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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:702
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62002CJ0186_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-186/02 P e C-188/02 P, aventi ad oggetto due ricorsi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposti rispettivamente il 15 e il 16 maggio 2002, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Logroño (Spagna), e [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Laguardia (Spagna), rappresentate dal sig.

J. Lazcano-[OSCURATO:PERSONA], abogado, ricorrenti nel procedimento C-186/02 P, [OSCURATO:PERSONA] de Álava – [OSCURATO:PERSONA] de Álava, rappresentato dai sigg.

A. [OSCURATO:PERSONA], B. [OSCURATO:PERSONA] e M. Bravo-[OSCURATO:PERSONA], abogados, ricorrente nel procedimento C-188/02 P, procedimenti in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.

F. [OSCURATO:PERSONA] e J.L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata dal sig.

J.M. [OSCURATO:PERSONA], abogado, interveniente nelle impugnazioni, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai sigg.

C.W.A.

Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.ra M. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta e, nel procedimento C-188/02 P, a seguito dell'udienza dell' 11 marzo 2004, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con i loro ricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA nonché il [OSCURATO:PERSONA] de Álava – [OSCURATO:PERSONA] de Álava (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] de Álava») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 marzo 2002 pronunciata nelle cause riunite T-92/00 e T-103/00, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1385; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto i ricorsi d’annullamento da essi proposti avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di [OSCURATO:PERSONA] SA y [OSCURATO:PERSONA] SA (GU 2000, L 318, pag. 36; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Ambito normativo

2. Secondo la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (GU 1996, C 25, pag. 3), il massimale applicabile a questi ultimi nel [OSCURATO:PERSONA] spagnolo (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») è del 25% in equivalente sovvenzione netto (ESN).

3. Il sistema fiscale vigente nel [OSCURATO:PERSONA] rientra nella disciplina della concertazione economica, istituita dalla legge spagnola 13 maggio 1981, n. 12, ulteriormente modificata dalla legge 4 agosto 1997, n. 38.

4. In forza di tale legislazione, la [OSCURATO:PERSONA] de Álava può, a determinate condizioni, istituire il regime tributario applicabile sul suo territorio.

5. Su tale base, essa ha adottato diverse misure di aiuti fiscali sotto forma, segnatamente, di un credito d’imposta del 45% dell’importo dell’investimento (in prosieguo: il «credito d’imposta del 45%») e di una riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società.

Il credito d’imposta del 45%

6. La sesta disposizione aggiuntiva della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1994, n. 22, recante esecuzione del bilancio del [OSCURATO:PERSONA] de Álava per il 1995 ( [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de Álava n. 5 del 13 gennaio 1995), così dispone: «Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP [pesetas spagnole] 2,5 miliardi in base all’accordo della [OSCURATO:PERSONA] de Álava, fruiranno di un credito d’imposta del 45% dell’importo dell’investimento determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] de Álava, applicabile all’importo definitivo dell’imposta da pagare.

La detrazione non applicata per insufficienza dell’imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all’anno in cui è stato ottenuto l’accordo dalla [OSCURATO:PERSONA] de Álava.

Tale accordo della [OSCURATO:PERSONA] de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili.

I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti. [OSCURATO:PERSONA] de Álava determinerà anche la durata del processo d’investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti».

7. La validità di tale disposizione è stata prorogata per il 1996 e il 1997, quindi il credito d’imposta del 45% è stato mantenuto, in forma modificata, per gli anni 1998 e 1999, da successive [OSCURATO:PERSONA]. Riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società

8. L’art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] 5 luglio 1996, n. 24 ( [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de Álava n. 90 del 9 agosto 1996), prevede quanto segue: «1.

Le imprese che iniziano la loro attività fruiranno di una riduzione del 99, 75, 50 e 25%, rispettivamente, della base imponibile positiva corrispondente al loro risultato di esercizio, prima della compensazione con basi imponibili negative dei precedenti esercizi fiscali, nel corso dei quattro periodi d’imposizione consecutivi, a partire dal primo esercizio durante il quale, nei quattro anni che seguono l’avviamento della loro attività, registrano basi imponibili positive. (...)

2. Per fruire della presente riduzione, i contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) iniziare la loro attività con un capitale versato di almeno ESP 20 milioni; (...)

d) non aver esercitato in precedenza la nuova attività, in maniera diretta o indiretta, sotto un’altra denominazione;

e) esercitare una nuova attività in un locale o uno stabilimento ove nessun’altra attività sia stata esercitata da altre persone fisiche o giuridiche;

f) realizzare investimenti in immobilizzazioni materiali nel corso dei primi due anni di attività per un importo di almeno ESP 80 milioni, essendo inteso che tutti gli investimenti devono avere ad oggetto beni destinati all’attività, ad esclusione di quelli che sono affittati o ceduti per essere utilizzati da terzi.

A tal fine vanno considerati quali investimenti anche i beni acquisiti tramite locazione finanziaria purché l’acquirente si impegni ad esercitare l’opzione di acquisto;

g) creare al minimo dieci posti di lavoro nei sei mesi successivi all’inizio della loro attività e mantenere a tale livello la media annua del personale a partire da tale momento e sino all’esercizio in cui il diritto di applicare la riduzione della base imponibile perviene a scadenza; (...)

i) disporre di un piano d’impresa per un periodo di almeno cinque anni. (...)

4. L’importo minimo di investimenti indicato al n. 2, lett. f), di cui sopra nonché il numero di posti di lavoro menzionato al n. 2, lett. g), saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale istituito da tali investimenti o da tale creazione di posti di lavoro.

5. La riduzione stabilita nella presente disposizione sarà sollecitata presso l’amministrazione tributaria, la quale, dopo verifica del rispetto delle condizioni inizialmente richieste, comunicherà all’occorrenza la sua autorizzazione provvisoria alla società ricorrente, autorizzazione che dovrà essere confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Álava. (...)».

Fatti all’origine della controversia

9. [OSCURATO:PERSONA] SA è una società di diritto spagnolo specializzata nella produzione di capsule utilizzate per sigillare i tappi di sughero delle bottiglie di vino, spumante ed altre bevande di qualità.

Dal 1971 essa aveva sede a Logroño, nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA]).

10. Nel 1997 la [OSCURATO:PERSONA] SA ha deciso di trasferire i suoi impianti industriali da Logroño a Laguardia, città situata nel territorio storico di Álava, nel [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine la [OSCURATO:PERSONA] SA ha costituito, il 15 dicembre 1997, la nuova società [OSCURATO:PERSONA] SA, il cui capitale è detenuto al 99,8% dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

Era previsto che la [OSCURATO:PERSONA] SA rilevasse tutte le attività della [OSCURATO:PERSONA] SA.

11. Ai sensi della decisione 21 ottobre 1997, n. 738, della [OSCURATO:PERSONA] de Álava, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il credito d’imposta del 45%, previsto dalla sesta disposizione aggiuntiva della [OSCURATO:PERSONA] n. 22/1994. [OSCURATO:PERSONA] SA, quale società di nuova creazione, ha fruito della riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società ai sensi dell’art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] n. 24/1996.

12. Con lettera 2 ottobre 1997 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee una denuncia relativa agli aiuti di Stato che sarebbero stati accordati alla [OSCURATO:PERSONA] SA in occasione del trasferimento delle attività di quest’ultima nel [OSCURATO:PERSONA]..

13. Con lettera 30 aprile 1999 (GU C 194, pag. 18), la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alle autorità spagnole la sua decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) con riferimento agli aiuti fiscali concessi dalle autorità basche alla [OSCURATO:PERSONA] SA e alla [OSCURATO:PERSONA] SA.

14. A conclusione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.

15. All’art. 2, lett. a), di quest’ultima, la riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società concessa alla [OSCURATO:PERSONA] SA è stata qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

All’art. 2, lett. b), della stessa decisione, anche il credito d’imposta del 45 % concesso alla [OSCURATO:PERSONA] SA è stato qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo degli aiuti, eccede il massimale autorizzato del 25% ESN per gli aiuti a finalità regionale nel [OSCURATO:PERSONA].

16. All’art. 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ingiunge al Regno di Spagna di adottare tutte le misure necessarie per eliminare i benefici derivanti dagli aiuti in questione ed eventualmente per recuperare dai beneficiari gli aiuti stessi.

I ricorsi dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

17. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 19 ed il 26 aprile 2000, il [OSCURATO:PERSONA] de Álava (causa T-92/00) nonché la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, unitamente, la «[OSCURATO:PERSONA]») (causa T-103/00) hanno proposto dinanzi al Tribunale taluni ricorsi contro la [OSCURATO:PERSONA].

18. I ricorrenti citati hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune le misure fiscali controverse di cui alle [OSCURATO:PERSONA] nn. 22/1994 e 24/1996 ed ingiunge al Regno di Spagna di recuperare l’importo degli aiuti corrispondenti alle misure citate.

19. Con ordinanza 5 giugno 2001, i due procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza.

20. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha: – respinto i ricorsi; – condannato i ricorrenti alle spese. Le impugnazioni

21. Con ordinanze 6 marzo 2003, pronunciate in ciascuna delle due cause C-186/02 P e C-188/02 P, il presidente della Corte: – ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]; – ha respinto le domande d’intervento presentate dal [OSCURATO:PERSONA] de Navarra (governo di Navarra) a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.

22. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti fiscali di cui alle [OSCURATO:PERSONA] nn. 22/1994 e 24/1996 ed ingiunge al Regno di Spagna di recuperarli; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

23. [OSCURATO:PERSONA] de Álava chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – pronunciandosi essa stessa sulla controversia, annullare la decisione impugnata nella parte in cui fa riferimento al credito d’imposta del 45% e alla riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società; – in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e a quelle del procedimento di impugnazione.

24. Avendo rinunciato, nel corso della fase orale, ad un’eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava, la [OSCURATO:PERSONA] conclude definitivamente, in ciascuno dei due procedimenti C-186/02 P e C-188/02 P, che la Corte voglia: – respingere i ricorsi; – condannare i ricorrenti alle spese.

25. Nelle cause C-186/02 P e C-188/02 P la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], conclude che la Corte voglia: – respingere i ricorsi; – condannare i ricorrenti alle spese. Motivi d’annullamento della sentenza impugnata

26. Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi di annullamento della sentenza impugnata, basati: – sulla carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] a presentare una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA]; – su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune; – su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel non riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA]; – su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel non riconoscere l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento.

27. Con memoria depositata il 18 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte che intendeva mantenere unicamente il suo motivo basato sull’esistenza di uno sviamento di potere e quello basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata in proposito, e che rinunciava agli altri motivi da essa sollevati.

28. Nel suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] de Álava ha sollevato sei motivi di annullamento della sentenza impugnata, basati: – su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune; – su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto; – su un errore di diritto commesso dal Tribunale nello stabilire che le misure controverse non rappresentavano aiuti esistenti; – su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto; – su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel non riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA]; – su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto.

29. Con memoria depositata il 20 febbraio 2004, esso ha informato la Corte che: – manteneva parzialmente il primo e il secondo motivo, basati, rispettivamente, su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto; – manteneva il quinto e il sesto motivo, basati, rispettivamente, sull’esistenza di uno sviamento di potere e su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto; – rinunciava agli altri motivi.

Sulle impugnazioni

30. Dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale sul punto, i procedimenti in esame vanno riuniti ai fini della sentenza per ragioni di connessione, a norma dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte.

Sui motivi basati, da un lato, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale per non aver riconosciuto l’esistenza di uno sviamento di potere e, d’altro lato, su una carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata Argomenti delle parti

31. [OSCURATO:PERSONA] critica il Tribunale per aver respinto, ai punti 82-88 della sentenza impugnata, il suo motivo relativo all’esistenza di uno sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima avrebbe utilizzato i poteri di cui è investita nell’ambito dei procedimenti in materia di aiuti di Stato, settore in cui essa dispone di una competenza esclusiva nonché di ampi poteri, al fine di realizzare un’armonizzazione fiscale.

Orbene, una siffatta armonizzazione richiederebbe in realtà l’applicazione del procedimento di cui agli artt. 101 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 96 CE) e 102 del Trattato CE (divenuto art. 97 CE), che ne attribuisce la competenza al Consiglio dell’Unione europea.

32. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cominciato con le piccole comunità o con i piccoli Stati membri, la cui capacità di decisione e di azione è limitata.

Essa avrebbe agito in tal modo a causa delle difficoltà incontrate in materia di armonizzazione fiscale, poiché gli Stati membri più potenti si rifiutano di rinunciare alle loro competenze.

33. A parere della [OSCURATO:PERSONA], poiché il solo elemento obiettivo tangibile nella presente causa è l’assenza della denuncia di un concorrente, sarebbe stato necessario supporre che gli scopi perseguiti fossero diversi da quelli dichiarati.

Pertanto, il procedimento avviato sarebbe stato viziato sin dall’origine.

34. [OSCURATO:PERSONA] de Álava ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere.

Esso si interroga sui motivi che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare numerosi procedimenti contro le [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Esso si interroga altresì sulla ragione per cui varie misure fiscali sono state escluse dall’elenco redatto da un gruppo detto «Primarolo», incaricato, in seno al Consiglio, di individuare le misure fiscali da eliminarsi ai fini di una armonizzazione fiscale, per essere poi impugnate mediante procedimenti in materia di aiuti di Stato.

35. A suo parere, le reticenze di numerosi stati membri rendono impossibile qualsiasi accordo, all’interno del Consiglio, per un’armonizzazione fiscale.

Sarebbe questa la ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto la via, più rapida e più semplice, del procedimento in materia di aiuti di Stato.

36. [OSCURATO:PERSONA] de Álava contesta altresì al Tribunale una carenza di motivazione con riferimento al motivo basato su uno sviamento di potere.

Il Tribunale avrebbe fornito una risposta assai superficiale, astenendosi dall’affrontare i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato numerosi procedimenti avverso le [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ed omettendo di chiarire la ragione per cui le misure fiscali di cui sopra sarebbero state escluse dall’elenco redatto dal gruppo Primarolo per essere impugnate mediante procedimenti in materia di aiuti di Stato.

37. In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Tribunale ha giustamente rilevato, ai punti 82-87 della sentenza impugnata, che non sussistevano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere.

Nella fattispecie, l’accusa di sviamento di potere si baserebbe su una valutazione soggettiva del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Tale valutazione non sarebbe supportata da alcun elemento obiettivo.

Essa pertanto non sarebbe basata su indizi pertinenti, come richiesto dalla giurisprudenza, bensì si baserebbe su affermazioni di carattere puramente soggettivo con riferimento alle ipotetiche intenzioni della [OSCURATO:PERSONA].

38. In realtà, nell’ambito del suo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a ribadire la sua interpretazione estremamente restrittiva della nozione di aiuto e dell’elemento della selettività.

L’asserito sviamento di potere consisterebbe semplicemente in un’interpretazione della nozione di aiuto diversa da quella sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA].

39. In replica all’argomento del [OSCURATO:PERSONA] de Álava, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che quest’ultimo non ha sollevato dinanzi al Tribunale il motivo basato su uno sviamento di potere.

Tale motivo sarebbe pertanto manifestamente irricevibile.

In ogni caso, esso sarebbe infondato, e ciò per le stesse ragioni fatte valere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Infine, il Tribunale avrebbe adeguatamente motivato la sentenza impugnata ai fini del rigetto del motivo in questione.

40. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] afferma che il [OSCURATO:PERSONA] de Álava non è legittimato a sollevare il motivo basato su uno sviamento di potere, in quanto esso non è stato fatto valere dinanzi al Tribunale.

41. In ogni caso, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] de Álava non forniscono alcun indizio obiettivo, pertinente e concordante che consenta di concludere che l’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante l’adozione della decisione impugnata fosse quello di realizzare un’armonizzazione fiscale.

Giudizio della Corte

42. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] de Álava ha sollevato dinanzi al Tribunale, sin dal ricorso introduttivo, ai punti 71 e seguenti del medesimo, un motivo basato su uno sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA].

43. Tale motivo è stato esaminato con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] de Álava ai punti 82-88 della sentenza impugnata.

44. Il Tribunale ha ricordato, correttamente, che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (v., segnatamente, sentenza 22 novembre 2001, causa C-110/97, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8763, punto 137 e giurisprudenza ivi citata).

45. Ai punti 85-87 esso ha analizzato e valutato le affermazioni e gli argomenti dei ricorrenti, ed ha stabilito che questi ultimi non avevano prodotto alcun indizio obiettivo che consentisse di concludere che il vero scopo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione impugnata, fosse quello di ottenere un’armonizzazione fiscale.

46. Esso ha quindi svolto una valutazione dei fatti la quale, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., segnatamente, sentenze 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C‑282/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pag.

I-4717, punto 78, e 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8375, punto 285).

47. I ricorrenti si limitano a contestare, mediante semplici affermazioni, tale valutazione dei fatti.

Essi non forniscono alcun indizio idoneo a dimostrare che il Tribunale avrebbe snaturato i mezzi di prova dinanzi ad esso prodotti.

In ogni caso, non può sostenersi che dall’assenza di una denuncia da parte di un’impresa concorrente il Tribunale avrebbe dovuto dedurre che gli scopi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero diversi da quelli dichiarati.

La semplice assenza di una denuncia non consente una supposizione di tal genere.

48. Ne discende che il motivo basato su uno sviamento di potere dev’essere respinto.

49. Quanto al motivo basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul tale punto, va rilevato che esso non è stato sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso.

50. Nel precisare, nella sua memoria depositata il 18 febbraio 2004, che essa intendeva mantenere il suo motivo basato sull’assenza di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al motivo basato su uno sviamento di potere, la [OSCURATO:PERSONA] solleva pertanto, in realtà, un motivo nuovo.

Tale motivo è irricevibile a norma degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte.

51. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] de Álava, che ha sollevato un motivo basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata e lo ha mantenuto nella sua memoria depositata il 20 febbraio 2004, va rilevato che tale sentenza ha statuito: – al punto 85, che l’argomentazione dei ricorrenti si fonda integralmente su speculazioni concernenti eventuali motivi sottostanti alla decisione impugnata, e che essi non dimostrano neppure l’esistenza di qualsivoglia armonizzazione di fatto che sarebbe stata realizzata a livello comunitario dalla decisione impugnata; – al punto 86, che il [OSCURATO:PERSONA] de Álava si riferisce alle cause all’origine dell’ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 2000, cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97, [OSCURATO:PERSONA] de Guipúzcoa e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1073), in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo il ricorrente, messo in discussione la capacità normativa delle autorità basche in materia fiscale sostenendo che le [OSCURATO:PERSONA] costituiscono aiuti di Stato quando sono esclusivamente applicabili in una zona particolare di uno Stato membro; – al punto 87, che quest’ultimo argomento dev’essere respinto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata, nella decisione impugnata, sul criterio della selettività regionale onde dimostrare che i vantaggi fiscali di cui ha fruito la [OSCURATO:PERSONA] sono aiuti di Stato rientranti nella sfera di applicazione dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE).

52. Tale motivazione risulta sufficiente con riferimento agli argomenti sollevati dinanzi al Tribunale nel ricorso e nella replica, argomenti che non contenevano alcun riferimento all’eliminazione di una serie di misure fiscali da un elenco redatto da un gruppo costituito in seno al Consiglio.

53. Ne discende che il motivo sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava e basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne un asserito sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere disatteso.

Sui motivi sollevati dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava, e basati, da un lato, su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e, d’altro lato, su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto Argomenti delle parti

54. [OSCURATO:PERSONA] de Álava ha sostenuto dinanzi al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’art. 92 del Trattato considerando come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune il credito d’imposta del 45% e la riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società, in quanto le [OSCURATO:PERSONA] nn. 22/1994 e 24/1996 rappresentavano misure specifiche intese a favorire «determinate imprese».

Esso ha affermato che, in ogni caso, l’eventuale carattere selettivo delle misure in questione era giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale.

55. [OSCURATO:PERSONA] de Álava critica il Tribunale per aver disatteso tale argomentazione, ai punti 23-65 della sentenza impugnata, e per aver in tal modo commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 92 del Trattato.

56. Nella sua memoria depositata il 20 febbraio 2004, esso precisa di mantenere il suo motivo d’annullamento, ma ad uno stadio anteriore rispetto a quello della qualificazione delle misure fiscali controverse come aiuti di Stato.

Esso afferma di aver sostenuto, nel corso del procedimento di primo grado, che tali misure erano escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 92 del Trattato, in quanto, trattandosi di misure fiscali, esse erano giustificate in quanto perseguivano un obiettivo di politica economica.

Il Tribunale avrebbe ritenuto che ciò non escludeva la possibilità di qualificarle come aiuti di Stato incompatibili con il Trattato.

Tale conclusione sarebbe errata, in quanto formulata in una fase sbagliata del processo interpretativo.

In realtà, a monte di un’eventuale qualificazione come aiuti di Stato, si sarebbe dovuto considerare che le misure fiscali adottate anteriormente alle conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale (GU 1998, C 2, pag. 1) e alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3) erano escluse dal controllo degli aiuti di Stato.

Infatti, poiché siffatte misure rientravano nell’ambito della politica industriale attuata dallo Stato membro interessato, esse avrebbero dovuto essere escluse ab initio dall’ambito d’applicazione dell’art. 92 del Trattato.

57. Nella stessa memoria, il [OSCURATO:PERSONA] de Álava precisa di mantenere altresì il suo motivo basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne la questione di diritto sollevata.

58. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, come mantenuto, il motivo basato su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune richiede sempre, nonostante la modifica della sua presentazione, l’esame, ad opera della Corte, della questione relativa alla natura di aiuto delle misure stesse.

Infatti, l’analisi dell’art. 92 del Trattato non implicherebbe alcuna fase anteriore a quella della qualifica di aiuto di Stato, poiché la natura fiscale di una misura non è rilevante per stabilire se si tratti o meno di un aiuto.

Inoltre, le conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale e il codice di condotta ad esso allegato non avrebbero potuto modificare la ripartizione delle competenze come stabilita dal Trattato.

Di conseguenza, contestando la competenza della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] de Álava persisterebbe nel mettere in discussione la qualificazione di aiuti di Stato accolta con riferimento alle misure fiscali controverse.

59. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] de Álava sostenga in realtà che le misure fiscali controverse non rappresentano aiuti di Stato, ancorché ora invochi nuove motivazioni a sostegno della sua tesi.

La Corte non dovrebbe pertanto escludere l’esame e la qualificazione di tali misure alla luce dell’art. 92 del Trattato.

Giudizio della Corte

60. Si deve ricordare che il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.

Nell’ambito di un ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1981, punto 59; 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3111, punto 62, e 10 aprile 2003, causa C-217/01 P, Hendrickx/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I -3701, punto 37).

61. Nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] de Álava non ha sostenuto in primo grado che: – le misure fiscali controverse sarebbero sottratte, in quanto tali, al campo d’applicazione della disciplina degli aiuto di Stato; – l’art. 92 del Trattato sarebbe applicabile alle norme di diritto fiscale solo successivamente alle conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale e alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

62. In realtà, esso ha fatto riferimento agli obiettivi di politica economica della misura di riduzione della base imponibile nell’ambito della discussione sulla selettività di quest’ultima, cioè nella fase del dibattito sulla qualificazione della misura stessa quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, a norma dell’art. 92 del Trattato.

63. Il Tribunale ha esaminato la relativa argomentazione al punto 51 della sentenza impugnata.

64. L’argomento sottoposto alla Corte nell’ambito del presente ricorso, secondo cui, in sostanza, la misura fiscale in questione sarebbe stata esclusa ab initio, ad uno stadio anteriore del ragionamento giuridico, dall’ambito d’applicazione dell’art. 92 del Trattato e, di conseguenza, dal controllo stesso della [OSCURATO:PERSONA], rappresenta pertanto un motivo sollevato per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione.

65. Detto motivo nuovo è irricevibile, come anche quello basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sulla questione di diritto sollevata, in quanto il secondo motivo risulta indissociabile dal primo.

66. Da tutti gli elementi che precedono risulta che i ricorsi devono essere respinti. Decisione relativa alle spese Sulle spese

67. A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

68. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni in tal senso di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) I procedimenti C-186/02 P e C-188/02 P sono riuniti ai fini della sentenza. 2) I ricorsi sono respinti. 3) Le ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002CJ0186_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-186/02 P e C-188/02 P, aventi ad oggetto due ricorsi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposti rispettivamente il 15 e il 16 maggio 2002, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Logroño (Spagna), e [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Laguardia (Spagna), rappresentate dal sig. J. Lazcano-[OSCURATO:PERSONA], abogado, ricorrenti nel procedimento C-186/02 P, [OSCURATO:PERSONA] de Álava – [OSCURATO:PERSONA] de Álava, rappresentato dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA], B. [OSCURATO:PERSONA] e M. Bravo-[OSCURATO:PERSONA], abogados, ricorrente nel procedimento C-188/02 P, procedimenti in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. [OSCURATO:PERSONA] e J.L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata dal sig. J.M. [OSCURATO:PERSONA], abogado, interveniente nelle impugnazioni, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.ra M. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta e, nel procedimento C-188/02 P, a seguito dell'udienza dell' 11 marzo 2004, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con i loro ricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA nonché il [OSCURATO:PERSONA] de Álava – [OSCURATO:PERSONA] de Álava (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] de Álava») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 marzo 2002 pronunciata nelle cause riunite T-92/00 e T-103/00, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1385; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto i ricorsi d’annullamento da essi proposti avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di [OSCURATO:PERSONA] SA y [OSCURATO:PERSONA] SA (GU 2000, L 318, pag. 36; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Ambito normativo 2. Secondo la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (GU 1996, C 25, pag. 3), il massimale applicabile a questi ultimi nel [OSCURATO:PERSONA] spagnolo (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») è del 25% in equivalente sovvenzione netto (ESN). 3. Il sistema fiscale vigente nel [OSCURATO:PERSONA] rientra nella disciplina della concertazione economica, istituita dalla legge spagnola 13 maggio 1981, n. 12, ulteriormente modificata dalla legge 4 agosto 1997, n. 38. 4. In forza di tale legislazione, la [OSCURATO:PERSONA] de Álava può, a determinate condizioni, istituire il regime tributario applicabile sul suo territorio. 5. Su tale base, essa ha adottato diverse misure di aiuti fiscali sotto forma, segnatamente, di un credito d’imposta del 45% dell’importo dell’investimento (in prosieguo: il «credito d’imposta del 45%») e di una riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società. Il credito d’imposta del 45% 6. La sesta disposizione aggiuntiva della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1994, n. 22, recante esecuzione del bilancio del [OSCURATO:PERSONA] de Álava per il 1995 ( [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de Álava n. 5 del 13 gennaio 1995), così dispone: «Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP [pesetas spagnole] 2,5 miliardi in base all’accordo della [OSCURATO:PERSONA] de Álava, fruiranno di un credito d’imposta del 45% dell’importo dell’investimento determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] de Álava, applicabile all’importo definitivo dell’imposta da pagare. La detrazione non applicata per insufficienza dell’imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all’anno in cui è stato ottenuto l’accordo dalla [OSCURATO:PERSONA] de Álava. Tale accordo della [OSCURATO:PERSONA] de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili. I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti. [OSCURATO:PERSONA] de Álava determinerà anche la durata del processo d’investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti». 7. La validità di tale disposizione è stata prorogata per il 1996 e il 1997, quindi il credito d’imposta del 45% è stato mantenuto, in forma modificata, per gli anni 1998 e 1999, da successive [OSCURATO:PERSONA]. Riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società 8. L’art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] 5 luglio 1996, n. 24 ( [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] de Álava n. 90 del 9 agosto 1996), prevede quanto segue: «1. Le imprese che iniziano la loro attività fruiranno di una riduzione del 99, 75, 50 e 25%, rispettivamente, della base imponibile positiva corrispondente al loro risultato di esercizio, prima della compensazione con basi imponibili negative dei precedenti esercizi fiscali, nel corso dei quattro periodi d’imposizione consecutivi, a partire dal primo esercizio durante il quale, nei quattro anni che seguono l’avviamento della loro attività, registrano basi imponibili positive. (...) 2. Per fruire della presente riduzione, i contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni: a) iniziare la loro attività con un capitale versato di almeno ESP 20 milioni; (...) d) non aver esercitato in precedenza la nuova attività, in maniera diretta o indiretta, sotto un’altra denominazione; e) esercitare una nuova attività in un locale o uno stabilimento ove nessun’altra attività sia stata esercitata da altre persone fisiche o giuridiche; f) realizzare investimenti in immobilizzazioni materiali nel corso dei primi due anni di attività per un importo di almeno ESP 80 milioni, essendo inteso che tutti gli investimenti devono avere ad oggetto beni destinati all’attività, ad esclusione di quelli che sono affittati o ceduti per essere utilizzati da terzi. A tal fine vanno considerati quali investimenti anche i beni acquisiti tramite locazione finanziaria purché l’acquirente si impegni ad esercitare l’opzione di acquisto; g) creare al minimo dieci posti di lavoro nei sei mesi successivi all’inizio della loro attività e mantenere a tale livello la media annua del personale a partire da tale momento e sino all’esercizio in cui il diritto di applicare la riduzione della base imponibile perviene a scadenza; (...) i) disporre di un piano d’impresa per un periodo di almeno cinque anni. (...) 4. L’importo minimo di investimenti indicato al n. 2, lett. f), di cui sopra nonché il numero di posti di lavoro menzionato al n. 2, lett. g), saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale istituito da tali investimenti o da tale creazione di posti di lavoro. 5. La riduzione stabilita nella presente disposizione sarà sollecitata presso l’amministrazione tributaria, la quale, dopo verifica del rispetto delle condizioni inizialmente richieste, comunicherà all’occorrenza la sua autorizzazione provvisoria alla società ricorrente, autorizzazione che dovrà essere confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Álava. (...)». Fatti all’origine della controversia 9. [OSCURATO:PERSONA] SA è una società di diritto spagnolo specializzata nella produzione di capsule utilizzate per sigillare i tappi di sughero delle bottiglie di vino, spumante ed altre bevande di qualità. Dal 1971 essa aveva sede a Logroño, nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di [OSCURATO:PERSONA]). 10. Nel 1997 la [OSCURATO:PERSONA] SA ha deciso di trasferire i suoi impianti industriali da Logroño a Laguardia, città situata nel territorio storico di Álava, nel [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine la [OSCURATO:PERSONA] SA ha costituito, il 15 dicembre 1997, la nuova società [OSCURATO:PERSONA] SA, il cui capitale è detenuto al 99,8% dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Era previsto che la [OSCURATO:PERSONA] SA rilevasse tutte le attività della [OSCURATO:PERSONA] SA. 11. Ai sensi della decisione 21 ottobre 1997, n. 738, della [OSCURATO:PERSONA] de Álava, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il credito d’imposta del 45%, previsto dalla sesta disposizione aggiuntiva della [OSCURATO:PERSONA] n. 22/1994. [OSCURATO:PERSONA] SA, quale società di nuova creazione, ha fruito della riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società ai sensi dell’art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] n. 24/1996. 12. Con lettera 2 ottobre 1997 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee una denuncia relativa agli aiuti di Stato che sarebbero stati accordati alla [OSCURATO:PERSONA] SA in occasione del trasferimento delle attività di quest’ultima nel [OSCURATO:PERSONA].. 13. Con lettera 30 aprile 1999 (GU C 194, pag. 18), la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alle autorità spagnole la sua decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) con riferimento agli aiuti fiscali concessi dalle autorità basche alla [OSCURATO:PERSONA] SA e alla [OSCURATO:PERSONA] SA. 14. A conclusione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. 15. All’art. 2, lett. a), di quest’ultima, la riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società concessa alla [OSCURATO:PERSONA] SA è stata qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. All’art. 2, lett. b), della stessa decisione, anche il credito d’imposta del 45 % concesso alla [OSCURATO:PERSONA] SA è stato qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo degli aiuti, eccede il massimale autorizzato del 25% ESN per gli aiuti a finalità regionale nel [OSCURATO:PERSONA]. 16. All’art. 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ingiunge al Regno di Spagna di adottare tutte le misure necessarie per eliminare i benefici derivanti dagli aiuti in questione ed eventualmente per recuperare dai beneficiari gli aiuti stessi. I ricorsi dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 17. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 19 ed il 26 aprile 2000, il [OSCURATO:PERSONA] de Álava (causa T-92/00) nonché la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, unitamente, la «[OSCURATO:PERSONA]») (causa T-103/00) hanno proposto dinanzi al Tribunale taluni ricorsi contro la [OSCURATO:PERSONA]. 18. I ricorrenti citati hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune le misure fiscali controverse di cui alle [OSCURATO:PERSONA] nn. 22/1994 e 24/1996 ed ingiunge al Regno di Spagna di recuperare l’importo degli aiuti corrispondenti alle misure citate. 19. Con ordinanza 5 giugno 2001, i due procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza. 20. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha: – respinto i ricorsi; – condannato i ricorrenti alle spese. Le impugnazioni 21. Con ordinanze 6 marzo 2003, pronunciate in ciascuna delle due cause C-186/02 P e C-188/02 P, il presidente della Corte: – ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]; – ha respinto le domande d’intervento presentate dal [OSCURATO:PERSONA] de Navarra (governo di Navarra) a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. 22. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti fiscali di cui alle [OSCURATO:PERSONA] nn. 22/1994 e 24/1996 ed ingiunge al Regno di Spagna di recuperarli; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 23. [OSCURATO:PERSONA] de Álava chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – pronunciandosi essa stessa sulla controversia, annullare la decisione impugnata nella parte in cui fa riferimento al credito d’imposta del 45% e alla riduzione della base imponibile dell’imposta sulle società; – in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e a quelle del procedimento di impugnazione. 24. Avendo rinunciato, nel corso della fase orale, ad un’eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava, la [OSCURATO:PERSONA] conclude definitivamente, in ciascuno dei due procedimenti C-186/02 P e C-188/02 P, che la Corte voglia: – respingere i ricorsi; – condannare i ricorrenti alle spese. 25. Nelle cause C-186/02 P e C-188/02 P la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], conclude che la Corte voglia: – respingere i ricorsi; – condannare i ricorrenti alle spese. Motivi d’annullamento della sentenza impugnata 26. Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi di annullamento della sentenza impugnata, basati: – sulla carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] a presentare una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA]; – su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune; – su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel non riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA]; – su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel non riconoscere l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento. 27. Con memoria depositata il 18 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte che intendeva mantenere unicamente il suo motivo basato sull’esistenza di uno sviamento di potere e quello basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata in proposito, e che rinunciava agli altri motivi da essa sollevati. 28. Nel suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] de Álava ha sollevato sei motivi di annullamento della sentenza impugnata, basati: – su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune; – su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto; – su un errore di diritto commesso dal Tribunale nello stabilire che le misure controverse non rappresentavano aiuti esistenti; – su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto; – su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel non riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA]; – su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto. 29. Con memoria depositata il 20 febbraio 2004, esso ha informato la Corte che: – manteneva parzialmente il primo e il secondo motivo, basati, rispettivamente, su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto; – manteneva il quinto e il sesto motivo, basati, rispettivamente, sull’esistenza di uno sviamento di potere e su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto; – rinunciava agli altri motivi. Sulle impugnazioni 30. Dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale sul punto, i procedimenti in esame vanno riuniti ai fini della sentenza per ragioni di connessione, a norma dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte. Sui motivi basati, da un lato, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale per non aver riconosciuto l’esistenza di uno sviamento di potere e, d’altro lato, su una carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata Argomenti delle parti 31. [OSCURATO:PERSONA] critica il Tribunale per aver respinto, ai punti 82-88 della sentenza impugnata, il suo motivo relativo all’esistenza di uno sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima avrebbe utilizzato i poteri di cui è investita nell’ambito dei procedimenti in materia di aiuti di Stato, settore in cui essa dispone di una competenza esclusiva nonché di ampi poteri, al fine di realizzare un’armonizzazione fiscale. Orbene, una siffatta armonizzazione richiederebbe in realtà l’applicazione del procedimento di cui agli artt. 101 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 96 CE) e 102 del Trattato CE (divenuto art. 97 CE), che ne attribuisce la competenza al Consiglio dell’Unione europea. 32. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cominciato con le piccole comunità o con i piccoli Stati membri, la cui capacità di decisione e di azione è limitata. Essa avrebbe agito in tal modo a causa delle difficoltà incontrate in materia di armonizzazione fiscale, poiché gli Stati membri più potenti si rifiutano di rinunciare alle loro competenze. 33. A parere della [OSCURATO:PERSONA], poiché il solo elemento obiettivo tangibile nella presente causa è l’assenza della denuncia di un concorrente, sarebbe stato necessario supporre che gli scopi perseguiti fossero diversi da quelli dichiarati. Pertanto, il procedimento avviato sarebbe stato viziato sin dall’origine. 34. [OSCURATO:PERSONA] de Álava ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere. Esso si interroga sui motivi che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare numerosi procedimenti contro le [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Esso si interroga altresì sulla ragione per cui varie misure fiscali sono state escluse dall’elenco redatto da un gruppo detto «Primarolo», incaricato, in seno al Consiglio, di individuare le misure fiscali da eliminarsi ai fini di una armonizzazione fiscale, per essere poi impugnate mediante procedimenti in materia di aiuti di Stato. 35. A suo parere, le reticenze di numerosi stati membri rendono impossibile qualsiasi accordo, all’interno del Consiglio, per un’armonizzazione fiscale. Sarebbe questa la ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto la via, più rapida e più semplice, del procedimento in materia di aiuti di Stato. 36. [OSCURATO:PERSONA] de Álava contesta altresì al Tribunale una carenza di motivazione con riferimento al motivo basato su uno sviamento di potere. Il Tribunale avrebbe fornito una risposta assai superficiale, astenendosi dall’affrontare i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato numerosi procedimenti avverso le [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ed omettendo di chiarire la ragione per cui le misure fiscali di cui sopra sarebbero state escluse dall’elenco redatto dal gruppo Primarolo per essere impugnate mediante procedimenti in materia di aiuti di Stato. 37. In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Tribunale ha giustamente rilevato, ai punti 82-87 della sentenza impugnata, che non sussistevano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere. Nella fattispecie, l’accusa di sviamento di potere si baserebbe su una valutazione soggettiva del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tale valutazione non sarebbe supportata da alcun elemento obiettivo. Essa pertanto non sarebbe basata su indizi pertinenti, come richiesto dalla giurisprudenza, bensì si baserebbe su affermazioni di carattere puramente soggettivo con riferimento alle ipotetiche intenzioni della [OSCURATO:PERSONA]. 38. In realtà, nell’ambito del suo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a ribadire la sua interpretazione estremamente restrittiva della nozione di aiuto e dell’elemento della selettività. L’asserito sviamento di potere consisterebbe semplicemente in un’interpretazione della nozione di aiuto diversa da quella sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 39. In replica all’argomento del [OSCURATO:PERSONA] de Álava, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che quest’ultimo non ha sollevato dinanzi al Tribunale il motivo basato su uno sviamento di potere. Tale motivo sarebbe pertanto manifestamente irricevibile. In ogni caso, esso sarebbe infondato, e ciò per le stesse ragioni fatte valere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il Tribunale avrebbe adeguatamente motivato la sentenza impugnata ai fini del rigetto del motivo in questione. 40. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] afferma che il [OSCURATO:PERSONA] de Álava non è legittimato a sollevare il motivo basato su uno sviamento di potere, in quanto esso non è stato fatto valere dinanzi al Tribunale. 41. In ogni caso, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] de Álava non forniscono alcun indizio obiettivo, pertinente e concordante che consenta di concludere che l’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante l’adozione della decisione impugnata fosse quello di realizzare un’armonizzazione fiscale. Giudizio della Corte 42. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] de Álava ha sollevato dinanzi al Tribunale, sin dal ricorso introduttivo, ai punti 71 e seguenti del medesimo, un motivo basato su uno sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA]. 43. Tale motivo è stato esaminato con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] de Álava ai punti 82-88 della sentenza impugnata. 44. Il Tribunale ha ricordato, correttamente, che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (v., segnatamente, sentenza 22 novembre 2001, causa C-110/97, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8763, punto 137 e giurisprudenza ivi citata). 45. Ai punti 85-87 esso ha analizzato e valutato le affermazioni e gli argomenti dei ricorrenti, ed ha stabilito che questi ultimi non avevano prodotto alcun indizio obiettivo che consentisse di concludere che il vero scopo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione impugnata, fosse quello di ottenere un’armonizzazione fiscale. 46. Esso ha quindi svolto una valutazione dei fatti la quale, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., segnatamente, sentenze 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C‑282/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pag. I-4717, punto 78, e 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8375, punto 285). 47. I ricorrenti si limitano a contestare, mediante semplici affermazioni, tale valutazione dei fatti. Essi non forniscono alcun indizio idoneo a dimostrare che il Tribunale avrebbe snaturato i mezzi di prova dinanzi ad esso prodotti. In ogni caso, non può sostenersi che dall’assenza di una denuncia da parte di un’impresa concorrente il Tribunale avrebbe dovuto dedurre che gli scopi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero diversi da quelli dichiarati. La semplice assenza di una denuncia non consente una supposizione di tal genere. 48. Ne discende che il motivo basato su uno sviamento di potere dev’essere respinto. 49. Quanto al motivo basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul tale punto, va rilevato che esso non è stato sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso. 50. Nel precisare, nella sua memoria depositata il 18 febbraio 2004, che essa intendeva mantenere il suo motivo basato sull’assenza di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al motivo basato su uno sviamento di potere, la [OSCURATO:PERSONA] solleva pertanto, in realtà, un motivo nuovo. Tale motivo è irricevibile a norma degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte. 51. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] de Álava, che ha sollevato un motivo basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata e lo ha mantenuto nella sua memoria depositata il 20 febbraio 2004, va rilevato che tale sentenza ha statuito: – al punto 85, che l’argomentazione dei ricorrenti si fonda integralmente su speculazioni concernenti eventuali motivi sottostanti alla decisione impugnata, e che essi non dimostrano neppure l’esistenza di qualsivoglia armonizzazione di fatto che sarebbe stata realizzata a livello comunitario dalla decisione impugnata; – al punto 86, che il [OSCURATO:PERSONA] de Álava si riferisce alle cause all’origine dell’ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 2000, cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97, [OSCURATO:PERSONA] de Guipúzcoa e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1073), in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo il ricorrente, messo in discussione la capacità normativa delle autorità basche in materia fiscale sostenendo che le [OSCURATO:PERSONA] costituiscono aiuti di Stato quando sono esclusivamente applicabili in una zona particolare di uno Stato membro; – al punto 87, che quest’ultimo argomento dev’essere respinto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata, nella decisione impugnata, sul criterio della selettività regionale onde dimostrare che i vantaggi fiscali di cui ha fruito la [OSCURATO:PERSONA] sono aiuti di Stato rientranti nella sfera di applicazione dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). 52. Tale motivazione risulta sufficiente con riferimento agli argomenti sollevati dinanzi al Tribunale nel ricorso e nella replica, argomenti che non contenevano alcun riferimento all’eliminazione di una serie di misure fiscali da un elenco redatto da un gruppo costituito in seno al Consiglio. 53. Ne discende che il motivo sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava e basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne un asserito sviamento di potere della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere disatteso. Sui motivi sollevati dal [OSCURATO:PERSONA] de Álava, e basati, da un lato, su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e, d’altro lato, su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto Argomenti delle parti 54. [OSCURATO:PERSONA] de Álava ha sostenuto dinanzi al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’art. 92 del Trattato considerando come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune il credito d’imposta del 45% e la riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società, in quanto le [OSCURATO:PERSONA] nn. 22/1994 e 24/1996 rappresentavano misure specifiche intese a favorire «determinate imprese». Esso ha affermato che, in ogni caso, l’eventuale carattere selettivo delle misure in questione era giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale. 55. [OSCURATO:PERSONA] de Álava critica il Tribunale per aver disatteso tale argomentazione, ai punti 23-65 della sentenza impugnata, e per aver in tal modo commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 92 del Trattato. 56. Nella sua memoria depositata il 20 febbraio 2004, esso precisa di mantenere il suo motivo d’annullamento, ma ad uno stadio anteriore rispetto a quello della qualificazione delle misure fiscali controverse come aiuti di Stato. Esso afferma di aver sostenuto, nel corso del procedimento di primo grado, che tali misure erano escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 92 del Trattato, in quanto, trattandosi di misure fiscali, esse erano giustificate in quanto perseguivano un obiettivo di politica economica. Il Tribunale avrebbe ritenuto che ciò non escludeva la possibilità di qualificarle come aiuti di Stato incompatibili con il Trattato. Tale conclusione sarebbe errata, in quanto formulata in una fase sbagliata del processo interpretativo. In realtà, a monte di un’eventuale qualificazione come aiuti di Stato, si sarebbe dovuto considerare che le misure fiscali adottate anteriormente alle conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale (GU 1998, C 2, pag. 1) e alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3) erano escluse dal controllo degli aiuti di Stato. Infatti, poiché siffatte misure rientravano nell’ambito della politica industriale attuata dallo Stato membro interessato, esse avrebbero dovuto essere escluse ab initio dall’ambito d’applicazione dell’art. 92 del Trattato. 57. Nella stessa memoria, il [OSCURATO:PERSONA] de Álava precisa di mantenere altresì il suo motivo basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne la questione di diritto sollevata. 58. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, come mantenuto, il motivo basato su un’erronea qualificazione delle misure fiscali controverse quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune richiede sempre, nonostante la modifica della sua presentazione, l’esame, ad opera della Corte, della questione relativa alla natura di aiuto delle misure stesse. Infatti, l’analisi dell’art. 92 del Trattato non implicherebbe alcuna fase anteriore a quella della qualifica di aiuto di Stato, poiché la natura fiscale di una misura non è rilevante per stabilire se si tratti o meno di un aiuto. Inoltre, le conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale e il codice di condotta ad esso allegato non avrebbero potuto modificare la ripartizione delle competenze come stabilita dal Trattato. Di conseguenza, contestando la competenza della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] de Álava persisterebbe nel mettere in discussione la qualificazione di aiuti di Stato accolta con riferimento alle misure fiscali controverse. 59. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] de Álava sostenga in realtà che le misure fiscali controverse non rappresentano aiuti di Stato, ancorché ora invochi nuove motivazioni a sostegno della sua tesi. La Corte non dovrebbe pertanto escludere l’esame e la qualificazione di tali misure alla luce dell’art. 92 del Trattato. Giudizio della Corte 60. Si deve ricordare che il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1981, punto 59; 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3111, punto 62, e 10 aprile 2003, causa C-217/01 P, Hendrickx/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I -3701, punto 37). 61. Nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] de Álava non ha sostenuto in primo grado che: – le misure fiscali controverse sarebbero sottratte, in quanto tali, al campo d’applicazione della disciplina degli aiuto di Stato; – l’art. 92 del Trattato sarebbe applicabile alle norme di diritto fiscale solo successivamente alle conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale e alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese. 62. In realtà, esso ha fatto riferimento agli obiettivi di politica economica della misura di riduzione della base imponibile nell’ambito della discussione sulla selettività di quest’ultima, cioè nella fase del dibattito sulla qualificazione della misura stessa quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, a norma dell’art. 92 del Trattato. 63. Il Tribunale ha esaminato la relativa argomentazione al punto 51 della sentenza impugnata. 64. L’argomento sottoposto alla Corte nell’ambito del presente ricorso, secondo cui, in sostanza, la misura fiscale in questione sarebbe stata esclusa ab initio, ad uno stadio anteriore del ragionamento giuridico, dall’ambito d’applicazione dell’art. 92 del Trattato e, di conseguenza, dal controllo stesso della [OSCURATO:PERSONA], rappresenta pertanto un motivo sollevato per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione. 65. Detto motivo nuovo è irricevibile, come anche quello basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sulla questione di diritto sollevata, in quanto il secondo motivo risulta indissociabile dal primo. 66. Da tutti gli elementi che precedono risulta che i ricorsi devono essere respinti. Decisione relativa alle spese Sulle spese 67. A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 68. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni in tal senso di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) I procedimenti C-186/02 P e C-188/02 P sono riuniti ai fini della sentenza. 2) I ricorsi sono respinti. 3) Le ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris