CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Palermo, perquanto qui di interesse, aveva confermato la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Palermo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] peril delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per taluni reati-fine. Il giudice di meritoaveva anche riconosciuto la continuazione con i reati già giudicati con la sentenzadella Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003, irrevocabile il 12 luglio 2004,individuando la pena base «in quella irroganda nel presente processo per il reatodi natura associativa».Con sentenza del 29 aprile 2025, la Prima Sezione di questa Corte,pronunciandosi, per quanto qui di interesse, sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA],aveva annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo,limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare, aveva rilevato che gliaumenti di pena applicati a titolo di continuazione erano stati calcolati in manieraindistinta e, pertanto, aveva annullato la sentenza, rimettendo al giudice del rinvioil relativo calcolo, da operarsi separatamente per ciascuno dei reati satellite.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la predetta sentenza per il tramite del difensore difiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art.625-bis cod. proc. pen., per la sussistenza di errori materiali e di fatto in relazioneagli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di fatto,nella parte in cui, trattando il motivo di ricorso in tema di individuazione del reatopiù grave sul quale operare gli aumenti di pena a titolo di continuazione, avrebberitenuto che la questione della determinazione della pena base non avessecostituito oggetto di censura nei motivi di appello, quando, invece, «la disciplinadel reato continuato esterno era stata concessa proprio dal giudice di appello, aseguito di apposito motivo di appello». Sostiene, inoltre, che, con il quinto motivodi ricorso, sarebbero stati impugnati proprio il calcolo della pena e l'individuazionedel reato più grave, osservando che esso andasse identificato nel delittoassociativo accertato con sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, atteso che, nel reato associativo giudicatoprecedentemente, «la condotta posta in essere dall'odierno imputato aveva undisvalore maggiore, per la caratura dei soggetti coinvolti, per i fatti e le dinamicheemersi nell'ambito del pregresso processo, per l'intensità del dolo e la durata dellacondotta delittuosa, per la commissione dei reati-fine di estorsione, per il ruoloricoperto in seno alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA]». La Prima Sezione, pertanto,sarebbe incorsa «in un errore di fatto o materiale, laddove ha affermato che ladosimetria della pena base non aveva formato oggetto di censura con i motivi diappello da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], atteso che, ai fini della determinazionedella violazione più grave andavano, in effetti, messe a confronto le singole peneinflitte, in concreto, per i reati già giudicati, da un lato, e la pena (o le pene) dainfliggere per il reato (o i reati) oggetto del giudizio odierno, dall'altro».3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato memoria, con laquale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Il ricorrente sostiene che la Prima Sezione avrebbe errato nel ritenere che ilricorso originario non avesse censurato «la dosimetria della pena base». Tanto sidovrebbe desumere: dal fatto che «la disciplina del reato continuato esterno erastata concessa proprio dal giudice di appello, a seguito di apposito motivo diappello»; dal quinto motivo del ricorso originario.Ebbene, la prima deduzione appare generica e poco chiara. Invero, il fatto che«la disciplina del reato continuato esterno era stata concessa proprio dal giudicedi appello, a seguito di apposito motivo di appello», non implica necessariamente– né sotto il profilo logico né sotto quello giuridico – che l’appellante avessecensurato la dosimetria della pena base, che era stata individuata dal giudice dimerito «in quella irroganda nel presente processo per il reato di naturaassociativa».Del tutto generica e poco chiara è anche la seconda deduzione. Va, invero,rilevato che il ricorso straordinario argomenta l’asserito errore percettivo, in cuisarebbe incorso il giudice di legittimità, citando, in maniera niente affattopertinente, il quinto motivo del ricorso originario per cassazione. Invero, se, comesi deduce a pag. 3 del ricorso straordinario, l’oggetto dell’ipotizzato errore di fattoconsisterebbe nell’affermazione, contenuta alla pag. 41 della sentenza, secondocui la dosimetria della pena base non aveva formato oggetto di censura con i motividi appello, davvero non si vede come la tesi dell’odierno ricorrente possa esseredimostrata a partire dal quinto motivo dell’originario ricorso per cassazione e non,eventualmente, dal relativo motivo di appello. In altri termini, per dedurre l’errorepercettivo nel quale il giudice di legittimità sarebbe incorso nella “lettura” deimotivi di appello, il ricorrente fa riferimento non ai «motivi di appello», ma alquinto motivo del ricorso per cassazione.Nel resto, le deduzioni contenute nel ricorso straordinario, in sostanza, siincentrano non tanto su eventuali errori percettivi relativi alle censure formulatein merito alla determinazione della pena base, quanto sull’errata applicazione deicriteri di individuazione della violazione più grave tra le due distinte fattispecieassociative. Invero, il ricorrente sostiene che il reato più grave dovrebbe essereidentificato nel delitto associativo accertato con la sentenza della Corte di appellodi Palermo del 16 luglio 2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, atteso che, nel reatoassociativo giudicato precedentemente, «la condotta posta in essere dall'odiernoimputato aveva un disvalore maggiore, per la caratura dei soggetti coinvolti, per ifatti e le dinamiche emersi nell'ambito del pregresso processo, per l'intensità deldolo e la durata della condotta delittuosa, per la commissione dei reati-fine diestorsione, per il ruolo ricoperto in seno alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA]».Va, in ogni caso, rilevato che la Prima Sezione ha affrontato la questione dellaindividuazione della pena base, risolvendola in conformità al consolidato indirizzogiurisprudenziale: nel caso in cui l’unificazione e il giudizio di comparazione di tuttii reati riuniti siano compiuti dal giudice della cognizione, la violazione più gravedeve essere determinata con riferimento al più elevato massimo edittale dellafattispecie e, a parità del tetto edittale, al minimo edittale più elevato (Sez. U, n.25939 del 28/02/2013, Chiabotti, Rv. 255347); nel caso in cui, invece,l’unificazione davanti al giudice della cognizione riguardi reati giudicati da giudicidiversi, la violazione più grave deve essere determinata con riferimento alla penain concreto inflitta, in applicazione analogica dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.(a mente del quale «si considera violazione più grave quella per la quale è statainflitta la pena più grave»), stante la eadem ratio che caratterizza le due situazioni(Sez. 2, n. 41574 del 4/10/2006, Carrubba, Rv. 235384; Sez. 2, n. 21769 del04/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259572; Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, Altamura,Rv. 286206).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 22 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]