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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 27890/2026

Testo disponibile della fonte

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della Corte di appello di Salernoparte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrenteal pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata);sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24/04/2026 la Corte di appello di Salerno, decidendosull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 28/03/2025con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen.,condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della parte civilecostituita [OSCURATO:PERSONA].Secondo le conformi sentenze di merito il Crispi, spacciandosi perdipendente della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (nonostante l'intervenuta cessazione delrapporto di lavoro), e affermando di agire per quest'ultima, si sarebbe fattoconsegnare dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] materiale impiantistico del valore dicirca 4.400 euro senza versare il corrispettivo, per il pagamento del quale ilvenditore emetteva fattura nei confronti della società di [OSCURATO:PERSONA] (fattioccorsi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo, denuncia ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.violazione dell'art. 640 cod. pen.

Secondo il difensore la Corte d’appello haritenuto integrato il reato di truffa ampliando indebitamente sia il concetto di attodi disposizione patrimoniale che quello di evento di danno.

In particolare,secondo il difensore i Giudici di merito hanno erroneamente qualificato come attodi disposizione patrimoniale anche l'emissione delle fatture da parte delBattipaglia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e il successivo decreto ingiuntivo ottenutodal primo nei confronti del secondo per il pagamento della mercefraudolentemente ottenuta dal Crispi; si tratta di una conclusione errata, siaperché non si verteva in tema di atti giuridicamente idonei ad incidere sulpatrimonio del [OSCURATO:PERSONA], sia perché si discuteva, in ogni caso, di un post factumpenalmente irrilevante e comunque non riconducibile all'imputato.

Anche lanozione di danno patrimoniale è stata, a detta del ricorrente, indebitamentedilatata fino a farvi rientrare la ricezione delle fatture e del decreto ingiuntivoche, di per sé considerati, non avevano prodotto per il [OSCURATO:PERSONA] alcun pregiudiziodi natura economica.

In sostanza, secondo il difensore, nel caso in esame, ildanno (con conseguente consumazione del delitto) si è realizzato con laconsegna all'imputato del materiale da parte della ditta Battipaglia, che è l'unicosoggetto danneggiato.

Non è dunque ravvisabile alcuna truffa in danno delCicalese, che non poteva essere considerato persona offesa dal reato in quantolo stesso non era né il soggetto vittima del raggiro e dell'induzione in errore, néquello che aveva subito il danno.

Rileva infine la difesa che, per quanto detto,sussiste anche un problema di improcedibilità dell'azione penale in quanto l'unicaquerela in atti è quella del [OSCURATO:PERSONA], il quale, non essendo persona offesa dalreato, non era legittimato a sporgerla.2.2.

Il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen.violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.

I Giudici di merito, a detta del ricorrente,hanno erroneamente ritenuto utilizzabile la testimonianza indiretta del Cicalesein ordine a quanto appreso dal Battipaglia sull'acquisto di merce effettuato dalCrispi a suo nome presso la ditta di quest'ultimo; ciò i Giudici hanno fatto inviolazione dell'art. 195 cod. proc. pen., posto che durante il dibattimento ladifesa di parte civile aveva formulato richiesta di sentire il teste di riferimento matale istanza non era stata accolta dal giudice e il Battipaglia non era statoescusso.

La Corte di appello, investita del motivo di gravame, ha escluso laviolazione dell'art. 195 cod. proc. pen. con una motivazione errata.

I Giudici diappello hanno infatti erroneamente attribuito rilievo al fatto che ad avanzare larichiesta di sentire il Battipaglia non era stato l'imputato ma la parte civile,laddove invece l'art. 195, comma 3, cod. proc. pen. non attribuisce alcunarilevanza alla parte processuale che formula la richiesta.

I Giudici hanno poivalorizzato il fatto che, nel caso di specie, la querela del [OSCURATO:PERSONA] (contenente ledichiarazioni de relato) era stata acquisita col consenso delle parti, dimenticandoperò che il querelante aveva comunque deposto nel corso del dibattimento.3.

Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio condiscussione orale su richiesta del difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione dellaresponsabilità penale dell'imputato per il reato di truffa, è infondato.Il difensore assume in sostanza che, nel caso in esame, la condotta delCrispi integra una truffa unicamente in danno della ditta Battipaglia (unicosoggetto tratto in inganno e unico danneggiato); truffa che non sarebbe peròprocedibile non avendo il Battipaglia sporto querela.

Non sussisterebbe invecealcuna frode in danno della ditta del [OSCURATO:PERSONA]: a) in quanto quest'ultimo non èstato indotto in errore; b) in quanto non avendo pagato al Battipaglia la merceconsegnata al Crispi non ha subito alcun danno, non integrando un dannopatrimonialmente rilevante il solo fatto di aver ricevuto dalla ditta Battipaglia lefatture per la merce e un decreto con il quale gli si ingiungeva il pagamento dellastessa; c) in quanto, in ogni caso, non sussiste alcun collegamento e alcun nessocausale tra la condotta fraudolenta posta in essere dal Crispi in danno delBattipaglia e l'iniziativa di quest'ultimo volta ad ottenere il pagamento dellamerce da parte del [OSCURATO:PERSONA].Quanto dedotto dalla difesa non è condivisibile.Come è noto, secondo il disposto dell'art. 640 cod. pen., ai fini dellaconfigurabilità del delitto di truffa è necessario e sufficiente che vi siano: a) unacondotta dell'agente integrante artificio o raggiro; b) un soggetto che vengaindotto in errore per effetto di tale condotta; c) un profitto ingiusto per l'agente“con altrui danno”.

Il reato richiede dunque un triplice evento: il primo(“intermedio”) rappresentato dalla induzione in errore del soggetto passivo dellacondotta fraudolenta; gli altri due rappresentati, da un lato, dal profitto ingiustoper l'agente, e, dall'altro, dal danno patrimoniale per la vittima.

Ovviamente ènecessario che tutti gli eventi siano in rapporto di causalità con la condottanonché tra loro, nel senso che l'artificio o il raggiro devono essere la causadell'induzione in errore, la quale a sua volta deve essere la causa efficiente dellaproduzione del profitto e del danno.

Poiché la norma parla di “profitto con altruidanno” è altresì necessario che tra il vantaggio indebitamente conseguitodall'autore del reato (per sé o per altri) e il danno patrimoniale subito dallavittima vi sia quanto meno una correlazione o un collegamento.

Dal punto divista dell'elemento psicologico è invece necessario che l'autore della truffa sirappresenti e voglia tutti gli elementi materiali sopra indicati; è quindi necessarioche tanto l'induzione in errore quanto il profitto e il danno siano oggetto del dolodell'agente in tutte le sue forme, non escluso il dolo eventuale.

Occorre altresìevidenziare che, secondo il costante e pacifico orientamento di questa Corte, aifini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fral'indotto in errore e chi ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenzadi contatti diretti fra l'autore degli artifici e raggiri e il danneggiato, sussista unnesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno - ex plurimis Sez.6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647 – 03; Sez. 2, n. 43143 del17/07/2013, Saracino, Rv. 257495 – 01, resa in fattispecie concreta analoga aquella in esame, in cui in cui il dipendente di una farmacia si era impadronito diprodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di una ditta, inducendo iresponsabili di quest'ultima a credere di essere stato incaricato del ritiro daltitolare della farmacia, in realtà ignaro; la Corte ha ritenuto sussistente la truffain danno della ditta farmaceutica ribadendo che la struttura del delitto di truffanon esige l'identità tra il soggetto passivo del raggiro, ovvero la persona indottain errore dalla condotta fraudolenta dell'agente (nel caso di specie, i responsabilidel magazzino/deposito) ed il soggetto passivo del danno, ovvero il titolaredell'interesse patrimoniale leso (nel caso di specie, il titolare della farmacia) -.Ciò detto, nel caso in esame, i fatti ricostruiti dai Giudici di merito,contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, integrano tanto una truffa indanno della ditta Battipaglia (come peraltro ammette la difesa) quanto una truffain danno della società del [OSCURATO:PERSONA].Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] occorre, infatti, in primo luogo evidenziareche il Crispi, presentandosi falsamente come rappresentante del suo ex datore dilavoro, ha indotto il Battipaglia a consegnargli la merce senza pagare; in terminigiuridici lo ha indotto a sottoscrivere un contratto di compravendita del materialeconsegnato dal quale sorgevano obbligazioni patrimoniali tanto per il venditoreBattipaglia, quanto per l'acquirente vale a dire la società del [OSCURATO:PERSONA],rappresentata dal suo (seppur falso) rappresentante (vale a dire l'imputatoCrispi).

In altri termini, la prima conseguenza immediata e diretta della induzionein errore del Battipaglia è stata la nascita di un contratto dal quale sono nateobbligazioni civili sia per lo stesso Battipaglia sia per il [OSCURATO:PERSONA], il quale, in forzadi tale contratto, assumeva l'obbligo di pagare la merce acquistata e divenivadebitore del Battipaglia.

E' quindi evidente che il fatto che il Battipaglia haemesso fattura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e ha poi agito per ottenere ilpagamento della merce fatturata (sino ad ottenere l'emissione del decretoingiuntivo) sono delle conseguenze immediate e dirette della condottafraudolenta del Crispi e della induzione in errore; è infatti evidente che l'artificioposto in essere dall'imputato (presentandosi come rappresentante del suo exdatore di lavoro) è stato l'antecedente e la conditio sine qua non della seriecausale che ha condotto all'emissione delle fatture e dell'ingiunzione dipagamento, sicché, contrariamente a quanto assume la difesa, tali ulteriorieventi si trovano in rapporto di causalità sia con l'induzione in errore delBattipaglia sia con la condotta fraudolenta del Crispi.

Dal punto di vistadell'elemento psicologico, è poi palese che il Crispi era perfettamenteconsapevole del fatto che, avendo lui agito come rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], ilBattipaglia avrebbe certamente chiesto il pagamento della merce consegnata alsuo ex datore di lavoro, e conseguentemente sapeva benissimo che con la suaazione stava esponendo il [OSCURATO:PERSONA] alle pretese creditorie del Battipaglia.Sussistono dunque tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della truffain danno del [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la truffa in questione si può ritenere consumata enon meramente tentata.

Ed invero, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia poi onorato ildebito contratto in suo nome nei confronti del Battipaglia e non abbia quindipagato la merce consegnata al Crispi (evidentemente non ritenendosi vincolatoall'azione del falsus procurator), contrariamente a quanto dedotto dalla difesa delricorrente, non esclude affatto che lo stesso non abbia comunque subito undanno patrimoniale dalla vicenda.

Ed infatti, è sufficiente evidenziare che, aprescindere da quello che potrà essere l'esito della controversia civilistica tra luie il Battipaglia, il [OSCURATO:PERSONA] è stato comunque costretto a farsi carico degli oneri edei costi necessari a contrastare le pretese creditorie del Battipaglia, subendodunque un pregiudizio economicamente valutabile.

Anche tale danno è peraltroriconducibile alla serie causale attivata dalla condotta del Crispi, e anche taleulteriore evento è stato oggetto del suo dolo, quanto meno nella forma del doloeventuale; è infatti evidente che il Crispi sapeva che, con la sua azione avrebbemolto probabilmente (se non certamente) causato una controversia tra ilBattipaglia e il [OSCURATO:PERSONA] in ordine a chi dovesse pagare la merce, e, nonostanteciò, ha agito per conseguire il suo scopo illecito.Priva di pregio è poi la deduzione difensiva secondo la quale la truffa nonsarebbe configurabile in quanto dal punto di vista civilistico il contratto conclusodal falsus procurator è privo di effetti per il soggetto falsamente rappresentato,sicché nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuto ad adempiere leobbligazioni assunte in suo nome dal Crispi.

E' infatti evidente che la sussistenzadell'illecito penale va valutata a prescindere da quelli che sono gli effetti civilisticidel singolo atto giuridico che viene in rilievo.

Questa Corte ha infatti più volteaffermato che in tema di reati contro il patrimonio, non osta alla configurabilitàdel delitto la nullità, sanabile o insanabile, dell'atto compiuto dalla vittima, inquanto la mancata produzione di effetti giuridici dell'atto nullo, pur originaria,non è automatica, ma dipende dall'iniziativa concreta del soggetto, titolare di uninteresse giuridicamente rilevante, che faccia valere l'invalidità in via di azione odi eccezione (Sez. 5, n. 39535 del 22/10/2025, B., Rv. 289035 - 01, in tema dicirconvenzione di incapace).

In altri termini, anche quando l'atto giuridicorilevante ai fini della configurabilità del reato è dal punto di vista civilistico nullo,annullabile o comunque inefficace – il ché peraltro avviene praticamente semprequando il negozio giuridico è l'oggetto o l'effetto di una condotta penalmenterilevante –, ciò non esclude la sussistenza dell'illecito in quanto l'evento dannosonon si può ritenere assolutamente impossibile, con conseguente inapplicabilitàdell'art. 49 cod. pen.2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.Ed invero, secondo quanto emerge dagli atti processuali e secondo quantoprospettato dallo stesso difensore del ricorrente, dopo la deposizionetestimoniale del [OSCURATO:PERSONA], è stato il difensore di quest'ultimo, quale parte civile, achiedere al Giudice di escutere il Battipaglia quale persona alla quale il testeaveva fatto riferimento ai fini della conoscenza dei fatti; tuttavia, come dedottodalla stessa difesa dell'imputato, tale istanza è stata formulata dal difensore diparte civile ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., vale a dire come sollecitazionedell'esercizio del potere officioso del Tribunale, e non anche ai sensi dell'art. 195cod. proc. pen.

Peraltro, sempre secondo quanto dedotto dal ricorrente, risultache la testimonianza del Battipaglia ex art. 507 cod. proc. pen. è statainizialmente ammessa ma il testimone di riferimento non è stato poi escusso soloin quanto la parte civile richiedente vi ha rinunciato.

Ciò detto, occorre rilevareche questa Corte ha più volte ribadito che in tema di testimonianza de relato,l'audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo qualora siastata espressamente richiesta dalla parte, sicché non può ritenersi equivalente atale richiesta la mera domanda di integrazione dell'istruttoria mediante l'esamedegli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzataai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37064 del 12/03/2019, Malcagni,Rv. 276696 – 01; Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., Rv. 288820 – 02).

Nelcaso in esame, dunque, la mera sollecitazione rivolta dalla parte civile alTribunale di disporre d'ufficio la testimonianza del Battipaglia non può essereequiparata ad una richiesta ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., e dunque nonpuò comportare l'inutilizzabilità della testimonianza de relato.3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese processualirelative al presente procedimento in favore della parte civile, liquidate come dadispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquidain complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Salernoparte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrenteal pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota depositata);sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24/04/2026 la Corte di appello di Salerno, decidendosull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 28/03/2025con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen.,condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della parte civilecostituita [OSCURATO:PERSONA].Secondo le conformi sentenze di merito il Crispi, spacciandosi perdipendente della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (nonostante l'intervenuta cessazione delrapporto di lavoro), e affermando di agire per quest'ultima, si sarebbe fattoconsegnare dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] materiale impiantistico del valore dicirca 4.400 euro senza versare il corrispettivo, per il pagamento del quale ilvenditore emetteva fattura nei confronti della società di [OSCURATO:PERSONA] (fattioccorsi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo, denuncia ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.violazione dell'art. 640 cod. pen. Secondo il difensore la Corte d’appello haritenuto integrato il reato di truffa ampliando indebitamente sia il concetto di attodi disposizione patrimoniale che quello di evento di danno. In particolare,secondo il difensore i Giudici di merito hanno erroneamente qualificato come attodi disposizione patrimoniale anche l'emissione delle fatture da parte delBattipaglia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e il successivo decreto ingiuntivo ottenutodal primo nei confronti del secondo per il pagamento della mercefraudolentemente ottenuta dal Crispi; si tratta di una conclusione errata, siaperché non si verteva in tema di atti giuridicamente idonei ad incidere sulpatrimonio del [OSCURATO:PERSONA], sia perché si discuteva, in ogni caso, di un post factumpenalmente irrilevante e comunque non riconducibile all'imputato. Anche lanozione di danno patrimoniale è stata, a detta del ricorrente, indebitamentedilatata fino a farvi rientrare la ricezione delle fatture e del decreto ingiuntivoche, di per sé considerati, non avevano prodotto per il [OSCURATO:PERSONA] alcun pregiudiziodi natura economica. In sostanza, secondo il difensore, nel caso in esame, ildanno (con conseguente consumazione del delitto) si è realizzato con laconsegna all'imputato del materiale da parte della ditta Battipaglia, che è l'unicosoggetto danneggiato. Non è dunque ravvisabile alcuna truffa in danno delCicalese, che non poteva essere considerato persona offesa dal reato in quantolo stesso non era né il soggetto vittima del raggiro e dell'induzione in errore, néquello che aveva subito il danno. Rileva infine la difesa che, per quanto detto,sussiste anche un problema di improcedibilità dell'azione penale in quanto l'unicaquerela in atti è quella del [OSCURATO:PERSONA], il quale, non essendo persona offesa dalreato, non era legittimato a sporgerla.2.2. Il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen.violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. I Giudici di merito, a detta del ricorrente,hanno erroneamente ritenuto utilizzabile la testimonianza indiretta del Cicalesein ordine a quanto appreso dal Battipaglia sull'acquisto di merce effettuato dalCrispi a suo nome presso la ditta di quest'ultimo; ciò i Giudici hanno fatto inviolazione dell'art. 195 cod. proc. pen., posto che durante il dibattimento ladifesa di parte civile aveva formulato richiesta di sentire il teste di riferimento matale istanza non era stata accolta dal giudice e il Battipaglia non era statoescusso. La Corte di appello, investita del motivo di gravame, ha escluso laviolazione dell'art. 195 cod. proc. pen. con una motivazione errata. I Giudici diappello hanno infatti erroneamente attribuito rilievo al fatto che ad avanzare larichiesta di sentire il Battipaglia non era stato l'imputato ma la parte civile,laddove invece l'art. 195, comma 3, cod. proc. pen. non attribuisce alcunarilevanza alla parte processuale che formula la richiesta. I Giudici hanno poivalorizzato il fatto che, nel caso di specie, la querela del [OSCURATO:PERSONA] (contenente ledichiarazioni de relato) era stata acquisita col consenso delle parti, dimenticandoperò che il querelante aveva comunque deposto nel corso del dibattimento.3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio condiscussione orale su richiesta del difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione dellaresponsabilità penale dell'imputato per il reato di truffa, è infondato.Il difensore assume in sostanza che, nel caso in esame, la condotta delCrispi integra una truffa unicamente in danno della ditta Battipaglia (unicosoggetto tratto in inganno e unico danneggiato); truffa che non sarebbe peròprocedibile non avendo il Battipaglia sporto querela. Non sussisterebbe invecealcuna frode in danno della ditta del [OSCURATO:PERSONA]: a) in quanto quest'ultimo non èstato indotto in errore; b) in quanto non avendo pagato al Battipaglia la merceconsegnata al Crispi non ha subito alcun danno, non integrando un dannopatrimonialmente rilevante il solo fatto di aver ricevuto dalla ditta Battipaglia lefatture per la merce e un decreto con il quale gli si ingiungeva il pagamento dellastessa; c) in quanto, in ogni caso, non sussiste alcun collegamento e alcun nessocausale tra la condotta fraudolenta posta in essere dal Crispi in danno delBattipaglia e l'iniziativa di quest'ultimo volta ad ottenere il pagamento dellamerce da parte del [OSCURATO:PERSONA].Quanto dedotto dalla difesa non è condivisibile.Come è noto, secondo il disposto dell'art. 640 cod. pen., ai fini dellaconfigurabilità del delitto di truffa è necessario e sufficiente che vi siano: a) unacondotta dell'agente integrante artificio o raggiro; b) un soggetto che vengaindotto in errore per effetto di tale condotta; c) un profitto ingiusto per l'agente“con altrui danno”. Il reato richiede dunque un triplice evento: il primo(“intermedio”) rappresentato dalla induzione in errore del soggetto passivo dellacondotta fraudolenta; gli altri due rappresentati, da un lato, dal profitto ingiustoper l'agente, e, dall'altro, dal danno patrimoniale per la vittima. Ovviamente ènecessario che tutti gli eventi siano in rapporto di causalità con la condottanonché tra loro, nel senso che l'artificio o il raggiro devono essere la causadell'induzione in errore, la quale a sua volta deve essere la causa efficiente dellaproduzione del profitto e del danno. Poiché la norma parla di “profitto con altruidanno” è altresì necessario che tra il vantaggio indebitamente conseguitodall'autore del reato (per sé o per altri) e il danno patrimoniale subito dallavittima vi sia quanto meno una correlazione o un collegamento. Dal punto divista dell'elemento psicologico è invece necessario che l'autore della truffa sirappresenti e voglia tutti gli elementi materiali sopra indicati; è quindi necessarioche tanto l'induzione in errore quanto il profitto e il danno siano oggetto del dolodell'agente in tutte le sue forme, non escluso il dolo eventuale. Occorre altresìevidenziare che, secondo il costante e pacifico orientamento di questa Corte, aifini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fral'indotto in errore e chi ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenzadi contatti diretti fra l'autore degli artifici e raggiri e il danneggiato, sussista unnesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno - ex plurimis Sez.6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647 – 03; Sez. 2, n. 43143 del17/07/2013, Saracino, Rv. 257495 – 01, resa in fattispecie concreta analoga aquella in esame, in cui in cui il dipendente di una farmacia si era impadronito diprodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di una ditta, inducendo iresponsabili di quest'ultima a credere di essere stato incaricato del ritiro daltitolare della farmacia, in realtà ignaro; la Corte ha ritenuto sussistente la truffain danno della ditta farmaceutica ribadendo che la struttura del delitto di truffanon esige l'identità tra il soggetto passivo del raggiro, ovvero la persona indottain errore dalla condotta fraudolenta dell'agente (nel caso di specie, i responsabilidel magazzino/deposito) ed il soggetto passivo del danno, ovvero il titolaredell'interesse patrimoniale leso (nel caso di specie, il titolare della farmacia) -.Ciò detto, nel caso in esame, i fatti ricostruiti dai Giudici di merito,contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, integrano tanto una truffa indanno della ditta Battipaglia (come peraltro ammette la difesa) quanto una truffain danno della società del [OSCURATO:PERSONA].Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] occorre, infatti, in primo luogo evidenziareche il Crispi, presentandosi falsamente come rappresentante del suo ex datore dilavoro, ha indotto il Battipaglia a consegnargli la merce senza pagare; in terminigiuridici lo ha indotto a sottoscrivere un contratto di compravendita del materialeconsegnato dal quale sorgevano obbligazioni patrimoniali tanto per il venditoreBattipaglia, quanto per l'acquirente vale a dire la società del [OSCURATO:PERSONA],rappresentata dal suo (seppur falso) rappresentante (vale a dire l'imputatoCrispi). In altri termini, la prima conseguenza immediata e diretta della induzionein errore del Battipaglia è stata la nascita di un contratto dal quale sono nateobbligazioni civili sia per lo stesso Battipaglia sia per il [OSCURATO:PERSONA], il quale, in forzadi tale contratto, assumeva l'obbligo di pagare la merce acquistata e divenivadebitore del Battipaglia. E' quindi evidente che il fatto che il Battipaglia haemesso fattura nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e ha poi agito per ottenere ilpagamento della merce fatturata (sino ad ottenere l'emissione del decretoingiuntivo) sono delle conseguenze immediate e dirette della condottafraudolenta del Crispi e della induzione in errore; è infatti evidente che l'artificioposto in essere dall'imputato (presentandosi come rappresentante del suo exdatore di lavoro) è stato l'antecedente e la conditio sine qua non della seriecausale che ha condotto all'emissione delle fatture e dell'ingiunzione dipagamento, sicché, contrariamente a quanto assume la difesa, tali ulteriorieventi si trovano in rapporto di causalità sia con l'induzione in errore delBattipaglia sia con la condotta fraudolenta del Crispi. Dal punto di vistadell'elemento psicologico, è poi palese che il Crispi era perfettamenteconsapevole del fatto che, avendo lui agito come rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], ilBattipaglia avrebbe certamente chiesto il pagamento della merce consegnata alsuo ex datore di lavoro, e conseguentemente sapeva benissimo che con la suaazione stava esponendo il [OSCURATO:PERSONA] alle pretese creditorie del Battipaglia.Sussistono dunque tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della truffain danno del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la truffa in questione si può ritenere consumata enon meramente tentata. Ed invero, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia poi onorato ildebito contratto in suo nome nei confronti del Battipaglia e non abbia quindipagato la merce consegnata al Crispi (evidentemente non ritenendosi vincolatoall'azione del falsus procurator), contrariamente a quanto dedotto dalla difesa delricorrente, non esclude affatto che lo stesso non abbia comunque subito undanno patrimoniale dalla vicenda. Ed infatti, è sufficiente evidenziare che, aprescindere da quello che potrà essere l'esito della controversia civilistica tra luie il Battipaglia, il [OSCURATO:PERSONA] è stato comunque costretto a farsi carico degli oneri edei costi necessari a contrastare le pretese creditorie del Battipaglia, subendodunque un pregiudizio economicamente valutabile. Anche tale danno è peraltroriconducibile alla serie causale attivata dalla condotta del Crispi, e anche taleulteriore evento è stato oggetto del suo dolo, quanto meno nella forma del doloeventuale; è infatti evidente che il Crispi sapeva che, con la sua azione avrebbemolto probabilmente (se non certamente) causato una controversia tra ilBattipaglia e il [OSCURATO:PERSONA] in ordine a chi dovesse pagare la merce, e, nonostanteciò, ha agito per conseguire il suo scopo illecito.Priva di pregio è poi la deduzione difensiva secondo la quale la truffa nonsarebbe configurabile in quanto dal punto di vista civilistico il contratto conclusodal falsus procurator è privo di effetti per il soggetto falsamente rappresentato,sicché nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuto ad adempiere leobbligazioni assunte in suo nome dal Crispi. E' infatti evidente che la sussistenzadell'illecito penale va valutata a prescindere da quelli che sono gli effetti civilisticidel singolo atto giuridico che viene in rilievo. Questa Corte ha infatti più volteaffermato che in tema di reati contro il patrimonio, non osta alla configurabilitàdel delitto la nullità, sanabile o insanabile, dell'atto compiuto dalla vittima, inquanto la mancata produzione di effetti giuridici dell'atto nullo, pur originaria,non è automatica, ma dipende dall'iniziativa concreta del soggetto, titolare di uninteresse giuridicamente rilevante, che faccia valere l'invalidità in via di azione odi eccezione (Sez. 5, n. 39535 del 22/10/2025, B., Rv. 289035 - 01, in tema dicirconvenzione di incapace). In altri termini, anche quando l'atto giuridicorilevante ai fini della configurabilità del reato è dal punto di vista civilistico nullo,annullabile o comunque inefficace – il ché peraltro avviene praticamente semprequando il negozio giuridico è l'oggetto o l'effetto di una condotta penalmenterilevante –, ciò non esclude la sussistenza dell'illecito in quanto l'evento dannosonon si può ritenere assolutamente impossibile, con conseguente inapplicabilitàdell'art. 49 cod. pen.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Ed invero, secondo quanto emerge dagli atti processuali e secondo quantoprospettato dallo stesso difensore del ricorrente, dopo la deposizionetestimoniale del [OSCURATO:PERSONA], è stato il difensore di quest'ultimo, quale parte civile, achiedere al Giudice di escutere il Battipaglia quale persona alla quale il testeaveva fatto riferimento ai fini della conoscenza dei fatti; tuttavia, come dedottodalla stessa difesa dell'imputato, tale istanza è stata formulata dal difensore diparte civile ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., vale a dire come sollecitazionedell'esercizio del potere officioso del Tribunale, e non anche ai sensi dell'art. 195cod. proc. pen. Peraltro, sempre secondo quanto dedotto dal ricorrente, risultache la testimonianza del Battipaglia ex art. 507 cod. proc. pen. è statainizialmente ammessa ma il testimone di riferimento non è stato poi escusso soloin quanto la parte civile richiedente vi ha rinunciato. Ciò detto, occorre rilevareche questa Corte ha più volte ribadito che in tema di testimonianza de relato,l'audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo qualora siastata espressamente richiesta dalla parte, sicché non può ritenersi equivalente atale richiesta la mera domanda di integrazione dell'istruttoria mediante l'esamedegli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzataai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37064 del 12/03/2019, Malcagni,Rv. 276696 – 01; Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., Rv. 288820 – 02). Nelcaso in esame, dunque, la mera sollecitazione rivolta dalla parte civile alTribunale di disporre d'ufficio la testimonianza del Battipaglia non può essereequiparata ad una richiesta ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., e dunque nonpuò comportare l'inutilizzabilità della testimonianza de relato.3. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese processualirelative al presente procedimento in favore della parte civile, liquidate come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquidain complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27890/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris