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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21394/2026

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BISCEGLIE il 04/04/2005 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata sono inammissibili, in quanto prospettano violazioni di legge e vizi motivazionali insussistenti, a fronte di una sentenza il cui percorso argomentativo risulta congruo e logico e privo di errori in diritto.

La Corte territoriale ha accertato che gli imputati, al momento del controllo degli agenti, detenevano consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale superiore ad un chilo, idonea al confezionamento di ben 15.226 dosi singole.

La considerazione del notevole quantitativo di stupefacente sequestrato ha indotto la Corte a confermare la sentenza di primo grado in punto di qualificazione giuridica del fatto, evidentemente di non minima offensività e quindi correttamente qualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, le attenuanti generiche sono state negate al [OSCURATO:PERSONA] in considerazione di una valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non sindacabile in questa sede, così come la determinazione della pena non appare illogica né arbitraria.

Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, i giudicanti hanno motivatamente formulato una prognosi non favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati da parte dei prevenuti, sulla scorta di elementi specifici che non possono essere rivalutati in questa sede.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BISCEGLIE il 04/04/2005 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata sono inammissibili, in quanto prospettano violazioni di legge e vizi motivazionali insussistenti, a fronte di una sentenza il cui percorso argomentativo risulta congruo e logico e privo di errori in diritto. La Corte territoriale ha accertato che gli imputati, al momento del controllo degli agenti, detenevano consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale superiore ad un chilo, idonea al confezionamento di ben 15.226 dosi singole. La considerazione del notevole quantitativo di stupefacente sequestrato ha indotto la Corte a confermare la sentenza di primo grado in punto di qualificazione giuridica del fatto, evidentemente di non minima offensività e quindi correttamente qualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, le attenuanti generiche sono state negate al [OSCURATO:PERSONA] in considerazione di una valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non sindacabile in questa sede, così come la determinazione della pena non appare illogica né arbitraria. Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, i giudicanti hanno motivatamente formulato una prognosi non favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati da parte dei prevenuti, sulla scorta di elementi specifici che non possono essere rivalutati in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21394/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris