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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20869/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza in data 13 ottobre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in data 12 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: • Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 157 c.p., in relazione all'art. 606 co. 1 lett.

B) c.p.p., per non aver dichiarato la prescrizione del delitto contestato, previa riqualificazione nella fattispecie di furto, ovvero, in ogni caso, per aver errato nell'individuazione del dies a quo (e conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione) della ricettazione in data prossima a quella del delitto presupposto, in mancanza di prova contraria. • Manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 co. 1 lett.

E) c.p.p., nella parte in cui il secondo giudice ha ritenuto configurato il delitto di ricettazione sulla base dell'inattendibilità delle dichiarazioni auto-accusatorie dell'imputato e dell'assenza del libretto di circolazione sul mezzo. • Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti ex artt. 648 cpv. e 62 n. 4 c.p.; Il ricorso è inammissibile.

In termini generali, si sottolinea, infatti, come il ricorso sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già compiutamente motivato in ordine ad ognuna delle tre censure sollevate dal ricorrente con argomentazioni prive di vizi sindacabili in questa sede.

Nello specifico, il secondo giudice ha dato conto delle ragioni per le quali non possa trattarsi di furto: mancata giustificazione da parte dell'imputato circa la sua presenza nel luogo dell'asserito furto, distante dal luogo di residenza, inspiegabile tardiva e generica ammissione del reato di furto e assenza del libretto di circolazione che si trovava sul mezzo al momento della sottrazione.

Si tratta di circostanze che la corte ha correttamente ritenuto dimostrative della sua responsabilità per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 c.p. , con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

A tale riguardo, si rileva come, anche accogliendo la tesi prospettata dalla difesa nel ricorso in ordine alla data da cui far decorrere il termine estintivo, la ricettazione non risulti prescritta, ostando a tale declaratoria la presenza di periodi di sospensione durante il giudizio di primo grado dettate dall'emergenza pandemica.

Quanto alla doglianza, anch'essa evidentemente reiterativa, sulla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 648 cpv. e 62 n. 4 c.p., la pronuncia di secondo grado ne ha escluso il riconoscimento valorizzando il valore obiettivo del veicolo, pari a circa 600 euro, con congrua motivazione che il ricorrente non censura in modo specifico.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza in data 13 ottobre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in data 12 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: • Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 157 c.p., in relazione all'art. 606 co. 1 lett. B) c.p.p., per non aver dichiarato la prescrizione del delitto contestato, previa riqualificazione nella fattispecie di furto, ovvero, in ogni caso, per aver errato nell'individuazione del dies a quo (e conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione) della ricettazione in data prossima a quella del delitto presupposto, in mancanza di prova contraria. • Manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 co. 1 lett. E) c.p.p., nella parte in cui il secondo giudice ha ritenuto configurato il delitto di ricettazione sulla base dell'inattendibilità delle dichiarazioni auto-accusatorie dell'imputato e dell'assenza del libretto di circolazione sul mezzo. • Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti ex artt. 648 cpv. e 62 n. 4 c.p.; Il ricorso è inammissibile. In termini generali, si sottolinea, infatti, come il ricorso sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già compiutamente motivato in ordine ad ognuna delle tre censure sollevate dal ricorrente con argomentazioni prive di vizi sindacabili in questa sede. Nello specifico, il secondo giudice ha dato conto delle ragioni per le quali non possa trattarsi di furto: mancata giustificazione da parte dell'imputato circa la sua presenza nel luogo dell'asserito furto, distante dal luogo di residenza, inspiegabile tardiva e generica ammissione del reato di furto e assenza del libretto di circolazione che si trovava sul mezzo al momento della sottrazione. Si tratta di circostanze che la corte ha correttamente ritenuto dimostrative della sua responsabilità per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 c.p. , con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. A tale riguardo, si rileva come, anche accogliendo la tesi prospettata dalla difesa nel ricorso in ordine alla data da cui far decorrere il termine estintivo, la ricettazione non risulti prescritta, ostando a tale declaratoria la presenza di periodi di sospensione durante il giudizio di primo grado dettate dall'emergenza pandemica. Quanto alla doglianza, anch'essa evidentemente reiterativa, sulla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 648 cpv. e 62 n. 4 c.p., la pronuncia di secondo grado ne ha escluso il riconoscimento valorizzando il valore obiettivo del veicolo, pari a circa 600 euro, con congrua motivazione che il ricorrente non censura in modo specifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]
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