Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 29310/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4478/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ivi residente ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] indipendenza /1À 21 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Luciano che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 11/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Cons.

Rei.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastatale notificatogli in relazione ad un atto di acquisto del 16.10.2012.

Il ricorso è stato respinto in primo grado.

Il contribuente ha proposto appello, che la CTR della Campania ha rigettato.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

In data 10 giugno 2019 il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di essersi avvalso della facoltà di definizione agevolata, ai sensi dell'ad 6 comma 10 del DL 119/2018.

L'Agenzia delle entrate ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, allegando la nota del 14 novembre 2019 della Direzione provinciale di Napoli che attesta che il contribuente ha effettuato il versamento della prima rata dell'importo dovuto per il perfezionamento della domanda.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs.4478/2017 RG 2 P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Roma camera di consiglio da remoto del 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] 21 O Ti. 2021 ; P TO arresi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4478/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ivi residente ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] indipendenza /1À 21 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Luciano che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 11/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Cons. Rei. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastatale notificatogli in relazione ad un atto di acquisto del 16.10.2012. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la CTR della Campania ha rigettato. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. In data 10 giugno 2019 il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di essersi avvalso della facoltà di definizione agevolata, ai sensi dell'ad 6 comma 10 del DL 119/2018. L'Agenzia delle entrate ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, allegando la nota del 14 novembre 2019 della Direzione provinciale di Napoli che attesta che il contribuente ha effettuato il versamento della prima rata dell'importo dovuto per il perfezionamento della domanda. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs.4478/2017 RG 2 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma camera di consiglio da remoto del 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] 21 O Ti. 2021 ; P TO arresi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29310/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris