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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 15 ottobre 2026

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:C:2026:866
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sub i) – Nozione di “servizi di media audiovisivi” – Articolo 6, paragrafo 1 – Protezione della dignità umana – Normativa nazionale che vieta le trasmissioni contrarie al buon costume – Responsabilità del prestatore di servizi – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] de diritti fondamentali » Nella causa C‑591/24 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]‑grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 agosto 2024, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2024, nel procedimento «

[OSCURATO:PERSONA]» EOOD

contro [OSCURATO:PERSONA] za elektronni medii, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, B. Smulders E. Regan, J. Passer e D. Gratsias e, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da O. Gariazzo, C. Georgieva, P.‑J.

Loewenthal e G. Meeßen, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU 2018, L 303, pag. 69) (in prosieguo: la «direttiva 2010/13»), nonché dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» EOOD, una società di diritto bulgaro, e il [OSCURATO:PERSONA] za elektronni medii (Consiglio per i media elettronici, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «SEM») in merito alla legittimità di una decisione di quest’ultimo che infligge a tale società un’ammenda amministrativa per la diffusione di un video contrario al buon costume (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo Diritto dell ’

[OSCURATO:PERSONA]

3 L’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 1, prevede che: «Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione.

Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». 4 L’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] è del seguente tenore: «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente [OSCURATO:PERSONA] devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione [europea] o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

Direttiva 2010/13 5 A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/13: «Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “servizio di media audiovisivo”:

i) un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 [TFUE], ove l’obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)]; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo; ii) una comunicazione commerciale audiovisiva; (…)

b) “programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;

c) “responsabilità editoriale”, l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta.

La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;

d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; (…)

e) “radiodiffusione televisiva” o “trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; (…)

g) “servizio di media audiovisivo a richiesta” (vale a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; (…)». 6 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione». 7 Ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva: «1.

Fermo restando l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano:

a) istigazione alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della [OSCURATO:PERSONA];

b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU 2017, L 88, pag. 6)].

2. Le misure adottate ai fini del presente articolo devono essere necessarie e proporzionate e rispettare i diritti e i principi sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA]». 8 Gli articoli 28 bis e 28 ter della direttiva 2010/13 stabiliscono le disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Direttiva (UE) 2018/1972 9 Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36), che ha sostituito l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1 “reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato».

Diritto bulgaro 10 L’articolo 10, paragrafo 1, dello Zakon za radioto i televisiata (legge sulla radio e sulla televisione), del 23 settembre 1998 (DV n. 138, del 24 novembre 1998), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZRT»), prevede quanto segue: «I fornitori di servizi di media esercitano la loro attività in base ai seguenti principi:

1. garanzia del diritto alla libertà di espressione;

2. garanzia del diritto all’informazione;

3. rispetto della riservatezza delle fonti di informazione;

4. tutela della vita privata dei cittadini;

5. divieto di trasmissioni che incitino l’intolleranza tra i cittadini;

6. divieto di programmi contrari al buon comune, in particolare se contengono pornografia, esaltano o giustificano la crudeltà o la violenza o istigano all’odio basato sulla razza, il sesso, la religione o la nazionalità;

7. garanzia del diritto di replica nei programmi;

8. rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle trasmissioni e sui programmi;

9. salvaguardia della purezza della lingua bulgara». 11 L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale legge enuncia quanto segue: «1. I fornitori di servizi di media sono responsabili del contenuto di tali servizi.

2. I fornitori di servizi di media sono tenuti a impedire la produzione o la messa a disposizione per la diffusione di programmi che violino i principi di cui all’articolo 10 nonché di programmi che istighino all’intolleranza per ragioni di nazionalità, politiche, etniche, religiose o di razza o che esaltino o giustifichino la crudeltà o la violenza». 12 L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, di detta legge è formulato nei termini seguenti: «1.

Il [SEM] è un organismo specializzato indipendente che disciplina i servizi di media e i servizi delle piattaforme per la condivisione di video nei casi e nelle modalità previsti dalla presente legge.

2. Nell’esercizio delle sue attività, il [SEM] esercita i suoi poteri in modo imparziale e trasparente e conformemente agli obiettivi della [direttiva 2010/13], è guidato dall’interesse pubblico, garantisce la libertà di espressione, l’indipendenza dei fornitori di servizi di media, il pluralismo dei media, la diversità culturale e linguistica, la tutela dei consumatori, l’accessibilità, la non discriminazione, il buon funzionamento del mercato interno e la promozione della concorrenza leale».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 13 Il 5 aprile 2023 la [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca era iscritta nel registro pubblico del SEM in quanto fornitore di servizi di media non lineari, ha pubblicato su Internet un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA] prende in giro un ragazzo con bisogni speciali», comprendente un video proveniente dal social network Facebook.

Tale video, filmato all’interno di un centro commerciale, mostrava un ragazzo con bisogni educativi speciali che si spostava muovendosi sulle mani e sui piedi, imitando un cane, mentre era tenuto al guinzaglio da una persona presentata come [OSCURATO:PERSONA], mentre sia quest’ultima che altri membri di un gruppo di cui faceva parte gli ordinavano di «sedersi», di «dare la zampa» o di «afferrare» un bicchiere che gli lanciavano dicendogli «bravo cagnolino» accarezzandogli la testa quando eseguiva tali ordini. 14 Con decisione del 29 giugno 2023, il SEM ha dichiarato che pubblicando tale video la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un’infrazione amministrativa, vale a dire una violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, dello ZRT, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, punto 6, di quest’ultimo, per la diffusione di un video contrario al buon costume. 15 Con la decisione controversa, emanata il 27 luglio 2023, il SEM ha inflitto un’ammenda amministrativa di 3 000 leva bulgari (BGN) (circa EUR 1 534) alla [OSCURATO:PERSONA].

Poiché tale decisione è stata confermata, nell’ambito di un procedimento di ricorso, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 16 Nell’ambito di tale impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che la decisione del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) è illegittima ed erronea, in quanto è stata pronunciata in violazione del diritto sostanziale e delle forme sostanziali; in secondo luogo che, emanando una decisione che dichiara un’infrazione amministrativa per la diffusione di un video contrario al buon costume, il SEM ha ecceduto le sue competenze in materia di controllo dei contenuti, poiché la diffusione del video di cui si tratta nel procedimento principale non rientra nella nozione di «servizio di media audiovisivo», e in terzo luogo che la qualificazione di tale video come contrario al «buon costume» non era sufficientemente motivata, dal momento che detto video rifletteva un evento filmato in un luogo pubblico, che era già stato diffuso sulle reti sociali. 17 Dal canto suo, il SEM fa riferimento alla giurisprudenza nazionale relativa alla nozione di «buon costume» e, in particolare, a una decisione del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), che ha dichiarato che la pubblica moralità costituisce un settore in cui le tradizioni e la cultura nazionali prevalgono su tutto il resto; che il divieto di ledere il buon costume non si limita all’obbligo di rispettare esigenze di pubblico decoro costituite dalle tradizioni di una determinata società; che rientra nel pubblico interesse, ad esempio, che il buon costume costituisca un criterio di formazione degli adolescenti, e che, pertanto, non è necessario che si verifichi sempre una effettiva lesione.

Da tale decisione risulta che le considerazioni relative al rispetto del buon costume possono essere intese come criteri di pubblico decoro costruiti nella società per la sua salvaguardia.

Al riguardo, l’interesse primario consiste nel mantenere l’integrità morale della società.

Peraltro, il SEM sostiene che, nel caso di specie, è pacifico che una persona con bisogni educativi speciali è stata umiliata e ha subìto una lesione della sua dignità umana.

Ebbene, il diritto alla libertà di espressione non sarebbe illimitato e non dovrebbe condurre alla diffusione di contenuti caratterizzati da «calunnie» e da «atti cinici e meschini nei confronti di una persona vulnerabile».

Inoltre, il SEM sottolinea che i fornitori di servizi di media contribuiscono in modo sostanziale alla formazione dell’opinione pubblica e che, di conseguenza, un materiale audiovisivo contrario al buon costume, alle tradizioni nazionali e alla cultura, come il video del procedimento principale, non può essere accettato. 18 Il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale, la nozione di «buon costume» rappresenta un principio generale, che costituisce, in sé considerato, una regola di comportamento, che deve essere inserito come tale in una specifica disposizione giuridica avente lo scopo di disciplinare i rapporti sociali per costituire una norma valida.

In tale contesto, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe indicato che «il contenuto della nozione di “buon costume” dov[eva] essere tratto dalle categorie morali riconosciute nella società, ma non sancite dalla legge in ragione della loro natura etico-sociale, e in sostanza correlate al divieto di nuocere ad altri approfittando della loro posizione vulnerabile sotto il profilo dell’età, [della situazione sociale], dello stato di salute o della situazione materiale». 19 In tale contesto, e alla luce della citazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che il giudice del rinvio si chiede se sia possibile ritenere che l’introduzione, nella normativa nazionale pertinente, del divieto di diffusione di trasmissioni contrarie al buon costume possa essere considerato come una misura più particolareggiata o più rigorosa, ai sensi di tale disposizione, rispetto alle altre misure previste da tale direttiva. 20 Inoltre, tale giudice si chiede se il riferimento al principio del buon costume come fondamento per l’irrogazione di sanzioni in caso di lesione di quest’ultimo limiti o meno la libertà di espressione sancita dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]. 21 Considerate tali circostanze, l’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se sia ammissibile, in base al diritto dell’Unione, una normativa nazionale che, introducendo nel diritto nazionale un principio generale del diritto, quale quello del “buon costume”, consenta allo Stato membro di adottare misure supplementari, in particolare nel senso che la responsabilità di un determinato servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 2010/13 trovi fondamento nel buon costume e, in caso di risposta affermativa, in quale misura l’applicazione di tale principio astratto quale fondamento della responsabilità in caso di infrazioni non limiti la libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] (…)».

Procedimento dinanzi alla Corte 22 Con decisione del presidente della Corte del 14 novembre 2024, il presente procedimento è stato sospeso in attesa della decisione conclusiva del procedimento nelle cause C‑555/23 e C‑556/23. 23 A seguito della pronuncia della sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla (C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484), il 1º luglio 2025 il presidente della Corte ha notificato tale sentenza al giudice del rinvio, invitandolo a indicargli se, tenuto conto di detta sentenza, intendesse mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale. 24 Con lettera del 30 luglio 2025, tale giudice ha dichiarato di voler mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale.

Al riguardo, esso ha rilevato che, a differenza della causa sfociata nella medesima sentenza, l’oggetto del procedimento principale verteva sulla possibilità di attuare la direttiva 2010/13 mediante l’incorporazione, nell’ordinamento giuridico nazionale, di un principio generale di diritto come quello del «buon costume», nonché sulla questione della misura in cui l’utilizzo di un siffatto principio astratto come fondamento della responsabilità in caso di lesione di quest’ultimo restringesse la libertà di espressione di cui all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA].

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 25 Il governo bulgaro contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale eccependo, da un lato, l’assenza di un nesso tra la questione sottoposta alla Corte e l’oggetto del procedimento principale e, dall’altro, la mancata indicazione delle disposizioni specifiche del diritto dell’Unione che devono essere interpretate ai fini della soluzione di tale controversia. 26 Per quanto riguarda, in particolare, l’asserita assenza di nesso addotta, tale governo sostiene che dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che quest’ultima riguarda i fornitori di piattaforme per la condivisione di video.

A tal riguardo, nell’esposizione del contesto normativo, il giudice del rinvio avrebbe citato il testo degli articoli 28 bis e 28 ter della direttiva 2010/13, applicabili ai servizi di piattaforme per la condivisione di video, mentre tali articoli non sarebbero pertinenti per risolvere la controversia principale.

Peraltro, la questione sottoposta alla Corte, come formulata da tale giudice, riguarderebbe un prestatore di un «servizio della società dell’informazione, ai sensi della direttiva 2010/13», e la possibilità per quest’ultimo di essere ritenuto responsabile in caso di violazione dei requisiti imposti dal diritto nazionale di uno Stato membro.

Orbene, i servizi della società dell’informazione sarebbero disciplinati non già da tale direttiva, bensì dalla direttiva 2000/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1) nonché dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).

Inoltre, dai fatti quali esposti nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] è un fornitore di servizi di media non lineari, il che costituirebbe una nozione diversa da quella di «prestatore di servizi della società dell’informazione». 27 Secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale all’interno del quadro normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in maniera manifesta che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere proficuamente alle questioni che le vengono poste (sentenza del 30 aprile 2026, Nekilnojamojo turto valdymas, C‑544/24, EU:C:2026:356, punto 36 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene una descrizione dettagliata delle circostanze in cui si colloca la controversia principale e riproduce il tenore delle disposizioni nazionali considerate applicabili a tale controversia dal giudice del rinvio, nonché della giurisprudenza nazionale ritenuta a sua volta pertinente da quest’ultimo.

Peraltro, la motivazione contenuta in tale domanda consente di comprendere che i dubbi espressi da tale giudice vertono sulla conformità dello ZRT alla direttiva 2010/13 e all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], e che essi traggono origine dal fatto che l’articolo 17, paragrafo 2, dello ZRT, che è servito quale base per sanzionare la [OSCURATO:PERSONA] per la diffusione del video descritto al punto 13 della presente sentenza, è fondato su un principio generale del diritto nazionale, vale a dire il principio del «buon costume».

Inoltre, il nesso tra, da un lato, la direttiva 2010/13 e l’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] nonché, dall’altro, le disposizioni dello ZRT applicabili al procedimento principale si desume adeguatamente dagli elementi contenuti in detta domanda. 29 È vero che, come rilevato dal governo bulgaro, nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio fa riferimento sia ai servizi di media audiovisivi sia ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e cita tanto disposizioni della direttiva 2010/13 relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi quanto disposizioni di tale direttiva riguardanti i fornitori di tali piattaforme.

Inoltre, nella formulazione della questione pregiudiziale, tale giudice si riferisce a un servizio della società dell’informazione e menziona in modo generico la direttiva 2010/13 senza indicare le specifiche disposizioni di tale direttiva che dovrebbero essere interpretate. 30 Tuttavia, anzitutto, occorre tener conto della circostanza che, in primo luogo, dall’esposizione dei fatti riportata nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era iscritta nel registro pubblico del SEM come fornitore di servizi di media non lineari.

In secondo luogo, in virtù del loro tenore letterale, l’articolo 10, paragrafo 1, punto 6, e l’articolo 17 dello ZRT, in forza dei quali il SEM ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] ha perpetrato l’infrazione sanzionata dalla decisione controversa, riguardano i fornitori di servizi di media.

In terzo luogo, dalla motivazione di tale domanda emerge che il giudice del rinvio ha voluto rivolgere alla Corte la prima delle cinque questioni che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva proposto di sottoporre in via pregiudiziale, e che tale prima questione si riferisce esplicitamente ai «fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari». 31 Pertanto, tali elementi inducono a ritenere che, nonostante, da un lato, l’impiego nella formulazione della questione pregiudiziale dei termini «servizio della società dell’informazione» e, dall’altro, il riferimento nella domanda di pronuncia pregiudiziale a «servizi di piattaforma per la condivisione di video», detta questione riguardi un «servizio di media audiovisivo», ai sensi della direttiva 2010/13. 32 Inoltre, la mancata indicazione, nella formulazione delle questioni sottoposte alla Corte, di specifiche disposizioni del diritto dell’Unione non rende irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché gli elementi contenuti in tale domanda consentano alla Corte di individuare le disposizioni di tale diritto la cui interpretazione è necessaria per consentire al giudice del rinvio di dirimere la controversia principale.

Ciò avviene nel caso di specie, poiché la motivazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale consente alla Corte di individuare le disposizioni della direttiva 2010/13 che devono essere interpretate a tal fine, come sarà esposto ai punti da 50 a 54 della presente sentenza. 33 Infine, il fatto che, nell’esposizione del contesto normativo che a suo avviso sarebbe applicabile, il giudice del rinvio citi disposizioni del diritto dell’Unione non pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale non incide sulla ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale. 34 Di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale Considerazioni preliminari Sulla qualificazione, da un lato, della diffusione del video oggetto del procedimento principale come «servizio di media audiovisivo» e, dall’altro, della ricorrente nel procedimento principale come «fornitore di servizi di media», ai sensi della direttiva 2010/13 35 Come risulta dai punti 30 e 31 della presente sentenza, la questione sollevata dal giudice del rinvio deve essere intesa nel senso che riguarda un «servizio di media audiovisivo», ai sensi della direttiva 2010/13, e, pertanto, come fondata sulla premessa secondo cui la diffusione del video sanzionata dalla decisione controversa rientra in tale nozione. 36 Orbene, come rilevato al punto 16 della presente sentenza, nell’ambito dell’impugnazione da cui è scaturita la presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la diffusione di tale video non rientrava in detta nozione. 37 Al riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e quelli nazionali, spetta in linea di massima al giudice nazionale verificare se sussistano, nella controversia dinanzi ad esso pendente, le condizioni di fatto tali da comportare l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione; la Corte, allorché si pronuncia su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni tese a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 37 e giurisprudenza citata). 38 Pertanto, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio gli elementi ermeneutici necessari riguardanti la nozione di «servizio di media audiovisivo», ai sensi di tale direttiva, affinché detto giudice verifichi se la diffusione delle trasmissioni di cui si tratta nel procedimento principale rientri effettivamente in tale nozione e se, per quanto riguarda tali trasmissioni, la [OSCURATO:PERSONA] debba essere quindi considerate come «fornitore di servizi di media», a norma di detta direttiva. 39 In tale contesto occorre ricordare che, secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2010/13, la nozione di «servizio di media audiovisivo» riguarda un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, ove l’obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21. 40 Inoltre, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13, la nozione di «programma», ai sensi di tale direttiva, riguarda «una serie di immagini animate, (…) che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali». 41 Peraltro, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, ai suoi fini il «fornitore di servizi di media» è la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione. 42 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il video di cui si tratta nel procedimento principale è stato pubblicato su un sito Internet che mette a disposizione del pubblico articoli e contenuti audiovisivi. 43 Pertanto, anzitutto, risulta che tale video è stato diffuso attraverso reti di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2018/1972, che ha sostituito l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio confermare. 44 Inoltre, fatta ancora salva una verifica da parte di tale giudice, è lecito ritenere che detto video rientri nel palinsesto o nel catalogo dell’offerta audiovisiva proposta nel sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale, sicché esso costituisce un «programma» nell’accezione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13 (v., per analogia, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 48), e che tale offerta audiovisiva risponda a fini informativi o di intrattenimento. 45 Peraltro, dal fascicolo di cui dispone la Corte non si evince alcun elemento nel senso che il servizio di messa a disposizione di video offerto nel sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non abbia un contenuto e una funzione autonomi rispetto a quelli di altri servizi eventualmente offerti in tale sito.

Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, si deve ritenere che la diffusione del video di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di un servizio che si pone come obiettivo principale, o come obiettivo di una sezione distinguibile di suddetto servizio, la fornitura di programmi al grande pubblico. 46 Infine, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), sub i), e lettere c) e d), della direttiva 2010/13, la pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del video oggetto del procedimento principale sul sito Internet in causa in tale procedimento può rientrare nella nozione di «servizio di media audiovisivo» solo se tale società si assume la «responsabilità editoriale», ai sensi di tale direttiva, della scelta del contenuto audiovisivo messo a disposizione su detto sito Internet. 47 Ciò avverrebbe, in particolare, se incombesse alla [OSCURATO:PERSONA] decidere, in particolare, sulla messa in rete e la rimozione dei video proposti sul sito Internet in questione, sul calendario e sugli orari relativi alla diffusione dei video su tale sito Internet, sul periodo durante il quale essi saranno accessibili agli utenti di Internet, sulla struttura di detto sito Internet, sul modo di presentare i video e di selezionarli e sul sistema di ricerca dei video e sull’aggiornamento del contenuto del medesimo sito Internet (v., per analogia, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 53). 48 Poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna indicazione al riguardo, spetterà al giudice del rinvio valutare, tenuto conto in particolare delle condizioni che disciplinano la pubblicazione sul sito Internet oggetto del procedimento principale dei video trasmessi dagli utenti, se la [OSCURATO:PERSONA] si riservi effettivamente il diritto di decidere quali video vengano pubblicati o no su tale sito Internet.

Se da tale valutazione risulta che la decisione finale su una siffatta pubblicazione incombe a tale società, la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo messo a disposizione del pubblico su detto sito Internet ‑ tra cui il video oggetto del procedimento principale ‑ apparterrà a detta società, e ciò anche se i video messi in rete sono creati e inviati da utenti ai fini della loro pubblicazione sullo stesso sito Internet. 49 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, e fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, per rispondere alla questione sollevata da tale giudice occorre partire dalle premesse secondo le quali, da un lato, la diffusione del video sanzionata dalla decisione controversa costituisce un «servizio di media audiovisivo», ai sensi della direttiva 2010/13, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] rientra nella nozione di «fornitore di servizi di media», ai sensi di tale direttiva.

Sulla disposizione della direttiva 2010/13 pertinente ai fini della soluzione della controversia principale 50 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il video oggetto del procedimento principale mostrava una persona con bisogni educativi speciali che veniva umiliata da un gruppo di persone.

Tale circostanza ha indotto, in particolare, il SEM a qualificare detto video come contrario al «buon costume», ai sensi del diritto nazionale e, pertanto, a sanzionare tale società per la diffusione di una trasmissione contraria al buon costume.

Il SEM ha aggiunto, dinanzi al giudice del rinvio, che tale persona aveva in tal modo subìto una lesione della sua dignità umana. 51 Orbene, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 prescrive agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di rispettare, ma anche di proteggere la dignità umana, obbligo che implica, in particolare, che spetta a tali [OSCURATO:PERSONA] adottare le misure adeguate al fine di garantire che i contenuti dei servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non ledano il valore della dignità umana (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 67). 52 Di conseguenza, l’obbligo di rispettare il valore della dignità umana e il divieto di diffondere contenuti lesivi di tale valore rientrano in tale disposizione (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 73). 53 Pertanto, in un contesto, come quello di cui al procedimento principale, in cui una normativa nazionale che vieta la diffusione di contenuti contrari al buon costume è servito da base per una decisione emanata al fine di sanzionare una lesione della dignità umana, tale normativa nazionale è suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13.

Per contro, una siffatta normativa, limitandosi ad attuare l’obbligo di rispettare la dignità umana e il divieto di ledere il valore della medesima previsti a tale articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, non può essere interpretata come contenente norme «più particolareggiate» o «più rigorose», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, e, di conseguenza, non rientra in quest’ultima disposizione (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 78). 54 Pertanto, in considerazione delle specificità della controversia di cui al procedimento principale, è alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 che occorre rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio.

Sulla questione 55 Tenuto conto delle considerazioni preliminari, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, letto alla luce dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa, in forza di una normativa nazionale che vieta, sulla base di un principio generale del diritto di tale Stato, le trasmissioni contrarie al buon costume, sanzionare un fornitore di servizi di media per la diffusione di un video lesivo della dignità umana. 56 Per rispondere a tale questione occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo la formulazione stessa dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono della facoltà di scegliere la forma e i mezzi di attuazione delle direttive che meglio permettano di garantire il risultato che queste ultime perseguono e che da tale disposizione risulta che il recepimento nel diritto interno di una direttiva non richiede necessariamente un’azione legislativa in ciascuno Stato membro (sentenza del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑204/09, EU:C:2012:71, punto 60). 57 In particolare, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di principi generali o di norme generali può rendere superfluo il recepimento mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc aggiuntivi, a condizione, tuttavia, che dette norme garantiscano effettivamente la piena applicazione di tale direttiva e che, qualora la disposizione in questione di detta direttiva miri a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti nonché, occorrendo, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali [sentenza del 10 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, punto 34 e giurisprudenza citata]. 58 Alla luce di tale giurisprudenza si può ritenere che, sebbene, come rilevato ai punti 51 e 52 della presente sentenza, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 prescriva agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel settore dei servizi di media audiovisivi, di proteggere il valore della dignità umana garantendo il divieto di contenuti lesivi di tale valore, non è escluso, in linea di principio, che tale disposizione sia recepita nell’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro sulla base di una normativa nazionale che vieta, conformemente a un principio generale del diritto di tale Stato, le trasmissioni contrarie al buon costume, purché la situazione giuridica derivante da tale normativa nazionale sia sufficientemente precisa e chiara da consentire ai fornitori di servizi di media di sapere che rientra nella nozione di trasmissione contraria al buon costume la diffusione di un video lesivo del valore della dignità umana. 59 Inoltre, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono produrre conseguenze sfavorevoli.

Tale principio postula, in particolare, che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 21 maggio 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑684/24 e C‑685/24, EU:C:2026:410, punto 40 e giurisprudenza citata). 60 Peraltro, tale esigenza di certezza del diritto si rende necessaria con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie.

In particolare, la Corte ha statuito che una sanzione, anche di carattere non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivocabile (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA], C‑248/04, EU:C:2006:666, punti 79 e 80 e giurisprudenza citata). 61 In tale contesto occorre ricordare che, per quanto riguarda il principio di legalità dei reati e delle pene sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], disposizione che si applica in materia penale (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, punto 62), tale principio, che costituisce un’espressione particolare del principio generale di certezza del diritto, implica, segnatamente, che la legge definisca chiaramente gli illeciti e le pene che li reprimono al fine di assicurare la prevedibilità per quanto riguarda tanto la definizione dell’illecito quanto la determinazione della pena.

Tale condizione è soddisfatta qualora il soggetto dell’ordinamento sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l’aiuto dell’interpretazione datane dai giudici nazionali interessati, quali atti e omissioni implichino una sua responsabilità penale (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 88 e giurisprudenza citata).

Orbene, a tale riguardo e in ogni caso, la situazione non può essere diversa per quanto riguarda sanzioni che non hanno carattere penale. 62 Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se un fornitore di servizi di media sia in grado di sapere, tenuto conto della formulazione dello ZRT e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione datane dal Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) e dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), che il divieto di diffusione di trasmissioni contrarie al buon costume prescritto da tale normativa nazionale si applica anche alla diffusione di un video lesivo della dignità umana. 63 In secondo luogo, per chiarire se una normativa nazionale contraddistinta dalle caratteristiche enunciate al punto 55 della presente sentenza e che integra i requisiti di chiarezza e di precisione, ai sensi della giurisprudenza enunciata ai punti da 57 a 61 di tale sentenza, violi il diritto alla libertà di espressione sancito all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che i diritti e le libertà sanciti a tale articolo 11 non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e libertà garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e, in osservanza del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [sentenza del 26 febbraio 2026, Commissione/Ungheria (Diritto di fornire servizi di media su una frequenza radio), C‑92/23, EU:C:2026:108, punti 365 e 367 nonché giurisprudenza citata]. 64 A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA], la dignità umana è inviolabile.

Essa deve essere rispettata e tutelata. 65 Dalle spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17) risulta che la dignità della persona umana, ai sensi del citato articolo 1, non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali.

A tal riguardo, le spiegazioni suddette si riferiscono in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che ha iscritto la dignità umana nel suo preambolo, dove viene precisato che «il riconoscimento della dignità insita in tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».

Ne consegue, secondo dette spiegazioni, che nessuno dei diritti sanciti nella [OSCURATO:PERSONA] può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella [OSCURATO:PERSONA] medesima.

Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 486]. 66 Da quanto precede risulta che un obbligo relativo al rispetto del buon costume, laddove costituisca un mezzo che consente di proteggere il valore della dignità umana, vietando di diffondere contenuti lesivi di tale valore, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, da un lato, corrisponde a un motivo legittimo per limitare la libertà di espressione e, dall’altro, considerata la restrizione di tale libertà che ne deriva, costituisce necessariamente una misura proporzionata, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 67 Pertanto, in tali limiti, una normativa nazionale contraddistinta dalle caratteristiche enunciate al punto 55 della presente sentenza e che risponde ai requisiti di chiarezza e di precisione, nell’accezione della giurisprudenza indicata ai punti da 57 a 61 di tale sentenza, non viola il diritto alla libertà di espressione sancito all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]. 68 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, letto alla luce dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che a che uno Stato membro possa – in forza di una normativa nazionale che vieta, sulla base di un principio generale del diritto di tale Stato, le trasmissioni contrarie al buon costume – sanzionare un fornitore di servizi di media per la diffusione di un video lesivo del valore della dignità umana, purché i fornitori di tali servizi siano in grado di sapere, alla luce del dettato di tale normativa nazionale ed, eventualmente, con l’aiuto dell’interpretazione datane dai giudici nazionali, che un siffatto divieto include le trasmissioni lesive di tale valore.

Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, letto alla luce dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che a che uno Stato membro possa – in forza di una normativa nazionale che vieta, sulla base di un principio generale del diritto di tale Stato, le trasmissioni contrarie al buon costume – sanzionare un fornitore di servizi di media per la diffusione di un video lesivo del valore della dignità umana, purché i fornitori di tali servizi siano in grado di sapere, alla luce del dettato di tale normativa nazionale ed, eventualmente, con l’aiuto dell’interpretazione datane dai giudici nazionali, che un siffatto divieto include le trasmissioni lesive di tale valore.

Firme * Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sub i) – Nozione di “servizi di media audiovisivi” – Articolo 6, paragrafo 1 – Protezione della dignità umana – Normativa nazionale che vieta le trasmissioni contrarie al buon costume – Responsabilità del prestatore di servizi – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] de diritti fondamentali » Nella causa C‑591/24 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]‑grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 agosto 2024, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2024, nel procedimento « [OSCURATO:PERSONA]» EOOD contro [OSCURATO:PERSONA] za elektronni medii, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, B. Smulders E. Regan, J. Passer e D. Gratsias e, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da O. Gariazzo, C. Georgieva, P.‑J. Loewenthal e G. Meeßen, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU 2018, L 303, pag. 69) (in prosieguo: la «direttiva 2010/13»), nonché dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» EOOD, una società di diritto bulgaro, e il [OSCURATO:PERSONA] za elektronni medii (Consiglio per i media elettronici, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «SEM») in merito alla legittimità di una decisione di quest’ultimo che infligge a tale società un’ammenda amministrativa per la diffusione di un video contrario al buon costume (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo Diritto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] 3 L’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 1, prevede che: «Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». 4 L’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] è del seguente tenore: «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente [OSCURATO:PERSONA] devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione [europea] o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». Direttiva 2010/13 5 A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/13: «Ai fini della presente direttiva si intende per: a)      “servizio di media audiovisivo”: i)      un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 [TFUE], ove l’obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)]; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo; ii)      una comunicazione commerciale audiovisiva; (…) b)      “programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali; c)      “responsabilità editoriale”, l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti; d)      “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; (…) e)      “radiodiffusione televisiva” o “trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; (…) g)      “servizio di media audiovisivo a richiesta” (vale a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; (…)». 6 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione». 7 Ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva: «1.      Fermo restando l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano: a)      istigazione alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della [OSCURATO:PERSONA]; b)      alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU 2017, L 88, pag. 6)]. 2.      Le misure adottate ai fini del presente articolo devono essere necessarie e proporzionate e rispettare i diritti e i principi sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA]». 8 Gli articoli 28 bis e 28 ter della direttiva 2010/13 stabiliscono le disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video. Direttiva (UE) 2018/1972 9 Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36), che ha sostituito l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1      “reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato». Diritto bulgaro 10 L’articolo 10, paragrafo 1, dello Zakon za radioto i televisiata (legge sulla radio e sulla televisione), del 23 settembre 1998 (DV n. 138, del 24 novembre 1998), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZRT»), prevede quanto segue: «I fornitori di servizi di media esercitano la loro attività in base ai seguenti principi: 1.      garanzia del diritto alla libertà di espressione; 2.      garanzia del diritto all’informazione; 3.      rispetto della riservatezza delle fonti di informazione; 4.      tutela della vita privata dei cittadini; 5.      divieto di trasmissioni che incitino l’intolleranza tra i cittadini; 6.      divieto di programmi contrari al buon comune, in particolare se contengono pornografia, esaltano o giustificano la crudeltà o la violenza o istigano all’odio basato sulla razza, il sesso, la religione o la nazionalità; 7.      garanzia del diritto di replica nei programmi; 8.      rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle trasmissioni e sui programmi; 9.      salvaguardia della purezza della lingua bulgara». 11 L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale legge enuncia quanto segue: «1.      I fornitori di servizi di media sono responsabili del contenuto di tali servizi. 2.      I fornitori di servizi di media sono tenuti a impedire la produzione o la messa a disposizione per la diffusione di programmi che violino i principi di cui all’articolo 10 nonché di programmi che istighino all’intolleranza per ragioni di nazionalità, politiche, etniche, religiose o di razza o che esaltino o giustifichino la crudeltà o la violenza». 12 L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, di detta legge è formulato nei termini seguenti: «1.      Il [SEM] è un organismo specializzato indipendente che disciplina i servizi di media e i servizi delle piattaforme per la condivisione di video nei casi e nelle modalità previsti dalla presente legge. 2.      Nell’esercizio delle sue attività, il [SEM] esercita i suoi poteri in modo imparziale e trasparente e conformemente agli obiettivi della [direttiva 2010/13], è guidato dall’interesse pubblico, garantisce la libertà di espressione, l’indipendenza dei fornitori di servizi di media, il pluralismo dei media, la diversità culturale e linguistica, la tutela dei consumatori, l’accessibilità, la non discriminazione, il buon funzionamento del mercato interno e la promozione della concorrenza leale». Procedimento principale e questione pregiudiziale 13 Il 5 aprile 2023 la [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca era iscritta nel registro pubblico del SEM in quanto fornitore di servizi di media non lineari, ha pubblicato su Internet un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA] prende in giro un ragazzo con bisogni speciali», comprendente un video proveniente dal social network Facebook. Tale video, filmato all’interno di un centro commerciale, mostrava un ragazzo con bisogni educativi speciali che si spostava muovendosi sulle mani e sui piedi, imitando un cane, mentre era tenuto al guinzaglio da una persona presentata come [OSCURATO:PERSONA], mentre sia quest’ultima che altri membri di un gruppo di cui faceva parte gli ordinavano di «sedersi», di «dare la zampa» o di «afferrare» un bicchiere che gli lanciavano dicendogli «bravo cagnolino» accarezzandogli la testa quando eseguiva tali ordini. 14 Con decisione del 29 giugno 2023, il SEM ha dichiarato che pubblicando tale video la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un’infrazione amministrativa, vale a dire una violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, dello ZRT, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, punto 6, di quest’ultimo, per la diffusione di un video contrario al buon costume. 15 Con la decisione controversa, emanata il 27 luglio 2023, il SEM ha inflitto un’ammenda amministrativa di 3 000 leva bulgari (BGN) (circa EUR 1 534) alla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tale decisione è stata confermata, nell’ambito di un procedimento di ricorso, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 16 Nell’ambito di tale impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che la decisione del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) è illegittima ed erronea, in quanto è stata pronunciata in violazione del diritto sostanziale e delle forme sostanziali; in secondo luogo che, emanando una decisione che dichiara un’infrazione amministrativa per la diffusione di un video contrario al buon costume, il SEM ha ecceduto le sue competenze in materia di controllo dei contenuti, poiché la diffusione del video di cui si tratta nel procedimento principale non rientra nella nozione di «servizio di media audiovisivo», e in terzo luogo che la qualificazione di tale video come contrario al «buon costume» non era sufficientemente motivata, dal momento che detto video rifletteva un evento filmato in un luogo pubblico, che era già stato diffuso sulle reti sociali. 17 Dal canto suo, il SEM fa riferimento alla giurisprudenza nazionale relativa alla nozione di «buon costume» e, in particolare, a una decisione del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), che ha dichiarato che la pubblica moralità costituisce un settore in cui le tradizioni e la cultura nazionali prevalgono su tutto il resto; che il divieto di ledere il buon costume non si limita all’obbligo di rispettare esigenze di pubblico decoro costituite dalle tradizioni di una determinata società; che rientra nel pubblico interesse, ad esempio, che il buon costume costituisca un criterio di formazione degli adolescenti, e che, pertanto, non è necessario che si verifichi sempre una effettiva lesione. Da tale decisione risulta che le considerazioni relative al rispetto del buon costume possono essere intese come criteri di pubblico decoro costruiti nella società per la sua salvaguardia. Al riguardo, l’interesse primario consiste nel mantenere l’integrità morale della società. Peraltro, il SEM sostiene che, nel caso di specie, è pacifico che una persona con bisogni educativi speciali è stata umiliata e ha subìto una lesione della sua dignità umana. Ebbene, il diritto alla libertà di espressione non sarebbe illimitato e non dovrebbe condurre alla diffusione di contenuti caratterizzati da «calunnie» e da «atti cinici e meschini nei confronti di una persona vulnerabile». Inoltre, il SEM sottolinea che i fornitori di servizi di media contribuiscono in modo sostanziale alla formazione dell’opinione pubblica e che, di conseguenza, un materiale audiovisivo contrario al buon costume, alle tradizioni nazionali e alla cultura, come il video del procedimento principale, non può essere accettato. 18 Il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale, la nozione di «buon costume» rappresenta un principio generale, che costituisce, in sé considerato, una regola di comportamento, che deve essere inserito come tale in una specifica disposizione giuridica avente lo scopo di disciplinare i rapporti sociali per costituire una norma valida. In tale contesto, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe indicato che «il contenuto della nozione di “buon costume” dov[eva] essere tratto dalle categorie morali riconosciute nella società, ma non sancite dalla legge in ragione della loro natura etico-sociale, e in sostanza correlate al divieto di nuocere ad altri approfittando della loro posizione vulnerabile sotto il profilo dell’età, [della situazione sociale], dello stato di salute o della situazione materiale». 19 In tale contesto, e alla luce della citazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che il giudice del rinvio si chiede se sia possibile ritenere che l’introduzione, nella normativa nazionale pertinente, del divieto di diffusione di trasmissioni contrarie al buon costume possa essere considerato come una misura più particolareggiata o più rigorosa, ai sensi di tale disposizione, rispetto alle altre misure previste da tale direttiva. 20 Inoltre, tale giudice si chiede se il riferimento al principio del buon costume come fondamento per l’irrogazione di sanzioni in caso di lesione di quest’ultimo limiti o meno la libertà di espressione sancita dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]. 21 Considerate tali circostanze, l’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se sia ammissibile, in base al diritto dell’Unione, una normativa nazionale che, introducendo nel diritto nazionale un principio generale del diritto, quale quello del “buon costume”, consenta allo Stato membro di adottare misure supplementari, in particolare nel senso che la responsabilità di un determinato servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 2010/13 trovi fondamento nel buon costume e, in caso di risposta affermativa, in quale misura l’applicazione di tale principio astratto quale fondamento della responsabilità in caso di infrazioni non limiti la libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] (…)». Procedimento dinanzi alla Corte 22 Con decisione del presidente della Corte del 14 novembre 2024, il presente procedimento è stato sospeso in attesa della decisione conclusiva del procedimento nelle cause C‑555/23 e C‑556/23. 23 A seguito della pronuncia della sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla (C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484), il 1º luglio 2025 il presidente della Corte ha notificato tale sentenza al giudice del rinvio, invitandolo a indicargli se, tenuto conto di detta sentenza, intendesse mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale. 24 Con lettera del 30 luglio 2025, tale giudice ha dichiarato di voler mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale. Al riguardo, esso ha rilevato che, a differenza della causa sfociata nella medesima sentenza, l’oggetto del procedimento principale verteva sulla possibilità di attuare la direttiva 2010/13 mediante l’incorporazione, nell’ordinamento giuridico nazionale, di un principio generale di diritto come quello del «buon costume», nonché sulla questione della misura in cui l’utilizzo di un siffatto principio astratto come fondamento della responsabilità in caso di lesione di quest’ultimo restringesse la libertà di espressione di cui all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 25 Il governo bulgaro contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale eccependo, da un lato, l’assenza di un nesso tra la questione sottoposta alla Corte e l’oggetto del procedimento principale e, dall’altro, la mancata indicazione delle disposizioni specifiche del diritto dell’Unione che devono essere interpretate ai fini della soluzione di tale controversia. 26 Per quanto riguarda, in particolare, l’asserita assenza di nesso addotta, tale governo sostiene che dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che quest’ultima riguarda i fornitori di piattaforme per la condivisione di video. A tal riguardo, nell’esposizione del contesto normativo, il giudice del rinvio avrebbe citato il testo degli articoli 28 bis e 28 ter della direttiva 2010/13, applicabili ai servizi di piattaforme per la condivisione di video, mentre tali articoli non sarebbero pertinenti per risolvere la controversia principale. Peraltro, la questione sottoposta alla Corte, come formulata da tale giudice, riguarderebbe un prestatore di un «servizio della società dell’informazione, ai sensi della direttiva 2010/13», e la possibilità per quest’ultimo di essere ritenuto responsabile in caso di violazione dei requisiti imposti dal diritto nazionale di uno Stato membro. Orbene, i servizi della società dell’informazione sarebbero disciplinati non già da tale direttiva, bensì dalla direttiva 2000/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1) nonché dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1). Inoltre, dai fatti quali esposti nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] è un fornitore di servizi di media non lineari, il che costituirebbe una nozione diversa da quella di «prestatore di servizi della società dell’informazione». 27 Secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale all’interno del quadro normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in maniera manifesta che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere proficuamente alle questioni che le vengono poste (sentenza del 30 aprile 2026, Nekilnojamojo turto valdymas, C‑544/24, EU:C:2026:356, punto 36 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene una descrizione dettagliata delle circostanze in cui si colloca la controversia principale e riproduce il tenore delle disposizioni nazionali considerate applicabili a tale controversia dal giudice del rinvio, nonché della giurisprudenza nazionale ritenuta a sua volta pertinente da quest’ultimo. Peraltro, la motivazione contenuta in tale domanda consente di comprendere che i dubbi espressi da tale giudice vertono sulla conformità dello ZRT alla direttiva 2010/13 e all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], e che essi traggono origine dal fatto che l’articolo 17, paragrafo 2, dello ZRT, che è servito quale base per sanzionare la [OSCURATO:PERSONA] per la diffusione del video descritto al punto 13 della presente sentenza, è fondato su un principio generale del diritto nazionale, vale a dire il principio del «buon costume». Inoltre, il nesso tra, da un lato, la direttiva 2010/13 e l’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] nonché, dall’altro, le disposizioni dello ZRT applicabili al procedimento principale si desume adeguatamente dagli elementi contenuti in detta domanda. 29 È vero che, come rilevato dal governo bulgaro, nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio fa riferimento sia ai servizi di media audiovisivi sia ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e cita tanto disposizioni della direttiva 2010/13 relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi quanto disposizioni di tale direttiva riguardanti i fornitori di tali piattaforme. Inoltre, nella formulazione della questione pregiudiziale, tale giudice si riferisce a un servizio della società dell’informazione e menziona in modo generico la direttiva 2010/13 senza indicare le specifiche disposizioni di tale direttiva che dovrebbero essere interpretate. 30 Tuttavia, anzitutto, occorre tener conto della circostanza che, in primo luogo, dall’esposizione dei fatti riportata nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era iscritta nel registro pubblico del SEM come fornitore di servizi di media non lineari. In secondo luogo, in virtù del loro tenore letterale, l’articolo 10, paragrafo 1, punto 6, e l’articolo 17 dello ZRT, in forza dei quali il SEM ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] ha perpetrato l’infrazione sanzionata dalla decisione controversa, riguardano i fornitori di servizi di media. In terzo luogo, dalla motivazione di tale domanda emerge che il giudice del rinvio ha voluto rivolgere alla Corte la prima delle cinque questioni che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva proposto di sottoporre in via pregiudiziale, e che tale prima questione si riferisce esplicitamente ai «fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari». 31 Pertanto, tali elementi inducono a ritenere che, nonostante, da un lato, l’impiego nella formulazione della questione pregiudiziale dei termini «servizio della società dell’informazione» e, dall’altro, il riferimento nella domanda di pronuncia pregiudiziale a «servizi di piattaforma per la condivisione di video», detta questione riguardi un «servizio di media audiovisivo», ai sensi della direttiva 2010/13. 32 Inoltre, la mancata indicazione, nella formulazione delle questioni sottoposte alla Corte, di specifiche disposizioni del diritto dell’Unione non rende irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché gli elementi contenuti in tale domanda consentano alla Corte di individuare le disposizioni di tale diritto la cui interpretazione è necessaria per consentire al giudice del rinvio di dirimere la controversia principale. Ciò avviene nel caso di specie, poiché la motivazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale consente alla Corte di individuare le disposizioni della direttiva 2010/13 che devono essere interpretate a tal fine, come sarà esposto ai punti da 50 a 54 della presente sentenza. 33 Infine, il fatto che, nell’esposizione del contesto normativo che a suo avviso sarebbe applicabile, il giudice del rinvio citi disposizioni del diritto dell’Unione non pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale non incide sulla ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale. 34 Di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulla questione pregiudiziale Considerazioni preliminari Sulla qualificazione, da un lato, della diffusione del video oggetto del procedimento principale come «servizio di media audiovisivo» e, dall’altro, della ricorrente nel procedimento principale come «fornitore di servizi di media», ai sensi della direttiva 2010/13 35 Come risulta dai punti 30 e 31 della presente sentenza, la questione sollevata dal giudice del rinvio deve essere intesa nel senso che riguarda un «servizio di media audiovisivo», ai sensi della direttiva 2010/13, e, pertanto, come fondata sulla premessa secondo cui la diffusione del video sanzionata dalla decisione controversa rientra in tale nozione. 36 Orbene, come rilevato al punto 16 della presente sentenza, nell’ambito dell’impugnazione da cui è scaturita la presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la diffusione di tale video non rientrava in detta nozione. 37 Al riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e quelli nazionali, spetta in linea di massima al giudice nazionale verificare se sussistano, nella controversia dinanzi ad esso pendente, le condizioni di fatto tali da comportare l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione; la Corte, allorché si pronuncia su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni tese a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 37 e giurisprudenza citata). 38 Pertanto, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio gli elementi ermeneutici necessari riguardanti la nozione di «servizio di media audiovisivo», ai sensi di tale direttiva, affinché detto giudice verifichi se la diffusione delle trasmissioni di cui si tratta nel procedimento principale rientri effettivamente in tale nozione e se, per quanto riguarda tali trasmissioni, la [OSCURATO:PERSONA] debba essere quindi considerate come «fornitore di servizi di media», a norma di detta direttiva. 39 In tale contesto occorre ricordare che, secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2010/13, la nozione di «servizio di media audiovisivo» riguarda un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, ove l’obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21. 40 Inoltre, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13, la nozione di «programma», ai sensi di tale direttiva, riguarda «una serie di immagini animate, (…) che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali». 41 Peraltro, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, ai suoi fini il «fornitore di servizi di media» è la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione. 42 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il video di cui si tratta nel procedimento principale è stato pubblicato su un sito Internet che mette a disposizione del pubblico articoli e contenuti audiovisivi. 43 Pertanto, anzitutto, risulta che tale video è stato diffuso attraverso reti di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2018/1972, che ha sostituito l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio confermare. 44 Inoltre, fatta ancora salva una verifica da parte di tale giudice, è lecito ritenere che detto video rientri nel palinsesto o nel catalogo dell’offerta audiovisiva proposta nel sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale, sicché esso costituisce un «programma» nell’accezione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13 (v., per analogia, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 48), e che tale offerta audiovisiva risponda a fini informativi o di intrattenimento. 45 Peraltro, dal fascicolo di cui dispone la Corte non si evince alcun elemento nel senso che il servizio di messa a disposizione di video offerto nel sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non abbia un contenuto e una funzione autonomi rispetto a quelli di altri servizi eventualmente offerti in tale sito. Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, si deve ritenere che la diffusione del video di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di un servizio che si pone come obiettivo principale, o come obiettivo di una sezione distinguibile di suddetto servizio, la fornitura di programmi al grande pubblico. 46 Infine, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), sub i), e lettere c) e d), della direttiva 2010/13, la pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del video oggetto del procedimento principale sul sito Internet in causa in tale procedimento può rientrare nella nozione di «servizio di media audiovisivo» solo se tale società si assume la «responsabilità editoriale», ai sensi di tale direttiva, della scelta del contenuto audiovisivo messo a disposizione su detto sito Internet. 47 Ciò avverrebbe, in particolare, se incombesse alla [OSCURATO:PERSONA] decidere, in particolare, sulla messa in rete e la rimozione dei video proposti sul sito Internet in questione, sul calendario e sugli orari relativi alla diffusione dei video su tale sito Internet, sul periodo durante il quale essi saranno accessibili agli utenti di Internet, sulla struttura di detto sito Internet, sul modo di presentare i video e di selezionarli e sul sistema di ricerca dei video e sull’aggiornamento del contenuto del medesimo sito Internet (v., per analogia, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 53). 48 Poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna indicazione al riguardo, spetterà al giudice del rinvio valutare, tenuto conto in particolare delle condizioni che disciplinano la pubblicazione sul sito Internet oggetto del procedimento principale dei video trasmessi dagli utenti, se la [OSCURATO:PERSONA] si riservi effettivamente il diritto di decidere quali video vengano pubblicati o no su tale sito Internet. Se da tale valutazione risulta che la decisione finale su una siffatta pubblicazione incombe a tale società, la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo messo a disposizione del pubblico su detto sito Internet ‑ tra cui il video oggetto del procedimento principale ‑ apparterrà a detta società, e ciò anche se i video messi in rete sono creati e inviati da utenti ai fini della loro pubblicazione sullo stesso sito Internet. 49 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, e fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, per rispondere alla questione sollevata da tale giudice occorre partire dalle premesse secondo le quali, da un lato, la diffusione del video sanzionata dalla decisione controversa costituisce un «servizio di media audiovisivo», ai sensi della direttiva 2010/13, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] rientra nella nozione di «fornitore di servizi di media», ai sensi di tale direttiva. Sulla disposizione della direttiva 2010/13 pertinente ai fini della soluzione della controversia principale 50 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il video oggetto del procedimento principale mostrava una persona con bisogni educativi speciali che veniva umiliata da un gruppo di persone. Tale circostanza ha indotto, in particolare, il SEM a qualificare detto video come contrario al «buon costume», ai sensi del diritto nazionale e, pertanto, a sanzionare tale società per la diffusione di una trasmissione contraria al buon costume. Il SEM ha aggiunto, dinanzi al giudice del rinvio, che tale persona aveva in tal modo subìto una lesione della sua dignità umana. 51 Orbene, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 prescrive agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di rispettare, ma anche di proteggere la dignità umana, obbligo che implica, in particolare, che spetta a tali [OSCURATO:PERSONA] adottare le misure adeguate al fine di garantire che i contenuti dei servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non ledano il valore della dignità umana (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 67). 52 Di conseguenza, l’obbligo di rispettare il valore della dignità umana e il divieto di diffondere contenuti lesivi di tale valore rientrano in tale disposizione (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 73). 53 Pertanto, in un contesto, come quello di cui al procedimento principale, in cui una normativa nazionale che vieta la diffusione di contenuti contrari al buon costume è servito da base per una decisione emanata al fine di sanzionare una lesione della dignità umana, tale normativa nazionale è suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13. Per contro, una siffatta normativa, limitandosi ad attuare l’obbligo di rispettare la dignità umana e il divieto di ledere il valore della medesima previsti a tale articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, non può essere interpretata come contenente norme «più particolareggiate» o «più rigorose», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, e, di conseguenza, non rientra in quest’ultima disposizione (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 78). 54 Pertanto, in considerazione delle specificità della controversia di cui al procedimento principale, è alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 che occorre rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio. Sulla questione 55 Tenuto conto delle considerazioni preliminari, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, letto alla luce dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa, in forza di una normativa nazionale che vieta, sulla base di un principio generale del diritto di tale Stato, le trasmissioni contrarie al buon costume, sanzionare un fornitore di servizi di media per la diffusione di un video lesivo della dignità umana. 56 Per rispondere a tale questione occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo la formulazione stessa dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono della facoltà di scegliere la forma e i mezzi di attuazione delle direttive che meglio permettano di garantire il risultato che queste ultime perseguono e che da tale disposizione risulta che il recepimento nel diritto interno di una direttiva non richiede necessariamente un’azione legislativa in ciascuno Stato membro (sentenza del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑204/09, EU:C:2012:71, punto 60). 57 In particolare, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di principi generali o di norme generali può rendere superfluo il recepimento mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc aggiuntivi, a condizione, tuttavia, che dette norme garantiscano effettivamente la piena applicazione di tale direttiva e che, qualora la disposizione in questione di detta direttiva miri a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti nonché, occorrendo, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali [sentenza del 10 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, punto 34 e giurisprudenza citata]. 58 Alla luce di tale giurisprudenza si può ritenere che, sebbene, come rilevato ai punti 51 e 52 della presente sentenza, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 prescriva agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel settore dei servizi di media audiovisivi, di proteggere il valore della dignità umana garantendo il divieto di contenuti lesivi di tale valore, non è escluso, in linea di principio, che tale disposizione sia recepita nell’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro sulla base di una normativa nazionale che vieta, conformemente a un principio generale del diritto di tale Stato, le trasmissioni contrarie al buon costume, purché la situazione giuridica derivante da tale normativa nazionale sia sufficientemente precisa e chiara da consentire ai fornitori di servizi di media di sapere che rientra nella nozione di trasmissione contraria al buon costume la diffusione di un video lesivo del valore della dignità umana. 59 Inoltre, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono produrre conseguenze sfavorevoli. Tale principio postula, in particolare, che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 21 maggio 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑684/24 e C‑685/24, EU:C:2026:410, punto 40 e giurisprudenza citata). 60 Peraltro, tale esigenza di certezza del diritto si rende necessaria con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie. In particolare, la Corte ha statuito che una sanzione, anche di carattere non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento giuridico chiaro ed inequivocabile (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA], C‑248/04, EU:C:2006:666, punti 79 e 80 e giurisprudenza citata). 61 In tale contesto occorre ricordare che, per quanto riguarda il principio di legalità dei reati e delle pene sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], disposizione che si applica in materia penale (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, punto 62), tale principio, che costituisce un’espressione particolare del principio generale di certezza del diritto, implica, segnatamente, che la legge definisca chiaramente gli illeciti e le pene che li reprimono al fine di assicurare la prevedibilità per quanto riguarda tanto la definizione dell’illecito quanto la determinazione della pena. Tale condizione è soddisfatta qualora il soggetto dell’ordinamento sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l’aiuto dell’interpretazione datane dai giudici nazionali interessati, quali atti e omissioni implichino una sua responsabilità penale (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 88 e giurisprudenza citata). Orbene, a tale riguardo e in ogni caso, la situazione non può essere diversa per quanto riguarda sanzioni che non hanno carattere penale. 62 Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se un fornitore di servizi di media sia in grado di sapere, tenuto conto della formulazione dello ZRT e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione datane dal Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) e dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), che il divieto di diffusione di trasmissioni contrarie al buon costume prescritto da tale normativa nazionale si applica anche alla diffusione di un video lesivo della dignità umana. 63 In secondo luogo, per chiarire se una normativa nazionale contraddistinta dalle caratteristiche enunciate al punto 55 della presente sentenza e che integra i requisiti di chiarezza e di precisione, ai sensi della giurisprudenza enunciata ai punti da 57 a 61 di tale sentenza, violi il diritto alla libertà di espressione sancito all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che i diritti e le libertà sanciti a tale articolo 11 non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e libertà garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e, in osservanza del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [sentenza del 26 febbraio 2026, Commissione/Ungheria (Diritto di fornire servizi di media su una frequenza radio), C‑92/23, EU:C:2026:108, punti 365 e 367 nonché giurisprudenza citata]. 64 A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA], la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. 65 Dalle spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17) risulta che la dignità della persona umana, ai sensi del citato articolo 1, non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. A tal riguardo, le spiegazioni suddette si riferiscono in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che ha iscritto la dignità umana nel suo preambolo, dove viene precisato che «il riconoscimento della dignità insita in tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Ne consegue, secondo dette spiegazioni, che nessuno dei diritti sanciti nella [OSCURATO:PERSONA] può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella [OSCURATO:PERSONA] medesima. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22, EU:C:2026:326, punto 486]. 66 Da quanto precede risulta che un obbligo relativo al rispetto del buon costume, laddove costituisca un mezzo che consente di proteggere il valore della dignità umana, vietando di diffondere contenuti lesivi di tale valore, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, da un lato, corrisponde a un motivo legittimo per limitare la libertà di espressione e, dall’altro, considerata la restrizione di tale libertà che ne deriva, costituisce necessariamente una misura proporzionata, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 67 Pertanto, in tali limiti, una normativa nazionale contraddistinta dalle caratteristiche enunciate al punto 55 della presente sentenza e che risponde ai requisiti di chiarezza e di precisione, nell’accezione della giurisprudenza indicata ai punti da 57 a 61 di tale sentenza, non viola il diritto alla libertà di espressione sancito all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]. 68 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, letto alla luce dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che a che uno Stato membro possa – in forza di una normativa nazionale che vieta, sulla base di un principio generale del diritto di tale Stato, le trasmissioni contrarie al buon costume – sanzionare un fornitore di servizi di media per la diffusione di un video lesivo del valore della dignità umana, purché i fornitori di tali servizi siano in grado di sapere, alla luce del dettato di tale normativa nazionale ed, eventualmente, con l’aiuto dell’interpretazione datane dai giudici nazionali, che un siffatto divieto include le trasmissioni lesive di tale valore. Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, letto alla luce dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che a che uno Stato membro possa – in forza di una normativa nazionale che vieta, sulla base di un principio generale del diritto di tale Stato, le trasmissioni contrarie al buon costume – sanzionare un fornitore di servizi di media per la diffusione di un video lesivo del valore della dignità umana, purché i fornitori di tali servizi siano in grado di sapere, alla luce del dettato di tale normativa nazionale ed, eventualmente, con l’aiuto dell’interpretazione datane dai giudici nazionali, che un siffatto divieto include le trasmissioni lesive di tale valore. Firme * Lingua processuale: il bulgaro.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris