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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13962/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 27 Ottobre 2020 la Corte di Cassazione annullava, limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento all' aumento di pena in continuazione, la pronuncia in data 22 Gennaio 2019 con cui la Corte di Appello di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di illecita detenzione ed acquisto di sostanza stupefacente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commi 1 e 4, contestato in continuazione, la pena di anni undici e mesi due di reclusione, sul rilievo del mutato trattamento sanzionatorio conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 Gennaio 2019 con cui è stata dichiarata l' illegittimità costituzionale dell art. 73 comma 1 del D.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei.

1.1. La Corte d'Appello di Catania, quale giudice del rinvio, con sentenza in data 14 Aprile 2021, nel riconfermare il trattamento sanzionatorio, ha determinato la pena in complessivi undici e mesi due di reclusione evidenziando che la pena era stata già determinata nel rispetto dei principi fissati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 Gennaio 2019 e che, comunque, la sussistenza di numerosissime cessioni di stupefacente ed il ruolo svolto dall' imputato di pusher ed a volte anche di cassiere o corriere facevano ritenere congruo l' aumento per continuazione nella misura di un anno, tenuto altresì conto della contestata aggravante ex art. 73 comma 6 del D.P.R. n. 309 del 1990. ,rne444.,

2. Contro la suddetta pronuncia l'imputato, aldifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale adottato una motivazione meramente apparente in punto di trattamento sanzionatorio non esaminando in alcun modo le doglianze prospettate.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte sono generiche ed aspecifiche e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondate.

3.1. La Corte di appello di Catania, con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, nel rispettare il dictum della Cassazione - la quale ha chiarito, nella citata pronunzia, che il giudice del rinvio non era tenuto ad una riduzione della pena, ma unicamente ad una rivalutazione del trattamento sanzionatorio - ha stabilito la pena nella misura suddetta con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria valorizzando, come sopra detto, la sussistenza di numerosissime cessioni di stupefacente, il ruolo svolto di pusher ed a volte anche di cassiere ovvero di corriere dall' imputato nonché la contestata aggravante ex art. 73 comma 6 del D.P.R. n. 309 del 1990.

In ordine alla graduazione della pena va, del resto, ricordato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 27 Ottobre 2020 la Corte di Cassazione annullava, limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento all' aumento di pena in continuazione, la pronuncia in data 22 Gennaio 2019 con cui la Corte di Appello di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di illecita detenzione ed acquisto di sostanza stupefacente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commi 1 e 4, contestato in continuazione, la pena di anni undici e mesi due di reclusione, sul rilievo del mutato trattamento sanzionatorio conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 Gennaio 2019 con cui è stata dichiarata l' illegittimità costituzionale dell art. 73 comma 1 del D.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei. 1.1. La Corte d'Appello di Catania, quale giudice del rinvio, con sentenza in data 14 Aprile 2021, nel riconfermare il trattamento sanzionatorio, ha determinato la pena in complessivi undici e mesi due di reclusione evidenziando che la pena era stata già determinata nel rispetto dei principi fissati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 Gennaio 2019 e che, comunque, la sussistenza di numerosissime cessioni di stupefacente ed il ruolo svolto dall' imputato di pusher ed a volte anche di cassiere o corriere facevano ritenere congruo l' aumento per continuazione nella misura di un anno, tenuto altresì conto della contestata aggravante ex art. 73 comma 6 del D.P.R. n. 309 del 1990. ,rne444., 2. Contro la suddetta pronuncia l'imputato, aldifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale adottato una motivazione meramente apparente in punto di trattamento sanzionatorio non esaminando in alcun modo le doglianze prospettate. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte sono generiche ed aspecifiche e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondate. 3.1. La Corte di appello di Catania, con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, nel rispettare il dictum della Cassazione - la quale ha chiarito, nella citata pronunzia, che il giudice del rinvio non era tenuto ad una riduzione della pena, ma unicamente ad una rivalutazione del trattamento sanzionatorio - ha stabilito la pena nella misura suddetta con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria valorizzando, come sopra detto, la sussistenza di numerosissime cessioni di stupefacente, il ruolo svolto di pusher ed a volte anche di cassiere ovvero di corriere dall' imputato nonché la contestata aggravante ex art. 73 comma 6 del D.P.R. n. 309 del 1990. In ordine alla graduazione della pena va, del resto, ricordato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Cos
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