CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 1991
Cassazione n. 21713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]gEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1991 avverso l'ordinanza del 18/01/2014 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i) i reati oggetto della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli il 24/9/2020, irrevocabile il 7/7/2021 per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commessi a Qualiano il 22/4/2020, ii) quelli della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28/2/2017, irrevocabile il 10/1/2023, per i reati di cui art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso Qualiano il 1/6/2015, e iii) quella emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5/5/2022, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso a Qualiano il 24/4/2021; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i fatti oggetto delle sentenze si riferiscono alla violazione della stessa norma e si inseriscono nel medesimo contesto spazio temporale; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a distanza di molti anni e come tale elemento, anche da solo, proprio in virtù del lungo tempo trascorso, imponga di escludere che gli stessi siano il frutto di un'ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend