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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46053/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiesto nelle conclusioni scritte presentate dai difensori nel corso del giudizio di appello, è inammissibile non solo perché proposto solo in sede di conclusioni e non con i motivi di appello.

Sul punto rileva il collegio che l'orientamento contrario espresso da Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, essendo assimilabile alle altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., non appare condivisibile.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. si distingue radicalmente dalle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., in quanto presuppone che il fatto tipico sia integrato ed offensivo ma la punibilità è esclusa perché la lesione del bene protetto è minima; considerato che, in ogni caso, la Corte territoriale a pag. 2 della sentenza ha implicitamente motivato sul punto poiché, nel respingere la richiesta di sospensione condizionale della pena a causa dei numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, ha rimarcato l'abitualità del comportamento illecito; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiesto nelle conclusioni scritte presentate dai difensori nel corso del giudizio di appello, è inammissibile non solo perché proposto solo in sede di conclusioni e non con i motivi di appello. Sul punto rileva il collegio che l'orientamento contrario espresso da Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, essendo assimilabile alle altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., non appare condivisibile. La non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. si distingue radicalmente dalle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., in quanto presuppone che il fatto tipico sia integrato ed offensivo ma la punibilità è esclusa perché la lesione del bene protetto è minima; considerato che, in ogni caso, la Corte territoriale a pag. 2 della sentenza ha implicitamente motivato sul punto poiché, nel respingere la richiesta di sospensione condizionale della pena a causa dei numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, ha rimarcato l'abitualità del comportamento illecito; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46053/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris