Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15436/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Guarino unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controMinistero dell'Economia e Delle Finanze in persona del legale rappre-sentante pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato con domicilio digitale;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2564/2024 deposi-tata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Con ricorsi proposti rispettivamente in data 24/09/1986 (da RobertoBarattolo) e 14/10/1986 dagli altri membri della famiglia, Roberto, Rena-to, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] adirono il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, impugnando gli atti con i quali l'Amministrazione aveva de-terminato l'importo dell'indennizzo loro spettante per la perdita dei beni diproprietà siti in Etiopia.

I ricorrenti esposero di avere presentato sin dal1975 istanza di indennizzo per la perdita dei suddetti beni e che l'Ammini-strazione aveva provveduto alla relativa liquidazione in misura ritenuta in-sufficiente.

Denunciarono, pertanto, l'erroneità della determinazione delloindennizzo e chiesero la rideterminazione dello stesso, nonché il pagamen-to degli interessi sulle somme dovute.1.1.

Nel corso del giudizio amministrativo, i ricorrenti, rilevato il difetto digiurisdizione del giudice adito, proposero regolamento preventivo di giuri-sdizione deducendo che la controversia aveva ad oggetto diritti soggettivie che, pertanto, la giurisdizione spettava al Giudice ordinario.1.2.

Con ordinanza n. 1117, pubblicata in data 15/02/1990, le SezioniUnite della Corte di cassazione dichiararono la giurisdizione del Giudice or-dinario.2.

Nelle more della definizione del regolamento di giurisdizione, e segna-tamente in data 4 settembre 1989, i sigg.ri Barattolo proposero la mede-sima domanda innanzi al Tribunale di Roma.

Anche in tale sede l'azioneera diretta avverso gli atti con i quali l'Amministrazione aveva originaria-mente determinato la misura dell'indennizzo, e chiedeva al Giudice ordina-rio di accertare l'effettivo valore dei beni espropriati dallo Stato etiopenonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento del corrispondenteindennizzo.

Veniva altresì espressamente domandato il riconoscimentodegli interessi, oltre alla rivalutazione monetaria.I presupposti fattuali e giuridici della domanda proposta innanzi al Tribu-nale di Roma risultavano, dunque, pienamente coincidenti con quelli postiNumero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026a fondamento della domanda precedentemente proposta innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio.2.1.

Il Tribunale di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 17916/2000, ri-gettò integralmente la domanda.3.

Contro detta pronuncia proposero appello i sigg.ri Barattolo, reiterandole domande già proposte.3.1.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4767/2004, in parzialeriforma della decisione di primo grado, riconosceva che l'indennizzo corri-sposto dall'Amministrazione ai sigg.ri Barattolo era stato liquidato in misu-ra inferiore al dovuto, condannando il Ministero al pagamento delle mag-giori somme risultanti dalla revisione delle stime.

Con riferimento alla do-manda relativa agli interessi, la Corte territoriale riteneva che essa nonpotesse essere accolta per il periodo anteriore al 4/05/1985, data di en-trata in vigore della legge n. 135/1985.

In particolare, richiamando l'art. 4della predetta legge, la Corte d'appello affermava che il legislatore, attra-verso il coefficiente di rivalutazione ivi previsto, aveva inteso coprire inte-gralmente il danno da ritardo riferibile all'inadempimento della PubblicaAmministrazione, comprendendovi sia gli interessi di mora di cui all'art.1224, comma 1, cod. civ., sia il maggior danno di cui al comma 2 del me-desimo articolo.

La Corte distrettuale accoglieva, invece, l'appello nellaparte concernente la debenza degli interessi di mora sulle maggiori som-me riconosciute in giudizio.

A tal proposito osservava il Giudice d'appelloche il credito per indennizzo relativo a beni perduti all'estero configura uncredito di valuta, con la conseguenza che, a seguito della costituzione inmora, spettavano al creditore gli interessi legali ex art. 1224 cod. civ.,senza necessità di prova specifica del danno.

Accertato che i sigg.ri Barat-tolo avevano richiesto le somme loro dovute sin dal 9/05/1978, la Corted'appello riteneva che la costituzione in mora dell'Amministrazione risalis-se a tale data.

Pertanto, gli interessi legali dovevano considerarsi maturatisui maggiori importi riconosciuti fin da quel momento.

Tuttavia, poiché al-Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026la data del 4/05/1985 l'Amministrazione era già in mora, la Corte territo-riale riconosceva la debenza degli ulteriori interessi legali a decorrere dal4/04/1985 e fino al saldo.4.

Avverso tale pronuncia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pro-poneva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1219 e1224 cod. civ. in tema di decorrenza degli interessi di mora.

In particola-re, il Ministero ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte incui aveva attribuito efficacia di costituzione in mora alla domanda ammini-strativa di liquidazione degli indennizzi, sostenendo che tale istanza rive-stiva natura meramente procedimentale e non poteva in alcun modo inte-grare un atto idoneo a costituire in mora la [OSCURATO:PERSONA], di-fettando, al momento della sua presentazione, il presupposto fondamenta-le del ritardo nell'adempimento.

Il Ministero sosteneva altresì che l'inden-nizzo richiesto dagli interessati non costituiva, all'epoca della domandaamministrativa, un credito liquido ed esigibile, atteso che il relativo am-montare doveva essere determinato all'esito di una complessa proceduratecnica; ne conseguiva l'impossibilità di configurare alcuna mora debendiprima della definizione del procedimento amministrativo e dell'instaurazio-ne del giudizio innanzi al giudice ordinario.4.1.

I sigg.ri Barattolo resistevano al ricorso principale e, a loro volta, pro-ponevano ricorsi incidentali, dolendosi dell'omesso riconoscimento della ri-valutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di indennizzo.4.2.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 4530 del 22/02/08 respin-geva il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la debenza e la consi-stenza dell'indennizzo dovuto ai sigg.ri Barattolo ed accoglieva, però, il se-condo motivo del ricorso dell'Amministrazione, che aveva ad oggetto ladecorrenza degli interessi di mora, al contempo respingendo i ricorsi inci-dentali proposti dai sigg.ri Barattolo.

Nella motivazione la Corte chiarivache l'istanza amministrativa di indennizzo non è un atto idoneo a costituirein mora la [OSCURATO:PERSONA] in quanto ha una funzione “procedi-Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026mentale”, serve cioè a mettere in moto l'iter che la legge prevede perquantificare e, se del caso, pagare l'indennizzo; non è invece un atto concui si contesti formalmente un ritardo e si ingiungano gli accessori per l'i-nadempimento.

Per la stessa ragione, la Corte aggiungeva che nemmenoil rigetto in via amministrativa dell'istanza poteva essere equiparato a unrifiuto d'adempiere che faceva scattare la mora ex re, giacché gli interessimoratori decorrono dalla notifica della domanda giudiziale (l'atto con cui siapre il contenzioso) oppure da un precedente atto di costituzione in moraconforme all'art. 1219, comma 1, cod. civ., se esistente e se provato.4.3.

Applicando l'enunciato principio al caso concreto, la Cassazione con-statava che non risultava agli atti una diversa, autonoma messa in moraidonea prima del giudizio; di conseguenza, la costituzione in mora andavaindividuata nella notifica delle domande giudiziali che avevano dato avvioal giudizio e avevano fatto decorrere da lì gli interessi moratori sulle som-me riconosciute dovute ai Barattolo.

Condannava, dunque, il Ministero alpagamento degli interessi moratori con decorrenza “dagli atti introduttividel giudizio”.4.4.

All'indomani della sentenza della Suprema Corte n. 4530/2008, il Mi-nistero dell'Economia e delle Finanze procedeva a una propria lettura deldictum, ritenendo che l'affermazione secondo cui gli interessi di mora de-correvano “dagli atti introduttivi del giudizio” era da intendersi come riferi-ta esclusivamente all'atto di citazione notificato il 4/10/1989 per l'introdu-zione del giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Roma.

Muovendo da talepresupposto interpretativo, il Ministero reputava dunque indebitamentepercepiti dai sigg.ri Barattolo gli interessi corrisposti per il periodo com-preso tra il 4/05/1985 (data di cessazione del meccanismo di cui alla L. n.135/1985) e il 4/09/1989, sostenendo che, alla luce della sentenza dellaCassazione del 2008, alcun interesse poteva maturare prima dell'instaura-zione del giudizio avanti al Giudice ordinario.

Da ciò scaturiva l'invio dellenote prot. 28204/2009, 2095/2010 e 3974/2010, con le quali veniva inti-Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026mata ai sigg.ri Barattolo la restituzione delle somme percepite a tale tito-lo.

I destinatari, pur contestando in radice la pretesa, provvedevano co-munque al pagamento, come documentato negli atti depositati nel succes-sivo giudizio d'appello.5.

Nondimeno, ritenendo che l'interpretazione ministeriale costituisse unadistorsione del contenuto effettivo della sentenza della Cassazione del2008, i sigg.ri Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] instauravano un nuovo giudizioinnanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere una declaratoria di insus-sistenza dell'obbligo restitutorio e, correlativamente, un accertamento del-la corretta decorrenza degli interessi di mora, mirando a dimostrare comegli “atti introduttivi del giudizio” a cui faceva riferimento la pronuncia dellaSuprema Corte fossero i ricorsi al TAR del 24.9.1986 e del 14/10/1986 enon già, come erroneamente sostenuto dal Ministero, l'atto di citazione del1989.5.1.

Il Tribunale, pronunciandosi con sentenza n. 12091/2016, non acco-glieva questa prospettazione.

Invero, secondo il Giudice di prime cure, lasentenza n. 4530/2008 aveva già definito, con valore di giudicato, la que-stione della decorrenza degli interessi, individuando implicitamente neglituzione in mora.

Ad avviso del Tribunale, la pronuncia di legittimità nonavrebbe potuto far riferimento ai ricorsi al TAR, poiché quel giudizio nonera oggetto della cognizione della Suprema Corte, né rappresentava il“presente giudizio” cui la stessa faceva riferimento.5.2.

Il Tribunale aggiungeva inoltre che, ove i sigg.ri Barattolo avessero ri-tenuto che la Cassazione avesse “ignorato” l'esistenza dei ricorsi al TAR,avrebbero dovuto proporre revocazione della sentenza del 2008 per erroredi fatto; non avendolo fatto, tale censura non era più proponibile in un au-tonomo giudizio.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale rigettava inte-gralmente la domanda.Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/20266.

Avverso tale pronuncia i sigg.ri Barattolo spiegavano appello, articolan-do tre motivi di gravame: in primo luogo, osservavano che la questionesottoposta alla Cassazione dal Ministero riguardava soltanto l'inidoneitàdella domanda di indennizzo in via amministrativa a costituire atto di mes-sa in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. e, di contro, l'idoneità della soladomanda da loro proposta giudizialmente a costituire in mora l'Ammini-strazione, con la conseguenza che in nessun punto del processo si era di-squisito anche dell'ulteriore profilo relativo alla data effettiva in cui taledomanda giudiziale era stata effettivamente introdotta.

Affermavano al-tresì che, in base ai principi consolidati del nostro ordinamento, il giudizioda loro intrapreso poteva essere ricostruito in termini unitari; unico erasempre stato il petitum c.d. mediato, ossia la tutela giudiziale, dapprimazione dell'indennizzo da parte dell'Amministrazione, e successivamentecon l'atto di citazione avanti al Giudice civile, al fine di ottenere l'accerta-mento del diritto alle maggiori somme in aggiunta all'indennizzo rivalutatosolo forfettariamente dal Ministero.

Identica era la causa petendi, rappre-sentata nel giudizio innanzi al TAR dalla pretesa illegittimità dei d.m. nn.120318 del 3.1.1983 e 824656 del

2.1. 1984 coi quali era stata determi-nata solo in parte l'entità degli indennizzi.6.1.

Con il secondo motivo, veniva dedotta l'erroneità della sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva ritenuto che, “laddove si ipotizzasseche la Corte di cassazione fosse incorsa in errore di fatto”, i controricor-renti avrebbero dovuto proporre l'azione revocatoria.

Ciò in quanto nonsussiste un errore revocatorio quando del fatto su cui asseritamente ca-drebbe l'errore “la Corte non è mai stata investita”.6.3.

Infine, con l'ultimo motivo di gravame censuravano l'erroneità dellasentenza impugnata poiché la Cassazione, giudice del diritto e non del fat-to, “non avrebbe potuto mai verificare in punto di fatto se il giudizio in se-de amministrativa era stato effettivamente proposto, se esso aveva loNumero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026stesso oggetto, lo stesso petitum, la stessa causa petendi, né avrebbe po-tuto giudicare della questione in punto di diritto, “perché una domanda intal senso, come error in iudicando o in procedendo, non era mai stataformulata” nel ricorso proposto dal Ministero.7.

Si pronunciava la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2564/2024,rigettando l'appello.7.1.

In merito all'interpretazione della pronuncia di legittimità, la Corteterritoriale argomentava che la Suprema Corte, con la sentenza n. 4530/2008, non aveva enunciato un principio di diritto per il rinvio, ma decisonel merito la controversia sulla decorrenza degli interessi, “spostandola inavanti” rispetto al 4/05/1985 e indicando la notifica degli atti introduttividel “presente giudizio” come dies a quo.

Per la Corte d'appello, “presentegiudizio” non poteva che essere il giudizio ordinario (quello su cui la Cas-sazione stava decidendo), non il segmento davanti al TAR, non essendoconsentito in questa sede ridefinire interpretativamente una diversa de-correnza, anche perché la sentenza del 2008 non menzionava la translatioiudicii e gli stessi appellanti non l'avevano dedotta in quel giudizio.

In più,la Corte d'appello sottolineava che la translatio iudicii non era comunquepraticabile nel caso di specie, giacché il giudizio ordinario non era stato in-trodotto “a seguito” di una declaratoria di difetto di giurisdizione, ma au-tonomamente, in via prudenziale, quando ancora pendeva il regolamento;solo un anno dopo era intervenuta la decisione delle Sezioni Unite sullagiurisdizione.7.2.

Quanto al secondo motivo, ad avviso del giudice d'appello la Cassa-zione aveva già deciso nel merito la decorrenza (dalla domanda introdutti-va del giudizio ordinario) e l'unico rimedio per contestare quel punto era larevocazione della sentenza del 2008.

Dunque, era corretta la conclusionedel Tribunale, che aveva indicato la revocazione come via necessaria (an-che solo astrattamente) per rimuovere l'efficacia di quel dictum.Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/20267.3.

Infine, con riguardo al terzo motivo di gravame, sosteneva la Cortedistrettuale che la Cassazione aveva agito come giudice del merito “sullapremessa di fatto” che la messa in mora coincidesse con l'introduzione delgiudizio ordinario.

Quindi non c'era spazio per sostenere che la Cassazio-ne, quale “giudice del diritto”, non potesse pronunciarsi in termini cosìconcludenti sul punto.

Ne discendeva l'infondatezza del motivo che invo-cava una pretesa eccedenza o carenza del potere cognitivo della Cassazio-8.

Avverso tale pronuncia, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ri-corso per cassazione, articolato in due motivi, cui ha resistito con tempe-stivo controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.9.

In vista dell'adunanza camerale, le parti ricorrenti hanno depositatomemorie illustrative.CONSIDERATO CHE10.

Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono la violazio-ne e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., delprincipio della translatio iudicii, così come stabilito dalla Corte Costituzio-nale con sentenza n. 77/2007.11.

Con il secondo motivo censurano la violazione e falsa applicazione dilegge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 112 cod. proc.civ., per avere la Corte d'appello erroneamente richiamato la circostanzache la Corte di cassazione avesse deciso la causa nel merito e che si sa-rebbe formata la cosa giudicata sulla circostanza che l'atto di costituzionein mora sarebbe stato da individuarsi esclusivamente nell'atto di citazionedel 1989.12.

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Gli stessi sono infon-dati e vanno rigettati.Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/202612.1.

Come correttamente rilevato dai Giudici di prime e seconde cure,questa Corte, con sentenza n. 4530/2008, si è pronunciata nel merito, convalore di giudicato, sulla questione concernente l'individuazione dell'attoidoneo a costituire in mora la [OSCURATO:PERSONA], identificandolonell'atto di citazione notificato nel 1989.12.2.

È ormai principio consolidato che l'autorità del giudicato copre sia ildedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatteespressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimogiudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure nonspecificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse ne-cessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongonocome precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicatoimplicito).

Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per og-getto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato de-finito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circauna situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di dirit-to incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituentiindispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenzapassata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto,anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelleche costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis, Cass. n.6091/2020; Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 27304/2018; Cass. n.11600/2018).12.3.

Nel giudizio definito con pronuncia n. 4530/2008 non risulta esserestata in alcun modo dedotta da parte odierna ricorrente la precedente in-staurazione del giudizio dinanzi al TAR.

Tale circostanza, pertanto, non en-trò nel thema decidendum e non fu prospettata in alcun modo come ele-mento idoneo a incidere sull'individuazione dell'atto costitutivo della mora.12.4.

Ne consegue che i ricorrenti non possono oggi introdurre tale que-stione al fine di sovvertire l'accertamento già compiuto dalla Corte; l'at-Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026tuale deduzione del giudizio amministrativo integra, infatti, una questionedi fatto nuova, estranea al giudizio definito con sentenza passata in giudi-cato, e come tale preclusa in questa sede.13.

Il ricorso è quindi respinto.14.

In ragione della peculiarità della fattispecie oggetto del contenzioso siravvisano eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese dilite.15.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese dilite.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Guarino unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-controMinistero dell'Economia e Delle Finanze in persona del legale rappre-sentante pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato con domicilio digitale;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2564/2024 deposi-tata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con ricorsi proposti rispettivamente in data 24/09/1986 (da RobertoBarattolo) e 14/10/1986 dagli altri membri della famiglia, Roberto, Rena-to, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] adirono il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, impugnando gli atti con i quali l'Amministrazione aveva de-terminato l'importo dell'indennizzo loro spettante per la perdita dei beni diproprietà siti in Etiopia. I ricorrenti esposero di avere presentato sin dal1975 istanza di indennizzo per la perdita dei suddetti beni e che l'Ammini-strazione aveva provveduto alla relativa liquidazione in misura ritenuta in-sufficiente. Denunciarono, pertanto, l'erroneità della determinazione delloindennizzo e chiesero la rideterminazione dello stesso, nonché il pagamen-to degli interessi sulle somme dovute.1.1. Nel corso del giudizio amministrativo, i ricorrenti, rilevato il difetto digiurisdizione del giudice adito, proposero regolamento preventivo di giuri-sdizione deducendo che la controversia aveva ad oggetto diritti soggettivie che, pertanto, la giurisdizione spettava al Giudice ordinario.1.2. Con ordinanza n. 1117, pubblicata in data 15/02/1990, le SezioniUnite della Corte di cassazione dichiararono la giurisdizione del Giudice or-dinario.2. Nelle more della definizione del regolamento di giurisdizione, e segna-tamente in data 4 settembre 1989, i sigg.ri Barattolo proposero la mede-sima domanda innanzi al Tribunale di Roma. Anche in tale sede l'azioneera diretta avverso gli atti con i quali l'Amministrazione aveva originaria-mente determinato la misura dell'indennizzo, e chiedeva al Giudice ordina-rio di accertare l'effettivo valore dei beni espropriati dallo Stato etiopenonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento del corrispondenteindennizzo. Veniva altresì espressamente domandato il riconoscimentodegli interessi, oltre alla rivalutazione monetaria.I presupposti fattuali e giuridici della domanda proposta innanzi al Tribu-nale di Roma risultavano, dunque, pienamente coincidenti con quelli postiNumero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026a fondamento della domanda precedentemente proposta innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio.2.1. Il Tribunale di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 17916/2000, ri-gettò integralmente la domanda.3. Contro detta pronuncia proposero appello i sigg.ri Barattolo, reiterandole domande già proposte.3.1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4767/2004, in parzialeriforma della decisione di primo grado, riconosceva che l'indennizzo corri-sposto dall'Amministrazione ai sigg.ri Barattolo era stato liquidato in misu-ra inferiore al dovuto, condannando il Ministero al pagamento delle mag-giori somme risultanti dalla revisione delle stime. Con riferimento alla do-manda relativa agli interessi, la Corte territoriale riteneva che essa nonpotesse essere accolta per il periodo anteriore al 4/05/1985, data di en-trata in vigore della legge n. 135/1985. In particolare, richiamando l'art. 4della predetta legge, la Corte d'appello affermava che il legislatore, attra-verso il coefficiente di rivalutazione ivi previsto, aveva inteso coprire inte-gralmente il danno da ritardo riferibile all'inadempimento della PubblicaAmministrazione, comprendendovi sia gli interessi di mora di cui all'art.1224, comma 1, cod. civ., sia il maggior danno di cui al comma 2 del me-desimo articolo. La Corte distrettuale accoglieva, invece, l'appello nellaparte concernente la debenza degli interessi di mora sulle maggiori som-me riconosciute in giudizio. A tal proposito osservava il Giudice d'appelloche il credito per indennizzo relativo a beni perduti all'estero configura uncredito di valuta, con la conseguenza che, a seguito della costituzione inmora, spettavano al creditore gli interessi legali ex art. 1224 cod. civ.,senza necessità di prova specifica del danno. Accertato che i sigg.ri Barat-tolo avevano richiesto le somme loro dovute sin dal 9/05/1978, la Corted'appello riteneva che la costituzione in mora dell'Amministrazione risalis-se a tale data. Pertanto, gli interessi legali dovevano considerarsi maturatisui maggiori importi riconosciuti fin da quel momento. Tuttavia, poiché al-Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026la data del 4/05/1985 l'Amministrazione era già in mora, la Corte territo-riale riconosceva la debenza degli ulteriori interessi legali a decorrere dal4/04/1985 e fino al saldo.4. Avverso tale pronuncia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pro-poneva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1219 e1224 cod. civ. in tema di decorrenza degli interessi di mora. In particola-re, il Ministero ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte incui aveva attribuito efficacia di costituzione in mora alla domanda ammini-strativa di liquidazione degli indennizzi, sostenendo che tale istanza rive-stiva natura meramente procedimentale e non poteva in alcun modo inte-grare un atto idoneo a costituire in mora la [OSCURATO:PERSONA], di-fettando, al momento della sua presentazione, il presupposto fondamenta-le del ritardo nell'adempimento. Il Ministero sosteneva altresì che l'inden-nizzo richiesto dagli interessati non costituiva, all'epoca della domandaamministrativa, un credito liquido ed esigibile, atteso che il relativo am-montare doveva essere determinato all'esito di una complessa proceduratecnica; ne conseguiva l'impossibilità di configurare alcuna mora debendiprima della definizione del procedimento amministrativo e dell'instaurazio-ne del giudizio innanzi al giudice ordinario.4.1. I sigg.ri Barattolo resistevano al ricorso principale e, a loro volta, pro-ponevano ricorsi incidentali, dolendosi dell'omesso riconoscimento della ri-valutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di indennizzo.4.2. La Corte di cassazione con la sentenza n. 4530 del 22/02/08 respin-geva il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la debenza e la consi-stenza dell'indennizzo dovuto ai sigg.ri Barattolo ed accoglieva, però, il se-condo motivo del ricorso dell'Amministrazione, che aveva ad oggetto ladecorrenza degli interessi di mora, al contempo respingendo i ricorsi inci-dentali proposti dai sigg.ri Barattolo. Nella motivazione la Corte chiarivache l'istanza amministrativa di indennizzo non è un atto idoneo a costituirein mora la [OSCURATO:PERSONA] in quanto ha una funzione “procedi-Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026mentale”, serve cioè a mettere in moto l'iter che la legge prevede perquantificare e, se del caso, pagare l'indennizzo; non è invece un atto concui si contesti formalmente un ritardo e si ingiungano gli accessori per l'i-nadempimento. Per la stessa ragione, la Corte aggiungeva che nemmenoil rigetto in via amministrativa dell'istanza poteva essere equiparato a unrifiuto d'adempiere che faceva scattare la mora ex re, giacché gli interessimoratori decorrono dalla notifica della domanda giudiziale (l'atto con cui siapre il contenzioso) oppure da un precedente atto di costituzione in moraconforme all'art. 1219, comma 1, cod. civ., se esistente e se provato.4.3. Applicando l'enunciato principio al caso concreto, la Cassazione con-statava che non risultava agli atti una diversa, autonoma messa in moraidonea prima del giudizio; di conseguenza, la costituzione in mora andavaindividuata nella notifica delle domande giudiziali che avevano dato avvioal giudizio e avevano fatto decorrere da lì gli interessi moratori sulle som-me riconosciute dovute ai Barattolo. Condannava, dunque, il Ministero alpagamento degli interessi moratori con decorrenza “dagli atti introduttividel giudizio”.4.4. All'indomani della sentenza della Suprema Corte n. 4530/2008, il Mi-nistero dell'Economia e delle Finanze procedeva a una propria lettura deldictum, ritenendo che l'affermazione secondo cui gli interessi di mora de-correvano “dagli atti introduttivi del giudizio” era da intendersi come riferi-ta esclusivamente all'atto di citazione notificato il 4/10/1989 per l'introdu-zione del giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Roma. Muovendo da talepresupposto interpretativo, il Ministero reputava dunque indebitamentepercepiti dai sigg.ri Barattolo gli interessi corrisposti per il periodo com-preso tra il 4/05/1985 (data di cessazione del meccanismo di cui alla L. n.135/1985) e il 4/09/1989, sostenendo che, alla luce della sentenza dellaCassazione del 2008, alcun interesse poteva maturare prima dell'instaura-zione del giudizio avanti al Giudice ordinario. Da ciò scaturiva l'invio dellenote prot. 28204/2009, 2095/2010 e 3974/2010, con le quali veniva inti-Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026mata ai sigg.ri Barattolo la restituzione delle somme percepite a tale tito-lo. I destinatari, pur contestando in radice la pretesa, provvedevano co-munque al pagamento, come documentato negli atti depositati nel succes-sivo giudizio d'appello.5. Nondimeno, ritenendo che l'interpretazione ministeriale costituisse unadistorsione del contenuto effettivo della sentenza della Cassazione del2008, i sigg.ri Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] instauravano un nuovo giudizioinnanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere una declaratoria di insus-sistenza dell'obbligo restitutorio e, correlativamente, un accertamento del-la corretta decorrenza degli interessi di mora, mirando a dimostrare comegli “atti introduttivi del giudizio” a cui faceva riferimento la pronuncia dellaSuprema Corte fossero i ricorsi al TAR del 24.9.1986 e del 14/10/1986 enon già, come erroneamente sostenuto dal Ministero, l'atto di citazione del1989.5.1. Il Tribunale, pronunciandosi con sentenza n. 12091/2016, non acco-glieva questa prospettazione. Invero, secondo il Giudice di prime cure, lasentenza n. 4530/2008 aveva già definito, con valore di giudicato, la que-stione della decorrenza degli interessi, individuando implicitamente neglituzione in mora. Ad avviso del Tribunale, la pronuncia di legittimità nonavrebbe potuto far riferimento ai ricorsi al TAR, poiché quel giudizio nonera oggetto della cognizione della Suprema Corte, né rappresentava il“presente giudizio” cui la stessa faceva riferimento.5.2. Il Tribunale aggiungeva inoltre che, ove i sigg.ri Barattolo avessero ri-tenuto che la Cassazione avesse “ignorato” l'esistenza dei ricorsi al TAR,avrebbero dovuto proporre revocazione della sentenza del 2008 per erroredi fatto; non avendolo fatto, tale censura non era più proponibile in un au-tonomo giudizio. Sulla base di tali premesse, il Tribunale rigettava inte-gralmente la domanda.Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/20266. Avverso tale pronuncia i sigg.ri Barattolo spiegavano appello, articolan-do tre motivi di gravame: in primo luogo, osservavano che la questionesottoposta alla Cassazione dal Ministero riguardava soltanto l'inidoneitàdella domanda di indennizzo in via amministrativa a costituire atto di mes-sa in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. e, di contro, l'idoneità della soladomanda da loro proposta giudizialmente a costituire in mora l'Ammini-strazione, con la conseguenza che in nessun punto del processo si era di-squisito anche dell'ulteriore profilo relativo alla data effettiva in cui taledomanda giudiziale era stata effettivamente introdotta. Affermavano al-tresì che, in base ai principi consolidati del nostro ordinamento, il giudizioda loro intrapreso poteva essere ricostruito in termini unitari; unico erasempre stato il petitum c.d. mediato, ossia la tutela giudiziale, dapprimazione dell'indennizzo da parte dell'Amministrazione, e successivamentecon l'atto di citazione avanti al Giudice civile, al fine di ottenere l'accerta-mento del diritto alle maggiori somme in aggiunta all'indennizzo rivalutatosolo forfettariamente dal Ministero. Identica era la causa petendi, rappre-sentata nel giudizio innanzi al TAR dalla pretesa illegittimità dei d.m. nn.120318 del 3.1.1983 e 824656 del 2.1. 1984 coi quali era stata determi-nata solo in parte l'entità degli indennizzi.6.1. Con il secondo motivo, veniva dedotta l'erroneità della sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva ritenuto che, “laddove si ipotizzasseche la Corte di cassazione fosse incorsa in errore di fatto”, i controricor-renti avrebbero dovuto proporre l'azione revocatoria. Ciò in quanto nonsussiste un errore revocatorio quando del fatto su cui asseritamente ca-drebbe l'errore “la Corte non è mai stata investita”.6.3. Infine, con l'ultimo motivo di gravame censuravano l'erroneità dellasentenza impugnata poiché la Cassazione, giudice del diritto e non del fat-to, “non avrebbe potuto mai verificare in punto di fatto se il giudizio in se-de amministrativa era stato effettivamente proposto, se esso aveva loNumero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026stesso oggetto, lo stesso petitum, la stessa causa petendi, né avrebbe po-tuto giudicare della questione in punto di diritto, “perché una domanda intal senso, come error in iudicando o in procedendo, non era mai stataformulata” nel ricorso proposto dal Ministero.7. Si pronunciava la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2564/2024,rigettando l'appello.7.1. In merito all'interpretazione della pronuncia di legittimità, la Corteterritoriale argomentava che la Suprema Corte, con la sentenza n. 4530/2008, non aveva enunciato un principio di diritto per il rinvio, ma decisonel merito la controversia sulla decorrenza degli interessi, “spostandola inavanti” rispetto al 4/05/1985 e indicando la notifica degli atti introduttividel “presente giudizio” come dies a quo. Per la Corte d'appello, “presentegiudizio” non poteva che essere il giudizio ordinario (quello su cui la Cas-sazione stava decidendo), non il segmento davanti al TAR, non essendoconsentito in questa sede ridefinire interpretativamente una diversa de-correnza, anche perché la sentenza del 2008 non menzionava la translatioiudicii e gli stessi appellanti non l'avevano dedotta in quel giudizio. In più,la Corte d'appello sottolineava che la translatio iudicii non era comunquepraticabile nel caso di specie, giacché il giudizio ordinario non era stato in-trodotto “a seguito” di una declaratoria di difetto di giurisdizione, ma au-tonomamente, in via prudenziale, quando ancora pendeva il regolamento;solo un anno dopo era intervenuta la decisione delle Sezioni Unite sullagiurisdizione.7.2. Quanto al secondo motivo, ad avviso del giudice d'appello la Cassa-zione aveva già deciso nel merito la decorrenza (dalla domanda introdutti-va del giudizio ordinario) e l'unico rimedio per contestare quel punto era larevocazione della sentenza del 2008. Dunque, era corretta la conclusionedel Tribunale, che aveva indicato la revocazione come via necessaria (an-che solo astrattamente) per rimuovere l'efficacia di quel dictum.Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/20267.3. Infine, con riguardo al terzo motivo di gravame, sosteneva la Cortedistrettuale che la Cassazione aveva agito come giudice del merito “sullapremessa di fatto” che la messa in mora coincidesse con l'introduzione delgiudizio ordinario. Quindi non c'era spazio per sostenere che la Cassazio-ne, quale “giudice del diritto”, non potesse pronunciarsi in termini cosìconcludenti sul punto. Ne discendeva l'infondatezza del motivo che invo-cava una pretesa eccedenza o carenza del potere cognitivo della Cassazio-8. Avverso tale pronuncia, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ri-corso per cassazione, articolato in due motivi, cui ha resistito con tempe-stivo controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.9. In vista dell'adunanza camerale, le parti ricorrenti hanno depositatomemorie illustrative.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono la violazio-ne e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., delprincipio della translatio iudicii, così come stabilito dalla Corte Costituzio-nale con sentenza n. 77/2007.11. Con il secondo motivo censurano la violazione e falsa applicazione dilegge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 112 cod. proc.civ., per avere la Corte d'appello erroneamente richiamato la circostanzache la Corte di cassazione avesse deciso la causa nel merito e che si sa-rebbe formata la cosa giudicata sulla circostanza che l'atto di costituzionein mora sarebbe stato da individuarsi esclusivamente nell'atto di citazionedel 1989.12. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Gli stessi sono infon-dati e vanno rigettati.Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/202612.1. Come correttamente rilevato dai Giudici di prime e seconde cure,questa Corte, con sentenza n. 4530/2008, si è pronunciata nel merito, convalore di giudicato, sulla questione concernente l'individuazione dell'attoidoneo a costituire in mora la [OSCURATO:PERSONA], identificandolonell'atto di citazione notificato nel 1989.12.2. È ormai principio consolidato che l'autorità del giudicato copre sia ildedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatteespressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimogiudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure nonspecificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse ne-cessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongonocome precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicatoimplicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per og-getto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato de-finito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circauna situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di dirit-to incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituentiindispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenzapassata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto,anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelleche costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis, Cass. n.6091/2020; Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 27304/2018; Cass. n.11600/2018).12.3. Nel giudizio definito con pronuncia n. 4530/2008 non risulta esserestata in alcun modo dedotta da parte odierna ricorrente la precedente in-staurazione del giudizio dinanzi al TAR. Tale circostanza, pertanto, non en-trò nel thema decidendum e non fu prospettata in alcun modo come ele-mento idoneo a incidere sull'individuazione dell'atto costitutivo della mora.12.4. Ne consegue che i ricorrenti non possono oggi introdurre tale que-stione al fine di sovvertire l'accertamento già compiuto dalla Corte; l'at-Numero registro generale 24926/2024Numero sezionale 448/2026Numero di raccolta generale 15436/2026Data pubblicazione 20/05/2026tuale deduzione del giudizio amministrativo integra, infatti, una questionedi fatto nuova, estranea al giudizio definito con sentenza passata in giudi-cato, e come tale preclusa in questa sede.13. Il ricorso è quindi respinto.14. In ragione della peculiarità della fattispecie oggetto del contenzioso siravvisano eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese dilite.15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese dilite.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 15436/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris