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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 20267/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27871-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5569/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il relatore ha inoltrato l seguente proposta: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -il Tribunale di Roma accertò la proprietà di circa mq 183 della particella 552p (già 328 a foglio 923) in capo all’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., occupante senza titolo, al rilascio; -la Corte d’appello di Roma accolse l’impugnazione avanzata dall’attrice e dichiarò di proprietà di essa un ulteriore porzione di mq 228 della particella 324, oggi 552 parte, condannando la controparte al ripristino; allo stesso tempo il Giudice di secondo grado disattese l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale si era doluta del rigetto in primo grado della domanda riconvenzionale, con la quale aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria delle aree predette per usucapione; -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due censure; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. osserva Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.948 e 2697 cod. civ..

Assume la ricorrente che la Corte di merito aveva sbrigativamente ed erroneamente affermato, al fine di respingere il motivo d’appello con il quale l’appellante aveva lamentato la violazione del principio dell’onere della prova, “che notoriamente nell’azione di rivendicazione l’onere della cd. ‘probatio diabolica’ si attenua ove il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto per usucapione”, soggiungendo trattarsi di giurisprudenza consolidata.

L’asserto non poteva essere condiviso, a parere della ricorrente, in quanto niente affatto corrispondente al principio di diritto di cui alla recente decisione di legittimità, n. 28865, 19/10/2021, che avrebbe imposto, al contrario, il rigetto della domanda di rivendicazione.

Il motivo è inammissibile.

Costituisce approdo di legittimità granitico il principio, secondo il quale, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Sez. 2, n. 8215, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 639670; conf., da ultimo, Cass. n. 25865/2021).

Con la sentenza n. 28865/2021, evocata dalla ricorrente, non si è affatto sovvertito un tale consolidato orientamento.

Dalla sentenza in parola risulta essere stata estratta la massima (Rv. 662516) seguente: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.

Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.

Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”.

Il principio sopra riportato, come sempre costituisce una sintesi che, se consente, ove ben riuscito, di cogliere rapidamente la “ratio” della decisione, allo steso tempo, inevitabilmente, semplifica o, addirittura, elide, passaggi argomentativi importanti.

Nella specie, la decisione di cui si discute, passata in completa e attenta rassegna la giurisprudenza in materia, piuttosto che smentirla ha inteso fare il punto dello ‘stato dell’arte’, sfrontando da “obiter” e meri richiami tralatizi lo stratificarsi delle statuizioni nel corso degli anni.

Il ragionamento decisivo che si ricava dalla motivazione è il seguente: “La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante.

Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all' entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti.

Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti.” Prima di passare a un ancor minuto quadro descrittivo di dettaglio, si soggiunge, in dipendenza dell’affermazione sopra riportata: “Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006).

È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962)”.

L’astratto richiamo della ricorrente al principio di diritto sopra riportato, in assenza di una specifica e puntuale allegazione delle evidenze di causa sulla base delle quali avrebbe dovuto negarsi l’attenuazione dell’onere probatorio in capo alla rivendicante, non rende il motivo scrutinabile.

La ricorrente, peraltro, non contesta espressamente l’affermazione in sentenza, secondo la quale non sarebbe comunque trascorso il ventennio di legge.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “travisamento delle fonti di prova”, in relazione al n. 5 all’rt. 360 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Assume la ricorrente che, nel caso in cui si fosse ritenuto infondato il primo motivo, in ogni caso la sentenza impugnata aveva tratto informazioni probatorie travisate dagli atti notarili da essa citati, in particolare non avendo considerato che “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”.

Sul punto la ricorrente disquisisce lungo tutto lo sviluppo del motivo (fino a pag. 19), al fine di dimostrare il proprio asserto.

La doglianza è inammissibile.

Proprio perché deve salvaguardarsi la piena discrezionalità del vaglio di merito delle risultanze probatorie, il travisamento della prova ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un’informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l’antinomia.

Proprio in linea con l’enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633).

Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamentodella prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n. 3796, 14/2/2020, Rv. 657055).

Per contro, qui [OSCURATO:PERSONA] propone un’alternativa lettura e interpretazione dei plurimi atti negoziali esaminati dai Giudici del merito, inammissibile in questa sede . [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria della ricorrente, condivide la sopra riportata proposta.

