CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46135/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 4( 13 I glio 2022 Il Consigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA]