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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 34482/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1383/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7043/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’avv.

A. Vaccari che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, lo ha assolto dal reato di cui al capo C) – art. 483 cod.pen. - perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena, in mesi tre, giorni dieci di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 lett. a) e 259 D.lgs. 152 del 2006, perché in qualità di titolare della omonima ditta individuale effettuava il deposito preliminare di rifiuti RAEE e in violazione dell'allegato 6 effettuava la spedizione in Albania dei medesimi rifiuti RAEE.

2. Per l’annullamento della sentenza deduce quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione alla mancata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio in assenza di enunciazione del fatto in forma chiara in relazione alla tipologia di rifiuti RAEE, oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34482/2025 Roma, lì, 22/10/2025

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità penale del reato di cui all’art. 256 lett. a) D.lgs. 152 del 2006.

Deduce il ricorrente l’assenza di motivazione con riguardo alla sussistenza di un deposito preliminare e ciò in quanto l’accertamento era avvenuto presso il porto di Ancona e, dunque, all’atto del trasporto, mentre nessuna indagine sarebbe stata svolta per fondare la responsabilità penale per la contravvenzione di cui all’art. 256 lett. a) D.lgs n. 152 del 2006, la cui motivazione sarebbe del tutto assente.

2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 259 D.lgs. 152 del 2006 con riguardo alla ritenuta natura di rifiuto del trasformatore, bene, al contrario, da ritenersi obsoleto e non equiparabile ad un rifiuto.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione al diniego dell’art. 131 bis cod. pen. fondato sul presupposto della constatata inosservanza da parte dell'imputato delle regole elementari che concernono la disciplina dei rifiuti tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta dal medesimo.

2.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo di ricorso, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, è manifestamente infondato.

E’ indirizzo costante quello secondo cui, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3 - , n. 9314 del 16/11/2023, Rv. 286023 – 01; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758; Sez.

F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948).

Quanto al caso in esame deve rammentarsi che “RAEE”, indicato nei capi di imputazione, è l'acronimo di "Rifiuti di [OSCURATO:PERSONA] ed Elettroniche".

In sostanza, i RAEE sono tutti gli oggetti che, per funzionare, dipendono dalla corrente elettrica e che, una volta rotti o non più utili, diventano rifiuti.

Ciò posto tenuto conto della completa descrizione dei singoli apparecchi RAEE negli atti di indagine, non ricorre alcuna nullità per genericità del capo di imputazione nei termini come sopra indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

5. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato sulla base delle seguenti ragioni.

In linea generale, in tema di gestione dei rifiuti, allorché il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizzano, secondo i casi: a) un deposito preliminare, sanzionato dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006), se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; b) una messa in riserva in attesa di recupero, sanzionata dall'art. 51, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), che, quale forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo; c) un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato, amministrativamente o penalmente, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs. 152 del 2006), quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; d) una discarica abusiva, sanzionata dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865 – 01).

Ed ancora, per quanto qui di rilievo, in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. lgs. 152 del 2006, l'attività di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un'operazione di smaltimento o di recupero (Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257999 – 01).

Ancora, si è chiarito che integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. lgs. 152 del 2006 l'attività di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un'operazione di smaltimento o di recupero Sez. 3, n. 37114 del 14/06/2023, Rv. 285210 – 01).

Così enunciati i principi che regolano la materia, a logica decisione sono pervenuti i giudici del merito che, con motivazione sintetica ma congrua, hanno argomentato che non era necessaria l’effettuazione di un sopralluogo ai fini della prova della contravvenzione di cui al capo A) – deposito preliminare di rifiuti RAEE – sul rilievo dell’assenza di autorizzazione che occorre per la gestione dei rifiuti in tutte le sue forme e articolazioni affinchè sia lecita, sicchè l’imputato che stava trasportando rifiuti RAEE per l’esportazione in Albania in violazione dell’All. 6 (capo B), si è inserito nella gestione illecita di rifiuti – nella fattispecie deposito preliminare – in assenza di autorizzazione.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché orientato al merito e diretto a proporre una diversa e alternativa valutazione delle prove in punto natura di rifiuto (rifiuto o bene obsoleto) che non può avere ingresso in questa sede.

Peraltro, risulta argomentata la natura di rifiuto del trasformatore, a pag 8, della decisione impugnata.

7. Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione della non tenuità dell’offesa tenuto conto che l’imputato svolge un’attività imprenditoriale nel settore e l’entità del pericolo creato; motivazione congrua e non correttamente contestata dal ricorrente non avendo rilievo, ai fini dell’applicazione della speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., l’assenza di precedenti e l’intensità del dolo, dovendosi avere riguardo, ai fini della sua valutazione, solo agli elementi di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen. 8.

La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi positivi di valutazione.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificarne un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio, (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 263460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), da cui l’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso.

9. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1383/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7043/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’avv. A. Vaccari che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, lo ha assolto dal reato di cui al capo C) – art. 483 cod.pen. - perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena, in mesi tre, giorni dieci di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 lett. a) e 259 D.lgs. 152 del 2006, perché in qualità di titolare della omonima ditta individuale effettuava il deposito preliminare di rifiuti RAEE e in violazione dell'allegato 6 effettuava la spedizione in Albania dei medesimi rifiuti RAEE. 2. Per l’annullamento della sentenza deduce quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione alla mancata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio in assenza di enunciazione del fatto in forma chiara in relazione alla tipologia di rifiuti RAEE, oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34482/2025 Roma, lì, 22/10/2025 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità penale del reato di cui all’art. 256 lett. a) D.lgs. 152 del 2006. Deduce il ricorrente l’assenza di motivazione con riguardo alla sussistenza di un deposito preliminare e ciò in quanto l’accertamento era avvenuto presso il porto di Ancona e, dunque, all’atto del trasporto, mentre nessuna indagine sarebbe stata svolta per fondare la responsabilità penale per la contravvenzione di cui all’art. 256 lett. a) D.lgs n. 152 del 2006, la cui motivazione sarebbe del tutto assente. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 259 D.lgs. 152 del 2006 con riguardo alla ritenuta natura di rifiuto del trasformatore, bene, al contrario, da ritenersi obsoleto e non equiparabile ad un rifiuto. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione al diniego dell’art. 131 bis cod. pen. fondato sul presupposto della constatata inosservanza da parte dell'imputato delle regole elementari che concernono la disciplina dei rifiuti tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta dal medesimo. 2.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, è manifestamente infondato. E’ indirizzo costante quello secondo cui, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3 - , n. 9314 del 16/11/2023, Rv. 286023 – 01; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948). Quanto al caso in esame deve rammentarsi che “RAEE”, indicato nei capi di imputazione, è l'acronimo di "Rifiuti di [OSCURATO:PERSONA] ed Elettroniche". In sostanza, i RAEE sono tutti gli oggetti che, per funzionare, dipendono dalla corrente elettrica e che, una volta rotti o non più utili, diventano rifiuti. Ciò posto tenuto conto della completa descrizione dei singoli apparecchi RAEE negli atti di indagine, non ricorre alcuna nullità per genericità del capo di imputazione nei termini come sopra indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 5. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato sulla base delle seguenti ragioni. In linea generale, in tema di gestione dei rifiuti, allorché il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizzano, secondo i casi: a) un deposito preliminare, sanzionato dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006), se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; b) una messa in riserva in attesa di recupero, sanzionata dall'art. 51, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), che, quale forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo; c) un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato, amministrativamente o penalmente, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs. 152 del 2006), quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; d) una discarica abusiva, sanzionata dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865 – 01). Ed ancora, per quanto qui di rilievo, in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. lgs. 152 del 2006, l'attività di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un'operazione di smaltimento o di recupero (Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257999 – 01). Ancora, si è chiarito che integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. lgs. 152 del 2006 l'attività di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un'operazione di smaltimento o di recupero Sez. 3, n. 37114 del 14/06/2023, Rv. 285210 – 01). Così enunciati i principi che regolano la materia, a logica decisione sono pervenuti i giudici del merito che, con motivazione sintetica ma congrua, hanno argomentato che non era necessaria l’effettuazione di un sopralluogo ai fini della prova della contravvenzione di cui al capo A) – deposito preliminare di rifiuti RAEE – sul rilievo dell’assenza di autorizzazione che occorre per la gestione dei rifiuti in tutte le sue forme e articolazioni affinchè sia lecita, sicchè l’imputato che stava trasportando rifiuti RAEE per l’esportazione in Albania in violazione dell’All. 6 (capo B), si è inserito nella gestione illecita di rifiuti – nella fattispecie deposito preliminare – in assenza di autorizzazione. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché orientato al merito e diretto a proporre una diversa e alternativa valutazione delle prove in punto natura di rifiuto (rifiuto o bene obsoleto) che non può avere ingresso in questa sede. Peraltro, risulta argomentata la natura di rifiuto del trasformatore, a pag 8, della decisione impugnata. 7. Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione della non tenuità dell’offesa tenuto conto che l’imputato svolge un’attività imprenditoriale nel settore e l’entità del pericolo creato; motivazione congrua e non correttamente contestata dal ricorrente non avendo rilievo, ai fini dell’applicazione della speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., l’assenza di precedenti e l’intensità del dolo, dovendosi avere riguardo, ai fini della sua valutazione, solo agli elementi di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen. 8. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificarne un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio, (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 263460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), da cui l’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso. 9. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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