CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 15665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. f 1-4344/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 5 ottobre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Napoli il 13 luglio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di insolvenza fraudolenta avvinti dalla continuazione. 1. Il primo motivo di ricorso, svolto in tema di corretta riferibilità del fatto fraudolento all'imputato, atteso che gli assegni consegnati al creditore erano tratti su conto corrente intestato al figlio del ricorrente, è manifestamente infondato. La Corte territoriale argomenta sul punto richiamando la piena ammissione dei fatti da parte dell'imputato. Il giudice di primo grado aveva valorizzato sul punto la circostanza che l'imputato aveva ammesso di essere l'amministratore di fatto della società commerciale in stato di insolvenza, mentre i suoi figli, indicati formalmente quali amministratori e soci, non si occupavano affatto della gestione dell'impresa. In tale qualità di fatto l'imputato ha ammesso di aver consegnato i titoli privi di provvista alla persona offesa. Del resto, la querela era stata sporta proprio all'indirizzo del ricorrente, univocamente indicato dal deceptus quale suo unico interlocutore commerciale. 2. Orbene, che al momento della consegna dei titoli in pagamento della merce, ordinata e ricevuta, l'agente fosse consapevole dello stato di decozione dell'impresa (secondo motivo di ricorso, neppure proposto in sede di gravame nel merito e dunque non percorribile in sede di legittimità, secondo quanto prevede il comma 3 dell'art. 606 del codice di rito, attesa la intervenuta interruzione della catena devolutiva) emerge dalla stessa modalità di consegna in pagamento dei due assegni. Il primo, che risultò privo di provvista, fu sostituito dal secondo assegno, ricevuto da una terza persona (che ebbe a denunziarne lo smarrimento) in bianco e compilato dall'imputato (il solo che poteva conoscere entità precisa dell'importo e nome del beneficiario). Dal che i giudici del merito hanno tratto argomento, nella duplice conformità verticale della decisione, per ritenere dimostrata la consapevolezza nell'agente dello stato di insolvenza, dissimulato dalla apparente floridità dell'impresa e dalle assicurazioni dell'agente, e accompagnato dall'intento iniziale di non adempiere la prestazione. u/7 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 1-4344/2022 3.1. La non particolare complessità delle questioni dedotte e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2023.