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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25308/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso".

IN (7,,,'..CELL:::"A -4 LUG 222 iER110 • • Luar [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 16 settembre 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] multiservizi e soluzioni possibili, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 27 luglio 2021, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art.110, 56 cod. pen., 259, comma 1, d.

Igs.

N. 152 del 2006 e 25 undecies d.

Igs. 131 del 2001 - capo 1 -, art. 110 e 256 d.

Igs. 152 del 2006 - capo 2 -, art. 110 e 483 cod. pen. - capo 3-, art. 110 e 648 cod. pen. - capo 4 -; reati commessi il 20 luglio 2021.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] multiservizi e soluzioni possibili, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La merce rinvenuta nel container è riconducibile alla dichiarazione Exa nella quale la società [OSCURATO:PERSONA] multiservizi e soluzioni possibili fungeva da spedizioniere, la merce era destinata in Senegal.

La circostanza del ritrovamento nel container di merce non tracciabile può riguardare violazioni amministrative in materia doganale, ma non una violazione della materia dei rifiuti.

All'interno del container, non di proprietà della società ricorrente, il materiale di pertinenza della società amministrata dall'indagato era individuato ed analiticamente dichiarato.

L'ulteriore materiale non può essere automaticamente ricondotto alla società in oggetto.

La natura di usato della merce risulta, peraltro, pienamente compatibile con l'attività di mercatino dell'usato praticata dalla società dell'indagato.

Non risulta provato il fumus dei reati.

Altri soggetti potrebbero essere responsabili della merce.

Gli elementi del Tribunale del riesame si basano su mere presunzioni, senza considerare che la società del ricorrente è mero spedizioniere.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta da molteplici elementi, ovvero il ricorrente, in qualità di esportatore )si apprestava ad effettuare una spedizione all'estero (Senegal) di rifiuti pericolosi e non pericolosi rinvenuti all'interno del container.

Veniva sequestrata merce ulteriore rispetto a quella formalmente dichiarata.

La merce doveva qualificarsi come rifiutOin quanto si trattava di apparecchiature elettroniche usate e fuori uso, di abbigliamento dismesso e non trattato igienicamente per una ulteriore vendita (peraltro tutto il materiale era messo alla rinfusa, disordinatamente).

Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta un vizio della motivazione.

L'ordinanza motiva poi anche sulle esigenze cautelari che non sono state messe in discussione con il ricorso in cassazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". IN (7,,,'..CELL:::"A -4 LUG 222 iER110 • • Luar [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 16 settembre 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] multiservizi e soluzioni possibili, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 27 luglio 2021, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art.110, 56 cod. pen., 259, comma 1, d. Igs. N. 152 del 2006 e 25 undecies d. Igs. 131 del 2001 - capo 1 -, art. 110 e 256 d. Igs. 152 del 2006 - capo 2 -, art. 110 e 483 cod. pen. - capo 3-, art. 110 e 648 cod. pen. - capo 4 -; reati commessi il 20 luglio 2021. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] multiservizi e soluzioni possibili, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La merce rinvenuta nel container è riconducibile alla dichiarazione Exa nella quale la società [OSCURATO:PERSONA] multiservizi e soluzioni possibili fungeva da spedizioniere, la merce era destinata in Senegal. La circostanza del ritrovamento nel container di merce non tracciabile può riguardare violazioni amministrative in materia doganale, ma non una violazione della materia dei rifiuti. All'interno del container, non di proprietà della società ricorrente, il materiale di pertinenza della società amministrata dall'indagato era individuato ed analiticamente dichiarato. L'ulteriore materiale non può essere automaticamente ricondotto alla società in oggetto. La natura di usato della merce risulta, peraltro, pienamente compatibile con l'attività di mercatino dell'usato praticata dalla società dell'indagato. Non risulta provato il fumus dei reati. Altri soggetti potrebbero essere responsabili della merce. Gli elementi del Tribunale del riesame si basano su mere presunzioni, senza considerare che la società del ricorrente è mero spedizioniere. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta da molteplici elementi, ovvero il ricorrente, in qualità di esportatore )si apprestava ad effettuare una spedizione all'estero (Senegal) di rifiuti pericolosi e non pericolosi rinvenuti all'interno del container. Veniva sequestrata merce ulteriore rispetto a quella formalmente dichiarata. La merce doveva qualificarsi come rifiutOin quanto si trattava di apparecchiature elettroniche usate e fuori uso, di abbigliamento dismesso e non trattato igienicamente per una ulteriore vendita (peraltro tutto il materiale era messo alla rinfusa, disordinatamente). Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta un vizio della motivazione. L'ordinanza motiva poi anche sulle esigenze cautelari che non sono state messe in discussione con il ricorso in cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d