CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12421/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 01n3gi9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 17.7.2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di undici sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, in quanto: a) i reati non sono della stessa indole; b) le modalità di commissione sono eterogenee e diversi sono anche i luoghi di commissione dei reati; c) l'arco temporale di commissione dei reati è di ben cinque anni; Considerato che, sulla scorta di tali premesse, il giudice ha adeguatamente ritenuto che i fatti fossero riconducibili ad una scelta di vita e che la necessità di procurarsi il denaro tramite i reati fosse piuttosto il movente, ma non l'indice della preesistenza di un disegno criminale originario in cui erano stati preordinati i singoli episodi delittuosi; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, invece, è generico ed evidenzia essenzialmente un dato - ovvero che la ricorrente sia donna straniera di etnia rom, la quale delinque per provvedere alle esigenze della famiglia - che è semmai un elemento di conferma delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata, secondo cui nel caso di specie la reiterazione di fatti delittuosi è indice di un programma di vita che si sviluppa secondo contingenti opportunità; Aggiunto che tale conclusione depotenzia, con tutta evidenza, anche l'ulteriore motivo subordinato di riconoscere la continuazione almeno per gruppi di reati omogenei; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d