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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15466/2026

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o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, accogliendo l'appello del pubblico ministero, il Tribunale di Catanzaro ha riformato la decisione di rigetto (per carenza di attualità di esigenze di cautela) della domanda cautelare resa dal giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale il 10 luglio 2025, ed ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in ordine ai reati (indicati ai capi 4, 5 e 20 della contestazione provvisoria) previsti dagli artt. 110, 61 bis, 416 bis 1 1comma 1, 81 cod.pen., 73, primo e sesto comma; 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990,

2. I fatti erano riferiti: (capo 4) al sodalizio intercorso con un numero di persone pari o superiore a tre, attraverso il quale, con più azioni esecutive di 10 medesimo programma criminoso, gli associati avevano trafficato in sostane stupefacenti e specificamente in sostanza di tipo cocaina pari a complessivi kg 5D, proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], occultata nel vano motore di un container frigo partito dalla Colombia a bordo di una motonave denominata [OSCURATO:PERSONA] e giunta a Livorno il 24 marzo 2020 sulla motonave Pohorje.

Una parte consistente di talie carico (kg. 40,792 suddivisi in 36 panetti) veniva sequestrata a Livorno il 26 mario 2020, mentre la restante parte, occultata in altro container ripartiva per altra destinazione.

Gli associati [OSCURATO:PERSONA] cl. 76, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trattavano la spedizione dello stupefacente con [OSCURATO:PERSONA] (che pure finanziava in parte l'operazione facendo la spola tra Italia e Colombia) nonché con i referenti delle diverse squadre di recuperatori ingaggiate da [OSCURATO:PERSONA] cl. 76 per eseguire l'esfiltrazione del carico dal porto di Livorno, dei quali faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Colombia tra marzo e aprile 2020; (capo 5) nella detenzione, insieme a più di tre personè, di un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish pari a complessivi 9.99 grammi suddivisi in blocchi da circa 995 grammi cadauno occultata a bordo di Ùn furgone per cui veniva tratto in arresto in flagranza in [OSCURATO:PERSONA] (Roma), aprile 2020; (capo 20) nel traffico, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente tipo hashish pari a 2 kg e 1,2 kg di cocaina per le quali il committente/acquirente [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla seconda quantità di stupefacente, anticipava la somma di euro 10.000, salvo saldare il conto con la consegna della merce versando un prezzo totale di euro

30.000. [OSCURATO:PERSONA], Catanzaro, Bovalino il 4/5 agosto 2020.

3. Il GIP aveva già riconosciuto la gravità indiziaria con motivazione pienamente condivisa dal Tribunale, che ha richiamato per relationem il contenuto della richiesta di misura cautelare e dell'ordinanza genetica, pur escludendo pen i' il [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art. 416 bis

1. cod.pen., relativa all'agevolazione mafiosa in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, è stata ritenuta l'attualità del periculum e la sua concretezza, alla luce della gravità dei fatti contestati, del radicato coinvolgimento negli ambienti criminali, il facile accesso al traffico anche su scala nazionale, ragioni per le quali il tempo trascorso dai fatti non assumeva rilievo.

La misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta adeguata a sradicare il prevenuto dal tessuto criminale e a contenere il pericolo di reiterazione dei reati.

24. Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, sulla base dei seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 4.1.

Con il primo motivo, la difesa eccepisce il vizio di violazione degli arti. 125, comma 3, 273 e 274 cod.proc.pen. nonché dell'art. 111 Cost. e vizio di omessa motivazione o motivazione solo apparente, essendosi il Tribunale limitato a richiamare per relationem le risultanze delle indagini contenute nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza genetica, senza un vaglio critico e senza considerare le memorie difensive.

4.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus dei delitti contestati, deducendo che si tratta di traffici di droga accertati esclusivamente mediante intercettazioni (c.d. droga parlata) in assenza di riscontri.

Deduce, inoltre, che i colloqui intercettati nbn danno certezze sull'identificazione del ricorrente, sulla sua partecipazione ai reati e sul ruolo rivestito.

4.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta il vizio di motivazione illogica o contraddittoria sia con riferimento alla gravità indiziaria sia con riferimento allla sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dell'aggravante ex art.416 bis 1 cod.pen. pur motivando la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari mediante la valorizzazione proprio del profilo della già menzionata aggravante.

4.4. Con il quarto e il quinto motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato per carenza del requisii() dell'attualità del pericolo e per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura.

5. La Procura generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo in ciascuno dei motivi proposti dopo averli nuovamente rappresentati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.E' principio consolidato quello per cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al 3giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure circa la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto clie governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure chi, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Seiz. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).

3. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione tdi una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto hal contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 870 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 01 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possoho applicarsi anche al ricorso per cassazione).

4. Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatt, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01).

5. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità nella materia dell'e misure cautelari personali, il primo motivo in tutte le sue articolazioni così comEJ il secondo, devono ritenersi manifestamente infondati e, per molti aspetti, versati in fatto e quindi non deducibili in sede di legittimità.

Deve in principio osservarsi che per consolidata giurisprudenza è legittima Ila motivazione per relationem quando "il complessivo quadro argomentativo forniséa una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e cctín ile allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità" (Sez. 2 n.18404 del 05/04/2024, dep. 10/05/2024, Rv. 286406).

Nel caso in esame, il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello cautelar, ha preso atto della esaustività e della correttezza dell'attività investigativa cOn riguardo alla gravità indiziaria, così come delineata nell'ordinanza di rigeto 4emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 10 luglio 2025.

Ha inoltre richiamato le intercettazioni telefoniche, dal contenuto chiaro e privo di ambiguità, poste a fondamento, sul piano della gravità indiziaria, dei reati ascritti ai capi 4), 5) e 20 della rubrica, facendo proprie le valutazioni del giudice per le indagini preliminari e arricchendole con espressioni di condivisione tali da evidenzia e l'avvenuto esercizio di un autonomo e consapevole vaglio critico.

In particolare, quanto al reato di cui al capo 4) della contestazione provvisori, il Tribunale ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni aveva disvelato il coinvolgimento nell'organizzazione dell'importazione di [OSCURATO:PERSONA] classe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 69 e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi chiamati per sedare la diatriba insorta dopo il sequestro della cocaina pari a 4019 nascosta all'interno del container.

In questo segmento dell'esposizione, il Tribunale ha fatto rinvio al contenuto dettagliato della richiesta di misura cautelare e all'ordinanza genetica, precisando che le circostanze ivi indicate non erano sta Le specificamente contestate.

Si è, peraltro, evidenziato che la figura del Maz ei aveva assunto un ruolo al momento del tentativo di recupero, con la squadra li [OSCURATO:PERSONA], dei 10 kg di cocaina sfuggiti al sequestro all'interno del container nel porto di Livorno, come descritto in dettaglio alla pagina 211 dela richiesta di misura cautelare che il Tribunale riporta, con riferimento testuale, nella parte in cui si era fatto riferimento al soggetto lametino che faceva parte deila squadra di recuperatori della cocaina organizzata dal [OSCURATO:PERSONA].

6. Anche il profilo della sufficiente motivazione relativa alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nella figura del "lametino" e della ricostruzione del contesto di "droga parlata" non supera il vaglio di ammissibilità, limitandosi a criticare l'apprezzamento delle fonti di prova utilizzate dal Tribunale con censure apodittiche.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il "lametino" di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] classe 76 nella chat (export_20793_ID FBSQS8), che avrebbe operato in sinergia con [OSCURATO:PERSONA] al fine di recuperare il narcotito era stato identificato attraverso l'analisi che la polizia aveva svolto analizzando le chat dell'utente Sky ID 8TFA9V [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale riferisce che erano state analizzate, tra le altre chat generate da tale account Sky ECC, quele del 22 e 23 marzo 2020, periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] si trovava a [OSCURATO:PERSONA], poiché in tale occasione il ricorrente si trovava a [OSCURATO:PERSONA] e informava l'utente dello Sky ID JSM8NK dell'arrivo del carico di 40 kg di cocaina a Livorno.

Il successivo 26 marzo, [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito della difficoltà di trovare il container ove ;si trovava la sostanza stupefacente all'interno del porto di Livorno.

Le successi ¦iie chat, spiega il Tribunale, avevano reso chiara la partecipazione fattiva del [OSCURATO:PERSONA] 5nel tentativo di recupero andato fallito, tanto da essere pure sospettato di essere il responsabile della perdita, ragione per la quale i consociati si erano risolti Od individuarlo con certezza (pag. cinque ordinanza impugnata).

Il vizio dedotto dalla difesa è teso a contestare l'interpretazione del contenuto delle chat e il percorso valutativo-motivazionale dei giudici di merito sui risult ti forniti dalle fonti di prova analizzate e sulla loro efficacia dimostrativa a live lo indiziario, al fine di sostenere l'estraneità del ricorrente ai delitti contesta 1, prospettando al contempo una rilettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede i s:1 merito, salvo che il giudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio che nel caso di specie non si riscontra.

Sul punto, l'ordinanza impugnata, espone nel dettaglio le risultanze dell'attività investigatiya e i contenuti dei colloqui intercettati con ragionamento privo dei vizi dedotti.

6.1. La individuazione e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio è stata desunta dal Tribunale, in definitiva, da plurimi elementi, tratti dalle risultanze delle operazioni di intercettazione che non si risolvono in vuote formule di stile, il oui apprezzamento non può essere scrutinato nel merito dal giudice di legittimità.

7. Con riguardo, poi, alla gravità indiziaria relativa al delitto contestato sub ) dell'imputazione provvisoria, il Tribunale ha fatto riferimento alla chiarezza de le conversazioni, riportate alla pagina cinque dell'ordinanza impugnata.

L'acquisito da parte del [OSCURATO:PERSONA] di più di nove chilogrammi di sostanza stupefacente tipo hashish, rileva il Tribunale, risulta riferibile al [OSCURATO:PERSONA] che era stato intercettato! e localizzato a Roma, perché lo stesso si era esplicitamente lamentato che il fermi() del corriere gli aveva impedito di onorare l'impegno a consegnare il quantitativo acquistato e già destinato alla vendita.

Anche il per capo 20) il Tribunale 1?a motivato, in maniera del tutto logica, il convincimento sulla riferibilità a Mazzi, alias [OSCURATO:PERSONA], dell'acquisto di hashish e cocaina da tale alias Blaze, riportando il contenuto della conversazione intercettata il 4 agosto 2000.

Tali contenuti sono stati messi in relazione con gli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] a Catanzaro e con la frequente lamentela della mancanza del corriere, secondo a ragionata lettura di tali indici sviluppata alla pagina sette dell'ordinanza impugnata.

8. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

L'ordinanza impugnata esclude la sussistenza della tipicità dell'aggravante in questione poiché non sono emertsi elementi su cui fondare, in capo al ricorrente, la sussistenza della volontà Oi rendere la propria condotta funzionale all'agevolazione della cosca facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Tale valutazione, però, non è affatto in contraddizione 6con le successive considerazioni che riguardano la sussistenza del pericolo recidivanza basato sulla vicinanza e sul coinvolgimento negli ambienti crimin li dediti al traffico della sostanza stupefacente, trattandosi di profilo di contiguità e di frequentazioni ambientali ben distinto dal ben più pregnante onere probato io che riguarda la volontà di agevolare la specifica cosca [OSCURATO:PERSONA].

9. Il quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso c e le valutazioni svolte dal Tribunale del riesame non sono censurabili in sede kii legittimità, risultando sorrette da una motivazione reale, coerente e priva kii evidenti vizi di illogicità.

L'ordinanza impugnata dà conto della sussistenza del i requisito dell'attualità del pericolo valorizzando le concrete modalità di esecuziode dei fatti contestati, contraddistinti da condotte di detenzione illecita, acquisto l e trasporto di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, in quantitativi significativi, nonché facendo riferimento a precedenti penali specifici, commessi sia in epoca antecedente (anno 2012) sia successiva (marzo 2021 e agosto 2022) rispetto fatti oggetto di contestazione.

Tali elementi attestano il marcato inserimento cel ricorrente nel circuito del narcotraffico e il carattere professionale delle condotie illecite poste in essere, realizzate con modalità analoghe nello stesso ambito territoriale e protratte nel tempo lungo un arco temporale considerevole. [OSCURATO:PERSONA] della cautela dunque - nella verifica della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - si è mosso nel quadro dei principi sanciti dalla giurisprudenza cli legittimità (ex multis, Sez. 6, n 2112 del 22/12/2013, Rv. 285895; Sez. 6, h. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276) quanto alla valenza probatoria del cd. tem t Io silente e lungo un percorso argomentativo scevro da vulnus motivazionali, n n rilevandosi né incongruenze né illogicità manifeste.

Peraltro, il ricorrente - nel prospettare la rilevanza del dato temporale e leI dedurre l'assenza di elementi successivi ed ulteriori in grado di rivitalizzare il periculum libertatis - si limita ad opporre una diversa lettura degli esiti delle attività investigative successive ai reati in contestazione.

10. Le circostanze considerate attestano l'attualità del pericolo, giustificando la valutazione di sussistenza di continuità del periculum libertatis nella sùa dimensione temporale, secondo un criterio di vicinanza temporale ai fatti in cui:si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, affiancato dalla presenza di elementi indicativi, idonei a dar conto della effettività del pericolo concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. !

11. Anche il giudizio di proporzionalità della misura applicabile non appa e inficiato dai vizi dedotti, avendo il giudice fatto riferimento alle specifiche modali à della condotta e alla idoneità della misura a contenere le esigenze cautelri 7indicate per mezzo dell'allontanamento del ricorrente dei contesti ambientali in cui è maturata la condotta criminale, consentendo di operare un penetrante contro o sui movimenti e sui contatti del medesimo indagato.

12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. p pen. e, ricorrendone i presupposti, della somma di euro tremila in favore de a cassa delle ammende.

Alla cancelleria si demandano gli adempimenti di cui alla 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Di P.Q.Mcod. proc. pen.

Così è deciso, 03/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] L t- Ut\JL.R.), .J0 Dott.ssa Jr4 liendo 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, accogliendo l'appello del pubblico ministero, il Tribunale di Catanzaro ha riformato la decisione di rigetto (per carenza di attualità di esigenze di cautela) della domanda cautelare resa dal giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale il 10 luglio 2025, ed ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in ordine ai reati (indicati ai capi 4, 5 e 20 della contestazione provvisoria) previsti dagli artt. 110, 61 bis, 416 bis 1 1comma 1, 81 cod.pen., 73, primo e sesto comma; 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, 2. I fatti erano riferiti: (capo 4) al sodalizio intercorso con un numero di persone pari o superiore a tre, attraverso il quale, con più azioni esecutive di 10 medesimo programma criminoso, gli associati avevano trafficato in sostane stupefacenti e specificamente in sostanza di tipo cocaina pari a complessivi kg 5D, proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], occultata nel vano motore di un container frigo partito dalla Colombia a bordo di una motonave denominata [OSCURATO:PERSONA] e giunta a Livorno il 24 marzo 2020 sulla motonave Pohorje. Una parte consistente di talie carico (kg. 40,792 suddivisi in 36 panetti) veniva sequestrata a Livorno il 26 mario 2020, mentre la restante parte, occultata in altro container ripartiva per altra destinazione. Gli associati [OSCURATO:PERSONA] cl. 76, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trattavano la spedizione dello stupefacente con [OSCURATO:PERSONA] (che pure finanziava in parte l'operazione facendo la spola tra Italia e Colombia) nonché con i referenti delle diverse squadre di recuperatori ingaggiate da [OSCURATO:PERSONA] cl. 76 per eseguire l'esfiltrazione del carico dal porto di Livorno, dei quali faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Colombia tra marzo e aprile 2020; (capo 5) nella detenzione, insieme a più di tre personè, di un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish pari a complessivi 9.99 grammi suddivisi in blocchi da circa 995 grammi cadauno occultata a bordo di Ùn furgone per cui veniva tratto in arresto in flagranza in [OSCURATO:PERSONA] (Roma), aprile 2020; (capo 20) nel traffico, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente tipo hashish pari a 2 kg e 1,2 kg di cocaina per le quali il committente/acquirente [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla seconda quantità di stupefacente, anticipava la somma di euro 10.000, salvo saldare il conto con la consegna della merce versando un prezzo totale di euro 30.000. [OSCURATO:PERSONA], Catanzaro, Bovalino il 4/5 agosto 2020. 3. Il GIP aveva già riconosciuto la gravità indiziaria con motivazione pienamente condivisa dal Tribunale, che ha richiamato per relationem il contenuto della richiesta di misura cautelare e dell'ordinanza genetica, pur escludendo pen i' il [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1. cod.pen., relativa all'agevolazione mafiosa in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è stata ritenuta l'attualità del periculum e la sua concretezza, alla luce della gravità dei fatti contestati, del radicato coinvolgimento negli ambienti criminali, il facile accesso al traffico anche su scala nazionale, ragioni per le quali il tempo trascorso dai fatti non assumeva rilievo. La misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta adeguata a sradicare il prevenuto dal tessuto criminale e a contenere il pericolo di reiterazione dei reati. 24. Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, sulla base dei seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 4.1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce il vizio di violazione degli arti. 125, comma 3, 273 e 274 cod.proc.pen. nonché dell'art. 111 Cost. e vizio di omessa motivazione o motivazione solo apparente, essendosi il Tribunale limitato a richiamare per relationem le risultanze delle indagini contenute nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza genetica, senza un vaglio critico e senza considerare le memorie difensive. 4.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus dei delitti contestati, deducendo che si tratta di traffici di droga accertati esclusivamente mediante intercettazioni (c.d. droga parlata) in assenza di riscontri. Deduce, inoltre, che i colloqui intercettati nbn danno certezze sull'identificazione del ricorrente, sulla sua partecipazione ai reati e sul ruolo rivestito. 4.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta il vizio di motivazione illogica o contraddittoria sia con riferimento alla gravità indiziaria sia con riferimento allla sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dell'aggravante ex art.416 bis 1 cod.pen. pur motivando la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari mediante la valorizzazione proprio del profilo della già menzionata aggravante. 4.4. Con il quarto e il quinto motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato per carenza del requisii() dell'attualità del pericolo e per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura. 5. La Procura generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo in ciascuno dei motivi proposti dopo averli nuovamente rappresentati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.E' principio consolidato quello per cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al 3giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure circa la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto clie governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure chi, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Seiz. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01). 3. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione tdi una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto hal contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 870 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 01 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possoho applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatt, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01). 5. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità nella materia dell'e misure cautelari personali, il primo motivo in tutte le sue articolazioni così comEJ il secondo, devono ritenersi manifestamente infondati e, per molti aspetti, versati in fatto e quindi non deducibili in sede di legittimità. Deve in principio osservarsi che per consolidata giurisprudenza è legittima Ila motivazione per relationem quando "il complessivo quadro argomentativo forniséa una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e cctín ile allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità" (Sez. 2 n.18404 del 05/04/2024, dep. 10/05/2024, Rv. 286406). Nel caso in esame, il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello cautelar, ha preso atto della esaustività e della correttezza dell'attività investigativa cOn riguardo alla gravità indiziaria, così come delineata nell'ordinanza di rigeto 4emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 10 luglio 2025. Ha inoltre richiamato le intercettazioni telefoniche, dal contenuto chiaro e privo di ambiguità, poste a fondamento, sul piano della gravità indiziaria, dei reati ascritti ai capi 4), 5) e 20 della rubrica, facendo proprie le valutazioni del giudice per le indagini preliminari e arricchendole con espressioni di condivisione tali da evidenzia e l'avvenuto esercizio di un autonomo e consapevole vaglio critico. In particolare, quanto al reato di cui al capo 4) della contestazione provvisori, il Tribunale ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni aveva disvelato il coinvolgimento nell'organizzazione dell'importazione di [OSCURATO:PERSONA] classe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 69 e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi chiamati per sedare la diatriba insorta dopo il sequestro della cocaina pari a 4019 nascosta all'interno del container. In questo segmento dell'esposizione, il Tribunale ha fatto rinvio al contenuto dettagliato della richiesta di misura cautelare e all'ordinanza genetica, precisando che le circostanze ivi indicate non erano sta Le specificamente contestate. Si è, peraltro, evidenziato che la figura del Maz ei aveva assunto un ruolo al momento del tentativo di recupero, con la squadra li [OSCURATO:PERSONA], dei 10 kg di cocaina sfuggiti al sequestro all'interno del container nel porto di Livorno, come descritto in dettaglio alla pagina 211 dela richiesta di misura cautelare che il Tribunale riporta, con riferimento testuale, nella parte in cui si era fatto riferimento al soggetto lametino che faceva parte deila squadra di recuperatori della cocaina organizzata dal [OSCURATO:PERSONA]. 6. Anche il profilo della sufficiente motivazione relativa alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nella figura del "lametino" e della ricostruzione del contesto di "droga parlata" non supera il vaglio di ammissibilità, limitandosi a criticare l'apprezzamento delle fonti di prova utilizzate dal Tribunale con censure apodittiche. Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il "lametino" di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] classe 76 nella chat (export_20793_ID FBSQS8), che avrebbe operato in sinergia con [OSCURATO:PERSONA] al fine di recuperare il narcotito era stato identificato attraverso l'analisi che la polizia aveva svolto analizzando le chat dell'utente Sky ID 8TFA9V [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale riferisce che erano state analizzate, tra le altre chat generate da tale account Sky ECC, quele del 22 e 23 marzo 2020, periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] si trovava a [OSCURATO:PERSONA], poiché in tale occasione il ricorrente si trovava a [OSCURATO:PERSONA] e informava l'utente dello Sky ID JSM8NK dell'arrivo del carico di 40 kg di cocaina a Livorno. Il successivo 26 marzo, [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito della difficoltà di trovare il container ove ;si trovava la sostanza stupefacente all'interno del porto di Livorno. Le successi ¦iie chat, spiega il Tribunale, avevano reso chiara la partecipazione fattiva del [OSCURATO:PERSONA] 5nel tentativo di recupero andato fallito, tanto da essere pure sospettato di essere il responsabile della perdita, ragione per la quale i consociati si erano risolti Od individuarlo con certezza (pag. cinque ordinanza impugnata). Il vizio dedotto dalla difesa è teso a contestare l'interpretazione del contenuto delle chat e il percorso valutativo-motivazionale dei giudici di merito sui risult ti forniti dalle fonti di prova analizzate e sulla loro efficacia dimostrativa a live lo indiziario, al fine di sostenere l'estraneità del ricorrente ai delitti contesta 1, prospettando al contempo una rilettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede i s:1 merito, salvo che il giudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio che nel caso di specie non si riscontra. Sul punto, l'ordinanza impugnata, espone nel dettaglio le risultanze dell'attività investigatiya e i contenuti dei colloqui intercettati con ragionamento privo dei vizi dedotti. 6.1. La individuazione e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio è stata desunta dal Tribunale, in definitiva, da plurimi elementi, tratti dalle risultanze delle operazioni di intercettazione che non si risolvono in vuote formule di stile, il oui apprezzamento non può essere scrutinato nel merito dal giudice di legittimità. 7. Con riguardo, poi, alla gravità indiziaria relativa al delitto contestato sub ) dell'imputazione provvisoria, il Tribunale ha fatto riferimento alla chiarezza de le conversazioni, riportate alla pagina cinque dell'ordinanza impugnata. L'acquisito da parte del [OSCURATO:PERSONA] di più di nove chilogrammi di sostanza stupefacente tipo hashish, rileva il Tribunale, risulta riferibile al [OSCURATO:PERSONA] che era stato intercettato! e localizzato a Roma, perché lo stesso si era esplicitamente lamentato che il fermi() del corriere gli aveva impedito di onorare l'impegno a consegnare il quantitativo acquistato e già destinato alla vendita. Anche il per capo 20) il Tribunale 1?a motivato, in maniera del tutto logica, il convincimento sulla riferibilità a Mazzi, alias [OSCURATO:PERSONA], dell'acquisto di hashish e cocaina da tale alias Blaze, riportando il contenuto della conversazione intercettata il 4 agosto 2000. Tali contenuti sono stati messi in relazione con gli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] a Catanzaro e con la frequente lamentela della mancanza del corriere, secondo a ragionata lettura di tali indici sviluppata alla pagina sette dell'ordinanza impugnata. 8. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata esclude la sussistenza della tipicità dell'aggravante in questione poiché non sono emertsi elementi su cui fondare, in capo al ricorrente, la sussistenza della volontà Oi rendere la propria condotta funzionale all'agevolazione della cosca facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Tale valutazione, però, non è affatto in contraddizione 6con le successive considerazioni che riguardano la sussistenza del pericolo recidivanza basato sulla vicinanza e sul coinvolgimento negli ambienti crimin li dediti al traffico della sostanza stupefacente, trattandosi di profilo di contiguità e di frequentazioni ambientali ben distinto dal ben più pregnante onere probato io che riguarda la volontà di agevolare la specifica cosca [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso c e le valutazioni svolte dal Tribunale del riesame non sono censurabili in sede kii legittimità, risultando sorrette da una motivazione reale, coerente e priva kii evidenti vizi di illogicità. L'ordinanza impugnata dà conto della sussistenza del i requisito dell'attualità del pericolo valorizzando le concrete modalità di esecuziode dei fatti contestati, contraddistinti da condotte di detenzione illecita, acquisto l e trasporto di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, in quantitativi significativi, nonché facendo riferimento a precedenti penali specifici, commessi sia in epoca antecedente (anno 2012) sia successiva (marzo 2021 e agosto 2022) rispetto fatti oggetto di contestazione. Tali elementi attestano il marcato inserimento cel ricorrente nel circuito del narcotraffico e il carattere professionale delle condotie illecite poste in essere, realizzate con modalità analoghe nello stesso ambito territoriale e protratte nel tempo lungo un arco temporale considerevole. [OSCURATO:PERSONA] della cautela dunque - nella verifica della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - si è mosso nel quadro dei principi sanciti dalla giurisprudenza cli legittimità (ex multis, Sez. 6, n 2112 del 22/12/2013, Rv. 285895; Sez. 6, h. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276) quanto alla valenza probatoria del cd. tem t Io silente e lungo un percorso argomentativo scevro da vulnus motivazionali, n n rilevandosi né incongruenze né illogicità manifeste. Peraltro, il ricorrente - nel prospettare la rilevanza del dato temporale e leI dedurre l'assenza di elementi successivi ed ulteriori in grado di rivitalizzare il periculum libertatis - si limita ad opporre una diversa lettura degli esiti delle attività investigative successive ai reati in contestazione. 10. Le circostanze considerate attestano l'attualità del pericolo, giustificando la valutazione di sussistenza di continuità del periculum libertatis nella sùa dimensione temporale, secondo un criterio di vicinanza temporale ai fatti in cui:si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, affiancato dalla presenza di elementi indicativi, idonei a dar conto della effettività del pericolo concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. ! 11. Anche il giudizio di proporzionalità della misura applicabile non appa e inficiato dai vizi dedotti, avendo il giudice fatto riferimento alle specifiche modali à della condotta e alla idoneità della misura a contenere le esigenze cautelri 7indicate per mezzo dell'allontanamento del ricorrente dei contesti ambientali in cui è maturata la condotta criminale, consentendo di operare un penetrante contro o sui movimenti e sui contatti del medesimo indagato. 12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. p pen. e, ricorrendone i presupposti, della somma di euro tremila in favore de a cassa delle ammende. Alla cancelleria si demandano gli adempimenti di cui alla 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.Mcod. proc. pen. Così è deciso, 03/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] L t- Ut\JL.R.), .J0 Dott.ssa Jr4 liendo 8
Sentenza Cassazione n. 15466/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris