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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 00227/2024

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eguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 8213/23 del Tribunale di Milano del 26/05/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il Tribunale di Milano in composizione monocratica, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337, 99, quarto comma, cod. pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 2 novembre 2023 Il consiglier st nso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 8213/23 del Tribunale di Milano del 26/05/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il Tribunale di Milano in composizione monocratica, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337, 99, quarto comma, cod. pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 2 novembre 2023 Il consiglier st nso
Sentenza Cassazione n. 00227/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris