CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 28482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8370/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Borsi n. 4 ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso l’ordinanza R.G. 2388/2018 del Presidente della Corte d’appello di Palermodepositata il 28-1-2020 cron. 520/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19-9- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 depositata il 28-1-2020 il Presidente della Terza Sezione Civile della OGGETTO: patrocinio a spese dello Stato R.G.8370/2020 C.C. 19-9-2023 Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA] della medesima Corte d’appello, che aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza emessa nella causa n.1228/2915 R.G. dalla Corte d’appello di Palermo. L’ordinanza ha dato atto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con delibera del 17-5-2018 aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statoritenendo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 74 co.2 d.P.R. 115/2002, riferiti alla non manifesta infondatezza delle ragioni da fare valere in giudizio,e che il decreto della Corte d’appello a sua volta aveva escluso i presupposti di cui all’art. 74 co.2, per non essere sussistente il fumus richiesto dalla disposizione. Ha dichiarato che le censure svolte nel ricorso per cassazione erano manifestamente infondate, che il ricorso si era soffermato specificamentesul motivo di impugnazione concernente la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante Friscia, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere accolto dalla Cassazione in quanto nel giudizio di appello egli era ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; ha rilevato che tale censura era manifestamente infondata, in quanto la disposizione esigeva dal giudice unicamente l’attestazione di rigetto dell’impugnazione, mentre competeva all’Amministrazione valutare se vi fosse in concreto la possibilità di esigere la doppia contribuzione. 2.Con atto notificato il 19-2-2020 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 19-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione dell’art. 132 comma 2 c.p.c. n. 4 e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e nullità derivata del provvedimento impugnato” il ricorrente denunciavizio di motivazione dell’ordinanza impugnata. Evidenzia che nel suo ricorso per cassazione, in riferimento al quale aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva formulato tre motivi e ciò nonostante l’ordinanza impugnata aveva omesso di considerare i primi due motivi di impugnazione e aveva considerato solo il terzo. Sostiene che il giudicante avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali ha ritenuto, prognosticamente, che i motivi di ricorso per cassazione non fossero semplicemente da rigettare ma addirittura da dichiarare inammissibili. 1.1.Il motivo è infondato, perché è acquisito il principio che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé;perciò è denunciabile solo il vizio che si concreti in mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico o in motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o in motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice vizio di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. U. 7-4-2014 n. 8054, Cass. Sez. 6- 3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01). Nella fattispecie il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata abbia confermato il giudizio di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione che giustificava ex art. 74co.2 d.P.R. 30 - 5 - 2002 n.115 il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio limitandosi a valutare uno dei tre motivi di ricorso per cassazione che egli aveva proposto. Però, per questa ragione la motiva zione non è né assolutamente mancante né meramente apparente, ma al più insufficiente, per cui non è affetta da vizio denunciabile in sede di legittimità. Per di più, l’ordinanza ha esplicitato la ragione per la quale ha analiticamente considerato uno dei tre motivi di ricorso per cassazione, dando atto che il ricorrente aveva sostenuto nella sua opposizione che quel motivo avrebbe dovuto essere sicuramente essere accolto, evidenziando l’erroneità di quella tesi che ha ritenuto sufficiente afondare il giudizio di manifesta infondatezza ex art. 74 co. 2 d.P.R. 115/2002 delle ragioni da fare valere in giudizio e così giustificareil rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione dell’art. 13 comma 1, 1bis, 1quater e art. 131 D.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.” il ricorrente evidenzia come fosse dato certo che egli nel giudizio di appello aveva beneficiato dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che non fosse intervenuto alcun provvedimento di revoca di quell’ammissione; quindi sostiene l’illegittimità della statuizione della sentenza della Corte d’appello di Palermosul raddoppio del contributo unificato, censurat a con motivo di ricorso per cassazione; lamenta che nello stesso errore della sentenza èincorsa l’ordinanza impugnata. 2.1.Il motivo è infondato, come risulta daiprincipi di diritto posti dallaCassazione a Sez ioni U nite con la sentenza 20 - 2 - 2020 n. 4315 , secondo i quali: “L’ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario”; “La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a‘due presupposti’, il primo dei quali -di natura processuale- è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanzialetributario- consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”; “il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”. Quindi, diversamente da quanto sostenutodal ricorrente e come già esattamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva al fine di escludere la pronuncia sull’esistenza dei presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione a favore del Ministero controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis dello