CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 11588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25527/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. MONTICELLI n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] E e dall’avv. prof. MARCELLO D'APONTE; -ricorrente- contro C.F.O. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4167/2019 , depositata il 08/07/2019, R.G.N. 390/2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M., in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, di illegittimità del licenziamento intimatogliil 21.12.2015 dal C.F.O. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presso cui svolgeva mansioni di direttore amministrativo. 2. La Corte territoriale ha premesso che il Piscopo era stato licenziato sia per giustificato motivo soggettivo (in relazione ad un ammanco di cassa di euro 16.234,46 e per inadempimenti e ritardi nella cura dell’iter burocratico di trasferimento della sede del C.F.O., che avevano causato la sospensione dell’attività del Centro per oltre sei mesi) e sia per giustificato motivo oggettivo (poiché, a causa della condizione di crisi economica, i compiti di direttore amministrativo erano stati assunti dal legale rappresentante del Centro, con soppressione del posto prima occupato dal Piscopo); che, con ordinanza pronunciata all’esito dellafase sommaria del procedimento di cui all’art. 1, commi 48 e ss., della legge n. 92 del 2012, il tribunale aveva respinto la domanda, pronunciandosi anche sulla legittimità del licenziamento per motivo oggettivo; che con la sentenza emessa nel giudizio di opposizione, il tribunale aveva confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e aveva dichiarato assorbite le censure mosse alla decisione sul licenziamento per ragioni economiche (“l’accertamento della legittimità dei primi due motivi di licenziamento esime dall’esame del terzo motivo di recesso”, v. pag. 3 della sentenza d’appello che riporta le statuizioni della sentenza di primo grado). La Corte d’appello ha rilevato come con il reclamo il ricorrente non avesse riproposto le censure in merito al licenziamento per motivo oggettivo ed ha dato atto del “passaggio in giudicato della statuizione di prime cure in fase sommaria” sul punto. Ha aggiunto che l’irrevocabilità della decisione sulla legittimità del licenziamento per motivo oggettivo (adottata in fase sommaria) determinasse l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il C.F.O. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. La difesa del C.F.O. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. 6. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere fatto derivare dalla mancata riproposizione, con l’atto di reclamo, della questione di illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo, il passaggio in giudicato della ordinanza emessa all’esito della fase sommaria nella parte in cui aveva dichiarato legittimo il suddetto motivo oggettivo del licenziamento; assume che non aveva alcun onere, ai sensi dell’art.346 cod. proc. civ., di riproporre con il reclamo le domande o eccezioni non accolte in primo grado; che non si è verificato alcun passaggio in giudicato della pronuncia di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 7. Ai fini della decisione, occorre svolgere alcune considerazioni. 8. Secondo l’indirizzo univoco di questa Corte, nel rito introdotto dalla legge n. 92 del 2012, l'ordinanza conclusiva dellafase sommaria, salvo il caso di omessa opposizione, è priva di idoneità al giudicato, atteso che il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, e una seconda, a cognizione piena, che non è una revisio prioris instantiae,ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria (v. per tutte Cass. n. 21720 del 2018). 9. È stata, infatti, esclusa la violazione dell'art. 51, n. 4,cod. proc. civ. nel caso in cui lo stesso giudice-persona fisica abbia conosciuto della causa in entrambe le fasi (Cass. n. 3136 del 2015; Corte Cost. n. 78 del 2015). Si è precisato che non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione in fase di opposizione di una modulazione del rapporto subordinato diversa da quella prospettata nella fase sommaria (Cass. n. 5993 del 2019); oppure la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi (Cass. n. 9458 del 2019); che l’attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova, sicché nel giudizio di opposizione la parte conserva integra ogni opzione istruttoria, a prescindere dalle scelte processuali in precedenza operate (Cass. n. 14976 del 2020). Si è quindi affermato che nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale (Cass. n. 30443 del 2018). In esito alla fase di opposizione, l’ordinanza che chiude la fase sommaria è destinata “ad essere assorbita nella statuizione definitiva che conclude il primo grado del giudizio” (Corte Cost. n. 78 del 2015). 10. È quindi errata in diritto l’affermazione della sentenza di reclamo che dichiara il “passaggio in giudicato della statuizione del giudice di prime cure in fase sommaria” in ordine alla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 11. Nel caso di specie, il tribunale nella fase di opposizione ha respinto la domanda del lavoratore di illegittimità del licenziamento per motivo soggettivo, confermando l’ordinanza della fase sommaria, ed ha ritenuto che ciò esimesse dall’esame della domanda di illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo, ricorrendo appunto una valida ragione (motivo soggettivo) di estinzione del rapporto di lavoro. 12. Il tribunale, con la sentenza emesse nella fase di opposizione, ha in sostanza giudicato assorbita la domanda di illegittimità del recesso per ragioni economiche. 13. L'assorbimento costituisce un metodo logico - argomentativo di decisione delle questioni che determina la mancanza di una pronuncia formale su alcune delle domande proposte, quale effetto della decisione su una domanda ritenuta "assorbente" (v. Cass. n. 7663 del 2012). 14. Non esiste una definizione normativa dell'assorbimento, istituto di natura giurisprudenziale con cui si descrivono fenomeni spesso assai diversi fra loro. 15. Secondo la sentenza di questa Corte n. 7663 del 2012 cit., ricorre “un'ipotesi di assorbimento nel caso in cui la decisione sulla domanda cd. "assorbita" diviene superflua perché la parte non vi ha più interesse, avendo già con la decisione cd. "assorbente" ottenuto la tutela richiesta nel modo più pieno (ad esempio, perché è stata adottata una decisione su domanda "comprensiva" dell'altra); si parla anche (erroneamente) di assorbimento in tutte quelle ipotesi in cui, dopo la decisione cd. assorbente, non vi è più necessità di provvedere sulle altre questioni (ad es.: rigetto della impugnazione principale in rapporto alle impugnazioni incidentali condizionate), oppure non vi è più possibilità di farlo (ad es.: decisione con la quale si dichiara il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio) … Si parla infine di assorbimento anche nei casi in cui la decisione sulla domanda cd. assorbente comporta un implicito rigetto di altre domande (fondate ad esempio su presupposti antitetici o alternativi)”. 16. La elencazione appena riportata è stata sistematizzata attraverso la distinzione tra l’assorbimento cd. proprio e quello cd. improprio: l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. L’assorbimento in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (v. Cass. n. 7663 del 2012; Cass. n. 28663 del 2013; Cass. n. 28995 del 2018; Cass. n. 12193 del 2020; v. per una ulteriore elencazione Cass. n. 13534 del 2018). 17. Nella fattispecie per cui è causa, il lavoratore ha proposto domanda di impugnativa del licenziamento intimato sia per giustificato motivo soggettivo e sia per giustificato motivo oggettivo. La sentenza di primo grado ha accertato l’esistenza di un giustificato motivo soggettivo di recesso, idoneo a determinare l’estinzione del rapporto di lavoro, ed ha considerato superflua una decisione anche sulla ricorrenza delle ragioni economiche, pur autonomamente addotte a giustificazione del licenziamento, dichiarando assorbita la domanda sul punto. 18. Alla luce dei precedenti richiamati, l’assorbimento dichiarato nella sentenza di primo grado deve essere qualificato “improprio”, atteso che la soluzione (in senso negativo per il ricorrente) della questione di illegittimità del licenziamento per motivo soggettivo è risultata esaustiva, rendendo superfluo l’esame delle altre questioni (v. Cass. n. 11356 del 2006); la questione assorbita è oggetto della complessiva pronuncia sulla domanda (tant'è che anche in relazione ad essa si produce la preclusione da giudicato esterno), ma non di statuizione implicita, proprio perché con o senza di essa, in qualsiasi modo risolta, la decisione non muterebbe il proprio segno (così Cass. n. 17219 del 2012, in motivazione). 19. In relazione alla questione dichiarata assorbita dal giudice dell’opposizione (concernente il motivo oggettivo di recesso), il lavoratore nulla ha dedotto nell’atto di reclamo, con cui ha unicamente impugnato la statuizione di primo grado di rigetto dell’impugnativa del licenziamento per motivo soggettivo. 20. Occorre tuttavia considerare che, in tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Cass. n. 48 del 2022; Cass. n. 14190 del 2016). 21. La censura mossa con il reclamo sulla decisione della questione assorbente, in base alla giurisprudenza richiamata, trascina con sé e devolve al giudice di secondo grado anche la questione dichiarata assorbita, sicché nessuna preclusione può ritenersi verificata nel caso di specie. 22. Non può utilmente invocarsi l’art. 346 c.p.c. che si rivolge alla parte vittoriosa in primo grado, statuendo che la stessa non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte ma, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle (Cass. n. 9265 del 2021; Cass. n. 2091 del 2018; Cass. n. 9889 del 2016; Cass. 6550 del 2013). 23. Nel caso in esame la Corte di merito ha violato l’art. 346 c.p.c. poiché ha ritenuto necessaria la riproposizione da parte del soccombente, nell’atto di reclamo, anche della questione sul licenziamento per motivo oggettivo, dichiarata assorbita dal giudice dell’opposizione, e sebbene fosse stata impugnata la decisione sulla questione assorbente; da tale erroneo presupposto ha tratto l’ulteriore conseguenza, errata in diritto, del passaggio in giudicato sul punto della ordinanza emessa all’esito della fase sommaria. 24. Per le ragioni esposte, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, i