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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08123/2022

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ORDINANZA sul ricorso 12289/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già denominata [OSCURATO:PERSONA] Banca d'[OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico II n.33, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del TRIBUNALE di IMPERIA, depositato il 05/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, il decreto del Tribunale di Genova del 5.3.2015, che ha respinto il suo reclamo contro il provvedimento con il quale il G.D. al [OSCURATO:SOCIETA]. aveva autorizzato il curatore a sciogliersi dal contratto, a suo tempo stipulato fra la ricorrente e Porto di Imperia in bonis, di sub-concessione dei diritti di utilizzazione delle opere a mare del porto di Imperia.

E intervenuta in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso adesivo alla posizione della ricorrente, contenente anche due motivi di ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito ad entrambi i ricorsi con unico controricorso.

Considerato che: Il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili, senza che vi sia necessità di esaminare i motivi.Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l'art.72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, sicché tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.111 Cost., potendo, invero, i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare"(Cass. n. 13167/17, 8870/12).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna le ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio, che liquida in C 6.000,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12289/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già denominata [OSCURATO:PERSONA] Banca d'[OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico II n.33, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del TRIBUNALE di IMPERIA, depositato il 05/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, il decreto del Tribunale di Genova del 5.3.2015, che ha respinto il suo reclamo contro il provvedimento con il quale il G.D. al [OSCURATO:SOCIETA]. aveva autorizzato il curatore a sciogliersi dal contratto, a suo tempo stipulato fra la ricorrente e Porto di Imperia in bonis, di sub-concessione dei diritti di utilizzazione delle opere a mare del porto di Imperia. E intervenuta in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso adesivo alla posizione della ricorrente, contenente anche due motivi di ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito ad entrambi i ricorsi con unico controricorso. Considerato che: Il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili, senza che vi sia necessità di esaminare i motivi.Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l'art.72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, sicché tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.111 Cost., potendo, invero, i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare"(Cass. n. 13167/17, 8870/12). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna le ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio, che liquida in C 6.000,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nell
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