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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 05475/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12000-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 21/11/2023 R.G.N. 947/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con decreto depositato il 21.11.2023, il Tribunale di Civitavecchia ha omologato le risultanze dell’accertamento [OSCURATO:PERSONA] giudiziali in materia di previdenza e assistenza R.G.N.12000/2024 Cron.

Rep.

Ud.20/12/2024 CC tecnico preventivo eseguito su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato l’istante alla rifusione delle spese di lite e di CTU sul presupposto che la dichiarazione resa ai fini dell’esonero dalle spese di lite non riguardasse l’anno precedente alla pronuncia; che avverso tale ultima statuizione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 111, comma 7°, Cost., con riguardo all’art. 152 att. c.p.c., per avere il Tribunale disposto in suo danno la condanna alle spese di lite e CTU nonostante ella avesse depositatodichiarazione idonea ai fini dell’esonero; che risulta per tabulasche l’odierna ricorrente ebbe ad allegare al ricorso introduttivo depositato nell’aprile 2022 dichiarazione sottoscritta personalmente con la quale affermò di trovarsi nelle condizioni di esenzione previste dalla legge, precisando l’importo del reddito familiare imponibile Irpef per l’anno 2020/21 (cfr. la dichiarazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, debitamente trascritta, in parte qua, a pag. 4 del ricorso per cassazione); che, pertanto, affatto erroneamente il giudice di merito ha gravato l’odierna ricorrente delle spese di lite, prevedendo testualmente l’art. 152 att. c.p.c. che la parte che rende la prescritta dichiarazione “non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari”, a meno che non ricorra il caso di cui all’art. 96, comma 1°, c.p.c.; che altrettanto deve dirsi in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, essendosi chiarito che anche queste ultime non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria (Cass. n. 16515 del 2016 e succ. conf.); che il ricorso, pertanto, va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio nella parte in cui ha disposto la condanna dell’odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite e di CTU; che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come da dispositivo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite e di CTU e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 700,00, di cui € 500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dei difensori di parte ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12000-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 21/11/2023 R.G.N. 947/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con decreto depositato il 21.11.2023, il Tribunale di Civitavecchia ha omologato le risultanze dell’accertamento [OSCURATO:PERSONA] giudiziali in materia di previdenza e assistenza R.G.N.12000/2024 Cron. Rep. Ud.20/12/2024 CC tecnico preventivo eseguito su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato l’istante alla rifusione delle spese di lite e di CTU sul presupposto che la dichiarazione resa ai fini dell’esonero dalle spese di lite non riguardasse l’anno precedente alla pronuncia; che avverso tale ultima statuizione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 111, comma 7°, Cost., con riguardo all’art. 152 att. c.p.c., per avere il Tribunale disposto in suo danno la condanna alle spese di lite e CTU nonostante ella avesse depositatodichiarazione idonea ai fini dell’esonero; che risulta per tabulasche l’odierna ricorrente ebbe ad allegare al ricorso introduttivo depositato nell’aprile 2022 dichiarazione sottoscritta personalmente con la quale affermò di trovarsi nelle condizioni di esenzione previste dalla legge, precisando l’importo del reddito familiare imponibile Irpef per l’anno 2020/21 (cfr. la dichiarazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, debitamente trascritta, in parte qua, a pag. 4 del ricorso per cassazione); che, pertanto, affatto erroneamente il giudice di merito ha gravato l’odierna ricorrente delle spese di lite, prevedendo testualmente l’art. 152 att. c.p.c. che la parte che rende la prescritta dichiarazione “non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari”, a meno che non ricorra il caso di cui all’art. 96, comma 1°, c.p.c.; che altrettanto deve dirsi in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, essendosi chiarito che anche queste ultime non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria (Cass. n. 16515 del 2016 e succ. conf.); che il ricorso, pertanto, va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio nella parte in cui ha disposto la condanna dell’odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite e di CTU; che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come da dispositivo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite e di CTU e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 700,00, di cui € 500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dei difensori di parte ricorren
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