Il ricorso è inammissibile in quanto, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27871-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5569/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il relatore ha inoltrato l seguente proposta: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -il Tribunale di Roma accertò la proprietà di circa mq 183 della particella 552p (già 328 a foglio 923) in capo all’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., occupante senza titolo, al rilascio; -la Corte d’appello di Roma accolse l’impugnazione avanzata dall’attrice e dichiarò di proprietà di essa un ulteriore porzione di mq 228 della particella 324, oggi 552 parte, condannando la controparte al ripristino; allo stesso tempo il Giudice di secondo grado disattese l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale si era doluta del rigetto in primo grado della domanda riconvenzionale, con la quale aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria delle aree predette per usucapione; -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due censure; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. osserva Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.948 e 2697 cod. civ.. Assume la ricorrente che la Corte di merito aveva sbrigativamente ed erroneamente affermato, al fine di respingere il motivo d’appello con il quale l’appellante aveva lamentato la violazione del principio dell’onere della prova, “che notoriamente nell’azione di rivendicazione l’onere della cd. ‘probatio diabolica’ si attenua ove il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto per usucapione”, soggiungendo trattarsi di giurisprudenza consolidata. L’asserto non poteva essere condiviso, a parere della ricorrente, in quanto niente affatto corrispondente al principio di diritto di cui alla recente decisione di legittimità, n. 28865, 19/10/2021, che avrebbe imposto, al contrario, il rigetto della domanda di rivendicazione. Il motivo è inammissibile. Costituisce approdo di legittimità granitico il principio, secondo il quale, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Sez. 2, n. 8215, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 639670; conf., da ultimo, Cass. n. 25865/2021). Con la sentenza n. 28865/2021, evocata dalla ricorrente, non si è affatto sovvertito un tale consolidato orientamento. Dalla sentenza in parola risulta essere stata estratta la massima (Rv. 662516) seguente: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”. Il principio sopra riportato, come sempre costituisce una sintesi che, se consente, ove ben riuscito, di cogliere rapidamente la “ratio” della decisione, allo steso tempo, inevitabilmente, semplifica o, addirittura, elide, passaggi argomentativi importanti. Nella specie, la decisione di cui si discute, passata in completa e attenta rassegna la giurisprudenza in materia, piuttosto che smentirla ha inteso fare il punto dello ‘stato dell’arte’, sfrontando da “obiter” e meri richiami tralatizi lo stratificarsi delle statuizioni nel corso degli anni. Il ragionamento decisivo che si ricava dalla motivazione è il seguente: “La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all' entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti.” Prima di passare a un ancor minuto quadro descrittivo di dettaglio, si soggiunge, in dipendenza dell’affermazione sopra riportata: “Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962)”. L’astratto richiamo della ricorrente al principio di diritto sopra riportato, in assenza di una specifica e puntuale allegazione delle evidenze di causa sulla base delle quali avrebbe dovuto negarsi l’attenuazione dell’onere probatorio in capo alla rivendicante, non rende il motivo scrutinabile. La ricorrente, peraltro, non contesta espressamente l’affermazione in sentenza, secondo la quale non sarebbe comunque trascorso il ventennio di legge. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “travisamento delle fonti di prova”, in relazione al n. 5 all’rt. 360 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che, nel caso in cui si fosse ritenuto infondato il primo motivo, in ogni caso la sentenza impugnata aveva tratto informazioni probatorie travisate dagli atti notarili da essa citati, in particolare non avendo considerato che “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”. Sul punto la ricorrente disquisisce lungo tutto lo sviluppo del motivo (fino a pag. 19), al fine di dimostrare il proprio asserto. La doglianza è inammissibile. Proprio perché deve salvaguardarsi la piena discrezionalità del vaglio di merito delle risultanze probatorie, il travisamento della prova ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un’informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l’antinomia. Proprio in linea con l’enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633). Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamentodella prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n. 3796, 14/2/2020, Rv. 657055). Per contro, qui [OSCURATO:PERSONA] propone un’alternativa lettura e interpretazione dei plurimi atti negoziali esaminati dai Giudici del merito, inammissibile in questa sede . [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria della ricorrente, condivide la sopra riportata proposta. Il ricorso è inammissibile in quanto, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
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