CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18414/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ng Zheng,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.5520/2025 depositata il 17/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2744/2026Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 18414/2026Data pubblicazione 08/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]