CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 29313/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in esame la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 30000 del 2023), ha rideterminato la pena inflitta in continuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in melius rispetto alla precedente misura complessiva della pena disposta nel provvedimento annullato e — per quanto di interesse in questa sede - ha affrontato il vizio rilevato dalla sentenza rescindente con riferimento alla continuazione riconosciuta tra i delitti di cui alle sentenze sub 7) - Corte d'appello di Palermo 19 maggio 2017 - e sub 10) - Corte d'appello di Palermo 12 maggio 2021 - con una motivazione che ha chiarito specificamente la misura degli aumenti disposti per ciascun titolo di reato computato nella continuazione criminosa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la citata ordinanza, emessa a seguito di annullamento con rinvio, proponendo un unico motivo, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di congrua esplicitazione delle ragioni dei singoli aumenti per i reati-satellite di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e all'art. 629 comma 2 cod. pen., aggravati ex art. 7 D.L. n. 152/91, illogicamente conteggiati sulla pena-base di anni 15 di reclusione nella stessa entità pur in presenza della differente gravità dei fatti avvinti in continuazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 1.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo indicato le linee guida per corrispondere agli obblighi motivazionali in tema di computo della pena nel reato continuato, approdando ad un risultato unitario e condiviso con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha chiarito come, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Con la precisazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 2.Ebbene, concentrando l'attenzione sull'ultimo inciso del richiamo così illustrato, osserva il collegio che il giudice di rinvio - oltre ad attenersi, nel calcolo dei singoli incrementi per le fattispecie-satellite oggetto delle doglianze difensive, al divieto della reformatio in peius (sez. U n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735) - li ha individuati, partitamente, in misura estremamente contenuta e prossima ai minimi di legge, pervenendo al risultato finale di significativo favore per il condannato. Né è possibile ancorare, per di più genericamente, la lacuna della motivazione alla sanzione edittale in astratto prevista della norma incriminatrice per i singoli reati o ai distinti dettagli della condotta divisata nell'uno o nell'altro provvedimento giurisdizionale di cognizione, rimanendo riservata alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen., la scelta di quantificazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per le figure satellite, tanto più ove questi ultimi siano conteggiati in misura esigua, molto al di sotto del minimo della sanzione edittale e comunque rispettosa dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso in scrutinio, peraltro, il giudice del rinvio ha complessivamente dato conto delle opzioni effettuate e, a riguardo dell'aumento di tre anni comminato per il delitto di estorsione aggravata di cui alla sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19 maggio 2017, ha sottolineato la gravità del fatto nella sua obbiettività, commesso in danno di un commerciante destinatario di una pretesa estorsiva elevata, per di più connotato dall'utilizzo del metodo mafioso. Il motivo di ricorso si rivela del resto anche aspecifico, poiché si limita ad evocare l'entità delle pene edittali astrattamente previste dalle norme incriminatrici degli artt. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e 629 comma 2 cod. pen., senza addentrarsi, come doveroso, nella valutazione della concreta offensività e gravità delle condotte accertate dalle sentenze irrevocabili. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/05/2024 Il