CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 25526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29290/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 16 LADISPOLI, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la sentenza n. 6282/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che il Condominio via Fumaroli 16 in Ladispoli proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Civitavecchia. Quest’ultimo aveva accolto parzialmente l’opposizione del Condominio al decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., rideterminando le spettanze della società in € 25.239,75, relative ad un contratto di appalto; che la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte territoriale era stata motivata con il fatto che l’appellante non avesse colto la ratio decidendi ed, in particolare, con la circostanza che il Condominio avesse più volte riconosciuto di dover adempiere all’obbligazione richiesta, come conseguenza dell’accettazione dell’opera; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della [OSCURATO:SOCIETA] già in liquidazione e cancellata, si sono ritualmente costituiti con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art.378 c.p.c.; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si invoca omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’eccezione svolta dal Condominio, stante la tardività dell’eccezione di decadenza e prescrizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto essere formulata almeno venti giorni prima dell’udienza di trattazione; che, col secondo, si assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla “motivazione sui punti di cui all’atto di appello e precisamente sui punti n. 2-8 dell’atto di appello che sono conseguenti all’accoglimento del primo punto dell’atto di appello e quindi anch’essi decisivi per l’esito del giudizio”; che i due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro connessione logica –sono inammissibili, ai sensi dell’art.360 bis c.p.c.; che, come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, la ratio della decisione del Tribunale era incentrata sul riconoscimento del debito da parte del Condominio e sull’accettazione delle opere pacificamente svolte dalla REA; che, non avendo inciso – attraverso il gravame – la motivazione della predetta ratio decidendi, il ricorrente non può dolersi della declaratoria di inammissibilità della Corte distrettuale; che, d’altra parte, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014); che il ricorrente non deduce un fatto storico decisivo, quanto piuttosto un’eccezione processuale o la mancata delibazione dei motivi di appello successivi al primo; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, sedovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera