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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21422/2026

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in Pakistan il 01/01/1995 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Udine di condanna in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 14,6 (pari a 209,1 dosi medie singole) che per confezionamento e circostanze dell'azione appariva destinata alla cessione a terzi.

2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'errata valutazione della prova, circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, all'eccessività della pena oltre che alla errata applicazione dei criteri previsti dall'art. 62 bis cod. peR. con la conseguente espulsione.

13. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato a pag. 2 della motivazione.

4. Del pari inammissibile l'argomento con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 —01), escludendo la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento.

5. Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio.

In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, ,della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

Il ricorso è, altresì, generico e reiterativo con riferimento al provvedimento di espulsione adottato.

La Corte territoriale, respingendo il motivo di appello, aveva già rilevato che la genericità delle allegazioni difensive relativamente alle «condizioni personali e familiari del predetto in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurekza sociale e interesse del singolo alla vita familiare».

Con congrui richiami giurisprudenziali è stato posto l'accento sulla circostanza che l'imputato non ha dimostrato di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria né ha mai allegato alcunché in ordine alle sue condizioni di vita personale e familiare, 2sicché «nessun bilanciamento tra interessi tutelati dal legislatore potrà essere effettuato rispetto a situazioni di fatto ignote che era preciso onere dell'imputato quantomeno allegare».

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Pakistan il 01/01/1995 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Udine di condanna in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 14,6 (pari a 209,1 dosi medie singole) che per confezionamento e circostanze dell'azione appariva destinata alla cessione a terzi. 2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'errata valutazione della prova, circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, all'eccessività della pena oltre che alla errata applicazione dei criteri previsti dall'art. 62 bis cod. peR. con la conseguente espulsione. 13. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato a pag. 2 della motivazione. 4. Del pari inammissibile l'argomento con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 —01), escludendo la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. 5. Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio. In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, ,della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). Il ricorso è, altresì, generico e reiterativo con riferimento al provvedimento di espulsione adottato. La Corte territoriale, respingendo il motivo di appello, aveva già rilevato che la genericità delle allegazioni difensive relativamente alle «condizioni personali e familiari del predetto in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurekza sociale e interesse del singolo alla vita familiare». Con congrui richiami giurisprudenziali è stato posto l'accento sulla circostanza che l'imputato non ha dimostrato di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria né ha mai allegato alcunché in ordine alle sue condizioni di vita personale e familiare, 2sicché «nessun bilanciamento tra interessi tutelati dal legislatore potrà essere effettuato rispetto a situazioni di fatto ignote che era preciso onere dell'imputato quantomeno allegare». 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M