relativo alla ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati (in prosieguo: i «PED») in Italia, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1). Ai sensi di tale accordo, la Procura europea deve esercitare le proprie funzioni sul territorio italiano con venti PED distribuiti in nove uffici, ovvero: –        Bari (due PED), per i distretti giudiziari di Bari, Lecce e Campobasso; –        Bologna (due PED), per i distretti giudiziari di Bologna, Ancona e Firenze; –        Catanzaro (due PED), per i distretti giudiziari di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e Potenza; –        Milano (tre PED), per i distretti giudiziari di Milano e Brescia; –        Napoli (due PED), per i distretti giudiziari di Napoli e Salerno; –        Palermo (due PED), per i distretti giudiziari di Palermo‑Catania, Caltanissetta e Messina; –        Roma (tre PED), per i distretti giudiziari di Roma, Perugia, Cagliari e L’Aquila; –        Torino (due PED), per i distretti giudiziari di Torino e Genova; –        Venezia (due PED), per i distretti giudiziari di Venezia, Trieste e Trento. 5 Con decisione del 28 aprile 2021, in esito a una procedura di selezione nazionale, il Consiglio superiore della magistratura italiano ha designato quindici magistrati italiani ai fini della loro nomina come PED da parte del collegio della Procura europea. Tra tali magistrati figuravano i ricorrenti. 6 Nella decisione del 28 aprile 2021, il Consiglio superiore della magistratura italiano ha parimenti specificato la sede di assegnazione di ciascun magistrato designato. In particolare, il ricorrente nella causa T‑100/25 è stato assegnato all’ufficio di Roma, la ricorrente nella causa T‑102/25 all’ufficio di Napoli e la ricorrente nella causa T‑103/25 all’ufficio di Palermo. Inoltre, un solo magistrato è stato designato per l’ufficio di Bologna, mentre non è stato designato alcun magistrato per gli uffici di Bari e di Catanzaro. 7 In seguito a tale procedura di designazione, il collegio della Procura europea ha adottato la decisione n. 34/2021, del 3 maggio 2021, recante nomina dei quindici PED nella Repubblica italiana. 8 Il 10 maggio 2021, i ricorrenti sono stati assunti dalla Procura europea in qualità di consiglieri speciali, ai sensi dell’articolo 5 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, per espletare a tempo pieno le funzioni di PED. 9 Il contratto di impiego del ricorrente nella causa T‑100/25 precisava che quest’ultimo era assegnato all’ufficio della Procura europea di Roma. 10 Il contratto di impiego della ricorrente nella causa T‑102/25 precisava che quest’ultima era assegnata all’ufficio della Procura europea di Napoli. 11 Il contratto di impiego della ricorrente nella causa T‑103/25 precisava che quest’ultima era assegnata all’ufficio della Procura europea di Palermo. 12 I contratti di impiego dei ricorrenti precisavano inoltre che poteva essere loro richiesto di svolgere missioni fuori dalla loro sede di servizio. 13 Il 20 maggio 2021, il procuratore europeo per l’Italia, incaricato di supervisionare, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2017/1939, le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i PED in Italia, ha emesso la nota EPPO/DC/2021/238, con la quale ha in particolare informato il Pubblico Ministero italiano e i PED che, temporaneamente, doveva procedersi nel seguente modo: –        le procure nazionali dei distretti giudiziari di Bari e di Campobasso avrebbero potuto fare riferimento all’ufficio della Procura europea di Roma; –        le procure nazionali dei distretti giudiziari di Lecce e di Potenza avrebbero potuto fare riferimento all’ufficio della Procura europea di Napoli; –        le procure nazionali dei distretti giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] e di Catanzaro avrebbero potuto fare riferimento all’ufficio della Procura europea di Palermo. 14 Il 21 marzo 2023, a seguito di un accordo integrativo concluso tra la Procura europea e il Ministero della Giustizia italiano, l’ufficio della Procura europea di Catanzaro è stato soppresso e il distretto giudiziario di Catanzaro è stato annesso all’ufficio della Procura europea di Roma, mentre il distretto giudiziario di Potenza è stato annesso all’ufficio della Procura europea di Napoli. 15 Il 15 aprile 2024, il ricorrente nella causa T‑100/25 e la ricorrente nella causa T‑103/25 hanno chiesto ciascuno al direttore amministrativo della Procura europea di corrispondere in loro favore, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ) ai sensi dell’articolo 16 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea, del 29 settembre 2020, che stabilisce le condizioni di impiego dei PED, come modificata dalle decisioni nn. 17/2021, 103/2021 e 7/2023 del collegio della Procura europea, l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge del 24 novembre 2000, n. 341/2000 – Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia (GURI n. 275, del 24 novembre 2000; in prosieguo: il «decreto-legge n. 341/2000»). 16 Il 6 maggio 2024, anche la ricorrente nella causa T‑102/25 ha chiesto al direttore amministrativo della Procura europea di corrispondere in suo favore, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ) ai sensi dell’articolo 16 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea, l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto‑legge n. 341/2000. 17 Con decisione del 18 giugno 2024, il direttore amministrativo della Procura europea ha respinto le tre richieste di corresponsione dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ). Egli ha ritenuto, in particolare, che i ricorrenti non soddisfacessero il requisito essenziale per la concessione di detta indennità, ovvero l’applicazione a un ufficio situato in un distretto diverso da quello di origine. 18 Il 2 settembre 2024, i ricorrenti hanno presentato ciascuno un reclamo avverso la decisione del direttore amministrativo della Procura europea del 18 giugno 2024. 19 Il 4 dicembre 2024, con le decisioni nn. 67/2024, 68/2024 e 69/2024 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), il collegio della Procura europea ha respinto i reclami dei ricorrenti. In primo luogo, esso ha ritenuto che i requisiti per la concessione dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto‑legge n. 341/2000, vale a dire la presentazione di una candidatura in risposta a un invito a manifestare interesse e la successiva selezione del candidato da parte dell’autorità competente, non fossero soddisfatti nel caso di specie. Secondo il collegio della Procura europea, tale indennità, qualora fosse concessa ai ricorrenti, sarebbe interamente fondata sull’ipotesi dell’esistenza di una procedura di selezione a seguito di una presentazione di candidature. Orbene, la remunerazione netta di un PED non potrebbe includere un’indennità i cui requisiti di concessione siano soddisfatti in modo ipotetico. 20 In secondo luogo, il collegio della Procura europea ha ritenuto che non fosse stato violato alcun obbligo contrattuale. A tal riguardo, da un lato, esso ha osservato che ciascun PED può esercitare le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 9 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento 2017/1939] (GURI n. 30, del 5 febbraio 2021; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 9/2021»). Dall’altro, esso ha ricordato che la sede di assegnazione dei PED era oggetto di un accordo concluso con il Ministero della Giustizia italiano, conformemente all’articolo 17 del regolamento 2017/1939, e che, inoltre, i contratti di impiego dei ricorrenti prevedevano la possibilità di chiedere loro, nell’interesse del servizio, di svolgere missioni fuori dalla loro sede di servizio. Conclusioni delle parti 21 Nella causa T‑100/25, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione n. 69/2024 del collegio della Procura europea; –        condannare la Procura europea a corrispondergli la somma di EUR 156 321,51, equivalente all’importo dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 per il periodo dal 20 maggio 2021 al 27 gennaio 2025, e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; –        in via subordinata, condannare la Procura europea a corrispondergli una somma di denaro, anche in via equitativa, corrispondente al servizio da lui svolto presso l’ufficio della Procura europea di Bari, oltre al servizio previsto contrattualmente per l’ufficio di Roma; –        condannare la Procura europea alle spese. 22 Nella causa T‑102/25, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione n. 68/2024 del collegio della Procura europea; –        condannare la Procura europea a corrisponderle la somma di EUR 156 321,51, equivalente all’importo dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 per il periodo dal 20 maggio 2021 al 27 gennaio 2025, e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; –        in via subordinata, condannare la Procura europea a corrisponderle una somma di denaro, anche in via equitativa, corrispondente al servizio da lei svolto presso gli uffici della Procura europea di Bari (circoscrizione di Lecce) e di Catanzaro (circoscrizione di Potenza), oltre al servizio previsto contrattualmente per l’ufficio di Napoli; –        condannare la Procura europea alle spese. 23 Nella causa T‑103/25, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione n. 67/2024 del collegio della Procura europea; –        condannare la Procura europea a corrisponderle la somma di EUR 90 535,74, equivalente all’importo dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 per il periodo dal 20 maggio 2021 al 15 luglio 2023, e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; –        in via subordinata, condannare la Procura europea a corrisponderle una somma di denaro, anche in via equitativa, corrispondente al servizio da essa svolto presso l’ufficio della Procura europea di Catanzaro oltre al servizio previsto contrattualmente per l’ufficio di Palermo; –        condannare la Procura europea alle spese. 24 In ciascuna delle cause T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25, la Procura europea chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare il ricorrente o la ricorrente alle spese. In diritto 25 Dopo aver sentito le parti, il Tribunale decide di riunire le cause T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25 ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del proprio regolamento di procedura. Sull e domand e di annullamento delle decisioni impugnate 26 A sostegno dei loro rispettivi ricorsi, i ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 e sulla violazione della clausola del loro contratto di impiego relativa alla sede di assegnazione. Tale motivo si articola intorno a tre argomenti. Sulla legittimità della nota EPPO/DC/2021/238 27 Senza formulare in modo esplicito una domanda di annullamento della nota EPPO/DC/2021/238, i ricorrenti ne contestano la legittimità affermando, in sostanza, che essa modifica unilateralmente la ripartizione territoriale e funzionale dei PED approvata dall’accordo concluso tra la Procura europea e il Ministero della Giustizia italiano e che, pertanto, costituisce una decisione adottata in violazione delle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939. 28 In udienza, in risposta a un quesito del Tribunale relativo al rispetto del termine per la presentazione di un ricorso di annullamento della nota EPPO/DC/2021/238, i ricorrenti hanno asserito, in sostanza, che contestavano la legittimità di tale atto soltanto nei limiti in cui esso produceva effetti sui loro diritti patrimoniali. Secondo i ricorrenti, presentare un ricorso diretto specificamente all’annullamento della nota in questione sarebbe eccessivo. 29 La Procura europea contesta gli argomenti dei ricorrenti. 30 Secondo la giurisprudenza, dall’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 discende che solo le condizioni di lavoro e di remunerazione dei PED rientrano nel regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e nella competenza dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Procura europea (ordinanza del 25 ottobre 2022, WO/Procura europea, T‑603/21, non pubblicata, EU:T:2022:683, punto 39). 31 Nel caso di specie, poiché la nota EPPO/DC/2021/238 non ha per oggetto né le condizioni di lavoro né la remunerazione dei PED, un ricorso contro di essa ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 263 TFUE, e non dell’articolo 270 TFUE. 32 Orbene, a norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione alla parte ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui la parte ricorrente ne ha avuto conoscenza. Conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura, tale termine deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. 33 Secondo costante giurisprudenza, il termine di ricorso menzionato al precedente punto 32 è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e incombe al giudice dell’Unione europea verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato (sentenze del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21, e del 18 settembre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, EU:T:1997:132, punti 38 e 39). 34 Pertanto, nel caso di specie, anche supponendo che i ricorrenti abbiano inteso chiedere l’annullamento della nota EPPO/DC/2021/238 del 20 maggio 2021 nell’ambito del presente ricorso, proposto il 12 febbraio 2025, si deve necessariamente rilevare che una simile domanda sarebbe tardiva e dovrebbe quindi essere respinta in quanto irricevibile. 35 In ogni caso, supponendo che l’argomentazione dei ricorrenti debba essere intesa come eccezione di illegittimità della nota EPPO/DC/2021/238, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso. 36 Secondo la giurisprudenza, l’articolo 277 TFUE è espressione di un principio generale che garantisce a ogni parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 67 e giurisprudenza citata). 37 Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 68 e giurisprudenza citata). 38 Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento proposti avverso decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono validamente costituire oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale che rappresentano la base di dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 69 e giurisprudenza citata). 39 Per contro, la Corte ha dichiarato che è irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui la decisione individuale impugnata non costituisca una misura di applicazione (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 70 e giurisprudenza citata). 40 Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che i ricorrenti si limitano a far valere l’illegittimità della nota EPPO/DC/2021/238 senza tuttavia presentare il benché minimo argomento diretto a dimostrare che la stessa costituisca la base giuridica delle decisioni impugnate o che abbia un nesso giuridico diretto con queste ultime. Infatti, le decisioni impugnate riguardano le condizioni di remunerazione dei PED, mentre la nota EPPO/DC/2021/238 ha lo scopo, in particolare, di indicare ai procuratori italiani appartenenti a determinati distretti giudiziari l’ufficio della Procura europea al quale occorre fare riferimento per la trattazione dei casi. 41 Da quanto precede risulta quindi che, supponendo che i ricorrenti abbiano inteso eccepire l’illegittimità della nota EPPO/DC/2021/238, tale eccezione di illegittimità è irricevibile. Sulla violazione dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 42 I ricorrenti affermano, in sostanza, che la nota EPPO/DC/2021/238 contiene una decisione della Procura europea di assegnarli a uffici aggiuntivi rispetto a quello previsto nel loro rispettivo contratto di impiego e che tale assegnazione supplementare costituisce un’applicazione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 3, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario (GURI n. 28 del 4 febbraio 1941, pag. 443). I ricorrenti ritengono che in tali circostanze avrebbero dovuto ricevere, a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ) ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea, l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto‑legge n. 341/2000. A loro avviso, il rifiuto della Procura europea di corrispondere loro tale indennità li pone, relativamente alla remunerazione, in una situazione meno favorevole rispetto a quella dei procuratori italiani, in violazione dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939. 43 Inoltre, i ricorrenti ritengono che, sia per quanto riguarda la procedura di assegnazione sia per quanto riguarda la scelta del luogo di residenza, non vi sia alcuna differenza tra, da un lato, la loro situazione di PED inizialmente assegnati a un ufficio della Procura europea e successivamente incaricati di casi di competenza di altri uffici e, dall’altro, la situazione di un procuratore italiano applicato a un ufficio situato in un distretto diverso da quello di origine. A questo proposito, i ricorrenti sostengono che tanto i PED quanto i procuratori italiani possono essere nominati o trasferiti ad altro ufficio solo su decisione del Consiglio superiore della magistratura italiano e che non sono tenuti a stabilire la propria residenza nel luogo in cui esercitano le loro funzioni. 44 Per quanto riguarda la differenza di competenza territoriale tra i PED e i procuratori italiani, i ricorrenti sostengono che le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 9/2021 sono inconferenti nel caso di specie. I ricorrenti ritengono in particolare che detto articolo, il quale prevede che i PED esercitino le loro funzioni requirenti sull’intero territorio nazionale, abbia una funzione esclusivamente processuale e non abbia nulla a che vedere con lo status dei PED né con le loro condizioni di lavoro e la loro retribuzione. 45 I ricorrenti ritengono in tale contesto che la loro assegnazione a uffici aggiuntivi rispetto a quello previsto nel rispettivo contratto di impiego abbia comportato un notevole aggravio nel loro carico di lavoro e, pertanto, non possa qualificarsi come missione. Essi sostengono che dovrebbero ricevere una remunerazione per tale lavoro ulteriore. 46 Pertanto, sulla base delle informazioni raccolte presso il Ministero della Giustizia italiano, i ricorrenti hanno calcolato ciascuno l’importo complessivo che considerano loro dovuto a titolo dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000. 47 La Procura europea contesta gli argomenti dei ricorrenti. 48 A tal riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1939, la Procura europea è istituita come organo dell’Unione dotato di personalità giuridica. 49 Secondo l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2017/1939, poi, la Procura europea è un organo indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata, laddove il livello decentrato è composto dai PED aventi sede negli Stati membri. 50 Infine, i compiti e le funzioni dei PED sono definiti all’articolo 13 del regolamento 2017/1939. In particolare, il paragrafo 1, primo comma, di tale articolo precisa che i PED agiscono per conto della Procura europea nei rispettivi Stati membri. Allo stesso modo, a norma del paragrafo 2 di detto articolo, il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei PED nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra questi ultimi all’interno di ciascuno Stato membro. 51 Nel caso di specie, dagli atti del fascicolo emerge che la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze dei PED in Italia è stata approvata dal procuratore capo europeo previa consultazione del Ministero della Giustizia italiano e a seguito di conclusione di un accordo con quest’ultimo il 23 marzo 2021. 52 L’accordo menzionato al precedente punto 51 era fondato su una proposta delle autorità italiane di creare un numero sufficiente di uffici della Procura europea distribuiti sul territorio nazionale, in modo da ottenere la massima efficacia con un impatto minimo sul quadro giuridico esistente. Secondo tale proposta, a ciascun ufficio dovevano essere assegnati due PED o anche tre per gli uffici più importanti. 53 Inoltre, l’organizzazione territoriale degli uffici della Procura europea proposta dalle autorità italiane teneva conto delle disposizioni del decreto legislativo n. 9/2021. 54 In proposito, occorre rilevare che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 9/2021, intitolato «Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo», prevede, al suo comma 2, che, ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i PED esercitano le funzioni requirenti sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione. 55 Ne consegue che i PED nominati in Italia, indipendentemente dalla loro sede di assegnazione, esercitano le loro funzioni sull’intero territorio nell’ambito di una procura unica e indivisibile. Ciò significa che un cambiamento dell’ufficio di assegnazione non incide in alcun modo sulla competenza territoriale di un PED. 56 Peraltro, si deve rilevare che, nella nota EPPO/DC/2021/238, il procuratore europeo italiano non solo ha informato le autorità italiane e i PED che le procure nazionali dei distretti giudiziari che avrebbero dovuto fare riferimento agli uffici della Procura europea di Bari e di Catanzaro potevano fare riferimento temporaneamente, a seconda dei casi, agli uffici della Procura europea di Roma, di Palermo o di Napoli, ma ha altresì ricordato che ciascun PED avrebbe avuto competenza su tutto il territorio. 57 La nota EPPO/DC/2021/238 ha certamente avuto l’effetto di modificare, al rialzo, il numero di distretti giudiziari italiani le cui procure potevano fare riferimento agli uffici della Procura europea di Roma, di Palermo e di Napoli e, pertanto, ha comportato un carico di lavoro ulteriore per i PED assegnati a tali uffici, tra i quali figurano i ricorrenti. Tuttavia, essa non ha prodotto effetti né sulla competenza territoriale di tali PED, che resta estesa all’intero territorio nazionale, né sulla loro sede di assegnazione, che rimane quella indicata nel loro contratto di impiego. 58 Per quanto riguarda invece i procuratori italiani, la Procura europea sostiene a ragione che dalle disposizioni del codice di procedura penale italiano, prodotte nell’allegato B9 del controricorso, emerge che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai magistrati della procura presso il giudice competente in un determinato distretto giudiziario. Se ne può dedurre che, nella struttura del sistema giudiziario italiano, esistono varie procure e che la competenza di un procuratore nazionale è territorialmente limitata e coincide con la circoscrizione territoriale dell’organo giurisdizionale al quale è collegata la sua procura di assegnazione. Del resto, i ricorrenti hanno confermato in udienza che un procuratore italiano è competente solo a trattare i casi di competenza della procura nazionale alla quale è assegnato. 59 Pertanto, si deve necessariamente constatare, come giustamente sostenuto dalla Procura europea, che esistono differenze sostanziali tra la competenza territoriale dei PED e quella dei procuratori italiani. 60 Deve quindi ritenersi che i ricorrenti non si trovassero nella stessa situazione di un procuratore italiano applicato a una procura diversa da quella di origine. 61 Pertanto, occorre constatare che i ricorrenti non hanno dimostrato l’applicabilità in loro favore dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000. 62 D’altro canto, dagli atti del fascicolo si evince che l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 fa parte delle disposizioni urgenti adottate al fine di incentivare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia in Italia e che, in tale contesto, il legislatore italiano ha ritenuto necessario incoraggiare la mobilità dei procuratori sul territorio nazionale, in particolare verso i distretti giudiziari dichiarati disagiati. Ne consegue che, come hanno confermato i ricorrenti in udienza, tale indennità costituisce un incentivo ad occupare posti situati in altri distretti giudiziari ed è indipendente dall’effettivo carico di lavoro individuale dei procuratori italiani. 63 Inoltre, poiché i ricorrenti hanno chiesto di beneficiare dell’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 a titolo di compensazione monetaria ( additional top-up amount ), va rilevato che dal combinato disposto degli articoli 8, 14 e 16 della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea emerge che, per la loro attività, i PED hanno diritto a una remunerazione totale composta dai seguenti elementi: –        una remunerazione mensile di base che, per il livello 1, corrisponde allo stipendio base mensile di un funzionario del gruppo di funzioni AD, grado 9, scatto 1, come previsto nella tabella di cui all’articolo 66 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, e –        un’indennità di servizio costituita da un importo forfettario mensile e diretta a indennizzare i PED «per le ore di lavoro straordinario prestate e per la loro disponibilità al di fuori dell’orario normale di lavoro, richieste dalle esigenze del servizio». 64 Ai termini dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939, la remunerazione complessiva di un PED non deve essere inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. 65 Qualora la remunerazione complessiva di un PED sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale, detto PED ha diritto, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea, a ricevere una compensazione monetaria ( additional top-up amount ) che garantisca che la sua remunerazione sia pari alla remunerazione nazionale. 66 Nel caso di specie, in risposta a un quesito del Tribunale in udienza, i ricorrenti hanno affermato che la loro remunerazione totale attuale era superiore a quella dei procuratori italiani, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939. I ricorrenti hanno altresì precisato che, se l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 dovesse essere inclusa nel calcolo della remunerazione nazionale, la loro remunerazione totale attuale sarebbe allora leggermente inferiore a quella dei procuratori italiani. 67 In tali circostanze e nella misura in cui si è già concluso al precedente punto 61 che l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 non era applicabile alla situazione dei ricorrenti, si deve necessariamente constatare che questi ultimi non hanno diritto a ricevere una compensazione monetaria ( additional top-up amount ) ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1/2020 del collegio della Procura europea. 68 Di conseguenza, gli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla violazione dell’articolo 96, paragrafo 6, del regolamento 2017/1939 devono essere respinti in quanto infondati. Sull’arricchimento senza causa 69 I ricorrenti affermano che la Procura europea, non corrispondendo loro alcuna remunerazione a fronte della loro considerevole attività supplementare, ha beneficiato di un arricchimento senza causa a loro danno. Da un lato, essi ritengono che la Procura europea abbia ottenuto un evidente vantaggio economico sotto forma di prestazioni lavorative che non ha retribuito. La Procura europea avrebbe quindi realizzato un risparmio corrispondente alle remunerazioni che avrebbe dovuto versare per i posti rimasti vacanti. Dall’altro, i ricorrenti sostengono che il loro impoverimento deriva dal fatto di aver lavorato di più senza ricevere la benché minima remunerazione. 70 La Procura europea contesta gli argomenti dei ricorrenti. 71 In proposito, occorre ricordare che, come rilevato al precedente punto 63, la remunerazione totale dei PED include, oltre a una remunerazione mensile di base, un’«indennità di servizio» che ha lo scopo di indennizzarli per «le ore di lavoro straordinario prestate e per la loro disponibilità al di fuori dell’orario normale di lavoro, richieste dalle esigenze del servizio». 72 Orbene, nel caso di specie, occorre constatare che il lavoro supplementare svolto dai ricorrenti nell’ambito della trattazione dei casi di competenza di uffici diversi da quello della loro assegnazione è già stato compensato dall’indennità di servizio menzionata al precedente punto 71. In ogni caso, i ricorrenti non dimostrano che il lavoro supplementare che essi fanno valere abbia diversa natura rispetto al lavoro normalmente coperto da tale indennità. 73 Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti relativi all’arricchimento senza causa della Procura europea devono essere respinti in quanto infondati. Sulla domanda in subordine vertente su una violazione del contratto di impiego 74 In via subordinata, i ricorrenti sostengono che i compiti supplementari da essi svolti in ragione della loro assegnazione a uffici aggiuntivi rispetto a quello previsto nel loro rispettivo contratto di impiego, in violazione di tale contratto, giustificano la loro richiesta di corresponsione di una somma calcolata in ragione, in particolare, della durata, del numero e della complessità dei casi trattati nell’ambito della loro attività supplementare. I ricorrenti chiedono quindi la corresponsione di un’indennità il cui importo sia quantificato in via equitativa. A questo riguardo, essi ritengono che l’importo stabilito dal diritto italiano per l’indennità prevista dall’articolo 23 del decreto-legge n. 341/2000 possa costituire un elemento di riferimento. 75 La Procura europea contesta gli argomenti dei ricorrenti. 76 In proposito, occorre rilevare che, con la loro domanda di corresponsione dell’indennità, i ricorrenti mirano in realtà a ottenere una remunerazione per lo stesso lavoro supplementare da essi fatto valere nell’ambito dei loro argomenti relativi all’arricchimento senza causa. In simili circostanze, anche tale domanda deve essere respinta in quanto infondata, nella misura in cui detto lavoro supplementare è già stato remunerato con la corresponsione dell’indennità di servizio. Sulle misure di organizzazione del procedimento e sui mezzi istruttori richiest i dai ricorrenti 77 Nei loro rispettivi ricorsi, i ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare alla Procura europea di produrre l’elenco di tutti i casi da essi trattati e di competenza di uffici diversi da quello previsto come sede di assegnazione nel rispettivo contratto di impiego. 78 Al riguardo, si deve ricordare che l’articolo 90 del regolamento di procedura enuncia che le misure di organizzazione del procedimento sono decise dal Tribunale. Inoltre, dall’articolo 92, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che il Tribunale è il solo competente a valutare l’utilità di mezzi istruttori ai fini della soluzione della controversia. 79 Nel caso di specie, poiché i presenti ricorsi possono essere decisi sulla base degli atti versati nel fascicolo, le misure richieste dai ricorrenti sono prive di utilità ai fini della soluzione delle controversie. Pertanto, esse devono essere respinte. 80 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere respinti nella loro interezza. Sulle spese 81 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 82 I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della Procura europea. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le cause T‑100/25, T‑102/25 e T‑103/25 sono riunite ai fini della sentenza. 2) I ricorsi sono respinti. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle spese nella causa T ‑ 100/25. 4) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle spese nella causa T ‑ 102/25. 5) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle spese nella causa T ‑ 103/25. Kalėda [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2026. Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] S. Papasavvas * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 69/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris