CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 50098/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi, con richiesta di correzione di errore materiale per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] della pena nel dispositivo (8 mesi invece di 9 mesi). Uditi i Difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, in proprio per [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI difensore di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] stesso foro, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da deleghe ex art:. 102 c.p.p. depositate in udienza che dopo aver illustrato i punti salienti dei ricorsi, ha insistito per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce in composizione mono- cratica, riuniti i procedimenti N. 5552/2011 e 10089/2012 RGNR dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto p. e p. dagli arti. 110-624-625 nn. 2, 4 e 5 cod. pen. per essersi impossessati, al fine di profitto, in unione e concorso tra di loro, e quindi in numero superiore a tre persone, di diversi capi di abbigliamento, in particolare magliette maschili e femminili che dopo aver distratto i commessi e quindi con mezzo fraudolento, sc:nttraevano, con destrezza, dall'eser- cizio commerciale GMJ di [OSCURATO:PERSONA] sito in Lecce all'inl:erno della [OSCURATO:PERSONA] con danno del predetto esercizio commerciale. Accertato in Lecce il 22.4.2009 Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., gli imputati ve- nivano condannati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 300 di multa. Con pena sospesa e non menzione per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ciano, [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di Appello di Lecce, sul gravame nel merito proposto dagli impu- tati, con la sentenza impugnata, ha ridotto la pena detentiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mesi nove di re- clusione ciascuno, invariata la multa. Ha confermato nel resto l'impugnata sen- tenza e ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al paga- mento delle spese del grado di giudizio. 3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp.. att., cod. proc. pen. • 3.1 [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un primo motivo il ricorrente evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) mancherebbe in atti la condizione di procedibilità in quanto la denuncia del furto da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale GMJ di Lecce, intervenuta nell'imminenza dei fatti, non contiene alcuna istanza di punizione. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. in rela- zione all'omessa pronuncia di una sentenza di improcedibilità per intervenuta pre- scrizione.Ricordato che come affermato da Sez. 6 n. 594/2018 il ricorso per cassazione può avere ad oggetto la deduzione della prescrizione del reato,, si evidenzia che il furto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato commesso il 22/4/2009 e quindi era prescritto in un momento precedente alla pronuncia impugnata. • 3.2 [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) SI deduce con un unico motive manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Evidenzia il ricorrente che l'unico dato certo acquisito con i filmati in atti sa- rebbe costituito dalla ripresa di due soli soggetti identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sembrerebbero prendere poco più di due capi di abbiglia- mento per poi riporli nelle rispettive borse. Non vi è quindi alcuna ripresa delle telecamere che ritragga [OSCURATO:PERSONA] sottrarre merce dal negozio. Si eccepisce, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in relazione alla ritenuta aggravante del numero delle persone, in quanto manca qualunque prova sull'accordo tra i coimputati a compiere il reato oggetto di contestazione. Inesistente apparirebbe, infine, l'aggravante della destrezza la quale presup- pone la vigilanza sulla cosa da parte del detentore, così che per eluderla l'agente debba fare ricorso ad una speciale abilità o scaltrezza (il richiamo è a S.U. n. 34090/2017). • 3.3. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale mancando, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/92, la con- dizione di procedibilità. Con un secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. laddove le argomentazioni di natura indiziaria contenute in sentenza - trascritte in ricorso- incentrate sulla inverosimiglianza della tesi che la coppia [OSCURATO:PERSONA]-Ruggieri si sia impossessata, da sola, di tutti i capi di abbigliamento, e sulla presenza del ricorrente al pieno terra, anche se ripreso sempre solo di spalle, assumerebbero una piattaforma in- diziaria che non assurge a quella necessaria gravità ed univocità necessaria per affermare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, ad avviso del ricorrente, risulterebbe pronunciata in violazione del principio "in dubio pro reo". Con un terzo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento alla rite- nuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen. laddove la presenza di più persone sarebbe stata illegittimamente valutata sia per contestare la specifica aggravante che per contestare la destrezza, mancando invece nell'at- tività posta in essere dagli agenti quella particolare abilità, astuzia o avvedutezza atta a sorprendere o attenuare la sorveglianza del bene. Pertanto, tale aggravante andrebbe esclusa. Con un quarto motivo si lamenta violazione di legge laddove non è stata di- chiarata la prescrizione del reato. Evidenzia il ricorrente che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rin- viato con sospensione dei termini sino al 24.1.2013, per un totale di 56 giorni. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su istanza delle difese, il processo veniva rinviato sino al 20.2.2014 e il giudice erroneamente disponeva la sospensione della pre- scrizione per l'intero periodo, mentre a mente del dispositivo di cui all'art. 159 co. 3 cod. proc. pen. avrebbe dovuto sospendere per un periodo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento e, perciò, sino al 24.3.2013, di talché la sospen- sione della prescrizione per l'intero periodo sarebbe da ritenersi illegittima. Analogamente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato per ade- sione all'astensione da parte dei difensori al 29.1.2015 con sospensione dei termini di prescrizione per l'intero periodo; anche con riferimento a tale ordinanza, per- tanto, la sospensione della prescrizione per l'intero periodo per il ricorrente è da considerarsi illegittima, in quanto prevista per sessanta giorni e quindi sino al 20.4.2014. Dinanzi alla Corte di Appello di Lecce il termine prescrizionale veniva, altresì, sospeso per ulteriori sessanta giorni per impedimento del difensore. Pertanto, secondo i conteggi proposti dal ricorrente, il termine di prescrizione sarebbe risultato sospeso per 240 giorni, a seguito delle predette istanze difensive, e non per 851 giorni come pare abbiano ritenuti i giudici, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza. Conseguentemente, pur volendo considerare la sussistenza delle due aggra- vanti ritenute dal Tribunale prima e dalla Corte dopo, considerando che i fatti sono del 22.4.2009, che il reato contestato nella forma pluriaggraval:a è sanzionato con la pena massima di anni dieci, termine aumentato per le interruzioni ai sensi dell'art. 161 cod. pen. a dodici anni e sei mesi,, ulteriormente aumentato per i 236 giorni di sospensione per le istanze difensive ad anni dodici, mesi undici e giorni venticinque, il reato risulta prescritto il 18.4.2022. Mentre con l'esclusione dell'ag- gravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 4, il reato è prescritto il 18.4.2017 o, a voler considerare i periodi di sospensione, indicati in sentenza (su cui valgono le consi- derazioni esposte), il 22.02.2019. Sul punto, peraltro, la Corte leccese, nonostante l'apposita richiesta di tutte le difese degli imputati, avrebbe omesso totalmente di statuire. • 3.4. e 3.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un primo motivo i ricorrenti lamentano erronea interpretazione della legge penale in merito alla richiesta di rinnovazione della prova consistente nel visionare i video oggetto della sostanziale ed unica fonte di prova dell'odierno pro- cedimento penale. Il difensore ricorda che in appello aveva chiesto alla Corte territoriale di pro- cedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale con la visione dei filmati contenuti nei DVD. Tanto poiché, il giudice monocratico di Lecce aveva errato, all'interno della propria motivazione della sentenza, nell'identificazione dei soggetti presenti all'interno del negozio ove vi era stato il furto di alcuni capi di abbiglia- mento. Non solo. Nei motivi di appello si evidenziava, con particolare pregnanza, come la parte offesa nella denuncia sporta avesse ritenuto che, dall'inventario fatto (alcuni giorni dopo), sarebbe emerso un ammanco di ben 27 capi di abbiglia- mento. Ma proprio questa circostanza era stata segnalata alla Corte territoriale poiché, dalla visione dei filmati alla presenza di tutto il collegio difensivo, nulla era emerso di tutto questo se non la sottrazione di un solo capo di abbigliamento operato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], come riferito dall'[OSCURATO:PERSONA]. Si segnalava, inoltre, alla Corte leccese come il giudice monocratico avesse, evidentemente, confuso l'identificazione degli imputati descrivendo, a pagina 4 e 5 della sentenza, una sottrazione di capi di abbigliamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] quando, invece, dalle immagini visionate in udienza emergeva come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse sottratto assolutamente nessun capo di abbigliamento. Ebbene, ci si duole che, a precisa richiesta della difesa, la Corte d'appello di Lecce abbia obiettato, sbagliando clamorosamente, come il difensore avesse fatto riferimento ad un solo DVD, mentre, secondo il predetto collegio leccese, il tribu- nale monocratico ne aveva visonati quattro, dai quali ne era scaturita la convin- zione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. La difesa fa rilevare come nei motivi di appello (di cui si trascrive in ricorso il contenuto di pag. 2) non si fosse mai parlato della visione di un solo DVD. Testual- mente il difensore segnala di essersi riferito ai DVD (al plurale) e non certo ad un unico DVD. Pertanto, apparirebbe inequivocabile come sia stata decisamente ille- gittimo il rigetto della richiesta avanzata nell'interesse dei due ricorrenti che avrebbe dimostrato, in maniera certa ed incontrovertibile la estraneità degli stessi a quanto contestato nel capo di imputazione. Dalla visione, infatti, non solo sarebbe emerso come il tribunale di primo grado abbia errato nella identificazione dei soggetti ripresi nelle immagini, ma quanto e soprattutto come non si veda nella maniera più assoluta la sottrazione di 27 capi di abbigliamento. Senza trascurare che nessuno dei soggetti ripresi e visionati nelle immagini aveva con se contenitori (borse o zaini) che potessero aver conte- nuto detto numero di capi di abbigliamento.In definitiva, si sostiene che sarebbe stato doveroso, per quanto nei motivi d'appello segnalato, procedere a detta rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine di rendersi conto di quanto dettagliatamente segnalato nel gravame in evi- dente contrasto con le motivazioni del giudice di prime cure. Degna di nota critica, poi, apparirebbe anche la sintetica motivazione, che in realtà si ritiene inesistente, relativa a [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala che nei motivi di appello le doglianze proposte nell'interesse di tale imputata non erano affatto sovrapponibili a quelle del [OSCURATO:PERSONA], come fatto inten- dere nella motivazione della Corte territoriale„ in quanto si era fatto notare come il concetto di concorso, contestato alla [OSCURATO:PERSONA], che non era in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] ma del [OSCURATO:PERSONA], era del tutto svuotato da ogni riferimento in diritto ad opera del primo giudice. Si evidenzia che, a pag. 3 dei motivi di appello la difesa aveva dedicato un'in- tera pagina in merito al contestato concorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. E che, per contro, la Corte territoriale, a pag. 9 della motivazione, ha liquidato la censura difensiva affermando che per tale imputata vale quanto scritto per il [OSCURATO:PERSONA], trat- tandosi di un unico atto di appello. Per il ricorrente che l'atto di appello sia unico nulla quaestio, ma le doglianze proposte per i due ricorrenti erano ben diverse. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza non solo di una violazione di legge (in buona sostanza una omessa motivazione in ordine alla posizione della [OSCURATO:PERSONA]) ma anche in presenza di una indiscutibile manifesta illogicità motivazionale. Con un secondo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione ed errata interpretazione sulla sussistenza dell'aggravante della destrezza. La manifesta illogicità della motivazione si avrebbe anche in merito al tratta- mento sanzionatorio operato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del diverso tratta- mento riservato agli altri imputati, tra cui la stessa [OSCURATO:PERSONA], e basato esclusiva- mente su di un mero riferimento ai precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]. Per il ricorrente, la manifesta illogicità della motivazione si percepirebbe, in maniera incontrovertibile, dal ragionamento operato dalla Corte territoriale in me- rito al trattamento sanzionatorio nei confronti dei due ricorrenti. A [OSCURATO:PERSONA] si riconoscono le circostanze generiche con criterio di equi- valenza, riducendole la pena detentiva a mesi 9 di reclusione, mentre al [OSCURATO:PERSONA] tale concessione non viene fatta confermando la pena inflitta dal giudice di primo grado. Andando a valutare il ragionamento operato dal giudice di primo grado, con- fermato poi dalla Corte territoriale, si legge che il criterio distintivo tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe portato al riconoscimento delle generiche con criterio di equivalenza per quest'ultima, sarebbe dato dai precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] e dalla assenza, invece, di precedenti specifici nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, andando a esaminare i certificati penali dei due ricorrenti (contenuti nel fascicolo dibattimentale) si ha la seguente situazione: [OSCURATO:PERSONA] ha un solo precedente penale risalente ad un reato commesso in Valmontone il 14.11.2010 (cioè, 13 anni addietro) mentre [OSCURATO:PERSONA] ha nel suo certificato penale ben tre condanne commesse dal 2009 al 2010. Pertanto, non si compren- derebbe come possa ritenersi giustificabile e logico il ragionamento seguito dalla Corte territoriale se è vero, come lo è, che il [OSCURATO:PERSONA] è stato penalizzato dal collegio di secondo grado per la presenza di un solo precedente, estremamente datato, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha usufruito dì un trattamento decisamente più favorevole in presenza di tre condanne. • 3.6. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un primo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione. in relazione agli artt. 110, 624 cod. pen., e 530 cod. proc. pen. in relazione alla decisione con la quale la Corte di Appello ha ritenuto integrata la fattispecie con- testata a carico dell'odierna ricorrente. Le censure difensive lamentavano l'assenza della prova del dolo, poiché la visione dei filmati aveva dimostrato come la ricorrente si fosse intrattenuta nel negozio con una commessa per visionare alcuni capi di abbigliamento, nel mentre il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si impossessava di alcuni indumenti riponendoli nella propria borsa. Secondo il difensore ricorrente, la palese e non discussa circostanza che la propria assistita non fosse stata esecutrice materiale del furto imponeva un più rigoroso accertamento in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, neces- sariamente doloso, del reato. Ed infatti, posto che la ricorrente non aveva neppure con sé una borsa della quale servirsi per occultare la merce rubata, e posto che nel momento in cui gli esecutori materiali ponevano in essere la condotta preda- toria, [OSCURATO:PERSONA] si trovava in disparte con una commessa, non potendo neppure avvedersi della apprensione dei beni da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale li riponeva occultati nella propria borsa, allora non si ravvedrebbero elementi concreti sulla scorta dei quali dedurre che la ricorrente fosse consapevole dell'azione altrui, ov- vero che l'abbia in qualche modo agevolata. La motivazione offerta dalla Corte territoriale si paleserebbe illogica ed incoe- rente rispetto alle risultanze probatorie, se è vero come lo è che è mancato un rigoroso accertamento in ordine al consapevole contributo concorsuale apportato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'azione degli altri, desunto dalla Corte territoriale sulla scorta di una mera e personalissima deduzione che non trova appiglio neppure in massime di esperienza o di logica.Afferma la Corte territoriale che «la dedotta inconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] è smentita già dal fatto che la stessa si sia rivolta ad una commessa per allontanarla in altro spazio del negozio, senza poi acquistare alcunché di quanto propostole e col chiaro intento, quindi, di lasciare il campo libero al [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 6). Tale affermazione rifletterebbe una logica colpevolista disancorata da prove concrete, posto che, partendo dal crisma della presunzione cli innocenza, ossia presupponendo che la ricorrente fosse all'oscuro delle intenzioni del [OSCURATO:PERSONA], non apparirebbe in alcun modo dubbia la condotta dalla stessa serbata, ben potendo chiunque scegliere di non acquistare la merce proposta da un c:ommesso. E la illogicità della motivazione ben si coglierebbe alla luce della palese lacuna argomentativa in ordine all'accertamento di un preventivo accordo criminale tra gli imputati in grado di far ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato in capo alla ricorrente, ossia un suo consapevole contributo concorsuale, agevolatore dell'azione del concorrente esecutore materiale. Con un secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, 158, 159, 160, 161 c.p. e 531 cod. proc. pen. in punto di omessa dichiarazione della causa estintiva del reato per intervenuta prescrizione maturata nella fase del merito, in data antecedente la sentenza di secondo grado. Ricordato il dictum di Sez. 4 n. 14645/2021 secondo cui 1:e. ammissibile il ri- corso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, anche se non eccepita dalla parte interessata, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., la ricorrente assume che nel caso di specie, la Corte di Appello di Lecce, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data antecedente all'emissione della sentenza di secondo grado. Ciò in quanto i fatti per i quali la ricorrente è imputata (reato di cui all'art. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen) risalgono al 22.4.2009 e con la sentenza di primo grado, il primo giudice aveva già concesso le circostanze attenuanti generi- che in giudizio di equivalenza sulle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen. E per- tanto, anche in considerazione del limite edittale di pena previsto al momento del fatto dal codice penale, il termine di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6, ex artt. 157 e 161 co. 2 cod. proc. pen., è maturato in data 22.10.2016. Al suddetto termine dovranno, tuttavia, essere aggiunti i periodi di sospen- sione della prescrizione disposti durante la celebrazione dei due gradi di giudizio di merito, secondo la dettagliata illustrazione di seguito indicata, compendiata nella sentenza di primo (pag. 1) e secondo grado (pag. 3):• Fase del dibattimento di primo grado, periodo di sospensione pari a 2 anni e 2 mesi. In particolare: Udienza del 29.11.2012: Rinvio su istanza della difesa, con sospensione dei termini di prescrizione fino al 24.01.2013; Udienza del 24.01.2013: Rinvio su istanza della difesa, con sospensione della prescrizione fino al 20.02.2014; Udienza del 20.02.2014: Rinvio per adesione dei difensori all'astensione, con sospensione della prescrizione fino al 29.01.2015. • Fase del giudizio di secondo grado: durata del periodo di sospensione pari a mesi 4 e giorni 5. In particolare: Udienza del 13.05.2020: Rinvio con sospensione della prescrizione fino al 31.07.2020; Udienza del 14.10.2020: Rinvio per legittimo impedimento del difensore, con sospensione della prescrizione per giorni 60. Dunque, atteso tutto quanto innanzi, ne discenderebbe che il termine di pre- scrizione, anche in considerazione dei periodi di sospensione, sia maturato in epoca antecedente al 28 settembre 2022, giorno di emissione della sentenza im- pugnata, nella quale, in assenza di rinuncia, il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, maturata in data 27 aprile 2019. Per il difensore ricorrente si deve infine precisare che, benché secondo l'inse- gnamento di Sez. 4 n. 14645/2021, la deducibilità del vizio in sede di legittimità esonera le parti dall'obbligo di eccepire la causa estintiva del reato già nella fase di merito, ad ogni buon conto, nel caso di specie, la questione in ordine alla causa di estinzione del reato era stata sollevata finanche dalla Procura Generale, come si evince dall'allegato verbale di udienza del 28 settembre 2022 nella parte relativa alle conclusioni del PG. Con un terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., nella specie manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo con riferimento all'entità della pena. In particolare, alla pag. 7 par. 7.2.5 della sentenza impugnata, la Corte terri- toriale ha ritenuto fondate le censure difensive attinenti al trattamento sanziona- torio, rideterminando la pena detentiva in mesi 8 di reclusione. E, sulla scorta della motivazione resa con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte leccese ha rideterminato la pena anche per alcuni degli altri coimputati ritenuti meritevoli di un trattamento sanzionatorio più mite, per i quali si è fatto espresso rinvio alla posizione della ricorrente per brevità espositiva.Tuttavia, nonostante la Corte territoriale abbia fornito arche apposite argo- mentazioni a sostegno della rideterminazione in melius della pena, espressamente indicata in mesi 8 di reclusione nella parte motiva della sentenza, il dispositivo riporta una pena differente, indicata in mesi 9 di reclusione, invariata la multa. Sussiste, dunque, un evidente contrasto tra dispositivo della sentenza e le sue motivazioni. Ricorda la ricorrente che, in siffatti casi, un più risalente orientamento giuri- sprudenziale ha affermato che a prevalere è in generale il dispositivo (sentenza n. 15986/2016), in quanto esso rappresenta l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto. Più di recente, tuttavia, detto orientamento è stato superato da una nuova evoluzione giurisprudenziale tendente a sottoli- neare come l'interpretazione debba essere effettuata attraverso un'integrazione delle due parti della sentenza, poiché la motivazione, che chiarisce le ragioni della decisione, può contenere elementi logici utili per dirimere la discrasia. Tuttavia, già Sez. 3 n. 7680/2017, ha affermato che il principio della preva- lenza del dispositivo sulla motivazione, pur essendo vigente, non ha valore asso- luto, ma va contemperato, tenendo in considerazione il singolo caso e gli elementi propri della motivazione. E Sez. 3 n. 52048/2017, pur ammettendo la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, non nega ed anzi valorizza la funzione di spiega- zione e di chiarimento tipica della motivazione. In ultimo, Sez. :3 n. 3969/2019, ha affermato che «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso». Adattando i principi ermeneutici sopra richiamati al caso concreto, si rileve- rebbe come il contrasto sorto tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione debba essere risolto alla luce della prevalenza di quest'ultima sul primo in ragione delle dettagliate e precise argomentazioni con le quali la Corte di Appello ha inteso rideterminare in melius la pena detentiva inflitta alla ricorrente in mesi 8 di reclu- sione. 3. In data 5/10/2023 sono stati presentati motivi nuovi ex art. 611 cod. proc. pen. a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con cui, sulla scorta dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e della sopravvenuta perse- guibilità a querela del reato di cui all'imputazione, regime successivo alla pronuncia impugnata, ma in quanto più favorevole applicabile retroattivamente (cfr. Sez. 5 10 n. 37034/2023), si chiede l'annullamento della sentenza per la carenza della con- dizione di procedibilità. 4. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti sono manifestamente infondati e, pertanto, tutti i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Per quanto riguarda, invece, la doglianza proposta da [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo di ricorso) relativamente al quantum della pena irrogatale, divergente tra dispositivo e motivazione, si tratta di un evidente errore materiale che potrà essere corretto, su istanza dell'interessata e degli altri interessati, dal giudice dell'esecu- zione, in funzione di giudice dell'esecuzione. Ed invero, dal tenore della motivazione di pag. 7 del provvedimento impu- gnato, ove si legge che «fondate sono ... le censure sul trattamento sanzionatorio» la Corte salentina ha deciso di modificare in melius per [OSCURATO:PERSONA], ed anche per [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente, pag. 8), [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9) e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10) la pena detentiva da anni uno e mesi sei di reclusione a mesi otto di reclusione. Poi, per un evidente errore materiale, in dispositivo, è stato scritto «mesi nove di reclusione». A tale correzione non può provvedere questa Corte di legittimità, stante l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso, in quanto, come si è già recentemente precisato, il potere di rettifica dell'erronea determinazione o denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art.130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, pre- vede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (così Sez. 4, n. 40112 del 20/6/2023, Pozzi, Rv. 285067, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, che ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; contra Sez. 3, n. 30286 del 9/3/2022, Nardelli, Rv. 283650 che il Collegio non condivide). 3. Prima di ogni altra vanno affrontate, per ragioni sistematiche, le questioni processuali afferenti alla mancanza di querela (primo motivo nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], primo motivo del [OSCURATO:PERSONA] e motivi aggiunti della [OSCURATO:PERSONA]) e quelle con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato già all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado (secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA]). 3.1. Orbene, quanto alle querele, rileva il Collegio che non ve ne sono agli atti. Ed invero, quanto alla denuncia del furto da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale GM.1 di Lecce, intervenuta nell'imminenza dei fatti, di cui si legge nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -il quale lamenta che non contenga alcuna istanza di punizione - se ne fa menzione in primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando fu sentita quale teste la Rosafio, ma la stessa non venne acquisita all'esito della deposizione -essendo il reato per cui si procede, all'epoca dei fatti perseguibile d'ufficio - mancando il consenso delle parti, che fu prestato, invece, quanto all'elenco dei beni sottratti che era stato allegato alla denuncia. L'assenza di querele in atti, tuttavia, in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi, non assume rilievo nonostante l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosid- detta "[OSCURATO:PERSONA]") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Non sfugge al Collegio l'esistenza di un precedente di segno contrario (Sez. 5, n. 42404 del 26/9/2023, Bodlli, n.m.), che tuttavia si ritiene non condivisibile in quanto confliggente con il dictum di Sez. U„ n. 40150 del 21/6/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273551-01 (che ebbero ad affermare condivisibilmente il principio che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legitti- mità, l'inammissibilità del ricorso escludesse che dovesse darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, co. 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela) che riconducono anche l'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela (quindi di sopravvenuta improcedibilità del reato per il quale il ricorrente è stato condannato) al novero dei casi nei quali la inammissibilità del ricorso non è travolta dalla regola dell'applicazione della disposizione più favorevole (essendo pacifico che il mutato regime di procedibilità con effetti favorevoli al reo si deve applicare anche a reati commessi prima della novazione normativa, quando già procedibili di ufficio). Come affermano a pag. 14 della motivazione S.U. Salatino: «il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordinato con l'art. 609, co. 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione, non pone una regola in contrasto con quanto qui affermato bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità dell'impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col prin- cipio dispositivo delle impugnazioni. Cioè, quello che consente l'introduzione del giudizio di impugnazione esclusivamente nei limiti concretamente individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste dal codice». E le stesse S.U. Sa- latino, a pag. 16, precisano che: «È anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela» possa «... operare come una ipotesi di abolitio crimi- nis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso». E, dopo aver esclluso che le questioni riguardanti la procedibilità del reato vengano in gioco alla stregua del mutamento degli elementi essenziali del reato e quindi nel campo di applicazione dell'art. 2, co. 2 cod. pen., concludono che deve farsi applicazione dell'art. 2, co. 4 cod. pen, ma senza «che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato». La conclusione delle Sezioni Unite Salatino è che non ci sono «argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rap- porto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato, ..., ai mutamenti favorevoli in tema, ln generale, di cause di non punibi- lità ed in particolare di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite della presentazione di ricorso inammissibile» (pag. 17). Facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo collegio (in particolare, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci), SU Salatino ribadiscono che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui d'interesse, valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un auto- nomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impu- gnazione. Tale argomentare è pertinente con il caso in esame. Esso consente, infatti, di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare cor- rettamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo.La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben di- verso dalla abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integra- zione del presupposto di procedibilità. 3.2. Quanto alle doglianze in punto di prescrizione, le stesse sono manifesta- mente infondate, in quanto il reato in contestazione non era prescritto alla data della pronuncia impugnata (28/9/2022). I fatti risalgono al 22/4/2009. Si tratta di furti aggravati ex art. 625 cc. 4 (destrezza) e 5 (più di tre persone). Il termine di prescrizione massimo, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è di 12 anni e mezzo. Quindi si perviene al 22.10.2021. Diversamente da quanto ritiene il difensore della [OSCURATO:PERSONA], non rileva ai fini del computo della prescrizione la circostanza che il giudice di primo grado abbia rite- nuto equivalenti le riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alle ag- gravanti ad effetto speciale di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto l'art. 157, cc. 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; conf. Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 9/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 5, n. 41784 del 27/5/2016, Scalici, Rv. 268271). Va poi tenuto conto di complessivi giorni 426 di sospensione della prescrizione in relazione ai seguenti rinvii in primo grado: udienza del 29.1.1.2012 su istanza della difesa, sino al 24.1.2013 (56 giorni); udienza del 24.01.2013 su istanza delle difese sino al 20.2.2014 (27 giorni); udienza del 20.2.2014 per adesione all'asten- sione da parte dei difensori al 29.1.2015 (343 giorni). Cui varino ad aggiungersi ulteriori 120 giorni per i rinvii, in secondo grado, del 13.5.2020 e del 14.10.2020 per legittimo impedimento dei difensori. Per un totale, pertanto, di 546 giorni di sospensione della prescrizione, pari a 18 mesi e 6 giorni, che portano il termine massimo di prescrizione al 28/4/2023, ben successivo alla sentenza impugnata. Diversamente da quanto opina il difensore del [OSCURATO:PERSONA], infatti, costituisce ius receptum che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a com- parire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giu- dice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, cc. 1, n. 3, cod. pen. (cfr. ex multis, in ultimo, Sez. 3, n. 8171 del 7/2/2023, Falconi, Rv. 284154; conf. Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/2/2015, Spignoli, Rv. 2630521 che aveva già precisato che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente; Sez. 4, n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239020 che pure aveva già affermato che la sospensione andasse computata per tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo„ ivi compresi i tempi derivanti dal così detto "carico di lavoro", posto che tutte le parti processuaV condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato svolgimento del pro- cesso). Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza degli altri motivi di ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassa- zione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Venendo agli altri motivi di ricorso, va ricordato, per quello che rileva in questa sede, che i giudici del merito hanno ricostruito i fatti nel modo che segue. In data 22/4/2009 la proprietaria dell'esercizio commerciale GM3 -sito in Lecce, all'interno della [OSCURATO:PERSONA]- si avvedeva del furto di un cospicuo nu- mero di capi di abbigliamento, per un valore complessivo di 1.721,40 euro. Gli abiti, facilmente occultabili e sprovvisti tutti del tagliando antitaccheggio, risultavano mancare dagli scaffali a seguito dell'uscita dall'esercizio di un gruppo di cinque-sei persone, entrate a frotte e trattenutesi il tempo necessario per visio- nare e chiedere informazioni sulla merce esposta. Dalla visione dei filmati tratti dalle quattro telecamere di videosorveglianza poste all'interno del locale si evinceva che alle ore 18.42 della stessa giornata erano entrati nel negozio, uno dietro l'altro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i tre si erano diretti nella parte del negozio sita a destra dell'in- gresso, ove vi era un commesso impegnato nel servire altri clienti. Alle ore 18.43, erano poi entrati, insieme e sottobraccio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accompagnati questi ultimi a loro volta da una persona più anziana;Entrati tutti nel locale, i sette soggetti si erano dislocati in punti diversi e strategici -tra piano terra e primo piano- così da distrarre i commessi o da coprirne in parte la visuale; così facendo, avevano consentito prima al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], poi al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], di sottrarre indisturbati più capi di abbiglia- mento dagli scaffali e di occultarli in tre borse. Conclusa l'azione, durata in tutto una decina di minuti -nel corso dei quali i tre gruppi iniziali si erano più volte rimescolati„ entrando e uscendo scaglionati dal negozio- i sette si erano allontanati con le borse al seguito. Il furto veniva immediatamente denunciato ed i filmati delle videocamere di sorveglianza consentivano agli inquirenti di identificare, senza ombra di dubbio, gli autori del furto negli odierni prevenuti. L'istruttoria dibattimentale era consistita nell'esame della documentazione di cui agli atti (in particolare, dei fotogrammi tratti dalle telecamere di videosorve- glianza poste all'interno e all'esterno dell'esercizio) nonché nell'ascolto della per- sona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi. Entrambi i giudici di merito non hanno avuto dubbi in ordine alla penale re- sponsabilità di tutti gli imputati, per aver concorso a vario titolo -chi prelevando materialmente gli abiti dagli scaffali, chi distraendo il personale del negozio e cosi "coprendo" i propri complici- nella realizzazione del furto contestato. 5. Orbene, a fronte di tali risultanze, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA]- gilio (secondo motivo), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo, con particolare riferi- mento anche alla mancata visione dei DVD richiesta in appello), e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) formulano delle doglianze in punto di responsabilità che sono riproduttive dei motivi di appello che sono stati già argomentatamente e logicamente confutati dal giudice di secondo grado e che tendono ad ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Va ricordato in proposito che le censure concernenti asserite carenze argo- mentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attri- buzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. I ricorsi, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.5.1. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, la tesi oggi riproposta, ivi compresa quella sulla pluralità dei DVD nuo- vamente sostenuta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Come ha già sottolineato la Corte territoriale la richiesta difensiva del difen- sore e del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di rivedere i filmati in atti non meritava accogli- mento, poiché si fondava su una lettura incompleta della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], infatti, faceva riferimento all'unico contenuto video esaminato in aula dal giudice di primo grado, dal quale in effetti - ha convenuto la Corte terri- toriale - non si evince l'apprensione dei molti capi di abbigliamento indicati in ru- brica, né si palesa evidente il coinvolgimento di tutti gli imputati. Nondimeno, ad avviso della Corte di appello, il primo giudice ha correttamente sottolineato in mo- tivazione che la sua decisione si è fondata sulla visione non di Lino, bensì di tutti e quattro i DVD in atti, i quali contengono le immagini riprese da diverse angolazioni all'interno del negozio. Come si legge in sentenza, dunque, la visione di insieme ha consentito al giudice di primo grado di risalire ai comportamenti concertati e concorrenti de- scritti in sentenza: con detta specificazione in motivazione e con tale ultima con- clusione il ricorso non si confronta minimamente. Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato (pagg. 2-5) si evince in maniera chiara che la Corte territoriale ha tenuto ben presente la pluralità dei filmati, a fronte del tentativo difensivo di una parcellizzazione dei contenuti degli stessi. Quanto alla mancata esplicita risposta alla richiesta di rinnovazione, va ricor- dato che per giurisprudenza conforme di questa Corte di legittimità sulla richiesta di rinnovazione non occorre che vi sia una risposta esplicita da parte del giudice d'appello ma le motivazioni del rigetto si possono ricavare anche dal contesto com- plessivo della motivazione del provvedimento impugnato. Il che è nel caso in esame. Va, dunque, ribadito che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su ele- menti sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (così ex multis Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; conf. Sez. 6, n. 30774 del 16/7/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006 dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064). E che il giudice d'appello ha l'obbligo di moti- vare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad af- fermare o negare la responsabilità del reo (così Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 in cui la Corte d'appello aveva disatteso una ri- chiesta di acquisizione di tabulati telefonici, ed aveva condannato l'imputato valo- rizzando le sue dichiarazioni confessorie). Ciò in considerazione del principio di presunzione di completezza della istrut- toria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa strut- tura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussi- stenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (così Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000 Callegari, Rv. 217209; conf. Sez. 1, n. 19022 del 10/10/2002, dep. 2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223985; Sez. 1, n. 38177 del 11/10/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 222469; Sez. 6, n. 22526 del 17/2/2003, Tateo, Rv. 226195; Sez. 5, n. 13767 del 18/03/2003, Prospero, Rv. 22563:3; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893). 5.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'assunto difensivo di fondo, ribadito in questa sede, poggia sulla circostanza che lo stesso non si sia impossessato perso- nalmente di alcunché. Si tratta, tuttavia, di un argomento già logicamente confutato dalla Corte ter- ritoriale che ha ritenuto di dover pienamente avvalorare sul punto l'argomenta- zione spesa del primo giudice, che è partita da basi certe quale l'avvenuta sottra- zione di complessivi 27 capi di abbigliamento, di cui 16 da uomo collocati al piano terra, 11 da donna esposti al primo piano. Ed inoltre: l'occultamento, ripreso dalle telecamere, da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di alcuni (ma non di tutti) i capi maschili; la certa presenza, sempre al pianterreno, anche del gruppo composto da Rillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- per dedurre la certa partecipazione all'agire criminoso non solo dei primi due, attinti dalle telecamere, ma anche degli altri tre. I giudici del gravame del merito danno atto che Rillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati in verità ripresi sempre di spalle, ma ritengono inverosimile che la cop- pia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] si sia impossessata -da sola- di tutti e 1.6 i pezzi maschili siti al pianterreno. E che è certo, quindi, che alcuni di essi siano :stati sottratti dagli altri tre complici, compresenti all'azione e anch'essi muniti dì borsa. Alla già convincente motivazione di primo grado, per la Corte salentina va aggiunto che comunque il [OSCURATO:PERSONA], al pari del Rillo e delta [OSCURATO:PERSONA], non ha giustificato la sua presenza nel negozio secondo le descritte modalità, né ha in concreto effettuato acquisti regolari, ma si è unito ai correi in un contesto com- plessivo che non si spiega altrimenti se non nelía logica del furto preventivamente pianificato con la consapevole partecipazione di tutti.5.3. Quanto al Rillo, che propone un ricorso in punto di responsabilità del tutto generico, a pag. 8 del provvedimento impugnato la Corte salentina ne ha chiara- mente delineato il concorso nel reato, evidenziando anche per lui - entrato nel negozio insieme a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - il suo muoversi insieme a costoro verso la parte destra del negozio, il loro guardarsi intorno e toccare materialmente alcuni capi di abbigliamento, la circostanza che il commesso addetto a quella parte del negozio fosse in quei momento impegnato a servire altri due clienti, l'allontanarsi dal negozio; tutte circostanze che, in uno con l'assenza di giustificazioni di tale comportamento, hanno portato concordemente entrambi i giudici di merito a ritenerne il suo pieno coinvolgimento nell'azione delittuosa. 5.4. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il motivo afferente all'affermazione di responsa- bilità ed alla ricostruzione del fatto, oltre che meramente ripropositivo, è generico in quanto non si confronta con l'analitica ricostruzione del fatto e delle fonti di prova offerta dai giudici del merito nella loro doppia conforme affermazione di responsabilità. L'argomento difensivo circa l'assenza del dolo valorizza la circostanza che le telecamere abbiano offerto riprese parziali, in quanto postazioni fisse non in grado di inquadrare tutti i punti dell'attività. Sennonché, come si evidenzia nel provvedimento impugnato, è pacifico l'in- gresso della [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] dopo che già tre imputati erano entrati e poco prima della coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], il suo intrattenersi insieme al [OSCURATO:PERSONA] con la commessa ed il loro salire insieme al piano superiore, il suo spostarsi nel reparto di sinistra con la commessa mentre il [OSCURATO:PERSONA] approfittava dell'essere ri- masto solo per riporre alcuni capi di merce esposta nella propria borsa. Secondo la tesi difensiva, riproposta anche in questa sede, tale comporta- mento non rimanderebbe ad una consapevole cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] nel furto, perché non si è appropriata direttamente di nulla e si sarebbe limitata a parlare con la commessa mostrandosi effettivamente interessata alla merce. Ebbene, si tratta di argomenti che entrambi i giudici di merito, con motiva- zione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, hanno ritenuto non convincenti perché la dedotta inconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] è smentita già dal fatto che la stessa si sia rivolta ad una commessa per allontanarla in altro spazio del negozio, senza poi acquistare alcunché di quanto propostole e col chiaro intento, quindi, di lasciare campo libero al [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, logica appare la considerazione di come perda assolutamente rilievo la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse con sé una borsa; circostanza che, al contrario, per i giudici del merito conferma il previo accordo perché sarebbe stato certamente molto sospetto per la titolare e i commessi vedere entrare ben sette persone alla spicciolata tutte munite di borse in grado di contenere il maltolto.La Corte salentina si è anche confrontata con l'obiezione difensiva secondo cui, in base alle riprese, c'erano altri avventori al piano terra, motivo per cui i commessi non sarebbero stati necessariamente distratti dagli imputati. E l'ha con- futata evidenziando come tale obiezione trascuri come la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] abbiano fatto in modo di ritrovarsi da soli con la commessa al piano superiore, in un con- testo dove la presenza degli altri clienti al piano terra non poteva interferire sul loro piano appropriativo. Mentre altri complici operavano contemporaneamente al piano terra, laddove le riprese hanno fissato [OSCURATO:PERSONA] mentre occultava nella borsa due capi di abbigliamento che gli venivano passati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla donna anziana. 6. Manifestamente infondata è anche la doglianza sull'aggravante del numero di persone (terzo motivo del [OSCURATO:PERSONA]). La Corte salentina evidenzia come tutti gli atti di gravame avessero insistito sull'assenza di concerto tra i coimputati e sulla tesi che la loro compresenza nel negozio non basterebbe a provare la loro compartecipazione al fatto delittuoso, contestando l'assunto per cui alcuni di essi !3i sarebbero occupati di distrarre i commessi e la titolare del negozio, mentre gli altri -coperti dai complici- si sareb- bero affrettati a prelevare la merce dagli scaffali per occultarla. Dunque, i filmati di videosorveglianza non basterebbero a provare né il coinvolgimento di tutti gli imputati nel furto contestato, né la destrezza da essi utilizzata. I giudici del gravame del merito, tuttavia, con motivazione logica e congrua e che opera un buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di prova indiziaria e di concorso di persone nel reato -e che, pertanto, si sottrae alle pro- poste censure di legittimità- ricordano come già il giudice di primo grado avesse dettagliatamente motivato in ordine agli elementi che rimandano al previo accordo tra i prevenuti ed all'azione comune da essi concertata. Il riferimento -come si legge nella sentenza impugnata - c:orre, innanzitutto, alla contiguità temporale tra l'ingresso dei primi tre soggetti -Rillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle ore 18.42- e quello degli altri quattro -a coppie, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alle 18.43. Detta contiguità -secondo la concorde valutazione dei giudici del merito- non può costituire una coincidenza, dal momento che ad essa si accompagnano la per- manenza, l'uscita ed il reingresso nel negozio -nel giro di pochissimi minuti- dei medesimi soggetti, rimescolati in gruppetti sempre diversi, dislocati in punti stra- tegici dell'esercizio. Logica in tal senso, appare la conclusione in ordine all'evidenza che gli impu- tati si conoscessero tra loro, che si fossero recati insieme presso il negozio e che ivi si aggirassero non a caso, ma seguendo un preciso schema e perseguendo un intento comune. Ulteriore elemento rilevante -si legge ancora nella sentenza impugnata- è dato dalla chiara coordinazione tra l'azione distrattiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella propriamente furtiva del [OSCURATO:PERSONA], per cui mentre i primi due ri- chiamavano l'attenzione di una commessa portandosi con lei al piano superiore del negozio, il secondo si affrettava ad occultare due magliette nella propria borsa; poco dopo, al piano superiore, la [OSCURATO:PERSONA] -seguita dal [OSCURATO:PERSONA]- si intratteneva con la commessa, mentre il [OSCURATO:PERSONA] si dirigeva a sua volta nella parte opposta del negozio e sottraeva altri capi di abbigliamento. In tutto ciò, Rillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano appostati al piano inferiore, attenti ad intercettare una even- tuale reazione della titolare dell'esercizio o dell'unico commesso ivi rimasto. Per la Corte territoriale tutte le predette circostanze, già correttamente evi- denziate dal primo giudice, portano logicamente ad escludere ogni ipotesi di ca- sualità, dimostrando, al contrario, la sussistenza di un disegno criminoso chiaro e unitario, per il quale ciascuno degli imputati è stato chiamato a svolgere un ruolo preciso -di supervisore, di chiamato a distrarre, di materiale prenditore della merce- in relazione ed in funzione di quello contemporaneamente svolto dagli altri ed univocamente finalizzato al compimento del furto. 7. Ancora, la Corte salentina ha già confutato logicamente e congruamente la doglianza relativa all'aggravante della destrezza oggi riproposta con il primo mo- tivo di ricorso dal Rillo e con il secondo motivo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ricorda la Corte territoriale che, secondo la migliore dottrina, la destrezza presuppone la vigilanza sulla cosa da parte del detentore, così che per eluderla l'agente debba fare ricorso ad una speciale abilità e sveltezza; perché sia conno- tata da destrezza, l'azione criminosa deve -in altri termini- tradursi in movimenti o manovre di particolare scaltrezza, tali da eludere la sorveglianza dell'uomo me- dio, distrarre la sua attenzione o comunque inibirgli la possibilità di impedire la sottrazione delle cose in suo possesso. E che le Sezioni Unite nel 2017 hanno chiarito che la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, co. 1, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o du- rante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abi- lità, astuzia o avvedutezza, idoneo o sorprendere, attenuare o eludere la sorve- glianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088).Facendo corretta applicazione di tali principi, i giudici del merito, concorde- mente, hanno ritenuto sussistente l'aggravante della destrezza sul rilievo che, nel caso di specie, gli imputati hanno agito sinergicamente, chi attirando a bella posta l'attenzione della titolare del negozio e dei commessi -così da impedire loro di accorgersi di quanto attorno stesse accadendo- chi operando materialmente la sottrazione dei capi dagli scaffali; col che è indubbio che abbiano agito mettendo in atto manovre -insidiose e repentine- tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio e da non consentirgli di opporsi alla sottrazione dei beni, 8. Quanto al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente del [OSCURATO:PERSONA] lamenta essere eccessivo, tenuto conto anche delle pene irrogate ai correi, rileva la Corte salentina che il fatto è oggettivamente grave„ giacché le stesse modalità dell'a- zione concertata lo differenziano rispetto alle usuali ipotesi di furto in negozio. È ritenuto condivisibile il diniego al [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti gene- riche da parte del giudice di primo grado, in ragione del negatvo giudizio di per- sonalità ritraibile, nei suoi confronti, dai precedenti penali. L'obbligo motivazionale è dunque pienamente soddisfatto. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Né evidentemente il più benevolo trattamento riservato ad altri imputati, pur gravati anch'essi da precedenti penali, può condizionare la congruità della risposta motivazionale offerta quanto alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, va ricordato che tema di ricorso per cassazione, il diverso trat- tamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, n. 9450 del 24/2/2022, Palladino, Rv. 282839; conf. Sez. 3,