CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG. ki I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione per l'annullamento della sentenza in data 10 settembre 2020, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, 483 e 61 n. 2, 478, comma 3, 482 e 61 n. 2, e 476, comma 2, 482 e 61 n. 2 cod. pen., in relazione ai quali era stata condannata con sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 6 novembre 2018, perché estinti per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni accessorie disposte dal primo giudice, in particolare quella di confisca del denaro indebitamente erogato dall'Ente pubblico, segnatamente l'INPS, che per effetto delle false dichiarazioni rese e della falsa documentazione prodotta, aveva erogato all'imputata la somma di Euro 8.095, 71 a titolo di rate di pensione non riscosse dal defunto [OSCURATO:PERSONA], di cui si era spacciata erede. 2. Tramite il difensore affida l'impugnativa a due motivi, con i quali denuncia la violazione degli artt. 240 e 322-ter cod. pen., in relazione agli artt. 25 e 27 della Costituzione, agli artt. 7 e 8 CEDU e all'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, e il vizio di motivazione, dolendosi dell'invalidità e dell'inefficacia della confisca per equivalente in caso di prescrizione del reato e, comunque, della inadeguatezza e sproporzione della detta confisca così come disposta. Quanto al primo profilo eccepisce l'illegittimità della conferma della confisca avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, sottoposto a sequestro preventivo ai fini di confisca obbligatoria anche per equivalente, come da verbale del 14 dicembre 2015, in quanto, in ragione del carattere prettamente sanzionatorio della stessa, il presupposto indefettibile perché essa possa dirsi costituzionalmente ammissibile e, pertanto, efficace nei confronti di un soggetto è unicamente una sentenza di condanna definitiva. Quanto al secondo profilo censura l'adeguatezza e la proporzionalità della confisca per equivalente de qua, potendosi la stessa disporre esclusivamente nel limite del valore del prodotto o profitto derivante dalla commissione del reato, di modo che non poteva dirsi congrua l'ablazione di un immobile del valore di Euro 70.000,00 a fronte di un profitto da reato di circa Euro 8.000,00. 3. Con nota trasmessa tramite PEC in data 22 dicembre 2021, il difensore della ricorrente ha istato per la trattazione orale del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a censure generiche, perché non rispondenti alle vincolanti prescrizioni impartite dall'art. 581 lett. d) cod. proc. pen., per le quali il motivo di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica «delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.». 5. Quanto agli elementi di fatto, poiché entrambe le sentenze di merito non danno conto di quanto addotto dalla ricorrente - ossia della circostanza che fosse stata disposta la confisca di un immobile di sua proprietà per incamerare il valore del profitto del delitto di truffa in danno dell'INPS, del quale ella era stata riconosciuta colpevole in primo grado -, in ragione della natura non processuale dei vizi dedotti, sarebbe stato precipuo onere della ricorrente congruamente illustrare e documentare quanto rappresentato nei motivi, allegando il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il verbale di esecuzione dello stesso, onde permettere la sicura identificazione dell'oggetto della confisca, e quant'altro utile a consentire a questa Corte di esercitare lo scrutinio richiesto, soprattutto con riguardo ai profili della eccepita sproporzione della misura ablatoria adottata. 6. Quanto alle ragioni di diritto, i motivi in disamina omettono di confrontarsi con la norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. - inserita nel codice di rito dall'art. 6 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21, nonché modificata dall'art. 1, comma 4, lett. f), della I. 9 gennaio 2019, n. 3, e, quindi, in quanto certamente in vigore alla data della pronuncia di secondo grado (10 settembre 2020), astrattamente applicabile al caso che occupa in forza del principio del tempus regit actum -, che, sotto la rubrica: «Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione>>, dispone che:«1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240- bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». Invero, avuto riguardo :a tale decisivo referente normativo (invece del tutto ignorato), che, come illustrato, consente la confisca senza condanna, si sarebbe dovuto argomentare - motivatamente prendendo posizione in ordine alla discussa natura della confisca per equivalente, se interamente afflittiva (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, ovvero connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito (Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Rv. 281421) - se sia consentito mantenere la confisca per equivalente in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen.. 7. A tanto non essendosi adempiuto, entrambi i motivi dedotti non meritano, dunque, alcun ulteriore esame. 8. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con consequenziale condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa della ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa della ammende. Sentenza redatta in forma semplificata per decisione del Collegio. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena LAAA f5-vv,A4mAAA,L44, [OSCURATO:PERSONA]