CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08956/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 19764/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, n. 665/14/2024 depositata il 29 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo conciliativo con la controparte; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]